IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12.08.2014;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta 04/2013 del 20 gennaio 2014 recante “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI IN RESIDENZE SANITARIE PSICORIABILITATIVE EROGATE DALLA RETE PRIVATA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATA PER L’ANNO 2014”, unitamente ai relativi allegati, con il quale si è proceduto ad approvare:

-          i tetti di spesa annualità  2014 (Allegato 1) per le singole strutture private provvisoriamente accreditate ed operanti sul territorio regionale che erogano prestazioni in Residenze Sanitarie Psicoriabilitative;

-          lo schema contrattuale (Allegato 2) per l’acquisto della sopracitata tipologia di prestazioni per l’annualità 2014, da erogare in favore dei residenti nella Regione Abruzzo, da sottoporre, per la relativa sottoscrizione, agli erogatori privati provvisoriamente accreditati operanti nel settore;

ATTESO che tra i predetti erogatori provvisoriamente accreditati per l’erogazione di prestazioni in residenze sanitarie psicoriabilitative sono annoverate le Strutture: Fondazione “Padre Alberto Mileno” Onlus, per complessivi n°40 posti letto e per un tetto di spesa di € 1.257.762,60, e Casa di Cura privata S.r.l. “Villa Serena”, per complessivi n°216 posti letto e per un tetto di spesa di € 7.477.383,97;

CONSIDERATO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – registro generale n°261 del 2014 - introdotto dalla Fondazione “Padre Alberto Mileno” Onlus per l’annullamento del Decreto commissariale n°04/2014;

VISTA l’ordinanza n°114/2014, depositata il 30.04.2014, con la quale il Tribunale  Amministrativo Regionale adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t. e del Commissario ad acta, ha “Ritenuto, in disparte le ulteriori questioni preliminari e di merito agitate con il ricorso, che il lamentato pregiudizio possa essere favorevolmente delibato solo in relazione ai prospettati effetti lesivi (rinuncia alla tutela giurisdizionale) connessi alla mancata sottoscrizione del contratto comprensivo della clausola di cui all’art.20 della di schema contrattuale – Clausola di salvaguardia; ritenuto che detto pregiudizio possa essere nelle more del presente giudizio scongiurato mediante la sospensione della detta clausola (nel senso della sua inefficacia temporanea) che non potrà, nelle more del giudizio, produrre ulteriori effetti;”… “accoglie l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione” e “Fissa la discussione della causa nel  merito alla pubblica udienza del 25 marzo 2015”;

DATO ATTO che:

-          con nota prot. RA/137522/COMM del 22 maggio 2014, il Commissario ad acta ha richiesto all’Avvocatura dello Stato l’interposizione di appello cautelare;

-          con telefax 02/07/2014-283661 P dell’Avvocatura Generale dello Stato, la medesima ha comunicato, sul presupposto di un presumibile esito sfavorevole dell’impugnativa, di astenersi dal proporla;

CONSIDERATO, altresì, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – registro generale n°263 del 2014 - introdotto dalla Casa di Cura privata S.r.l. “Villa Serena” per l’annullamento del Decreto commissariale n°04/2014;

VISTA, altresì, l’ordinanza n°124/2014, depositata il 30.04.2014, con la quale il Tribunale  Amministrativo Regionale (TAR) adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t. e del Commissario ad acta “accoglie la domanda  cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della clausola contrattuale recata all’art. 20 dello schema negoziale approvato con il decreto  commissariale impugnato,  Fissa la discussione della causa nel  merito alla pubblica udienza del 25 marzo 2015”;

DATO ATTO, altresì, che:

-          con nota prot. RA/137513/COMM del 22 maggio 2014, il Commissario ad acta ha richiesto all’Avvocatura dello Stato l’interposizione di appello cautelare;

-          con telefax 02/07/2014-283657 P dell’Avvocatura Generale dello Stato, la medesima ha comunicato, sul presupposto di un presumibile esito sfavorevole dell’impugnativa, di astenersi dal proporla;

RITENUTO, pertanto - in ottemperanza alle predette ordinanze n°114/2014 e n°124/2014 -  di dover procedere alla sospensione temporanea dell’efficacia della clausola contrattuale recata all’art. 20 dello schema negoziale, di cui all’allegato 1 al decreto commissariale 04/2014 impugnato, nelle more della conclusione dei giudizi pendenti innanzi al Giudice Amministrativo e fermo restando i tetti di spesa fissati per le Strutture ricorrenti, così come riportato nell’allegato 2 al medesimo  Decreto;

RITENUTO, conseguentemente, di dover riformulare la proposta contrattuale da sottoporre alle Strutture ricorrenti in conformità a quanto indicato nel precedente capoverso, secondo lo schema allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato 1);

RICHIAMATE e confermate - per quanto nel presente provvedimento non espressamente modificate - tutte le previsioni contenute nel decreto del Commissario ad acta 04/2014;

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento deve essere notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo – agli erogatori privati interessati entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del medesimo fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1          di procedere alla sospensione temporanea - in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale  Amministrativo Regionale (TAR) n°114/2014 e n°124/2014 -  dell’efficacia della clausola contrattuale recata all’art. 20 dello schema negoziale, di cui all’allegato 2 al Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro 04/2014 impugnato, nelle more della conclusione dei giudizi pendenti innanzi al Giudice Amministrativo e fermo restando i tetti di spesa fissati per le Strutture ricorrenti così come riportato nell’allegato 1 al medesimo  Decreto : Fondazione “Padre Alberto Mileno” Onlus pari a € 1.257.762,60 e Casa di Cura privata S.r.l. “Villa Serena” pari a € 7.477.383,97;

2          di disporre che il presente provvedimento venga notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo - agli erogatori privati interessati entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto entro 15 (quindici) giorni successivi alla notifica;

3          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai fini della successiva validazione;

4          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.;

5          di trasmettere copia del presente atto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per i seguiti del contenzioso in essere;

6          di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

7          di dare mandato al competente Servizio “Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze” di porre in essere tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi comprese le incombenze di notifica e trasmissione agli interessati.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue allegato

Allegato 1 – Schema contrattuale