IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la  seguente legge :

Art. 1

(Istituzione del Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale)

1.         La Regione Abruzzo garantisce lo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2.         Al fine dell'attuazione del comma 1, la Regione garantisce la contribuzione a favore dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni semiresidenziali di cui al punto 8 “Assistenza territoriale semi-residenziale” e alle prestazioni residenziali di cui al punto 9 “Assistenza territoriale residenziale” dell’Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001.

3.         Per il trasferimento delle somme dei contributi di cui al comma 2, è istituito il capitolo di spesa 13.01.005 – 71576 denominato “Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale”.

4.         La Quinta Commissione consiliare in sede deliberante, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida per il concorso alla spesa dei Comuni di cui al comma 2.

5.         Per l’esercizio finanziario 2014 l’onere di spesa è quantificato in euro 4 milioni. Al bilancio di previsione 2014 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.005 – 71576, denominato “Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale”, è determinato in euro 4 milioni;

b)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35045, denominato “Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all’evasione ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011”, è incrementato di euro 4 milioni.

6.         Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri di spesa di cui al capitolo 13.01.005 – 71576 sono autorizzati nei limiti dello stanziamento annualmente indicato nella legge di bilancio.

Art. 2

(Interventi finanziari in materia di agricoltura)

1.         La Struttura competente in materia di agricoltura, per pagamenti relativi ad interventi diretti dell'Amministrazione regionale previsti nelle singole misure del Programma di sviluppo rurale (PSR), ricorre ad anticipazioni di cassa a valere sul capitolo 101480 del Bilancio regionale, che verranno reintegrate dall'organismo pagatore del PSR, su richiesta della stessa struttura richiedente.

2.         Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio per l'esercizio finanziario 2014:

a)         ENTRATA: U.P.B. 03.05.001 - Cap. 35026 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari", in aumento euro 400.000,00;

b)         SPESA: U.P.B. 07.01.015 - Cap. 101480 "Oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma di sviluppo rurale L.R. 10.8.2010, n. 38, art. 14", in aumento euro 400.000,00.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 14 ottobre  2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso