LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 5 agosto 1978 n.457 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 179/1992 e s.m.i., in particolare gli artt,. 8 e 9;

VISTA la legge 23 maggio 2014, n.80, in particolare l’art. 10 comma 6 in cui si prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore le regioni definiscono, tra l’altro, i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale, i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita e la loro durata del vincolo di destinazione d’uso;

VISTO l’art.3 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 con il quale sono state trasferite alle Regioni parte delle funzioni inerenti la materia dell’Edilizia Residenziale Pubblica;

VISTO il DPCM 16 luglio 2009 il DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella G.U. 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’art. 11 del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che è articolato in sei linee di intervento;

VISTO il D.M. 22 aprile 2008 “ Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato ….”, nel quale per alloggio sociale è definita l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, nonché gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche in proprietà;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia dei requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale con le seguenti normative:

-          con la L.R. 25 ottobre 1996, n.96 le “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione” e s.m.i.;

-          con la deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 11 febbraio 2008 nell’approvare le schema di bando relativo al D.M. 27 dicembre 2001 “ Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000 abitazioni in affitto”, venivano stabiliti i limite di reddito per l’accesso agli alloggi da dare il locazione a canone concordato e il calcolo del canone di locazione;

-          con la deliberazione di Giunta Regionale n.601 del 26 ottobre 2009 è stato fissato l’adeguamento dei requisiti soggettivi ed i limiti di reddito per l’accesso ai contributi per l’edilizia agevolata;

-          con la deliberazione di Giunta Regionale n.720 del 28 ottobre 2011 è stata approvata la “Definizione dei requisiti di ordine economico e sociale per i soggetti appartenenti alle categorie sociali svantaggiate per l’accesso agli alloggi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (art. 11, comma 2, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6.8.2008, n. 133)”.

-          con la deliberazione di Giunta Regionale n. 721 del 28 ottobre 2011 è stato effettuato l’aggiornamento limite di reddito per l’accesso e per la permanenza all’Edilizia Residenziale Pubblica alle variazioni ISTAT;

CONSIDERATO che:

-          con la L.R. n.40 del 02.12.2011 “Modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n.96” è stata definita la modifica dell’ultimo capoverso della lettera f) dell’art.2 della L.R. n.96/96 che ora recita “ in mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l’accesso, da parte del CIPE, la sua rivalutazione si determina annualmente in modo automatico sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”;

PRESO ATTO altresì che è necessario:

-          definire e articolare i requisiti di ordine economico e sociale da possedere da parte dei conduttori degli alloggi da concedere in locazione a canone concordato;

-          un aggiornamento di alcuni requisiti soggettivi per accedere ai contributi di edilizia agevolata relativamente alla data dell’atto di assegnazione dell’alloggio ai soci, da parte delle Cooperative edilizie e loro Consorzi, e agli acquirenti e/o gli assegnatari che si separano dal proprio nucleo familiare;

DATO ATTO che i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale riguardano anche i fondi del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 della Linea di Azione VI.1.1.b “Potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con affitto a canone concordato nei quartieri degradati delle città” che vengono destinati all’attuazione degli obiettivi in prosecuzione e congiuntamente al “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”, programma in cui è stato approvato il SAD definitivo con delibera G.R. n. 443 del 23.05.2014;

RITENUTO, pertanto, di dover definire i requisiti di ordine economico e sociale che devono possedere i soggetti per l’accesso agli alloggi da concedere il locazione a canone concordato secondo quanto indicato nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO, inoltre, di dover definire, in conformità alle normative vigenti, la durata del vincolo di destinazione d’uso per gli alloggi da concedere in locazione:

-          gli alloggi a “canone sostenibile" di cui al DPCM 16 luglio 2009 - “Piano nazionale di edilizia abitativa” e del PRUACS (Programmi di Riqualificazione Urbana a canone sostenibile D.M. 26 marzo 2008 n.2295) devono essere locati per una durata non inferiore a 25 anni, nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita la durata non può essere inferiore ai 10 anni;

