IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA
la proposta di risoluzione a firma del consigliere Marcozzi
recante: Sito di Interesse Regionale (S.I.R.)
denominato: "Chieti Scalo" - Proposta di intervento della Regione Abruzzo
per la messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto;
VISTA
la proposta di risoluzione a firma dell’assessore Mazzocca
recante: Sito di Interesse Regionale SIR "Chieti Scalo" - Interventi
della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto;
PRESO
ATTO della volontà, concordemente espressa dai firmatari delle singole
proposte, di sottoporre al voto dell’Assemblea un testo unico condiviso pur
mantenendo in evidenza le parti narrative delle rispettive proposte di risoluzione;
UDITA
l'illustrazione del consigliere Marcozzi
UDITI
gli interventi dell’assessore Mazzocca e del
consigliere Febbo (favorevoli);
all'unanimità
L’APPROVA
nel
testo che di seguito si trascrive:
«Il Consiglio regionale
VISTA
la parte narrativa contenuta nella risoluzione a firma del consigliere Marcozzi recante: Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) denominato: "Chieti Scalo" - Proposta di
intervento della Regione Abruzzo per la messa in sicurezza e bonifica del sito
in oggetto, come di seguito integralmente trascritta:
«PREMESSO
CHE:
- ai sensi dell’art. 239 comma 3 del DL 152/2006: “Gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati
dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure
previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel
rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo”;
- ai sensi dell’art. 242 commi 6 e 7 del
DL 152/2006: “La regione, sentita la provincia,
approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora
l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il
termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla
scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di
monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia
di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di
cui al comma 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito é superiore
ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile
sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento
di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di
messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e
ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione
presente nel sito. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa
della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni
impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli
interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali
distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per
singole aree o per fasi temporali successive. La regione, acquisito il parere
del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di
servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale
termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la
necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni
documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per
l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto
decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì,
variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del
progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed é fissata
l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per
cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore
della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
medesimi.”
- ai sensi dell’art. 250 del DL 152/2006: “Qualora i soggetti responsabili della
contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il
proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli
interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo
l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati
ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”;
- ed infine ai sensi dell’art. 253 comma
3 del DL 152/2006: “Il privilegio e la ripetizione
delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito
incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro,
l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che
giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del
medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
In
ottemperanza:
- dell’art. 55 comma 3 della Legge
45/2007: “la Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, promuove
azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, di ripristino e
riqualificazione ambientale delle aree contaminate, di cui al comma 2, lett.
b), da parte di soggetti pubblici o privati non obbligati ai sensi della
vigente normativa”;
- dell’art. 55 comma 4 della Legge
45/2007: “la Giunta Regionale, qualora i responsabili della situazione di
contaminazione o potenziale contaminazione non provvedono ad eseguire i
necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di
ripristino ambientale, anche con misure di messa in sicurezza permanente,
ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi é individuato
dall’Ente territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica;
tutti i costi connessi alla bonifica, sono sostenuti integralmente
dall’affidatario e recuperate ai sensi delle normative vigenti”;
- ed ancora dell’art. 55, commi 5 e 6
della Legge 45/2007: “L’Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la
procedura di cui ai commi 4 e 5, procede d’ufficio a realizzare le operazioni
nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Regione può concedere
contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate
nel piano regionale di bonifica delle aree contaminate di cui al comma 2, lett.
b), utilizzando le risorse economiche iscritte nell’apposito capitolo di
bilancio di cui all’art. 57, nonché risorse individuate da altri strumenti di
programmazione di spesa nel settore ambientale. Gli interventi di bonifica dei
siti contaminati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da
finanziamento pubblico regionale, in forma di contributo o di anticipazione,
entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria, ambientale e occupazionale”.
DATO
ATTO CHE:
- in data 1 Marzo 2010 con DGR n.121,
veniva istituito il Sito di Interesse Regionale denominato S.I.R.
– Chieti Scalo;
- é costituito presso la Direzione
Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti un “Gruppo di lavoro”
che ha definito le linee guida per le procedure operative tecnico-amministrative
da seguire per la realizzazione degli interventi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i.
- in data 4 Aprile 2011 con DGR n.234 si
approvavano, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le “Linee guida per le indagini ambientali delle
aree ricadenti nel sito di interesse regionale Chieti Scalo”;
- con Determina n. DA21/007 del 27
Luglio 2012 Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Comune di Chieti approvavano
lo schema di "Accordo di programma per la definizione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel Sito d'Interesse
Regionale - Chieti Scalo";
- con determina n. DA21/128 dell’8
Ottobre 2013 si approvavano le modifiche e le integrazioni richieste dal Comune
di Chieti relativamente all’accordo di programma approvato con determina n.
DA21/007 del 27 Luglio 2012.
CONSIDERATO
CHE:
- l’area in oggetto é di notevole
vastità (30 km quadrati circa) e insiste sul centro abitato della città di
Chieti;
- la Regione Abruzzo, a seguito dell’approvazione
delle linee guida, ha commissionato uno studio d’indagine dell’area SIR –
Chieti Scalo al C.A.A.M. dell’Università G.
D’Annunzio all’esito del quale sono state evidenziate concrete e preoccupanti
rilevazioni circa il grave stato di inquinamento in cui versa l’area in
oggetto, ciò in possibile danno per la salute degli abitanti delle zone
limitrofe.
- a tutt’oggi sono presenti all’interno
dell’area 214.000 m2 di amianto in attesa di essere smaltiti;
- dallo studio in oggetto, inoltre, sono
stati rilevati 835.000 m2 di terreno recanti elevate anomalie nella vegetazione
e/o composizione che farebbero presupporre con molta probabilità l’interramento
non autorizzato di rifiuti pericolosi;
- ulteriori analisi condotte nella zona,
hanno rilevato la presenza di alcune sostanze clorurate, solventi in genere e
metalli con superamenti delle cosiddette CSC direttamente a contatto con le
acque di falda, nonché l’accertamento della contaminazione anche a carico delle
acque sotterranee della falda “profonda”.
Preso
atto che:
- a quasi cinque anni dall’istituzione
del “Sito d’Interesse Regionale – Chieti Scalo” l’iter é ancora fermo alla fase
d’indagine e di messa in sicurezza, fra l’altro solo per alcune aree e, ad
oggi, non é dato sapere se il Comune di Chieti e/o la Regione Abruzzo abbiano
provveduto all’individuazione dei responsabili della contaminazione ed alla
successiva diffida.
- ai sensi del cronoprogramma
approvato da Regione Abruzzo e Comune di Chieti, entrambi questi enti risultano
ad oggi completamente inadempienti, a danno della salute dei cittadini che
risiedono nelle vicinanze dell’area inquinata, prima di ogni altro, ma anche di
tutti quei cittadini che vivono in prossimità delle sponde del fiume Pescara
sino alla sua foce.
- l’Accordo di Programma prevedeva un
fabbisogno finanziario per la realizzazione dello stesso di € 8.000.000,00 di
cui, ad oggi, Regione Abruzzo ne ha stanziati soli € 100.000,00 ed il Comune di
Chieti soli € 350.000,00.
EVIDENZIATO
CHE:
- la Regione Abruzzo è già sottoposta a
procedura d’infrazione “Causa c-135/05 – Procedura di infrazione UE 2003/2077”
riguardante la mancata bonifica di altri siti, ciò con ingenti danni non solo
ambientali ma anche economici e, soprattutto, alla salute dei propri
residenti»;
VISTA
la parte narrativa contenuta nella risoluzione a firma dell’assessore Mazzocca recante: Sito di Interesse Regionale SIR
"Chieti Scalo" - Interventi della Regione Abruzzo per la messa in
sicurezza e bonifica del sito in oggetto, come di seguito integralmente trascritta:
«Premesso
che:
- ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “3. Gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da
inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte
salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di
interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al
presente titolo”;
- ai sensi dell’art. 240, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ”r)
inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o
biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non
imputabili ad una singola origine”;
- ai sensi dell’art. 242, commi 6 e 7
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
“6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro
trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere
sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o
approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.
In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del
progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto
responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una
relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in
cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle
concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la
concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla
regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di
rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di
riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad
accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel
sito. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo
precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della
contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto
può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere
possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. La regione, acquisito il parere del comune e della
provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il
soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere
sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere,
mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o
approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.
In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla
presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e
dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione
del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione
medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a
tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente
compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì,
variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del
progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata
l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per
cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore
della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
medesimi”;
- ai sensi dell’art. 244, commi 1 e 2
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
“1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni
individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono
superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno
comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2.
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le
opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di
superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile
della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.
- ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “2. Fatti
salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui
all'art. 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento
o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed
al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione
secondo la procedura di cui all'art. 242. La provincia, una volta ricevute le
comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione
del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È
comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la
facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la
realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in
proprietà o disponibilità”.
- ai sensi dell’art. 250, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “1.
Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano
direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano
individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda,
dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o
privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al
fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire
appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”;
- ai sensi dell’art. 253, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “3. Il
privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei
confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del
pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato
dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di
accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi
l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo
soggetto ovvero la loro infruttuosità”.
VISTA
la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 4 “Competenze della regione”,
comma 4, che prevede che la Regione si avvale anche dell’A.R.T.A.
per l’esercizio delle funzioni di propria competenza;
- l’art. 55 “Bonifica e ripristino
ambientale dei siti contaminati” che prevede, tra l’altro, al comma 2, lett.
d), la possibilità che la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale
mediante appositi piani, la disciplina degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte
salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di
interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al
Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
PRESO
ATTO CHE:
- il Sito d’Interesse Regionale
denominato SIR “Chieti Scalo”, è stato istituito con DGR n. 121 del 01.03.2010
(BURA s.s. n. 15 del 02.04.10);
- le Linee Guida sono state approvate
con DGR n. 234 del 04.04.2011 (BURA s.s. n. 25 del 15.04.11);
- l’area del SIR è di ca. 2,5 kmq;
- con DD n. DA21/07 del 27.07.2012 del
SGR, è stato approvato l’Accordo per gli interventi per la messa in sicurezza e
bonifica delle aree inserite nel SIR, modificato dalla DD n. DA21/128
dell’8.10.2013. L’Accordo di Programma sottoscritto costituisce un impegno tra
le parti per porre in essere ogni misura per l’attuazione degli interventi di
bonifica/messa in sicurezza permanente del SIR “Chieti Scalo” e garantire la
competitività del sistema produttivo, nonché di effettuare i necessari
aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto
rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo.
CONSIDERATO
CHE:
- il quadro delle attività da svolgere e
le risorse stimate per gli interventi ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., nonché quelle attualmente
disponibili, sono riportate in seguito (v. Allegato).
- ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato
all’Accordo approvato con DD n DA21/128 dell’8.10.2013, il fabbisogno
finanziario complessivo stimato dal SGR e dal Comune di Chieti, per la
realizzazione degli interventi previsti ammonterebbe a circa € 8.000.000,00 di
cui € 100.000,00 sono stati stanziati dalla Regione Abruzzo sul capitolo di
bilancio cap. 292210.
- al punto 3.3 dell’Allegato Tecnico
alla D.D. n. DA21/128 dell’8.10.2013, così si
dispone:
“omissis….
3.3
Individuazione dei responsabili della contaminazione, (indagini ecc) -
Ordinanze di diffida ad adempiere nei confronti del/i responsabile/i
Soggetti
Attuatori: Provincia di Chieti, Comune di Chieti
Il
soggetto attuatore, nei casi in cui le indagini ambientali non abbiano portato
alla identificazione della sorgente della contaminazione e/o del soggetto
responsabile della contaminazione, svolgerà le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell'evento di superamento e/o dello stato di
contaminazione delle matrici ambientali, nonché il responsabile
dell’interramento dei rifiuti (discariche abusive), e sentito la Regione ed il
Comune, la Provincia diffiderà con ordinanza motivata il responsabile della
potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. …. omissis”;
CONSIDERATO
CHE:
- la Regione Abruzzo, in relazione alle
risorse finanziarie disponibili, ha dovuto dare precedenza al finanziamento
delle attività di bonifica dei siti contaminati inseriti nella Procedura di
Infrazione 2003/2077, in corso di attuazione.
- il Servizio Gestione Rifiuti in
collaborazione con l’Università “G. d’Annunzio” – Chieti – CAAM ha realizzato
uno studio su un’area di circa 30 Kmq, molto più estesa del SIR – Chieti Scalo
(c.ca 2,5 kmq), ed prevedendo tra l’altro, attraverso tecniche di
telerilevamento da immagini multispettrali aeree e
satellitari, su una molteplicità e variabilità di coperture ancora in opera su
edifici adibiti a diversi usi (industriale/civile e quello
agricolo/zootecnico):
• L’implementazione
della mappatura delle coperture contenenti amianto con utilizzo delle tecniche
di telerilevamento nella zona SIR di Chieti Scalo e quella prospiciente per una
estensione totale di 30 kmq;
• La
ricerca di siti estrattivi o sbancamenti colmati potenzialmente con rifiuti e
non ancora individuati entro il SIR e nelle sue immediate vicinanze (8 kmq).
Lo
studio ha permesso anche di individuare n. 46 siti, per un’area complessiva, di
circa 835.100 mq che presentavano anomalie degli indici di vegetazione non
direttamente riconducibili a variazioni geo-litologiche.
La
caratteristica delle aree inserite nel SIR impone un’attenta ponderazione delle
soluzioni tecniche che si dovranno adottare per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica, delle possibili
sinergie e delle effettive modalità di attuazione degli interventi, anche in
ragione dell’opportunità di adottare soluzioni tecniche innovative e condivise.
Le
attività svolte in collaborazione l’Università “G. d’Annunzio” – Chieti – CAAM
sono utili per l’individuazione delle aree contaminate e dei relativi
responsabili dell’inquinamento.
I
siti interessati dalla presenza di amianto per ca. 214.000 mq sono riferiti,
sulla base dello studio dell’Università “G. d’Annunzio” – Chieti – CAAM, ad una
superficie delle aree oggetto di studio di 30 kmq, e non, quindi, all’interno
delle aree inserite nel SIR, per le quali si stima che le coperture in MCA
ammontino al 2010 a ca. 17.040 mq.;
- con nota del Comune di Chieti, prot. n. 31708 del 10.06.2013, sono stati trasmessi i
seguenti elenchi contenenti i dati del censimento in oggetto:
1. elenco
“Aree SIR Totali” contenente tutte le particelle catastali all’interno della
delimitazione del SIR, con indicazione della destinazione d’uso (agricola o
produttiva) e la superficie calcolata cartograficamente
che si riferisce all’intera superficie delle singole particelle interessate,
anche se comprese solo in parte nel SIR;
2. elenco
“Aree SIR – Produttive ambito PRT” contenente tutte le particelle catastali a
destinazione produttiva (ambito PRT) situate nella delimitazione del SIR, con
indicazione della superficie calcolata cartograficamente
che si riferisce all’intera superficie delle singole particelle interessate,
anche se comprese solo in parte nel SIR;
- gli elenchi su indicati sono stati
trasmessi contestualmente a mezzo e-mail in formato digitale pdf ed editabile xls.
