IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di prendere atto degli esiti della CdS del 08.05.2014 e dei pareri espressi successivamente dagli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio;

2.         di approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati e trasmessi dalla Ditta Ambiente 2000 srl:

1.         “Relazione tecnica”;

2.         Allegato 1 “Impianto trattamento acque meteoriche”;

3.         Allegato 2 “Autorizzazioni in essere”;

4.         Allegato 3 “Certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001”;

5.         Allegato 4 “Impianto riduzione volumetrica”;

6.         Allegato 5 “Impianto trattamento cavi”;

7.         Allegato 6 “Impianto di disattivazione”;

8.         Allegato 7 “Impianto di trattamento boli ceramici”;

9.         Allegato 8 “Norme tecniche di riferimento”;

10.       Allegato 9 “Procedura gestione emergenze ambientali e scheda tecnica e sicurezza prodotto Terrabasica”;

11.       Allegato 10 “Relazione geologica”;

12.       Allegato 11 “Relazione tecnica d’impatto acustico per la verifica dei limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi ed in ambiente esterno – Sito di Roseto degli Abruzzi (TE) Via Brasile 2 del 11/04/2013”;

13.       TAVOLA 1: “Planimetrie” datata 20.08.2013;

14.       TAVOLA 2: “Layout impianto” rev datata 29.08.2014;

15.       TAVOLA 3: “Impianto trattamento acque meteoriche” datata 20.08.2013;

16.       TAVOLA 4: “Impianto antincendio” datata 20.08.2013;

17.       TAVOLA 5: “Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi, Carta Tecnica Regionale, Carta Ortofotografica, Foto della struttura” datata 20.08.2013;

18.       TAVOLA 6: “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Teramo”;

19.       TAVOLA 7: “Piano Paesaggistico Regionale: Carta uso del suolo, sistema della mobilità, pericolosità idraulica, aree tutelate per legge, vincolo paesaggistico” datata 20.08.2013;

20.       TAVOLA 8: “Piano Stralcio Difesa Alluvioni – Carta del Rischio Idraulico” rev 0 datata giugno 2007;

21.       TAVOLA 9: “Piano Stralcio Difesa Alluvioni – Carta della Pericolosità Idraulica” rev 0 datata giugno 2007;

22.       TAVOLA 10: “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – Carta del Rischio Frana”;

23.       TAVOLA 11: “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – Carta della Pericolosità da Frana”;

3.         di autorizzare ai sensi dell’art. 208 comma 19 (varianti sostanziali di esercizio), dell’art. 269 comma 4 lettera c) (emissioni diffuse) e dell’art. 124 comma 1 (autorizzazione degli scarichi) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Ditta Ambiente 2000 srl all’ampliamento dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare in località “Via Brasile, 2 – 3” del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in un’area identificata, secondo le N.C.T. del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), al Foglio 52 particella 712 (impianto già autorizzato) ed al Foglio 52 particella 219 (ampliamento dell’impianto già autorizzato);

4.         di disporre che nell’impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

Codice CER

Descrizione

Operazioni

di recupero

Potenzialità istantanea

(Tonn)

Potenzialità

(Tonn/anno)

16 02 11*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

R13, D15

9,52

1.000

20 01 23*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

16 02 09*

Trasformatori e condensatori contenenti PCB

R13, D15

14,26

1.500

16 02 10*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate,

diverse da quelli di cui alla voce 16 02 09

16 02 13*

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

R13, R4

16 02 15*

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

20 01 35*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

20 01 21*

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

R13

1,35

20

08 03 17*

Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

R13, D15

0,9

2

16 06 02*

Batterie al nichel-cadmio

R13

76,14

2.000

16 06 03*

Batterie contenenti mercurio

16 06 06*

Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 06 01*

Batterie al piombo

20 01 33*

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

R13, D15

14,85

200

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

14 06 03*

Altri solventi e miscele di solventi

15 01 10*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

o contaminati da tali sostanze

15 02 02*

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

16 01 07*

Filtri dell’olio

16 01 10*

Componenti esplosivi1)

16 01 11*

Pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 13*

Liquidi per freni

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 16*

Serbatoi per gas liquido2)

16 08 02*

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi

o composti di metalli di transizione pericolosi

R13, R12, D15

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 07*

Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

19 10 03*

Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

R13, R4, D15

02 01 08*

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose3)

R13, D15

1,44

10

16 02 13*

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi4) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 15*

Componenti pericolosi rimosse da apparecchiature fuori uso5)

16 03 03*

Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

18 02 05*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose6)

18 02 07*

Medicinali citotossici e citostatici

20 01 31*

Medicinali citotossici e citostatici

20 01 35*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi7)

16 01 04*

Veicoli fuori uso8)

R13, R4

18,15

50

20 01 37*

Legno, contenente sostanze pericolose

R13

0,7

10

16 02 14

Apparecchiature fuori uso,

diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

R13, R4

52,5

4.550

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,

diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,

rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

R13, R12

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione

o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04

Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,

diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

R13, R4

16 02 14

Apparecchiature fuori uso,

diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

R13, R4

9,52

1.000

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,

diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

R13

9

450

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,

diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

08 03 18

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

R13, D15

2,4

10

09 01 07

Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento9)

R13, D15

0,7

1

09 01 08

Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argenti o composti dell’argento

09 01 10

Macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12

Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

16 06 04

Batterie alcaline (tranne 16 06 03)

R13

8

100

16 06 05

Altre batterie ed accumulatori

20 01 34

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi,

diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

R13, D15

15,4

200

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 03 04

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 0310)

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio,

palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

R13, R12, D15

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o

composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04

Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

20 01 32

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

R13, D15

23,4

150

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,

diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 3511)

16 02 14

Apparecchiature fuori uso,

diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 1312)

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,

diversi da quelli di cui alla voce 16 02 1513)

16 03 04

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 0314)

18 02 03

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni15)

02 01 10

Rifiuti metallici

R13

28

500

10 02 10

Scaglie di laminazione

10 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

12 01 01

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

Polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

16 01 17

Metalli ferrosi

17 04 05

Ferro e acciaio

19 01 02

Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 10 01

Rifiuti di ferro e acciaio

19 12 02

Metalli ferrosi

20 01 40

Metallo

15 01 04

Imballaggi metallici

12 01 03

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

R13

28

500

12 01 04

Polveri e particolato di materiali non ferrosi

16 01 18

Metalli non ferrosi

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 04

Zinco

17 04 06

Stagno

17 04 07

Metalli misti

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03

Metalli non ferrosi

20 01 40

Metallo

02 01 04

Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

R13

9,8

500

07 02 13

Rifiuti plastici

10 11 99

Rifiuti non specificati altrimenti16)

12 01 05

Limaturae trucioli di materiali plastici

15 01 02

Imballaggi in plastica

16 01 19

Plastica

17 02 03

Plastica

19 12 04

Plastica e gomma

20 01 39

Plastica

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

R13

19,6

500

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi,

diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

19 12 01

Carta e cartone

20 01 01

Carta e cartone

15 01 05

Imballaggi in materiali composti

R13

9,8

500

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

03 01 01

Scarti di corteccia e sughero

R13

9,8

500

03 01 05

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolari e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

03 03 01

Scarti di cortecia e legno

15 01 03

Imballaggi in legno

17 02 01

Legno

19 12 07

Legno diverso da quello di cui alla voce 19 02 06

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

15 01 07

Imballaggi in vetro

R13

19,6

500

16 01 20

Vetro

17 02 02

Vetro

19 12 05

Vetro

20 01 02

Vetro

20 03 07

Rifiuti ingombranti

R13

9,8

500

19 10 04

Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

R13, D15

19,6

500

16 01 03

Pneumatici fuori uso

R13

1,8

20

16 01 06

Veicoli fuori uso, non conteneti liquidi né altre sostanze pericolose17)

R13, R4

36

450

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti18)

20 03 07

Rifiuti ingombranti

20 03 99

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

TOTALE

450,01

16.223

 

 La Ditta intende trattare:

1): airbag fuori uso – 2): serbatoi fuori uso – 3): fitofarmaci non più utilizzati – 4): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 5): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 6) farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzati e dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 7): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 8) natanti, rifiuti di imbarcazioni – 9): scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformaazione – 10): candele – 11): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 12): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 13): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 14): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 15): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 16): rifiuti plastici riconducibili alla lavorazione dei parabrezza per automezzi – 17): natanti, rifiuti di imbarcazioni – 18): imbarcazioni e natanti.

Il Codicec CER 18 02 99 “Rifiuti non specificati altrimenti – dispositivi di identificazione degli animali” non è stato inserito poiché non presente nell’Allegato D “Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 03 maggio 2000” alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e smi.

