IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Ranieri, Mercante, Bracco, Marcozzi, Berardinetti, Gerosolimo, Di Nicola, Smargiassi e Pettinari recante: Provvedimento urgente centrale Power Crop S.r.l. di Avezzano. Autorizzazione a proporre ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" nel testo risultante per effetto della conversione della legge 11 agosto 2014, n. 116 pubblicato nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 - S.O. n. 72;

UDITA l'illustrazione del consigliere Ranieri;

All'unanimità

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale

PREMESSO CHE:

-          con legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 - S.O. n. 72, veniva convertito il D.L. 25 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

-          l'art. 30 ter del suddetto decreto legge, modificando l'art. 29 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 prevede, nell'ambito dei progetti di riconversione delle imprese italiane operanti nel settore bieticolo-saccarifero dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, la nomina di un commissario ad acta;

-          compito del commissario ad acta è l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale, con riferimento ai relativi processi autorizzativi, sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con evidente sua sostituzione nelle competenze in questa materia attribuite alla Regione Abruzzo dalla previgente normativa;

-          la nomina è disposta dalla Comitato Interministeriale, istituito ai sensi del medesimo art. 2 del citato D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, senza che la Regione Abruzzo possa far rilevare proprie valutazioni in merito;

-          la normativa richiamata in oggetto esplica la sua efficacia in relazione al progetto di costruzione del termovalorizzatore a biomasse della Power Crop S.r.l., sito a Borgo Incile, in attuazione dell'accordo per la riconversione dell'ex zuccherificio di proprietà dell'Eridania Sadam S.p.a., sito nel Comune di Celano;

-          l'ambito d'applicazione della normativa richiamata in oggetto è il settore agricolo e la competenza, in tale settore, è riconosciuta alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione;

CONSIDERATO CHE:

-          l'art. 29 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo approvato dal Parlamento, già prevedeva la figura del commissario ad acta, con medesima procedura di nomina e medesimi poteri;

-          la Regione Veneto, in data 11 giugno 2012, depositava presso la Corte Costituzionale ricorso in via principale per ottenere la dichiarazione di illegittimità del suddetto art. 29, ritenendo violati gli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 della Costituzione;

-          la Corte Costituzionale accoglieva le doglianze avanzate dalla Regione Veneto con sentenza n. 62 del 26 marzo 2013, pubblicata in G.U. il 10 aprile 2013, riconoscendo l'incostituzionalità del commissario ad acta nell'ambito della riconversione delle imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero italiano e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5;

PRESO ATTO CHE:

-          le amministrazioni dei Comuni di Avezzano e Luco dei Marsi hanno in più occasioni manifestato, con proprie deliberazioni, la contrarietà a questo progetto, in rappresentanza dei propri Cittadini;

-          la medesima contrarietà è stata manifestata e ribadita dalle associazioni di categoria, nonché dai comitati cittadini e dalle associazioni ambientaliste;

-          sono ancora pendenti dinanzi al TAR Abruzzo due ricorsi volti a contestare l'autorizzazione rilasciata al progetto a seguito di procedura di VIA;

-          la nomina di un commissario ad acta, sulla base della novella legislativa introdotta dall'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91, comporterebbe una irrimediabile mortificazione, sia delle prerogative costituzionalmente riconosciute alla Regione Abruzzo in questa materia, sia della volontà manifestata dagli abitanti, dalle associazioni e dalle Amministrazioni dei Comuni coinvolti;

RITENUTO:

-          sussistere una violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, a seguito della novella legislativa introdotta dall'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91, alla luce di quanto rilevato nelle premesse e nelle considerazioni in precedenza svolte;

VISTO:

-          l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, disciplinante il ricorso in via principale dinanzi la Corte Costituzionale ad opera delle Regioni, di seguito riportato:

"Art. 32

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente."

-          il termine stringente per la notifica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, del ricorso alla Corte Costituzionale, nonché il breve termine per il deposito dello stesso presso la cancelleria, disposti dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificata dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

-          a porre in essere tempestivamente tutti gli adempimenti, previsti dall'attuale disciplina, al fine di presentare ricorso, in via diretta, alla Corte Costituzionale, impugnando per illegittimità l'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91, e/o le relative disposizioni della legge di conversione;

-          a riferire al Consiglio regionale ogni ulteriore sviluppo della vicenda;

-          a tenere costantemente informate, in ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto del ricorso stesso, le Amministrazioni dei Comuni di Avezzano e Luco dei Marsi;

-          a tenere costantemente informate, in ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto del ricorso stesso, le Associazioni di Categoria, nella persona dei rispettivi Presidenti, di seguito elencate:

          C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia dell'Aquila;

          Confagricoltura L'Aquila;

          Federazione Provinciale Coltivatori Diretti L'Aquila;

-          a tenere costantemente informate, in ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto del ricorso stesso, le Associazioni di Protezione Ambientale, nella persona dei rispettivi Presidenti, di seguito elencate:

          LEGAMBIENTE Onlus;

          FAREVERDE Onlus;

          WWF Marsica Onlus;

-          a tenere costantemente informato, in ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto del ricorso stesso, il Comitato Marsicano "NO Powercrop", nella persona del Presidente.»