LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118
della Costituzione;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- le sentenze della Corte
Costituzionale:
• n. 200
del 24 giugno 2009, depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009;
• n.
92 del 9 marzo 2011 2011,
depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011;
• n.
147 del 4 giugno 2012 depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012;
VISTI
altresì:
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”, art. 21;
- il D.Lgs. 16
aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”;
- il D.Lgs. 1
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, art. 138, c. 1, lettera b);
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
- il D.Lgs. 14
febbraio 2004, n. 59 “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.Lgs. 17
ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. “Definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53”;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, c. 632;
- la L. 2 aprile 2007, n. 40
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese”, art. 13;
- la L. 6 agosto 2008, n. 133
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria”, art. 64;
- la L. 30 ottobre 2008, n. 169
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008,
n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119
“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei
parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4
lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011
“Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di
organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale”;
- la L. 15 luglio 2011, n. 111
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19,
commi 4, 5, 5-bis e 5-ter;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263
“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- la L. 8 novembre 2013, 128
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, recante Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
VISTI
inoltre:
- la L.R. 3
marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;
- l’Accordo del 12.5.2011 tra la Regione
Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la realizzazione di
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in
regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione
Abruzzo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87;
RICHIAMATA
la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale
- Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, come modificata e
integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 (“D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale -
Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale” – Modifiche e integrazioni”);
VISTA
la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la
programmazione della rete scolastica regionale”, con cui - in esito a un
processo di concertazione condotto nell’ambito del Tavolo Tecnico
Interistituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n.
97 - sono state definite linee-guida per la predisposizione dei piani regionali
della rete scolastica, nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali,
con l’obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi
d’istruzione - che assicuri un’offerta adeguata e in armonia con le identità
socio-culturali ed economiche locali - con i principi dell’efficacia e dell’efficienza
nella distribuzione dell’offerta e del contenimento e della razionalizzazione
della spesa;
RICHIAMATA
la D.G.R. 30.12.2013, n. 999 “Piano regionale della
rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) –
anno scolastico 2014-2015;
TENUTO
CONTO che, successivamente all’adozione dei citati “Indirizzi” e della suddetta
D.G.R. n. 999/2013, sono state emanate ulteriori
disposizioni che incidono sulla materia della programmazione del piano della
rete scolastica regionale;
CONSIDERATO
che, in vista della definizione del Piano regionale della rete scolastica
2015/2016, sia necessario, nel rispetto dei richiamati “Indirizzi”,
puntualizzare le disposizioni essenziali in relazione sia al dimensionamento
delle istituzioni scolastiche che all’offerta d’istruzione e formazione, nonché
aggiornare le indicazioni concernenti procedure e tempi;
RITENUTO
per quanto sopra esposto, di approvare l’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, “Rete scolastica regionale -
Disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale per
l’a.s. 2015/2016”;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
DATO
ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e
dal Dirigente del Servizio “Politiche dell'Istruzione” in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente
provvedimento;
UDITO
il Relatore;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente
trascritte e approvate
1. di approvare l’allegato “A” recante
“Disposizioni per le attività dirette alla definizione del piano regionale
della rete scolastica per l’a.s. 2015/2016”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prevedere che eventuali rettifiche
al suddetto Allegato, concernenti errori materiali o, comunque, mere precisazioni potranno essere apportate
con provvedimento della competente Direzione “Politiche attive del Lavoro,
Formazione, Istruzione, Politiche Sociali”.
3. di trasmettere il presente
provvedimento alle Amministrazioni Provinciali dell’Aquila, Chieti, Pescara e
Teramo, nonché all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
4. di dare atto che la presente
deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione sul BURAT e sul sito internet regionale.
Segue allegato