Prescrivendo in materia di rifiuti:

-          lo stoccaggio degli oli usati deve avvenire all’interno di un bacino di contenimento adatto allo scopo;

-          adempimenti previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;

-          adempimenti previsti dal la norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;

-          adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);

-          adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

-          adempimenti previsti dall’art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;

-          adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i., e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove disposizioni in materia;

-          in riferimento alla qualità dei prodotti esitanti dall’attività di recupero si richiama gli adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

Prescrivendo in materia di inquinamento acustico:

-          la Ditta Ambiente 2000 srl dovrà trasmettere entro n. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, un piano di monitoraggio acustico al SGR, alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed alla ASL di Teramo. Si chiede alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed alla ASL di Teramo di trasmettere al SGR entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento del piano di monitoraggio acustico il parere tecnico di merito circa la congruità tecnica proposta dalla Ditta. Il SGR si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nei confronti della Ditta Ambiente 2000 srl sulla base dei pareri tecnici pervenuti;

Prescrivendo in materia di monitoraggio delle acque sotterranee:

-          la Ditta Ambiente 2000 srl dovrà trasmettere entro n. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, un piano di monitoraggio delle acque sotterranee al SGR, alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed all’ASL di Teramo. Si chiede alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed alla ASL di Teramoi di trasmettere al SGR entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento del piano di monitoraggio delle acque sotterranee il parere tecnico di merito circa la congruità tecnica proposta dalla Ditta. Il SGR si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nei confronti della Ditta Ambiente 2000 srl sulla base dei pareri tecnici pervenuti;

Prescrivendo in materia di emissioni in atmosfera:

-          nel caso che l’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ritenga di adottare ulteriori provvedimenti rispetto al quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E.), datato 29/08/2014 di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli stessi dovranno essere trasmessi al SGR entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente Determinazione. Il SGR si riserva di adottare ulteriori disposizioni nei confronti della Ditta Ambiente 2000 srl sulla base dei provvedimenti pervenuti;

-          devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell’aria, nonché tute le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili;

-          l’impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla Ditta Ambiente 2000 srl. Eventuali variazioni possono costituire modifica sostanziale dell’impianto, e devono quindi essere preventivamente autorizzate;

-          eventuali variazioni dei parametri fissati nel presente atto, che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e il flusso di massa o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell’impianto e devono essere preventivamente autorizzate;

-          la Ditta è tenuta a comunicare alla Provincia di Teramo, al Comune di Roseto degli Abruzzi, all’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo, ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell’impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall’art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a richiedere l’autorizzazione alla Regione Abruzzo nei casi previsti;

-          sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

-          il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., fatta salva l’eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dal’art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

-          la Regione Abruzzo, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell’infrazione procederà:

          alla diffida con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità dovranno essere eliminate;

          alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione degli impianti e delle attività di autorizzazione con il presente atto, per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente;

          alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente;

-          ai sensi del comma 9 dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l’impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizzazione.

5.         di autorizzare la Ditta Ambiente 2000 srl, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico nella rete fognaria comunale acque nere e nella rete fognaria acque bianche, rispettivamente lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e lo scarico delle acque reflue industriali di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale esterno impermeabilizzato adibito ad attività di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

-          potranno essere scaricate in pubblica fognatura:

          le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

          allo scarico delle acque reflue industriali di prima pioggia, ovvero quelle corrispondenti ai “primi 40 metri cubi per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate” in accordo a quanto previsto all’art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31/2010;

-          in funzione di quanto descritto al punto precedente, lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà avvenire in modo uniforme e con continuità nell’arco delle ore successive all’evento di pioggia, in modo da assicurare nuovamente l’accumulo dei volumi di pioggia ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010;

-          gli scarichi delle acque reflue industriali di prima pioggia dovranno rispettare i limiti previsti nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza, scarico in rete fognaria, del D.Lgs 152/06;

-          l’utente dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra;

-          dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento;

-          il richiedente dovrà garantire la presenza e l’idoneo funzionamento di un pozzetto per le sole acque reflue industriali di prima pioggia del punto di scarico finale in pubblica fognatura, al limite della proprietà da utilizzarsi per il prelievo campioni;

-          le acque di seconda pioggia, unitamente a quelle pluviali provenienti dal dilavamento delle coperture non potranno essere scaricate in pubblica fognatura acque nere, ma dovranno essere inviate ad altro corpo recettore, previa comunicazione a SGR, alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed alla ASL di Teramo ai sensi della L.R. n. 31/2010, la cui copia dovrà essere contestualmente trasmessa al Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo;

-          il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli organi tecnici di controllo;

-          il Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo si riserva di chiedere con cadenza annuale l’integrazione del versamento relativo alla gestione delle acque di prima pioggia, in accordo alle tariffe correnti per il servizio di fognatura e depurazione ed alle effettive quantità scaricate, da stimarsi in base alle informazioni disponibili relative alla piovosità; in alternativa il titolare dello scarico ha facoltà di installare opportuno misuratore di portata con relativo totalizzatore per il computo delle acque di prima pioggia immesse in pubblica fognatura, i cui volumi annuali dovranno essere comunicati al Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo entro il 30 gennaio dell’anno successivo;

-          è vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di residui, permeati, eluati e/o reflui di eventuali risultanti da trattamento di processo delle acque; tali reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito, a richiesta del Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo, dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo e della Provincia di Teramo, dovranno essere mostrate e/o inviate evidenze in merito (formulari di trasporto, registro di carico/scarico, ecc.)

-          all’inizio del collettore di scarico, prima del pozzetto d’ispezione e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, dovrà essere posizionata apposita griglia a maglie luce non superiore a 5 mm; il materiale grigliato dovrà essere smaltito in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

-          la manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio è a totale cura e spese dell’utente;

-          lo scarico nella rete fognaria comunale acque nere e nella rete fognaria acque bianche ha la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 208 del D.Lgs n. 152/06, ed è rinnovabile in accordo alle relative prescrizioni e scadenze ivi riportate;

-          entro 60 (sessanta) giorni dall’attivazione dello scarico, da comunicarsi con preavviso di almeno 7 giorni, a pena di sospensione del presente provvedimento, dovrà essere inviato al Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo, all’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo pena la revoca dell’autorizzazione allo scarico, un certificato di analisi delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, con riferimento ai parametri della tab 3 in allegato 5 del D.Lgs 152/06 tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà in ogni caso contenere la valutazione dei parametri COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Tensioativi Totali, Alluminio, Mercurio, Zinco, Piombo, Nichel, Ferro, Rame, Cadmio, Grassi e olii animali/vegetali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati;

-          la Ditta dovrà comunicare immediatamente al Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo, all’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo, ogni eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato;

-          in osservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 152/06, si procederà, secondo la gravità dell’infrazione:

          alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

          alla diffida e contestuale sospensione del presente atto per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

          alla revoca del presente atto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

-          per tutto quanto non espressamente menzionato, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il Servizio di Fognatura del Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo e alle norme vigenti che disciplinano la materia;

6.         di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         in caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio.

7.         di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni 10 dalla data di notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio;

8.         di stabilire che la presente autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i e della L. R. 45/07 e s.m.i.;

9.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 19);

-          comunicazione cui allegare una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione antincendio cosi come richiesti dalla medesima normativa;

10.       di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

-          l’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

Inoltre il soggetto interessato deve presentare il collaudo acustico dell’impianto in accordo con quanto previsto dalla L.R. n. 23/07 redatto da Tecnico competente in Acustica iscritto al relativo Albo Regionale;

11.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12.       di stabilire che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso (natanti e rifiuti di imbarcazioni) non rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i., secondo le disposizioni di cui all’art.231, comma 13) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. All’atto dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di specifiche norme tecniche, il SGR si riserva di adeguare il presente provvedimento alle suddette norme;

13.       di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

-          il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

-          le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;

-          l'utilizzazione, da parte della Ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

14.       di prescrivere che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.         effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03 e s.m.i.;

b.         effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.         rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.         rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.         eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

15.       di disporre che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto nelle forme autorizzate con il presente provvedimento, si intendono revocate le seguenti autorizzazioni:

-          Determinazione Dirigenziale DN3/98 del 02.08.2007 all’esercizio dell’impianto di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ubicato in via Brasile 2 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);

-          Determinazione Dirigenziale DR4/99 del 15.06.2010 con la quale è stata volturata la titolarità dell’autorizzazione DN3/98 del 02.08.2007 inerente l’esercizio dell’impianto di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ubicato in via Brasile 2 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) da “Cooperativa Sociale Ambiente 2000” a “Ambiente 2000 srl” – Sede Legale: Piazza Aldo Moro – 85051 Bella (PZ) – Sede Operativa: Via Brasile 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) – C.F./P.IVA 01734630766;

16.       di richiamare la Ditta Ambiente 2000 srl, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

17.       di richiamare la Ditta Ambiente 2000 srl all’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in relazione all’attivazione del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (Sistri) e, nello specifico:

-          Legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

-          Legge 27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;

18.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

19.       di obbligare la Ditta Ambiente 2000 srl, a trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in conformità con le potenzialità e le operazioni di trattamento autorizzate con il presente provvedimento; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

20.       di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, all’atto del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         In caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

d)         Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio.

21.       di fare salvi altresì i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;

22.       di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

23.       di redigere il presente provvedimento in numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Amadio Giovanni, 45 – 64010 Roseto degli Abruzzi (TE);

24.       di disporre che il competente SUAP del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) provveda a notificare un originale del provvedimento alla Ditta Ambiente 2000 srl presso la sede legale sita in Via Brasile, 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE);

25.       di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo, all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara, alla ASL di Teramo ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

26.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini