IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di prendere atto degli esiti della CdS del 08.05.2014 e dei pareri espressi successivamente
dagli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio;
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla Ditta Ambiente 2000 srl:
1. “Relazione
tecnica”;
2. Allegato
1 “Impianto trattamento acque meteoriche”;
3. Allegato
2 “Autorizzazioni in essere”;
4. Allegato
3 “Certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001”;
5. Allegato
4 “Impianto riduzione volumetrica”;
6. Allegato
5 “Impianto trattamento cavi”;
7. Allegato
6 “Impianto di disattivazione”;
8. Allegato
7 “Impianto di trattamento boli ceramici”;
9. Allegato
8 “Norme tecniche di riferimento”;
10. Allegato
9 “Procedura gestione emergenze ambientali e scheda tecnica e sicurezza prodotto
Terrabasica”;
11. Allegato
10 “Relazione geologica”;
12. Allegato
11 “Relazione tecnica d’impatto acustico per la verifica dei limiti massimi di
rumore negli ambienti abitativi ed in ambiente esterno – Sito di Roseto degli
Abruzzi (TE) Via Brasile 2 del 11/04/2013”;
13. TAVOLA
1: “Planimetrie” datata 20.08.2013;
14. TAVOLA
2: “Layout impianto” rev datata 29.08.2014;
15. TAVOLA
3: “Impianto trattamento acque meteoriche” datata 20.08.2013;
16. TAVOLA
4: “Impianto antincendio” datata 20.08.2013;
17. TAVOLA
5: “Piano Regolatore Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi, Carta Tecnica
Regionale, Carta Ortofotografica, Foto della
struttura” datata 20.08.2013;
18. TAVOLA
6: “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Teramo”;
19. TAVOLA
7: “Piano Paesaggistico Regionale: Carta uso del suolo, sistema della mobilità,
pericolosità idraulica, aree tutelate per legge, vincolo paesaggistico” datata
20.08.2013;
20. TAVOLA
8: “Piano Stralcio Difesa Alluvioni – Carta del Rischio Idraulico” rev 0 datata giugno 2007;
21. TAVOLA
9: “Piano Stralcio Difesa Alluvioni – Carta della Pericolosità Idraulica” rev 0 datata giugno 2007;
22. TAVOLA
10: “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – Carta del Rischio
Frana”;
23. TAVOLA
11: “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – Carta della
Pericolosità da Frana”;
3. di autorizzare ai sensi dell’art. 208
comma 19 (varianti sostanziali di esercizio), dell’art. 269 comma 4 lettera c)
(emissioni diffuse) e dell’art. 124 comma 1 (autorizzazione degli scarichi) del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la
Ditta Ambiente 2000 srl all’ampliamento dell’impianto di stoccaggio e recupero
di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare in località “Via Brasile, 2
– 3” del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in un’area identificata, secondo
le N.C.T. del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), al Foglio 52 particella 712
(impianto già autorizzato) ed al Foglio 52 particella 219 (ampliamento
dell’impianto già autorizzato);
4. di disporre che nell’impianto possono
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate:
Codice CER |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Potenzialità istantanea (Tonn) |
Potenzialità (Tonn/anno) |
16 02 11* |
Apparecchiature
fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
R13, D15 |
9,52 |
1.000 |
20 01 23* |
Apparecchiature
fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
|||
16 02 09* |
Trasformatori e
condensatori contenenti PCB |
R13, D15 |
14,26 |
1.500 |
16 02 10* |
Apparecchiature
fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da
quelli di cui alla voce 16 02 09 |
|||
16 02 13* |
Apparecchiature
fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da
quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 |
R13, R4 |
||
16 02 15* |
Componenti
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
|||
20 01 35* |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
|||
20 01 21* |
Tubi
fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
R13 |
1,35 |
20 |
08 03 17* |
Toner per
stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose |
R13, D15 |
0,9 |
2 |
16 06 02* |
Batterie al
nichel-cadmio |
R13 |
76,14 |
2.000 |
16 06 03* |
Batterie
contenenti mercurio |
|||
16 06 06* |
Elettroliti di
batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata |
|||
16 06 01* |
Batterie al
piombo |
|||
20 01 33* |
Batterie ed
accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
|||
13 02 05* |
Scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
R13, D15 |
14,85 |
200 |
13 02 06* |
Scarti di olio
sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
|||
14 06 03* |
Altri solventi
e miscele di solventi |
|||
15 01 10* |
Imballaggi
contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze |
|||
15 02 02* |
Assorbenti,
materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
|||
16 01 07* |
Filtri
dell’olio |
|||
16 01 10* |
Componenti
esplosivi1) |
|||
16 01 11* |
Pastiglie per
freni, contenenti amianto |
|||
16 01 13* |
Liquidi per
freni |
|||
16 01 14* |
Liquidi
antigelo contenenti sostanze pericolose |
|||
16 01 16* |
Serbatoi per gas
liquido2) |
|||
16 08 02* |
Catalizzatori
esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di
metalli di transizione pericolosi |
R13, R12, D15 |
||
16 08 05* |
Catalizzatori
esauriti contenenti acido fosforico |
|||
16 08 07* |
Catalizzatori esauriti
contaminati da sostanze pericolose |
|||
19 10 03* |
Fluff -
frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose |
R13, R4, D15 |
||
02 01 08* |
Rifiuti
agrochimici contenenti sostanze pericolose3) |
R13, D15 |
1,44 |
10 |
16 02 13* |
Apparecchiature
fuori uso, contenenti componenti pericolosi4) diversi da quelli di
cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 |
|||
16 02 15* |
Componenti
pericolosi rimosse da apparecchiature fuori uso5) |
|||
16 03 03* |
Rifiuti
inorganici, contenenti sostanze pericolose |
|||
18 02 05* |
Sostanze
chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose6) |
|||
18 02 07* |
Medicinali
citotossici e citostatici |
|||
20 01 31* |
Medicinali
citotossici e citostatici |
|||
20 01 35* |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi7) |
|||
16 01 04* |
Veicoli fuori
uso8) |
R13, R4 |
18,15 |
50 |
20 01 37* |
Legno,
contenente sostanze pericolose |
R13 |
0,7 |
10 |
16 02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
R13, R4 |
52,5 |
4.550 |
20 01 36 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
|||
16 08 01 |
Catalizzatori
esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio,
palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) |
R13, R12 |
||
16 08 03 |
Catalizzatori
esauriti contenenti metalli di transizione o composti di
metalli di transizione, non specificati altrimenti |
|||
16 08 04 |
Catalizzatori
esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) |
|||
16 02 16 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 15 |
R13, R4 |
||
16 02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
R13, R4 |
9,52 |
1.000 |
20 01 36 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
|||
17 04 11 |
Cavi, diversi
da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
R13 |
9 |
450 |
16 02 16 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 15 |
|||
08 03 18 |
Toner per
stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
R13, D15 |
2,4 |
10 |
09 01 07 |
Carta e
pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento9) |
R13, D15 |
0,7 |
1 |
09 01 08 |
Carta e
pellicole per fotografia, non contenenti argenti o composti dell’argento |
|||
09 01 10 |
Macchine
fotografiche monouso senza batterie |
|||
09 01 12 |
Macchine
fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 |
|||
16 06 04 |
Batterie alcaline
(tranne 16 06 03) |
R13 |
8 |
100 |
16 06 05 |
Altre batterie
ed accumulatori |
|||
20 01 34 |
Batterie ed
accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
|||
15 02 03 |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da
quelli di cui alla voce 15 02 02 |
R13, D15 |
15,4 |
200 |
16 01 12 |
Pastiglie per
freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
|||
16 01 15 |
Liquidi
antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
|||
16 03 04 |
Rifiuti
inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 0310) |
|||
16 08 01 |
Catalizzatori
esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,
iridio o platino (tranne 16 08 07) |
R13, R12, D15 |
||
16 08 03 |
Catalizzatori
esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli
di transizione, non specificati altrimenti |
|||
16 08 04 |
Catalizzatori
esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) |
|||
20 01 32 |
Medicinali
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
R13, D15 |
23,4 |
150 |
20 01 36 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 3511) |
|||
16 02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 1312) |
|||
16 02 16 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 1513) |
|||
16 03 04 |
Rifiuti
inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 0314) |
|||
18 02 03 |
Rifiuti che non
devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni15) |
|||
02 01 10 |
Rifiuti
metallici |
R13 |
28 |
500 |
10 02 10 |
Scaglie di
laminazione |
|||
10 02 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
|||
12 01 01 |
Limatura e
trucioli di materiali ferrosi |
|||
12 01 02 |
Polveri e
particolato di materiali ferrosi |
|||
12 01 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
|||
16 01 17 |
Metalli ferrosi |
|||
17 04 05 |
Ferro e acciaio |
|||
19 01 02 |
Metalli ferrosi
estratti da ceneri pesanti |
|||
19 10 01 |
Rifiuti di
ferro e acciaio |
|||
19 12 02 |
Metalli ferrosi |
|||
20 01 40 |
Metallo |
|||
15 01 04 |
Imballaggi
metallici |
|||
12 01 03 |
Limatura e
trucioli di materiali non ferrosi |
R13 |
28 |
500 |
12 01 04 |
Polveri e
particolato di materiali non ferrosi |
|||
16 01 18 |
Metalli non
ferrosi |
|||
17 04 01 |
Rame, bronzo,
ottone |
|||
17 04 02 |
Alluminio |
|||
17 04 04 |
Zinco |
|||
17 04 06 |
Stagno |
|||
17 04 07 |
Metalli misti |
|||
19 10 02 |
Rifiuti di
metalli non ferrosi |
|||
19 12 03 |
Metalli non
ferrosi |
|||
20 01 40 |
Metallo |
|||
02 01 04 |
Rifiuti
plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
R13 |
9,8 |
500 |
07 02 13 |
Rifiuti
plastici |
|||
10 11 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti16) |
|||
12 01 05 |
Limaturae trucioli di materiali plastici |
|||
15 01 02 |
Imballaggi in
plastica |
|||
16 01 19 |
Plastica |
|||
17 02 03 |
Plastica |
|||
19 12 04 |
Plastica e
gomma |
|||
20 01 39 |
Plastica |
|||
15 01 01 |
Imballaggi in
carta e cartone |
R13 |
19,6 |
500 |
15 02 03 |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da
quelli di cui alla voce 15 02 02 |
|||
19 12 01 |
Carta e cartone |
|||
20 01 01 |
Carta e cartone |
|||
15 01 05 |
Imballaggi in materiali
composti |
R13 |
9,8 |
500 |
15 01 06 |
Imballaggi in
materiali misti |
|||
03 01 01 |
Scarti di
corteccia e sughero |
R13 |
9,8 |
500 |
03 01 05 |
Segatura,
trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolari
e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
|||
03 01 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
|||
03 03 01 |
Scarti di cortecia e legno |
|||
15 01 03 |
Imballaggi in
legno |
|||
17 02 01 |
Legno |
|||
19 12 07 |
Legno diverso
da quello di cui alla voce 19 02 06 |
|||
20 01 38 |
Legno, diverso
da quello di cui alla voce 20 01 37 |
|||
15 01 07 |
Imballaggi in
vetro |
R13 |
19,6 |
500 |
16 01 20 |
Vetro |
|||
17 02 02 |
Vetro |
|||
19 12 05 |
Vetro |
|||
20 01 02 |
Vetro |
|||
20 03 07 |
Rifiuti
ingombranti |
R13 |
9,8 |
500 |
19 10 04 |
Fluff - frazione
leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 |
R13, D15 |
19,6 |
500 |
16 01 03 |
Pneumatici
fuori uso |
R13 |
1,8 |
20 |
16 01 06 |
Veicoli fuori
uso, non conteneti liquidi né altre sostanze
pericolose17) |
R13, R4 |
36 |
450 |
16 01 99 |
Rifiuti non specificati
altrimenti18) |
|||
20 03 07 |
Rifiuti
ingombranti |
|||
20 03 99 |
Rifiuti urbani
non specificati altrimenti |
|||
TOTALE |
450,01 |
16.223 |
La Ditta intende trattare:
1):
airbag fuori uso – 2): serbatoi fuori uso – 3): fitofarmaci non più utilizzati
– 4): dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 5):
dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 6) farmaci ad uso
zootecnico scaduti o inutilizzati e dispositivi elettronici di identificazione
degli animali – 7): dispositivi elettronici di identificazione degli animali –
8) natanti, rifiuti di imbarcazioni – 9): scarti inutilizzabili per il consumo
o la trasformaazione – 10): candele – 11):
dispositivi elettronici di identificazione degli animali – 12): dispositivi
elettronici di identificazione degli animali – 13): dispositivi elettronici di
identificazione degli animali – 14): dispositivi elettronici di identificazione
degli animali – 15): dispositivi elettronici di identificazione degli animali –
16): rifiuti plastici riconducibili alla lavorazione dei parabrezza per
automezzi – 17): natanti, rifiuti di imbarcazioni – 18): imbarcazioni e
natanti.
Il
Codicec CER 18 02 99 “Rifiuti non specificati
altrimenti – dispositivi di identificazione degli animali” non è stato inserito
poiché non presente nell’Allegato D “Elenco dei rifiuti istituito dalla
Decisione della Commissione 2000/532/CE del 03 maggio 2000” alla Parte Quarta
del D.Lgs 152/06 e smi.
Prescrivendo
in materia di rifiuti:
- lo stoccaggio degli oli usati deve
avvenire all’interno di un bacino di contenimento adatto allo scopo;
- adempimenti previsti dal D.M.
11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli
pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni in materia ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in
attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento
del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;
- adempimenti previsti dal la norma UNI
CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti da
pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e
impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con
le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e
le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;
- adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003,
“Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non
pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);
- adempimenti previsti dalla normativa
in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs.
20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
- adempimenti previsti dall’art. 216-bis
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla
gestione di rifiuti costituiti da oli usati;
- adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i.,
e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove disposizioni in materia;
- in riferimento alla qualità dei
prodotti esitanti dall’attività di recupero si richiama gli adempimenti
previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a
recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante
norme per l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il
ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
Prescrivendo
in materia di inquinamento acustico:
- la Ditta Ambiente 2000 srl dovrà
trasmettere entro n. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente
provvedimento, un piano di monitoraggio acustico al SGR, alla Provincia di
Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed alla ASL di Teramo. Si
chiede alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed
alla ASL di Teramo di trasmettere al SGR entro n. 30 (trenta) giorni dal
ricevimento del piano di monitoraggio acustico il parere tecnico di merito
circa la congruità tecnica proposta dalla Ditta. Il SGR si riserva di adottare
ulteriori provvedimenti nei confronti della Ditta Ambiente 2000 srl sulla base
dei pareri tecnici pervenuti;
Prescrivendo
in materia di monitoraggio delle acque sotterranee:
- la Ditta Ambiente 2000 srl dovrà
trasmettere entro n. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente
provvedimento, un piano di monitoraggio delle acque sotterranee al SGR, alla
Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo ed all’ASL di
Teramo. Si chiede alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale di
Teramo ed alla ASL di Teramoi di trasmettere al SGR
entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento del piano di monitoraggio delle
acque sotterranee il parere tecnico di merito circa la congruità tecnica
proposta dalla Ditta. Il SGR si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nei
confronti della Ditta Ambiente 2000 srl sulla base dei pareri tecnici
pervenuti;
Prescrivendo
in materia di emissioni in atmosfera:
- nel caso che l’ARTA – Distretto
Provinciale di Teramo ritenga di adottare ulteriori provvedimenti rispetto al
quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E.), datato
29/08/2014 di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, gli stessi dovranno essere trasmessi al SGR entro n. 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della presente Determinazione. Il SGR si riserva di
adottare ulteriori disposizioni nei confronti della Ditta Ambiente 2000 srl
sulla base dei provvedimenti pervenuti;
- devono essere adottate tutte le misure
necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della
qualità dell’aria, nonché tute le misure atte ad evitare molestie olfattive, in
linea con le migliori tecnologie disponibili;
- l’impianto deve essere condotto
secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla Ditta Ambiente 2000 srl.
Eventuali variazioni possono costituire modifica sostanziale dell’impianto, e
devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- eventuali variazioni dei parametri
fissati nel presente atto, che possono determinare un aumento delle emissioni,
compresa la durata delle emissioni e il flusso di massa o anche variazioni
qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell’impianto
e devono essere preventivamente autorizzate;
- la Ditta è tenuta a comunicare alla
Provincia di Teramo, al Comune di Roseto degli Abruzzi, all’ARTA – Dipartimento
Provinciale di Teramo, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo, ogni variazione di ragione
sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e,
preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell’impianto
autorizzato con il presente atto, come disposto dall’art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a
richiedere l’autorizzazione alla Regione Abruzzo nei casi previsti;
- sono fatti salvi specifici e motivati
provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie
competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l’igiene
e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il mancato rispetto di quanto altro
prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche
in successive leggi, comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.
278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., fatta salva l’eventuale applicazione di sanzioni di
carattere penale e/o amministrativa previste dal’art. 279 del suddetto Decreto
o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- la Regione Abruzzo, quale Autorità
Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel
presente atto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 279
(Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte
dall’Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell’infrazione procederà:
• alla
diffida con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità
dovranno essere eliminate;
• alla
diffida ed alla contestuale temporanea sospensione degli impianti e delle
attività di autorizzazione con il presente atto, per i quali vi è stata
violazione delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute o per l’ambiente;
• alla
revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i
quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di
danno per la salute o per l’ambiente;
- ai sensi del comma 9 dell’art. 269 del
D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
l’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso
l’impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell’autorizzazione.