-          per gli alloggi a “canone concordato” relativi al “Programma 20.000 alloggi in affitto” e per quelli finanziati con i fondi del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 della Linea di Azione VI.1.1.b, ripartiti con delibera G.R. n. 443 del 23.05.2014, la durata minima è di otto anni per gli alloggi concessi in locazione a termine con proprietà differita, con patto di futura vendita o con patto di riscatto, oltre alla locazione permanente;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore della L.R. n.40/2001 e dell’esiguità delle variazioni degli indici ISTAT relativi agli anni 2012 e 2013 non si rende opportuno l’ aggiornamento il limite di reddito per l’accesso agli alloggi sociali e di edilizia agevolata;

RIBADITO che i prezzi di cessione degli alloggi sociali e di edilizia convenzionata discendono:

-          dalla convenzione di attuazione di un Piano di edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) disciplinata dall’art.35 della legge 22 ottobre n.865 e s.m.i.;

-          dallo schema di convenzione-tipo approvato dalla deliberazione di Consiglio Regionale n.111/11 del 30.12.1998 per gli interventi realizzati fuori dai P.E.E.P., ai sensi degli artt. 22 della L. 179/92 nonché degli artt. 7 e 8 della Legge n. 10/77,;

-          dalla convenzione per la riduzione del contributo concessorio al cui pagamento è subordinato il rilascio del permesso di costruire disciplinata dall’art.18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;

-          dalla percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, delle singole unità abitative e loro pertinenze di cui al comma 49-bis dell’art.31 della legge n.448/1998, che è stabilita dai Comuni come previsto dall’art. 29, comma 16-undecies del D.L. 216/2011;

DATO ATTO che a seguito delle nuove normative sopraggiunte di settore compreso quelle riguardanti la riduzione del limite temporale delle convenzioni, è necessario aggiornare ed approvare un nuovo schema di convenzione che andrà a sostituire il precedente approvato con delibera di C.R. n.111/11 del 30.12.1998, del quale si rimanda ad una successiva proposta in quanto deve essere approvata dal Consiglio Regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 12 comma 1 che stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

VISTO il D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito i Legge 07/08/2012, n. 134 “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” che la pubblicità sulla rete degli atti sottoposti agli obblighi del succitato art. 12 della legge 241/90;

VISTO altresì, il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante: ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA”;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione LL.PP con la sottoscrizione dell’atto:

-          ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

-          ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-          di approvare i requisiti di ordine economico e sociale che devono possedere i soggetti per l’accesso agli alloggi da concedere il locazione a “canone concordato” secondo quanto indicato nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-          di approvare le integrazioni dei requisiti soggettivi per l’accesso ai contributi di edilizia agevolata di cui alla delibera di G.R. n.601/2009:

          per i soci delle Cooperative edilizie e i loro Consorzi i requisiti soggettivi devono essere in possesso alla data di assegnazione alloggio conferito con verbale del Consiglio di Amministrazione appositamente registrato;

          il richiedente appartenente alla categoria unico componente che intende separarsi dal proprio nucleo familiare e/o appartenente alla categoria sociale delle giovani coppie che sono esonerate alla presentazione dei modelli fiscali in base alla normativa vigente, possono autonomamente accedere al beneficio.

-          di confermare la durata del vincolo di destinazione d’uso per gli alloggi da concedere in locazione:

          gli alloggi a “canone sostenibile" devono essere locati per una durata non inferiore a 25 anni, nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita la durata non può essere inferiore ai 10 anni;

          per gli alloggi a “canone concordato” la durata minima è di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con proprietà differita con patto di futura vendita o di riscatto, oltre alla locazione permanente.

-          di stabilire che i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita devono essere espressamente previsti nella convenzione stipulata con il Comune e/o atto d’obbligo, nel rispetto dei limiti massimi di costo di edilizia residenziale pubblica vigenti approvati dalla regione.

-          di rimandare, per quanto esplicitato in premessa, ad un successivo atto di Consiglio Regionale l’approvazione  del nuovo schema di convenzione regionale, in sostituzione di quello approvato dal C.R. con deliberazione n.111/11 del 30.12.1998.

 

Segue allegato

Allegato A