IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1) di autorizzare, in via definitiva, ai
sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n.
152 e s.m.i. e della L.R.
n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società SAITEM Spa – V.le Bovio
n.160 - PESCARA , all’esercizio di un
impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da
attività edilizia, costituito da:
1.a - BENNA FRANTUMATRICE, SIMEX Srl, modello CBE
40, matricola n. M000371V02, produzione media oraria mc.
35, max oraria mc. 50;
1.b – DEMOLITORE IDRAULICO, KRUPP BAUTECHNIK GmbH, modello HM 701, matricola n. 1037;
1.c – FRANTUMATORE GIREVOLE IDRAULICO, O.S.A. Demolition Equipement Srl,
modello RV20, matricola n. 1214;
1.d – ESCAVATORE, J.C.
BAMFORD EXCAVATORS LTD, modello 360 CRAWLER EXCAVATORS, numero di serie
JS22N/0706504;
1.e – ESCAVATORE IDRAULICO, CATERPILLAR, modello
320CLS, numero di serie *CAT0320CLEGL00611*;
2) di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data
di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita
domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della
scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto
dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali
provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento
delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
3) di stabilire che le attività
autorizzate con il presente provvedimento siano condotte secondo quanto
stabilito nel parere tecnico rilasciato
dal Distretto provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo 2564 del 7 maggio 2014, che qui di seguito si
riportano:
In
riferimento alla nota inoltrata dalla Regione Abruzzo con nota di prot. n° RA/269674 del 31/10/2013
(acquisito al ns. prot. n°
7951 del 6/11/2013), nella quale si richiede il parere tecnico di competenza
per l’utilizzo ed esercizio, ai sensi dell’ art. 208 comma 15 del D.Lgs. n° 152/06 e D.Lgs. n° 205/2010, L.R. n° 45/07 e s.m.i. di un impianto mobile di trattamento e recupero di
rifiuti inerti speciali non pericolosi, esaminata la:
- Relazione
tecnica prodotta dalla ditta SAITEM S.p.a. datata
3/1/2012, a firma del dott. Luigi La Valle (acquisita al ns. prot. 5448 del 7/11/2013);
- Relazione
tecnica integrativa datata 4/4/2014 (acquisita al ns. prot.
n° 2058 del 7/4/2014), a seguito di richiesta
formulata dal Distretto scrivente (ns. prot. n° 5971 del 29/11/2013);
- L.R. n° 45/07 e s.m.i.;
si
esprime parere tecnico favorevole all’utilizzo dell’impianto mobile per
l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso i
vari cantieri di attività, a condizione che la Società SAITEM S.p.a. si attenga a quanto previsto dal comma 15 dell’art.
208 del D.Lgs. n° 152/06 e D.Lgs. n° 205/2010, nonché dal
comma 2 dell’art. 50 della L.R. n°
45/2007, dalle disposizioni impartite nelle Direttive Regionali – Deliberazione
n° 629 del 9/7/2008 allegato 1 e, relativamente alle
categorie dei prodotti (ex mps) ottenuti a seguito
dell’attività di recupero, alle indicazioni dettate dagli Allegati alla
Circolare n° 5205 del 15/7/2005, con le seguenti
prescrizioni:
1. dovranno
essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal
D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n° 186;
2. il
deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero dovrà avvenire nelle
aree indicate in planimetria e ben separati tra loro (per tipologia) e da altri
materiali recuperati;
3. i
rifiuti destinati al recupero e stoccati in cumuli dovranno essere separati tra
di loro anche attraverso l’uso di barriere mobili o fisse tali da non generare
miscelazione tra di loro;
4. tutti
i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) devono
possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà
chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
5. tutte
le aree destinate a contenere i rifiuti e le aree di deposito delle MPS
prodotte dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il
rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del
materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
6. per
le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione delle
apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo produttivo), la ditta dovrà indicare
con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa
dello smaltimento finale;
7. le
materie (mps) e i rifiuti ottenuti a seguito di
trattamento con l’impianto mobile (frantumatore, macinatore e sistemi di
vagliatura), depositati temporaneamente e separatamente sul sito, descritti
nella relazione tecnica (da indicare negli elaborati grafici), dovranno essere
rispettivamente recuperati e/o smaltiti senza determinare rischi per l’acqua,
l’aria, il suolo, nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti
da rumori, odori e/o emissioni polverulenti.
Inoltre,
per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con
l’impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare (Regione Abruzzo e ARTA
scrivente), apposita comunicazione contenente:
- la data di inizio e la data di termine
della campagna;
- copia del contratto o della lettera di
affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto di
comunicazione;
- specifico diagramma giornaliero e
settimanale che evidenzi fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell’impianto
in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
- i dati specifici inerenti l’attività,
ad esempio:
• descrizione
delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell’impianto con relativa
codifica (CER), quantità (in peso e volume);
• relativo
riferimento all’allegato I del D.M. 5/2/98 e s.m.integrazioni;
• indicare
la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano
dall’attività di recupero (sovvalli, scarti, ecc.);
• descrizione
dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una
planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l’esatta
ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo svolgimento
dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle
aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali
rischi correlati all’esercizio dell’impianto;
• le
modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica
attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei
dati relativi all’attività);
• il
nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione
del deposito dei rifiuti, nonché il
nominativo del personale di custodia;
8. al momento dell’esercizio dell’impianto
la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell’attività. A
tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della
rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione
delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14/11/1997 e s.m.integrazioni.
