IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA
la risoluzione a firma dei consiglieri Ranieri, Mercante, Bracco, Marcozzi, Berardinetti, Gerosolimo, Di Nicola, Smargiassi e Pettinari
recante: Provvedimento urgente centrale Power Crop S.r.l. di Avezzano. Autorizzazione a proporre ricorso
in via principale avanti la Corte costituzionale, nei confronti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91
recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea" nel testo risultante per effetto della conversione della legge 11
agosto 2014, n. 116 pubblicato nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 - S.O. n.
72;
UDITA
l'illustrazione del consigliere Ranieri;
All'unanimità
L'APPROVA
nel
testo che di seguito si trascrive:
«Il Consiglio regionale
PREMESSO
CHE:
- con legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 - S.O. n. 72, veniva convertito
il D.L. 25 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea";
- l'art. 30 ter
del suddetto decreto legge, modificando l'art. 29 del D.L. 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 prevede,
nell'ambito dei progetti di riconversione delle imprese italiane operanti nel
settore bieticolo-saccarifero dismesse per effetto
del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, la nomina
di un commissario ad acta;
- compito del commissario ad acta è l'esecuzione degli accordi per la riconversione
industriale, con riferimento ai relativi processi autorizzativi, sottoscritti
con il coordinamento del Comitato interministeriale, ai sensi dell'art. 2 del
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, con evidente sua sostituzione nelle competenze in questa materia
attribuite alla Regione Abruzzo dalla previgente normativa;
- la nomina è disposta dalla Comitato
Interministeriale, istituito ai sensi del medesimo art. 2 del citato D.L. 10
gennaio 2006, n. 2, senza che la Regione Abruzzo possa far rilevare proprie
valutazioni in merito;
- la normativa richiamata in oggetto
esplica la sua efficacia in relazione al progetto di costruzione del
termovalorizzatore a biomasse della Power Crop S.r.l., sito a Borgo Incile, in attuazione
dell'accordo per la riconversione dell'ex zuccherificio di proprietà dell'Eridania Sadam S.p.a., sito nel Comune di Celano;
- l'ambito d'applicazione della
normativa richiamata in oggetto è il settore agricolo e la competenza, in tale
settore, è riconosciuta alle Regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione;
CONSIDERATO
CHE:
- l'art. 29 del D.L. 9 febbraio 2012, n.
5, nel testo approvato dal Parlamento, già prevedeva la figura del commissario
ad acta, con medesima procedura di nomina e medesimi
poteri;
- la Regione Veneto, in data 11 giugno
2012, depositava presso la Corte Costituzionale ricorso in via principale per
ottenere la dichiarazione di illegittimità del suddetto art. 29, ritenendo
violati gli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 della Costituzione;
- la Corte Costituzionale accoglieva le
doglianze avanzate dalla Regione Veneto con sentenza n. 62 del 26 marzo 2013,
pubblicata in G.U. il 10 aprile 2013, riconoscendo l'incostituzionalità del
commissario ad acta nell'ambito della riconversione
delle imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero
italiano e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo
comma, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5;
PRESO
ATTO CHE:
- le amministrazioni dei Comuni di
Avezzano e Luco dei Marsi hanno in più occasioni
manifestato, con proprie deliberazioni, la contrarietà a questo progetto, in
rappresentanza dei propri Cittadini;
- la medesima contrarietà è stata
manifestata e ribadita dalle associazioni di categoria, nonché dai comitati
cittadini e dalle associazioni ambientaliste;
- sono ancora pendenti dinanzi al TAR
Abruzzo due ricorsi volti a contestare l'autorizzazione rilasciata al progetto
a seguito di procedura di VIA;
- la nomina di un commissario ad acta, sulla base della novella legislativa introdotta
dall'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91,
comporterebbe una irrimediabile mortificazione, sia delle prerogative costituzionalmente
riconosciute alla Regione Abruzzo in questa materia, sia della volontà
manifestata dagli abitanti, dalle associazioni e dalle Amministrazioni dei
Comuni coinvolti;
RITENUTO:
- sussistere una violazione degli artt.
117, quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, a seguito della novella
legislativa introdotta dall'art. 30 ter del D.L. 25
giugno 2014, n. 91, alla luce di quanto rilevato nelle premesse e nelle
considerazioni in precedenza svolte;
VISTO:
- l'art. 32 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, come modificato dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
disciplinante il ricorso in via principale dinanzi la Corte Costituzionale ad
opera delle Regioni, di seguito riportato:
"Art.
32
La
questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla
legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione
stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
La
questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa
dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale
e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo precedente."
- il termine stringente per la notifica,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, del ricorso alla Corte Costituzionale,
nonché il breve termine per il deposito dello stesso presso la cancelleria,
disposti dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificata dall'art. 9 della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
Tutto
ciò premesso e considerato
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
- a porre in essere tempestivamente
tutti gli adempimenti, previsti dall'attuale disciplina, al fine di presentare
ricorso, in via diretta, alla Corte Costituzionale, impugnando per
illegittimità l'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014,
n. 91, e/o le relative disposizioni della legge di conversione;
- a riferire al Consiglio regionale ogni
ulteriore sviluppo della vicenda;
- a tenere costantemente informate, in
ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto
del ricorso stesso, le Amministrazioni dei Comuni di Avezzano e Luco dei Marsi;
- a tenere costantemente informate, in
ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto
del ricorso stesso, le Associazioni di Categoria, nella persona dei rispettivi
Presidenti, di seguito elencate:
• C.I.A.
- Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia dell'Aquila;
• Confagricoltura
L'Aquila;
• Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti L'Aquila;
- a tenere costantemente informate, in
ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto
del ricorso stesso, le Associazioni di Protezione Ambientale, nella persona dei
rispettivi Presidenti, di seguito elencate:
• LEGAMBIENTE
Onlus;
• FAREVERDE
Onlus;
• WWF Marsica Onlus;
- a tenere costantemente informato, in
ordine alla scelta degli Avvocati difensori e per la definizione del contenuto
del ricorso stesso, il Comitato Marsicano "NO Powercrop",
nella persona del Presidente.»