IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la proposta di risoluzione a firma del consigliere Marcozzi recante: Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) denominato: "Chieti Scalo" - Proposta di intervento della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto;

VISTA la proposta di risoluzione a firma dell’assessore Mazzocca recante: Sito di Interesse Regionale SIR "Chieti Scalo" - Interventi della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto;

PRESO ATTO della volontà, concordemente espressa dai firmatari delle singole proposte, di sottoporre al voto dell’Assemblea un testo unico condiviso pur mantenendo in evidenza le parti narrative delle rispettive proposte di risoluzione;

UDITA l'illustrazione del consigliere Marcozzi

UDITI gli interventi dell’assessore Mazzocca e del consigliere Febbo (favorevoli);

all'unanimità

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale

VISTA la parte narrativa contenuta nella risoluzione a firma del consigliere Marcozzi recante: Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) denominato: "Chieti Scalo" - Proposta di intervento della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto, come di seguito integralmente trascritta:

«PREMESSO CHE:

-          ai sensi dell’art. 239 comma 3 del DL 152/2006: “Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo”;

-          ai sensi dell’art. 242 commi 6 e 7 del DL 152/2006: “La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito é superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed é fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.”

-          ai sensi dell’art. 250 del DL 152/2006: “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”;

-          ed infine ai sensi dell’art. 253 comma 3 del DL 152/2006: “Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

In ottemperanza:

-          dell’art. 55 comma 3 della Legge 45/2007: “la Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientale delle aree contaminate, di cui al comma 2, lett. b), da parte di soggetti pubblici o privati non obbligati ai sensi della vigente normativa”;

-          dell’art. 55 comma 4 della Legge 45/2007: “la Giunta Regionale, qualora i responsabili della situazione di contaminazione o potenziale contaminazione non provvedono ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, anche con misure di messa in sicurezza permanente, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi é individuato dall’Ente territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica; tutti i costi connessi alla bonifica, sono sostenuti integralmente dall’affidatario e recuperate ai sensi delle normative vigenti”;

-          ed ancora dell’art. 55, commi 5 e 6 della Legge 45/2007: “L’Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 4 e 5, procede d’ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Regione può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nel piano regionale di bonifica delle aree contaminate di cui al comma 2, lett. b), utilizzando le risorse economiche iscritte nell’apposito capitolo di bilancio di cui all’art. 57, nonché risorse individuate da altri strumenti di programmazione di spesa nel settore ambientale. Gli interventi di bonifica dei siti contaminati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da finanziamento pubblico regionale, in forma di contributo o di anticipazione, entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e occupazionale”.

DATO ATTO CHE:

-          in data 1 Marzo 2010 con DGR n.121, veniva istituito il Sito di Interesse Regionale denominato S.I.R. – Chieti Scalo;

-          é costituito presso la Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti un “Gruppo di lavoro” che ha definito le linee guida per le procedure operative tecnico-amministrative da seguire per la realizzazione degli interventi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i.

-          in data 4 Aprile 2011 con DGR n.234 si approvavano, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le “Linee guida per le indagini ambientali delle aree ricadenti nel sito di interesse regionale Chieti Scalo”;

-          con Determina n. DA21/007 del 27 Luglio 2012 Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Comune di Chieti approvavano lo schema di "Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel Sito d'Interesse Regionale - Chieti Scalo";

-          con determina n. DA21/128 dell’8 Ottobre 2013 si approvavano le modifiche e le integrazioni richieste dal Comune di Chieti relativamente all’accordo di programma approvato con determina n. DA21/007 del 27 Luglio 2012.

CONSIDERATO CHE:

-          l’area in oggetto é di notevole vastità (30 km quadrati circa) e insiste sul centro abitato della città di Chieti;

-          la Regione Abruzzo, a seguito dell’approvazione delle linee guida, ha commissionato uno studio d’indagine dell’area SIR – Chieti Scalo al C.A.A.M. dell’Università G. D’Annunzio all’esito del quale sono state evidenziate concrete e preoccupanti rilevazioni circa il grave stato di inquinamento in cui versa l’area in oggetto, ciò in possibile danno per la salute degli abitanti delle zone limitrofe.

-          a tutt’oggi sono presenti all’interno dell’area 214.000 m2 di amianto in attesa di essere smaltiti;

-          dallo studio in oggetto, inoltre, sono stati rilevati 835.000 m2 di terreno recanti elevate anomalie nella vegetazione e/o composizione che farebbero presupporre con molta probabilità l’interramento non autorizzato di rifiuti pericolosi;

-          ulteriori analisi condotte nella zona, hanno rilevato la presenza di alcune sostanze clorurate, solventi in genere e metalli con superamenti delle cosiddette CSC direttamente a contatto con le acque di falda, nonché l’accertamento della contaminazione anche a carico delle acque sotterranee della falda “profonda”.

Preso atto che:

-          a quasi cinque anni dall’istituzione del “Sito d’Interesse Regionale – Chieti Scalo” l’iter é ancora fermo alla fase d’indagine e di messa in sicurezza, fra l’altro solo per alcune aree e, ad oggi, non é dato sapere se il Comune di Chieti e/o la Regione Abruzzo abbiano provveduto all’individuazione dei responsabili della contaminazione ed alla successiva diffida.

-          ai sensi del cronoprogramma approvato da Regione Abruzzo e Comune di Chieti, entrambi questi enti risultano ad oggi completamente inadempienti, a danno della salute dei cittadini che risiedono nelle vicinanze dell’area inquinata, prima di ogni altro, ma anche di tutti quei cittadini che vivono in prossimità delle sponde del fiume Pescara sino alla sua foce.

-          l’Accordo di Programma prevedeva un fabbisogno finanziario per la realizzazione dello stesso di € 8.000.000,00 di cui, ad oggi, Regione Abruzzo ne ha stanziati soli € 100.000,00 ed il Comune di Chieti soli € 350.000,00.

EVIDENZIATO CHE:

-          la Regione Abruzzo è già sottoposta a procedura d’infrazione “Causa c-135/05 – Procedura di infrazione UE 2003/2077” riguardante la mancata bonifica di altri siti, ciò con ingenti danni non solo ambientali ma anche economici e, soprattutto, alla salute dei propri residenti»;

VISTA la parte narrativa contenuta nella risoluzione a firma dell’assessore Mazzocca recante: Sito di Interesse Regionale SIR "Chieti Scalo" - Interventi della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto, come di seguito integralmente trascritta:

«Premesso che:

-          ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo”;

-          ai sensi dell’art. 240, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ”r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”;

-          ai sensi dell’art. 242, commi 6 e 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi”;

-          ai sensi dell’art. 244, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.

-          ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art. 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità”.

-          ai sensi dell’art. 250, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”;

-          ai sensi dell’art. 253, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”.

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. ed in particolare:

-          l’art. 4 “Competenze della regione”, comma 4, che prevede che la Regione si avvale anche dell’A.R.T.A. per l’esercizio delle funzioni di propria competenza;

-          l’art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati” che prevede, tra l’altro, al comma 2, lett. d), la possibilità che la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale mediante appositi piani, la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

-          il Sito d’Interesse Regionale denominato SIR “Chieti Scalo”, è stato istituito con DGR n. 121 del 01.03.2010 (BURA s.s. n. 15 del 02.04.10);

-          le Linee Guida sono state approvate con DGR n. 234 del 04.04.2011 (BURA s.s. n. 25 del 15.04.11);

-          l’area del SIR è di ca. 2,5 kmq;

-          con DD n. DA21/07 del 27.07.2012 del SGR, è stato approvato l’Accordo per gli interventi per la messa in sicurezza e bonifica delle aree inserite nel SIR, modificato dalla DD n. DA21/128 dell’8.10.2013. L’Accordo di Programma sottoscritto costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l’attuazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente del SIR “Chieti Scalo” e garantire la competitività del sistema produttivo, nonché di effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo.

CONSIDERATO CHE:

-          il quadro delle attività da svolgere e le risorse stimate per gli interventi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché quelle attualmente disponibili, sono riportate in seguito (v. Allegato).

-          ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato all’Accordo approvato con DD n DA21/128 dell’8.10.2013, il fabbisogno finanziario complessivo stimato dal SGR e dal Comune di Chieti, per la realizzazione degli interventi previsti ammonterebbe a circa € 8.000.000,00 di cui € 100.000,00 sono stati stanziati dalla Regione Abruzzo sul capitolo di bilancio cap. 292210.

-          al punto 3.3 dell’Allegato Tecnico alla D.D. n. DA21/128 dell’8.10.2013, così si dispone:

omissis….

3.3 Individuazione dei responsabili della contaminazione, (indagini ecc) - Ordinanze di diffida ad adempiere nei confronti del/i responsabile/i

Soggetti Attuatori: Provincia di Chieti, Comune di Chieti

Il soggetto attuatore, nei casi in cui le indagini ambientali non abbiano portato alla identificazione della sorgente della contaminazione e/o del soggetto responsabile della contaminazione, svolgerà le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e/o dello stato di contaminazione delle matrici ambientali, nonché il responsabile dell’interramento dei rifiuti (discariche abusive), e sentito la Regione ed il Comune, la Provincia diffiderà con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. …. omissis”;

CONSIDERATO CHE:

-          la Regione Abruzzo, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, ha dovuto dare precedenza al finanziamento delle attività di bonifica dei siti contaminati inseriti nella Procedura di Infrazione 2003/2077, in corso di attuazione.

-          il Servizio Gestione Rifiuti in collaborazione con l’Università “G. d’Annunzio” – Chieti – CAAM ha realizzato uno studio su un’area di circa 30 Kmq, molto più estesa del SIR – Chieti Scalo (c.ca 2,5 kmq), ed prevedendo tra l’altro, attraverso tecniche di telerilevamento da immagini multispettrali aeree e satellitari, su una molteplicità e variabilità di coperture ancora in opera su edifici adibiti a diversi usi (industriale/civile e quello agricolo/zootecnico):

          L’implementazione della mappatura delle coperture contenenti amianto con utilizzo delle tecniche di telerilevamento nella zona SIR di Chieti Scalo e quella prospiciente per una estensione totale di 30 kmq;

          La ricerca di siti estrattivi o sbancamenti colmati potenzialmente con rifiuti e non ancora individuati entro il SIR e nelle sue immediate vicinanze (8 kmq).

Lo studio ha permesso anche di individuare n. 46 siti, per un’area complessiva, di circa 835.100 mq che presentavano anomalie degli indici di vegetazione non direttamente riconducibili a variazioni geo-litologiche.

La caratteristica delle aree inserite nel SIR impone un’attenta ponderazione delle soluzioni tecniche che si dovranno adottare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica, delle possibili sinergie e delle effettive modalità di attuazione degli interventi, anche in ragione dell’opportunità di adottare soluzioni tecniche innovative e condivise.

Le attività svolte in collaborazione l’Università “G. d’Annunzio” – Chieti – CAAM sono utili per l’individuazione delle aree contaminate e dei relativi responsabili dell’inquinamento.

I siti interessati dalla presenza di amianto per ca. 214.000 mq sono riferiti, sulla base dello studio dell’Università “G. d’Annunzio” – Chieti – CAAM, ad una superficie delle aree oggetto di studio di 30 kmq, e non, quindi, all’interno delle aree inserite nel SIR, per le quali si stima che le coperture in MCA ammontino al 2010 a ca. 17.040 mq.;

-          con nota del Comune di Chieti, prot. n. 31708 del 10.06.2013, sono stati trasmessi i seguenti elenchi contenenti i dati del censimento in oggetto:

1.         elenco “Aree SIR Totali” contenente tutte le particelle catastali all’interno della delimitazione del SIR, con indicazione della destinazione d’uso (agricola o produttiva) e la superficie calcolata cartograficamente che si riferisce all’intera superficie delle singole particelle interessate, anche se comprese solo in parte nel SIR;

2.         elenco “Aree SIR – Produttive ambito PRT” contenente tutte le particelle catastali a destinazione produttiva (ambito PRT) situate nella delimitazione del SIR, con indicazione della superficie calcolata cartograficamente che si riferisce all’intera superficie delle singole particelle interessate, anche se comprese solo in parte nel SIR;

-          gli elenchi su indicati sono stati trasmessi contestualmente a mezzo e-mail in formato digitale pdf ed editabile xls.

PRESO ATTO CHE:

-          come risulta c/o il SGR, attualmente sono in gestione da parte degli Enti competenti procedimenti ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che interessano ca. n. 20 siti (attività produttive in esercizio e attività dismesse), che sono ubicate all’interno del perimetro del SIR e nelle aree adiacenti. I procedimenti sono stati avviati sia direttamente dalle proprietà che dal Comune di Chieti, ai sensi degli artt. 242, 244, 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Inoltre sono in corso le attività di caratterizzazione delle aree inserite nel SIR (pubbliche e private), in attesa dei risultati analitici sulle diverse matrici indagate.

-          risulta necessario da parte del SGR, acquisire dal Consorzio Industriale Val Pescara una puntuale ricognizione delle aree assegnate ai vari operatori economici al fine di individuare i soggetti obbligati alle attività di indagini ambientali e bonifiche nonché per la notifica delle Ordinanze di competenza della Provincia di Chieti ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/o6 e s.m.i.

-          pertanto, sono in corso numerose attività tecnico-amministrative da parte degli Enti interessati ed interventi di carattere ambientale all’interno del SIR e nelle immediate adiacenze, per le quali risulta semmai necessario dare un ulteriore impulso per la loro attuazione (quindi, non si può dire, che il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo sono completamente inadempienti).

EVIDENZIATO CHE:

-          l’ARTA Abruzzo, in relazione alla convenzione in fase di attuazione con la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti (D.D. n. DN3/1015 del 07.07.2006), ha rimesso una “Relazione riassuntiva” del progetto di inquinamento diffuso, con nota prot. n. 6359 del 27.05.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/139966 del 30.05.2013, relazione frutto di un monitoraggio ambientale pluriennale e per la quale è in corso la predisposizione di un apposito atto amministrativo di approvazione dei risultati, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 55, comma 2, lett. d) della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-          la Regione Abruzzo è sottoposta a Procedura di Infrazione “Causa c 135/05 – Procedura di Infrazione UE 2003/2077”, riguardante la mancata bonifica di altri siti, per la quale ha in corso le attività di finanziamento degli interventi previsti con risorse statali del MATTM (APQ Legge n. 147/2013, art. 1, comma 113 – Legge di Stabilità 2014), programmi POR FESR 2007/2013, PAC e PAR FSC 2007/2013, al fine di evitare le pesanti sanzioni imposte dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE che finirebbero per ripercuotersi sui soggetti inadempienti»;

per tutto quanto esposto in narrativa

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale

-          a porre in essere ogni azione che, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni degli Enti interessati, si renda necessaria per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini nonché la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio interessato, dando impulso all’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 121 del 01.03.2010 e DD n. DA21/128 dell’8.10.2013, in corso di attuazione, al fine di eseguire e/o completare, nei tempi più brevi possibili, i necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree comprese nel SIR “Chieti Scalo”, tenuto conto che sono in atto da parte dei singoli privati l’attuazione di misure di prevenzione nonché di messa in sicurezza d’emergenza dei siti.

-          ad effettuare una puntuale ricognizione delle disponibilità finanziarie della Regione Abruzzo, al fine di reperire, anche su base pluriennale, risorse per effettuare gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree comprese nel SIR “Chieti Scalo”, di competenza dei soggetti pubblici, anche attraverso l’istituzione nel Bilancio regionale di un apposito “Fondo di rotazione” per finanziare gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree contaminate per agevolare i Comuni interessati (quindi anche il Comune di Chieti) nelle attività previste e disposte anche in sostituzione dei soggetti inadempienti