LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 12, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,
che dispone “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.”
VISTA
la L.R. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che all’art. 4 “Indirizzo
Politico-Amministrativo”, lett. g), attribuisce all’organo di direzione
politica la competenza a formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni,
contributi ed altri ausili finanziari,;
VISTO
il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della PA” che, all’art. 26, impone a carico delle
pubbliche amministrazioni la pubblicazione degli atti con i quali sono
determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n, 241, i criteri
e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
nonché degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
attribuendo alla predetta pubblicazione il valore di condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al
medesimo beneficiario;
VISTO
il Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e che disciplina, all’art. 53 gli “Aiuti
per la cultura e la conservazione del patrimonio”;
CONSIDERATO
- che la cultura rappresenta fattore
fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione
della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni;
- che le risorse pubbliche disponibili
devono essere programmate al fine di produrre utilità e coesione sul territorio
e con garanzia di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmati;
RITENUTO,
1. di dover indirizzare l’intervento
regionale verso iniziative e proposte che privilegino la qualità progettuale,
l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione, il coinvolgimento delle nuove
generazioni, la capacità degli operatori di fare rete e di attrarre
autonomamente le risorse comunitarie;
2. di dover dotare l’Amministrazione
Regionale di nuovi strumenti e modalità di lavoro che consentano di programmare
consapevolmente le risorse pubbliche e di verificare che le stesse producano
utilità e coesione;
3. di dover costituire un “Consiglio
Regionale della Cultura” come organismo stabile di lavoro e dialogo con gli
enti locali, con gli Istituti Universitari
e con le istituzioni culturali di
maggior rilievo nel campo dello spettacolo dal vivo;
4. di dover incaricare ed autorizzare, a
tal fine, il Servizio Beni e Attività Culturale dell’individuazione delle
istituzioni culturali operanti in campo teatrale, musicale, cinematografico e tersicoreo da consultare per la migliore programmazione
degli interventi regionali come pure dell’adozione di ogni iniziativa utile al
miglior funzionamento del “Consiglio Regionale della Cultura”, ivi compresa la
predisposizione di una relazione annuale sui lavori svolti che sia di supporto
alle decisioni di politica culturale;
DATO
ATTO, dopo puntuale istruttoria
favorevole del Servizio proponente :
- del parere favorevole espresso dal
Direttore dell’Area “Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali” in
ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. A) della L.R. 14.9.1999, n. 77 e successive
modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;
- che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione;
- che con l’apposizione delle proprie
firme in calce al presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Beni e
Attività Culturali ed il Direttore della Direzione Risorse Umane e Strumentali,
Politiche Culturali hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento
A
voti unanimi e palesi espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
Su
proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla cultura
Per
quanto esposto in narrativa:
1. di indirizzare l’intervento regionale
nel campo culturale verso iniziative e proposte che privilegino la qualità
progettuale, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione, il coinvolgimento
delle nuove generazioni, la capacità degli operatori di fare rete e di attrarre
autonomamente le risorse comunitarie;
2. di dotare l’Amministrazione Regionale
di nuovi strumenti e modalità di lavoro che consentano di programmare
consapevolmente le risorse pubbliche e di verificare che le stesse producano
utilità e coesione;
3. di
costituire, a tal fine, un “Consiglio Regionale della Cultura” come
organismo stabile di lavoro, dialogo e consultazione con gli enti locali e
con le istituzioni culturali di maggior
rilievo nel campo dello spettacolo dal vivo;
4. di incaricare e autorizzare il Servizio Beni e Attività Culturale
dell’individuazione delle istituzioni culturali operanti in campo teatrale,
musicale, cinematografico e tersicoreo da consultare
per la migliore programmazione degli interventi regionali come pure
dell’adozione di ogni iniziativa utile miglior funzionamento del “Consiglio
Regionale della Cultura”, ivi compresa la predisposizione di una relazione
annuale sui lavori svolti che sia di supporto alle decisioni di politica
culturale;
5. di pubblicare il presente provvedimento
sul BURAT e sul Portale Cultura del sito istituzionale .