LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 12, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”

VISTA la L.R. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che all’art. 4 “Indirizzo Politico-Amministrativo”, lett. g), attribuisce all’organo di direzione politica la competenza a formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari,;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA” che, all’art. 26, impone a carico delle pubbliche amministrazioni la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n, 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nonché degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro attribuendo alla predetta pubblicazione il valore di condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario;

VISTO il Reg. (UE)  n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che disciplina, all’art. 53 gli “Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio”;

CONSIDERATO

-           che la cultura rappresenta fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni;

-           che le risorse pubbliche disponibili devono essere programmate al fine di produrre utilità e coesione sul territorio e con garanzia di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmati;

RITENUTO,

1.         di dover indirizzare l’intervento regionale verso iniziative e proposte che privilegino la qualità progettuale, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione, il coinvolgimento delle nuove generazioni, la capacità degli operatori di fare rete e di attrarre autonomamente le risorse comunitarie;

2.         di dover dotare l’Amministrazione Regionale di nuovi strumenti e modalità di lavoro che consentano di programmare consapevolmente le risorse pubbliche e di verificare che le stesse producano utilità e coesione;

3.         di dover costituire un “Consiglio Regionale della Cultura” come organismo stabile di lavoro e dialogo con gli enti locali, con gli Istituti Universitari  e con  le istituzioni culturali di maggior rilievo nel campo dello spettacolo dal vivo;

4.         di dover incaricare ed autorizzare, a tal fine, il Servizio Beni e Attività Culturale dell’individuazione delle istituzioni culturali operanti in campo teatrale, musicale, cinematografico e tersicoreo da consultare per la migliore programmazione degli interventi regionali come pure dell’adozione di ogni iniziativa utile al miglior funzionamento del “Consiglio Regionale della Cultura”, ivi compresa la predisposizione di una relazione annuale sui lavori svolti che sia di supporto alle decisioni di politica culturale;

DATO ATTO, dopo   puntuale istruttoria favorevole del Servizio proponente  :

-           del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali” in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. A) della L.R. 14.9.1999, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

-           che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione;

-           che con l’apposizione delle proprie firme in calce al presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali ed il Direttore della Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento

A voti unanimi e palesi espressi  nelle forme di legge

DELIBERA

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla cultura

Per quanto esposto in narrativa:

1.         di indirizzare l’intervento regionale nel campo culturale verso iniziative e proposte che privilegino la qualità progettuale, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione, il coinvolgimento delle nuove generazioni, la capacità degli operatori di fare rete e di attrarre autonomamente le risorse comunitarie;

2.         di dotare l’Amministrazione Regionale di nuovi strumenti e modalità di lavoro che consentano di programmare consapevolmente le risorse pubbliche e di verificare che le stesse producano utilità e coesione;

3.         di  costituire, a tal fine, un “Consiglio Regionale della Cultura” come organismo stabile di lavoro, dialogo e consultazione con gli enti locali e con  le istituzioni culturali di maggior rilievo nel campo dello spettacolo dal vivo;

4.         di incaricare e autorizzare il  Servizio Beni e Attività Culturale dell’individuazione delle istituzioni culturali operanti in campo teatrale, musicale, cinematografico e tersicoreo da consultare per la migliore programmazione degli interventi regionali come pure dell’adozione di ogni iniziativa utile miglior funzionamento del “Consiglio Regionale della Cultura”, ivi compresa la predisposizione di una relazione annuale sui lavori svolti che sia di supporto alle decisioni di politica culturale;

5.         di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul Portale Cultura del sito istituzionale .