5. di autorizzare la Ditta Ambiente 2000
srl, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 124 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i., allo scarico nella rete fognaria
comunale acque nere e nella rete fognaria acque bianche, rispettivamente lo
scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e lo
scarico delle acque reflue industriali di prima pioggia provenienti dal
dilavamento del piazzale esterno impermeabilizzato adibito ad attività di
stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel
rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- potranno
essere scaricate in pubblica fognatura:
• le
acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
• allo
scarico delle acque reflue industriali di prima pioggia, ovvero quelle
corrispondenti ai “primi 40 metri cubi per ettaro sulla superficie scolante
servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno
sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate” in
accordo a quanto previsto all’art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. n. 31/2010;
- in
funzione di quanto descritto al punto precedente, lo scarico delle acque di
prima pioggia dovrà avvenire in modo uniforme e con continuità nell’arco delle
ore successive all’evento di pioggia, in modo da assicurare nuovamente
l’accumulo dei volumi di pioggia ai sensi della L.R.
n. 31 del 29-07-2010;
- gli
scarichi delle acque reflue industriali di prima pioggia dovranno rispettare i
limiti previsti nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza, scarico in
rete fognaria, del D.Lgs 152/06;
- l’utente
dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le
necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra;
- dovranno
essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento;
- il
richiedente dovrà garantire la presenza e l’idoneo funzionamento di un pozzetto
per le sole acque reflue industriali di prima pioggia del punto di scarico
finale in pubblica fognatura, al limite della proprietà da utilizzarsi per il
prelievo campioni;
- le
acque di seconda pioggia, unitamente a quelle pluviali provenienti dal
dilavamento delle coperture non potranno essere scaricate in pubblica fognatura
acque nere, ma dovranno essere inviate ad altro corpo recettore, previa
comunicazione a SGR, alla Provincia di Teramo, all’ARTA – Distretto Provinciale
di Teramo ed alla ASL di Teramo ai sensi della L.R.
n. 31/2010, la cui copia dovrà essere contestualmente trasmessa al Gestore
Ruzzo Reti spa – Teramo;
- il
punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di
ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli organi tecnici di
controllo;
- il
Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo si riserva di chiedere con cadenza annuale
l’integrazione del versamento relativo alla gestione delle acque di prima
pioggia, in accordo alle tariffe correnti per il servizio di fognatura e
depurazione ed alle effettive quantità scaricate, da stimarsi in base alle
informazioni disponibili relative alla piovosità; in alternativa il titolare
dello scarico ha facoltà di installare opportuno misuratore di portata con
relativo totalizzatore per il computo delle acque di prima pioggia immesse in
pubblica fognatura, i cui volumi annuali dovranno essere comunicati al Gestore
Ruzzo Reti spa – Teramo entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
- è
vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di residui, permeati, eluati
e/o reflui di eventuali risultanti da trattamento di processo delle acque; tali
reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. A tale proposito, a richiesta del Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo,
dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo e della Provincia di Teramo,
dovranno essere mostrate e/o inviate evidenze in merito (formulari di
trasporto, registro di carico/scarico, ecc.)
- all’inizio
del collettore di scarico, prima del pozzetto d’ispezione e nel rispetto delle
norme sanitarie vigenti, dovrà essere posizionata apposita griglia a maglie
luce non superiore a 5 mm; il materiale grigliato dovrà essere smaltito in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- la
manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio è a totale cura e spese
dell’utente;
- lo
scarico nella rete fognaria comunale acque nere e nella rete fognaria acque
bianche ha la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 208 del D.Lgs n. 152/06, ed è rinnovabile in accordo alle relative
prescrizioni e scadenze ivi riportate;
- entro
60 (sessanta) giorni dall’attivazione dello scarico, da comunicarsi con
preavviso di almeno 7 giorni, a pena di sospensione del presente provvedimento,
dovrà essere inviato al Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo, all’ARTA –
Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo pena la revoca
dell’autorizzazione allo scarico, un certificato di analisi delle acque di
prima pioggia di dilavamento dei piazzali, con riferimento ai parametri della tab 3 in allegato 5 del D.Lgs
152/06 tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà in ogni caso contenere la
valutazione dei parametri COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Tensioativi Totali, Alluminio, Mercurio, Zinco, Piombo,
Nichel, Ferro, Rame, Cadmio, Grassi e olii
animali/vegetali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati;
- la
Ditta dovrà comunicare immediatamente al Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo,
all’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo, ogni
eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e
qualitative del refluo scaricato;
- in
osservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 152/06, si procederà, secondo la gravità
dell’infrazione:
• alla
diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze;
• alla
diffida e contestuale sospensione del presente atto per un tempo determinato,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente;
• alla
revoca del presente atto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
- per
tutto quanto non espressamente menzionato, si rimanda alle prescrizioni del
Regolamento per il Servizio di Fognatura del Gestore Ruzzo Reti spa – Teramo e
alle norme vigenti che disciplinano la materia;
6. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a) accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) in
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c) i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore
dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo
di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi
identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del
codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di
produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il
rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o
gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette
irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio.
7. di stabilire che la presente
autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni 10 dalla data di notifica
del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di
costruzione che della fase di esercizio;
8. di stabilire che la presente
autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i e della L. R. n°
45/07 e s.m.i.;
9. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 19);
- comunicazione
cui allegare una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• Il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
• copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione
antincendio cosi come richiesti dalla medesima normativa;
10. di disporre che entro centottanta giorni
dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata
istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione deve
presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di
collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento,
trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da
smaltire o da recuperare;
- l’idoneità
delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- le
attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti
da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
Inoltre
il soggetto interessato deve presentare il collaudo acustico dell’impianto in
accordo con quanto previsto dalla L.R. n. 23/07
redatto da Tecnico competente in Acustica iscritto al relativo Albo Regionale;
11. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12. di stabilire che il presente
provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso (natanti e rifiuti
di imbarcazioni) non rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i., secondo
le disposizioni di cui all’art.231, comma 13) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.. All’atto dell’emanazione da parte
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
specifiche norme tecniche, il SGR si riserva di adeguare il presente
provvedimento alle suddette norme;
13. di stabilire che, ai sensi dell’art. 15,
commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è
consentito:
- il
commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento
delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle
che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate
all’Allegato III dello stesso;
- le
parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono
utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche
introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal
Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto
Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;
- l'utilizzazione,
da parte della Ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da
fatture rilasciate al cliente.
14. di prescrivere che le operazioni di
trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs
209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai
principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed
alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs.
209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti
obblighi:
a. effettuare
al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di
cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare
le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere
preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti
ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i., etichettati o
resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere
e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i
successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire
le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non
comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
15. di disporre che all’atto dell’entrata in
esercizio dell’impianto nelle forme autorizzate con il presente provvedimento,
si intendono revocate le seguenti autorizzazioni:
- Determinazione
Dirigenziale DN3/98 del 02.08.2007 all’esercizio dell’impianto di trattamento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
ubicato in via Brasile n° 2 nel Comune di Roseto
degli Abruzzi (TE);
- Determinazione
Dirigenziale DR4/99 del 15.06.2010 con la quale è stata volturata la titolarità
dell’autorizzazione DN3/98 del 02.08.2007 inerente l’esercizio dell’impianto di
trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ubicato in via Brasile n°
2 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) da “Cooperativa Sociale Ambiente
2000” a “Ambiente 2000 srl” – Sede Legale: Piazza Aldo Moro – 85051 Bella (PZ)
– Sede Operativa: Via Brasile n° 2 – 64026 Roseto
degli Abruzzi (TE) – C.F./P.IVA 01734630766;
16. di richiamare la Ditta Ambiente 2000 srl,
al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti
movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli
provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
17. di richiamare la Ditta Ambiente 2000 srl
all’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in relazione
all’attivazione del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti
(Sistri) e, nello specifico:
- Legge
30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- Legge
27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (milleproproghe)”;
18. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16)
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
19. di obbligare la Ditta Ambiente 2000 srl,
a trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai
sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in conformità con le
potenzialità e le operazioni di trattamento autorizzate con il presente provvedimento;
per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione
dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di
terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di
quanto altro ad esse connesso;
20. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, all’atto del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di
effettuare i seguenti adempimenti:
a) Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) In
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c) I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
d) Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli
Organi di Controllo competenti per territorio.
21. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227;
22. di fare salvi eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
23. di redigere il presente provvedimento in
numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Via Amadio Giovanni, 45 – 64010 Roseto
degli Abruzzi (TE);
24. di disporre che il competente SUAP del
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) provveda a notificare un originale del
provvedimento alla Ditta Ambiente 2000 srl presso la sede legale sita in Via
Brasile, 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE);
25. di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA – Distretto
Provinciale di Teramo, all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara, alla ASL di
Teramo ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
26. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini