IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)         di volturare la titolarità dell’Autorizzazione regionale n. DN3/17  del 12.02.2007 avente per oggetto: “Decreto Legislativo 03.04.2006 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 83 e successive modifiche e integrazioni – Società DISTILLERIA D’AURIA S.p.A. – Sede Legale e Operativa: C.da Caldari Stazione 48 – 66026 ORTONA (CH) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto di stoccaggio in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi in c.da Caldari Stazione – ORTONA (CH). “

da  “DISTILLERIA D’AURIA Spa” a “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con sede legale in Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari Stazione, 48;

2)         di confermare integralmente il contenuto dei provvedimenti in oggetto indicati;

3)         di fare salvi i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e del D.Lgs 159/2011 s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;

4)         di obbligare la ditta  D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl”, beneficiaria della presente autorizzazione, a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla DISTILLERIA D’AURIA Spa”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790/07 s.m.i. della Regione Abruzzo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento ed a comunicare al Servizio Gestione Rifiuti l’eventuale disdetta del contratto di affitto effettuata da una delle parti. In mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5)         di dare atto  che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

6)         di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;

7)         di trasmettere copia del presente provvedimento Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,  all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la  Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila ed al Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale - L’Aquila;

8)         di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con sede legale in Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari Stazione, 48;

9)         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione  Abruzzo, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini