LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 5 agosto 1978 n.457 e s.m.i.;
VISTA
la legge n. 179/1992 e s.m.i., in particolare gli artt,. 8 e 9;
VISTA
la legge 23 maggio 2014, n.80, in particolare l’art. 10 comma 6 in cui si prevede
che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore le regioni
definiscono, tra l’altro, i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio
sociale, i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto
di futura vendita e la loro durata del vincolo di destinazione d’uso;
VISTO
l’art.3 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 con il quale sono state
trasferite alle Regioni parte delle funzioni inerenti la materia dell’Edilizia
Residenziale Pubblica;
VISTO
il DPCM 16 luglio 2009 il DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti
il 3 agosto 2009, pubblicato nella G.U. 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è
stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’art. 11
del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 che è articolato in sei linee di intervento;
VISTO
il D.M. 22 aprile 2008 “ Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione
dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato ….”, nel quale per alloggio
sociale è definita l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione
permanente, nonché gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e
privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla
locazione temporanea per almeno otto anni ed anche in proprietà;
DATO
ATTO che la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia dei requisiti di accesso
e di permanenza nell’alloggio sociale con le seguenti normative:
- con la L.R.
25 ottobre 1996, n.96 le “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni
di locazione” e s.m.i.;
- con la deliberazione di Giunta
Regionale n. 89 del 11 febbraio 2008 nell’approvare le schema di bando relativo
al D.M. 27 dicembre 2001 “ Programma sperimentale di edilizia residenziale
denominato 20.000 abitazioni in affitto”, venivano stabiliti i limite di
reddito per l’accesso agli alloggi da dare il locazione a canone concordato e
il calcolo del canone di locazione;
- con la deliberazione di Giunta
Regionale n.601 del 26 ottobre 2009 è stato fissato l’adeguamento dei requisiti
soggettivi ed i limiti di reddito per l’accesso ai contributi per l’edilizia
agevolata;
- con la deliberazione di Giunta
Regionale n.720 del 28 ottobre 2011 è stata approvata la “Definizione dei
requisiti di ordine economico e sociale per i soggetti appartenenti alle
categorie sociali svantaggiate per l’accesso agli alloggi finanziati
nell’ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (art. 11, comma 2,
decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge
6.8.2008, n. 133)”.
- con la deliberazione di Giunta
Regionale n. 721 del 28 ottobre 2011 è stato effettuato l’aggiornamento limite
di reddito per l’accesso e per la permanenza all’Edilizia Residenziale Pubblica
alle variazioni ISTAT;
CONSIDERATO
che:
- con la L.R.
n.40 del 02.12.2011 “Modifiche alla L.R. 25 ottobre
1996, n.96” è stata definita la modifica dell’ultimo capoverso della lettera f)
dell’art.2 della L.R. n.96/96 che ora recita “ in
mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l’accesso, da parte del
CIPE, la sua rivalutazione si determina annualmente in modo automatico sulla
base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati”;
PRESO
ATTO altresì che è necessario:
- definire e articolare i requisiti di
ordine economico e sociale da possedere da parte dei conduttori degli alloggi
da concedere in locazione a canone concordato;
- un aggiornamento di alcuni requisiti
soggettivi per accedere ai contributi di edilizia agevolata relativamente alla
data dell’atto di assegnazione dell’alloggio ai soci, da parte delle
Cooperative edilizie e loro Consorzi, e agli acquirenti e/o gli assegnatari che
si separano dal proprio nucleo familiare;
DATO
ATTO che i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale
riguardano anche i fondi del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 della Linea di Azione VI.1.1.b “Potenziamento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica con affitto a canone concordato nei quartieri degradati
delle città” che vengono destinati all’attuazione degli obiettivi in
prosecuzione e congiuntamente al “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”,
programma in cui è stato approvato il SAD definitivo con delibera G.R. n. 443 del 23.05.2014;
RITENUTO,
pertanto, di dover definire i requisiti di ordine economico e sociale che
devono possedere i soggetti per l’accesso agli alloggi da concedere il
locazione a canone concordato secondo quanto indicato nell’allegato “A” che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO
ATTO, inoltre, di dover definire, in conformità alle normative vigenti, la
durata del vincolo di destinazione d’uso per gli alloggi da concedere in
locazione:
- gli alloggi a “canone
sostenibile" di cui al DPCM 16 luglio 2009 - “Piano nazionale di edilizia
abitativa” e del PRUACS (Programmi di Riqualificazione Urbana a canone
sostenibile D.M. 26 marzo 2008 n.2295) devono essere locati per una durata non
inferiore a 25 anni, nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di
vendita la durata non può essere inferiore ai 10 anni;
- per gli alloggi a “canone concordato”
relativi al “Programma 20.000 alloggi in affitto” e per quelli finanziati con i
fondi del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 della Linea di Azione VI.1.1.b,
ripartiti con delibera G.R. n. 443 del 23.05.2014, la
durata minima è di otto anni per gli alloggi concessi in locazione a termine
con proprietà differita, con patto di futura vendita o con patto di riscatto,
oltre alla locazione permanente;
DATO
ATTO che con l’entrata in vigore della L.R. n.40/2001 e dell’esiguità delle
variazioni degli indici ISTAT relativi agli anni 2012 e 2013 non si rende
opportuno l’ aggiornamento il limite di reddito per l’accesso agli alloggi
sociali e di edilizia agevolata;
RIBADITO
che i prezzi di cessione degli alloggi sociali e di edilizia convenzionata
discendono:
- dalla convenzione di attuazione di un
Piano di edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.)
disciplinata dall’art.35 della legge 22 ottobre n.865 e s.m.i.;
- dallo schema di convenzione-tipo
approvato dalla deliberazione di Consiglio Regionale n.111/11 del 30.12.1998
per gli interventi realizzati fuori dai P.E.E.P., ai
sensi degli artt. 22 della L. 179/92 nonché degli artt. 7 e 8 della Legge n.
10/77,;
- dalla convenzione per la riduzione del
contributo concessorio al cui pagamento è subordinato
il rilascio del permesso di costruire disciplinata dall’art.18 del D.P.R. 6
giugno 2001 n.380;
- dalla percentuale relativa alla determinazione
del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, delle
singole unità abitative e loro pertinenze di cui al comma 49-bis dell’art.31
della legge n.448/1998, che è stabilita dai Comuni come previsto dall’art. 29,
comma 16-undecies del D.L. 216/2011;
DATO
ATTO che a seguito delle nuove normative sopraggiunte di settore compreso
quelle riguardanti la riduzione del limite temporale delle convenzioni, è
necessario aggiornare ed approvare un nuovo schema di convenzione che andrà a
sostituire il precedente approvato con delibera di C.R.
n.111/11 del 30.12.1998, del quale si rimanda ad una successiva proposta in
quanto deve essere approvata dal Consiglio Regionale;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi” ed in particolare l’art. 12 comma 1 che stabilisce che “la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi”;
VISTO
il D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito i Legge 07/08/2012, n. 134 “Misure
urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione”
che la pubblicità sulla rete degli atti sottoposti agli obblighi del succitato
art. 12 della legge 241/90;
VISTO
altresì, il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante:
”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte della PA”;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione LL.PP con la
sottoscrizione dell’atto:
- ha espresso parere favorevole in
merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente
atto;
- ha espresso parere favorevole in
merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione;
A
voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- di approvare i requisiti di ordine
economico e sociale che devono possedere i soggetti per l’accesso agli alloggi
da concedere il locazione a “canone concordato” secondo quanto indicato
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
- di approvare le integrazioni dei
requisiti soggettivi per l’accesso ai contributi di edilizia agevolata di cui
alla delibera di G.R. n.601/2009:
• per
i soci delle Cooperative edilizie e i loro Consorzi i requisiti soggettivi
devono essere in possesso alla data di assegnazione alloggio conferito con
verbale del Consiglio di Amministrazione appositamente registrato;
• il
richiedente appartenente alla categoria unico componente che intende separarsi
dal proprio nucleo familiare e/o appartenente alla categoria sociale delle
giovani coppie che sono esonerate alla presentazione dei modelli fiscali in
base alla normativa vigente, possono autonomamente accedere al beneficio.
- di confermare la durata del vincolo di
destinazione d’uso per gli alloggi da concedere in locazione:
• gli
alloggi a “canone sostenibile" devono essere locati per una durata non
inferiore a 25 anni, nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di
vendita la durata non può essere inferiore ai 10 anni;
• per
gli alloggi a “canone concordato” la durata minima è di otto anni per gli
alloggi concessi in locazione con proprietà differita con patto di futura
vendita o di riscatto, oltre alla locazione permanente.
- di stabilire che i prezzi di cessione
per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita devono essere
espressamente previsti nella convenzione stipulata con il Comune e/o atto
d’obbligo, nel rispetto dei limiti massimi di costo di edilizia residenziale
pubblica vigenti approvati dalla regione.
- di rimandare, per quanto esplicitato
in premessa, ad un successivo atto di Consiglio Regionale l’approvazione del nuovo schema di convenzione regionale, in
sostituzione di quello approvato dal C.R. con
deliberazione n.111/11 del 30.12.1998.
Segue allegato