Lo scrivente Distretto si riserva di valutare la Relazione Acustica e,
eventualmente dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere.
Alla conclusione della campagna di attività con
l’impianto mobile, la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva
contenente documentazione di chiusura cantiere. La stessa dovrà contenere:
- analisi
chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull’eluato), secondo le
procedure previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. e
certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all’allegato
C alla Circolare n°
5205 del 15/7/2005 sul/i prodotto/i ottenuti prima del conferimento a ditte
preposte al riutilizzo (reinterro, rilevati, sottofondi
stradali, ecc.);
- copia
del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti
prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di prodotti (mps) ottenuti;
- predisporre
idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei
prodotti ottenuti a seguito di attività di recupero e conferiti, precisando in
particolare la ragione sociale e la sede dell’impianto di destinazione, con gli
estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente al suddetto
impianto;
Tutta
la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati
per le rispettive valutazioni di competenza.
Sono
fatte salve le valutazioni relative agli aspetti urbanistici, igienico sanitari
e di sicurezza, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura del/i
sito/i oggetto di campagna di attività con l’impianto mobile e a quant’altro
non di diretta competenza di questo Distretto Provinciale ARTA;
4) di stabilire che nella seguente tabella
sono elencati i rifiuti gestibili nell’impianto mobile indicato al precedente
punto 1):
CODICI C.E.R. (Allegato D, parte IV D.Lgs.
n°152/06 e D.Lgs.205/ 2010 |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
TIPO DI ATTIVITA’ DI RECUPERO (R) - All. C DLgs.152/06 e s.m.i. |
10
13 11 |
Rifiuti
della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli
di cui alle voci 101309 e 101310 |
R5 |
17
01 01 |
Cemento. |
R5 |
01
04 08 |
Scarti
di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
R5 |
01
04 13 |
Rifiuti
prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce
010407 |
R5
|
17
01 02 |
Mattoni |
R5 |
17
01 03 |
Mattonelle
e ceramiche. |
R5 |
17
01 07 |
Miscugli
o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. |
R5 |
17
03 02 |
Miscele
bituminose, diverse da quelle di cui alla vece 17 03 01. |
R5 |
17
05 08 |
Pietrisco
per massicciate ferroviarie. |
R5 |
17
08 02 |
Materiali
da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. |
R5 |
17
09 04 |
Rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. |
R5 |
5) di stabilire che la presente
autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C
parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i.
per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme
consentite dalle vigenti normative in materia nonché altri materiali, scarti, sovvalli e rifiuti non compatibili, da avviare a recupero
e/o smaltimento nelle forme e le modalità stabilite dalla legge;
6) di stabilire che, in ordine allo
svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità
stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a) devono
essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b) almeno
60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione
dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla
Regione e/o Provincia nel cui territorio
si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle
procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune,
all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
c) sono
fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo
dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del
Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto
di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti
competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d) l’effettuazione
delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione
del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o
regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo
svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria,
l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa
fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
7) di stabilire inoltre, che dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a) il
macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e
dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione,
si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico
responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la
regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio
dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
b) l’utilizzo
dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso
dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il
rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE
89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa
tensione;
c) per
l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento
dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs.
04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto”;
d) le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al
funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale
in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto
dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione
delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla
movimentazione dei mezzi;
e) deve
essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato
prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di
cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f) nel
caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà
essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g) per
ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente
l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti
prodotti dalle stesse;
h) il
deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e,
qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a
difesa del suolo;
i) in caso
di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali
incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA
ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;
j) tutte
le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche
verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza,
procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
k) durante
lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente
autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
8) di stabilire altresì, che:
a) la
presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei
limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) la
garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve
essere prestata Società beneficiaria del presente provvedimento al momento
dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni
singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi
ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i
cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR
n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà
fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
c) si
dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e
dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto
Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per
quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una
comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di
Pescara ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara, concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto
salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito
temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
d) è
fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le
eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto
societario;
e) in
caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva
comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria
f) documentazione;
le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità
che il procedimento di volturazione abbia esito
negativo;
g) la
presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la
sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
9) di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) di prescrivere che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da
individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero in idonei impianti,
come previsto dalla legge;
11) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti
di terzi;
12) di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
13) di disporre l’invio del presente
provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo
- Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali –
Sezione regionale dell’Abruzzo, presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila nonché a tutte le Regioni ed alle Province
Autonome di Trento e Bolzano;
13) di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società
beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
14) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del
presente atto.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini