LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO

-           l’art. 119 del  D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada", che disciplina l'accertamento dei requisiti fisici e psichici ai fini del conseguimento o rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli a motore, attribuendo la relativa competenza:

•          in via generale, all'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, ovvero a un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario,  ovvero a medici dei ruoli del Ministero della salute, delle Ferrovie dello Stato, militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

•          nelle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, ad una Commissione medica locale costituita dalla Regione;

VISTO l’art. 330 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni mediche locali competenti all’accertamento dell’idoneità nei casi di cui al comma 4) dell’art. 119 del Codice della Strada, e in particolare il comma 17 del predetto articolo, che rinvia ad apposito Decreto ministeriale la determinazione dei “diritti dovuti dagli utenti per  le  operazioni  di  competenza  delle commissioni  mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni”;

VISTO il D.M. 27 dicembre 1994 “Determinazione dei diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni medesime”;

DATO ATTO che gli accertamenti e le certificazioni di che trattasi sono a carico dell’utenza, poiché ricompresi tra le prestazioni di cui all’allegato 2A del D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

VISTA la L.R. n° 5 del 10.03.2008, recante il Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010, e in particolare il paragrafo 5.5.5 del relativo allegato, che include le “visite medico legali finalizzate all’accertamento dei requisiti psico-fisici per il rilascio dell’idoneità alla guida di veicoli” tra le competenze istituzionali dei Servizi di Medicina Legale delle aziende USL;

RICHIAMATA la D.G.R. n° 396 del 02.05.1998, recante “Tariffario per gli accertamenti e le indagini rese dai sanitari delle AUSL della Regione Abruzzo nell’ambito delle competenze medico-legali”;

CONSIDERATO che sono pervenute segnalazioni relative a difformità applicative, sul territorio regionale, delle regole stabilite nella D.G.R. 396/1998, cit., in materia di certificazioni medico – legali, con particolare riferimento agli accertamenti dei requisiti psico-fisici funzionali alle verifiche di idoneità alla guida di veicoli a motore;

DATO ATTO della necessità di procedere ad un riesame del predetto tariffario, limitatamente alle tariffe ivi stabilite per la verifica dell’idoneità alla guida, al fine di valutare la necessità e/o l’opportunità di revisione delle tariffe, e nelle more di dover fornire  linee di indirizzo uniformi alle Aziende Unità Sanitarie Locali in ordine alla corretta applicazione del tariffario regionale vigente, affinchè non sussistano disparità di trattamento sul territorio regionale per  ottenere la prestazione, laddove resa come attività istituzionale della Azienda USL;

RITENUTO, al predetto fine, di dover conferire mandato al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute per la costituzione di un Tavolo tecnico, con la partecipazione di referenti delle Aziende USL;

PRECISATO che l’allegato A alla Deliberazione di G.R. 396/1998 fissa le seguenti tariffe:

-           per le visite medico legali (monocratiche) finalizzate all’accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per il rilascio dell’idoneità alla guida di veicoli (art. 119 D. Lgs. 285/1992 e art. 330 D.P.R. 495/1992): € 15,49

-           per l’esame psico-tecnico per il rilevamento dei tempi di reazione a stimoli visivi ed acustici semplici e complessi: € 10,33;

PRECISATO altresì che il D.M. 27 dicembre 1994, per le visite collegiali della Commissione Medica Locale, nei casi previsti dalla legge, quantifica come di seguito specificato i diritti dovuti dagli utenti:

a)         diritto fisso di € 18,59;

b)         diritto suppletivo di € 6,20 (pari ad un terzo della quota di cui al precedente punto a) per ciascun componente aggiuntivo della commissione qualora la quota stessa si avvalga della consulenza - ove necessario - di un ingegnere della motorizzazione civile e di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione o psicologo;

RILEVATO che, tenore della D.G.R. 396/1998,

1)         “per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, necessarie per l’esecuzione degli accertamenti e le indagini non comprese nel prontuario … debba farsi riferimento al nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal S.S.N.” (punto 2 del dispositivo);

2)         “per gli accertamenti e le indagini non contemplati nel presente prontuario, le Aziende USL potranno autonomamente fissare le relative tariffe, che comunque non potranno essere superiori al costo effettivamente sostenuto per l’espletamento della prestazione richiesta” (punto 6 del dispositivo);

RITENUTO che, sino a ridefinizione del tariffario, il riferimento al nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal S.S.N debba essere esteso anche alle eventuali visite specialistiche occorrenti per accertamenti ulteriori, disposte dal medico competente in sede monocratica o dalla Commissione Medica Locale, nei casi previsti dalla legge;

VISTA la circolare n° 4/E del 28.01.2005 dell’Agenzia delle Entrate, resa in riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 10, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, relativamente all’identificazione delle prestazioni mediche esenti dall’IVA, alla luce di quanto disposto dalla VI Direttiva CEE  del 17 maggio 1977, 77/388/CEE e dalle correlate decisioni della Corte di Giustizia Europea;

CONSIDERATO che la circolare precisa:

-           che al fine di delimitare l’ambito di applicazione dell’esenzione occorre verificare quale sia “lo scopo principale della prestazione”;

-           che, su tale base, sono da considerare esenti IVA – fra l’altro - “il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari”;

-           che sono considerate prestazioni escluse quelle rese dalle Commissioni mediche locali patenti di guida e le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità, sul presupposto espresso che “lo scopo principale non consiste nel rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla guida, ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l’incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli” (paragrafo 5.3 della circolare);

RITENUTO, per quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con riferimento allo “scopo principale” della prestazione, che quelle di cui è causa costituiscano eccezione rispetto alla regola generale applicabile ad altri accertamenti con finalità medico legale, siccome specificato nella medesima circolare, e pertanto debbano considerarsi esenti dall’IVA;

CONSIDERATO che il presente atto non genera oneri a carico del Bilancio Regionale;

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate

1)         di precisare che le tariffe applicabili sul territorio regionale alle prestazioni rese dalle Aziende Unità Sanitarie Locali per accertamenti e certificazioni funzionali alla verifica dell’idoneità alla guida di veicoli a motore sono quelle di cui alla D.G.R. n° 396 del 25.02.1998 e al Decreto Ministeriale emanato in applicazione dell’art. 330, comma 17, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

2)         di dare mandato al Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del territorio, Medicina sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze della Direzione Politiche della Salute per la costituzione di un Tavolo tecnico, con la partecipazione dei referenti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, per l’esame e l’eventuale revisione delle tariffe relative agli accertamenti e alle certificazioni sanitarie finalizzate al riconoscimento dell’idoneità alla guida di veicoli a motore;

3)         di stabilire che per le eventuali ulteriori visite specialistiche, necessarie per l’esecuzione degli accertamenti e le indagini non comprese nel prontuario di cui all’allegato A della D.G.R. 396/1998, nelle more dell’eventuale revisione delle tariffe ai sensi del punto 2), debba farsi riferimento al vigente nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal S.S.N., analogamente a quanto stabilito per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, laddove siano rese dall’Azienda USL nell’esercizio dell’attività istituzionale;

4)         di precisare che, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con circolare n° 4/E del 28.01.2005, paragrafo 5.3, le prestazioni rese dalle Commissioni mediche locali patenti di guida e comunque quelle rese per le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità sono esenti IVA;

5)         di stabilire che il presente provvedimento sia notificato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.