PRESO
ATTO CHE:
- come risulta c/o il SGR, attualmente
sono in gestione da parte degli Enti competenti procedimenti ai sensi del
Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che interessano ca. n. 20 siti (attività produttive
in esercizio e attività dismesse), che sono ubicate all’interno del perimetro
del SIR e nelle aree adiacenti. I procedimenti sono stati avviati sia
direttamente dalle proprietà che dal Comune di Chieti, ai sensi degli artt.
242, 244, 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Inoltre sono in corso le attività di caratterizzazione delle aree inserite nel
SIR (pubbliche e private), in attesa dei risultati analitici sulle diverse
matrici indagate.
- risulta necessario da parte del SGR,
acquisire dal Consorzio Industriale Val Pescara una
puntuale ricognizione delle aree assegnate ai vari operatori economici al fine
di individuare i soggetti obbligati alle attività di indagini ambientali e bonifiche
nonché per la notifica delle Ordinanze di competenza della Provincia di Chieti
ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/o6 e s.m.i.
- pertanto, sono in corso numerose
attività tecnico-amministrative da parte degli Enti interessati ed interventi
di carattere ambientale all’interno del SIR e nelle immediate adiacenze, per le
quali risulta semmai necessario dare un ulteriore impulso per la loro
attuazione (quindi, non si può dire, che il Comune di Chieti e la Regione
Abruzzo sono completamente inadempienti).
EVIDENZIATO
CHE:
- l’ARTA Abruzzo, in relazione alla
convenzione in fase di attuazione con la Regione Abruzzo – Servizio Gestione
Rifiuti (D.D. n. DN3/1015 del 07.07.2006), ha rimesso
una “Relazione riassuntiva” del progetto di inquinamento diffuso, con nota prot. n. 6359 del 27.05.2013, acquisita dal SGR al prot. n. RA/139966 del 30.05.2013, relazione frutto di un
monitoraggio ambientale pluriennale e per la quale è in corso la
predisposizione di un apposito atto amministrativo di approvazione dei risultati,
ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. ed art. 55, comma 2, lett. d) della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- la Regione Abruzzo è sottoposta a
Procedura di Infrazione “Causa c 135/05 – Procedura di Infrazione UE
2003/2077”, riguardante la mancata bonifica di altri siti, per la quale ha in
corso le attività di finanziamento degli interventi previsti con risorse
statali del MATTM (APQ Legge n. 147/2013, art. 1, comma 113 – Legge di
Stabilità 2014), programmi POR FESR 2007/2013, PAC e PAR FSC 2007/2013, al fine
di evitare le pesanti sanzioni imposte dalla Sentenza della Corte di Giustizia
UE che finirebbero per ripercuotersi sui soggetti inadempienti»;
per
tutto quanto esposto in narrativa
IMPEGNA
Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta
regionale
- a porre in essere ogni azione che,
nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni degli Enti interessati, si
renda necessaria per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini nonché la
tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio interessato,
dando impulso all’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 121 del 01.03.2010 e
DD n. DA21/128 dell’8.10.2013, in corso di attuazione, al fine di eseguire e/o
completare, nei tempi più brevi possibili, i necessari interventi di
bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree comprese nel SIR “Chieti
Scalo”, tenuto conto che sono in atto da parte dei singoli privati l’attuazione
di misure di prevenzione nonché di messa in sicurezza d’emergenza dei siti.
- ad effettuare una puntuale
ricognizione delle disponibilità finanziarie della Regione Abruzzo, al fine di
reperire, anche su base pluriennale, risorse per effettuare gli interventi di
bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree comprese nel SIR “Chieti
Scalo”, di competenza dei soggetti pubblici, anche attraverso l’istituzione nel
Bilancio regionale di un apposito “Fondo di rotazione” per finanziare gli
interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree contaminate per
agevolare i Comuni interessati (quindi anche il Comune di Chieti) nelle
attività previste e disposte anche in sostituzione dei soggetti inadempienti