IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Istituzione del Fondo regionale
per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e
semiresidenziale)
1. La Regione Abruzzo garantisce lo
sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente.
2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la
Regione garantisce la contribuzione a favore dei Comuni per il sostegno ai
costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni semiresidenziali di cui
al punto 8 “Assistenza territoriale semi-residenziale” e alle prestazioni
residenziali di cui al punto 9 “Assistenza territoriale residenziale”
dell’Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001.
3. Per il trasferimento delle somme dei
contributi di cui al comma 2, è istituito il capitolo di spesa 13.01.005 –
71576 denominato “Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di
assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale”.
4. La Quinta Commissione consiliare in
sede deliberante, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida
per il concorso alla spesa dei Comuni di cui al comma 2.
5. Per l’esercizio finanziario 2014
l’onere di spesa è quantificato in euro 4 milioni. Al bilancio di previsione
2014 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di spesa 13.01.005 – 71576, denominato “Fondo
regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale
residenziale e semiresidenziale”, è determinato in euro 4 milioni;
b) lo
stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35045, denominato “Entrate
relative al gettito derivante dalla lotta all’evasione ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011”, è incrementato di euro 4 milioni.
6. Per gli esercizi finanziari successivi
gli oneri di spesa di cui al capitolo 13.01.005 – 71576 sono autorizzati nei
limiti dello stanziamento annualmente indicato nella legge di bilancio.
Art. 2
(Interventi finanziari in materia
di agricoltura)
1. La Struttura competente in materia di
agricoltura, per pagamenti relativi ad interventi diretti dell'Amministrazione
regionale previsti nelle singole misure del Programma di sviluppo rurale (PSR),
ricorre ad anticipazioni di cassa a valere sul capitolo 101480 del Bilancio
regionale, che verranno reintegrate dall'organismo pagatore del PSR, su
richiesta della stessa struttura richiedente.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del comma 1 si provvede mediante variazione, in termini di competenza e di
cassa, del bilancio per l'esercizio finanziario 2014:
a) ENTRATA:
U.P.B. 03.05.001 - Cap. 35026 "Introiti diversi,
rimborsi e recuperi vari", in aumento euro 400.000,00;
b) SPESA:
U.P.B. 07.01.015 - Cap. 101480 "Oneri a carico
della Regione per l'attuazione del programma di sviluppo rurale L.R. 10.8.2010, n. 38, art. 14", in aumento euro
400.000,00.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 14 ottobre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso