IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di
cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto
dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott.
Luciano D’Alfonso in qualità di Commissario ad acta
per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro, con decorrenza
dell’incarico dal 12.08.2014;
RICHIAMATO
il Decreto del Commissario ad acta n° 04/2013 del 20 gennaio 2014 recante “LINEE NEGOZIALI PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI
PRESTAZIONI IN RESIDENZE SANITARIE PSICORIABILITATIVE EROGATE DALLA RETE
PRIVATA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATA PER L’ANNO 2014”, unitamente ai relativi
allegati, con il quale si è proceduto ad approvare:
- i tetti di spesa annualità 2014 (Allegato 1) per le singole strutture
private provvisoriamente accreditate ed operanti sul territorio regionale che
erogano prestazioni in Residenze Sanitarie Psicoriabilitative;
- lo schema contrattuale (Allegato 2)
per l’acquisto della sopracitata tipologia di prestazioni per l’annualità 2014,
da erogare in favore dei residenti nella Regione Abruzzo, da sottoporre, per la
relativa sottoscrizione, agli erogatori privati provvisoriamente accreditati
operanti nel settore;
ATTESO
che tra i predetti erogatori provvisoriamente accreditati per l’erogazione di
prestazioni in residenze sanitarie psicoriabilitative
sono annoverate le Strutture: Fondazione “Padre Alberto Mileno”
Onlus, per complessivi n°40 posti letto e per un tetto di spesa di €
1.257.762,60, e Casa di Cura privata S.r.l. “Villa Serena”, per complessivi
n°216 posti letto e per un tetto di spesa di € 7.477.383,97;
CONSIDERATO
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – registro
generale n°261 del 2014 - introdotto dalla Fondazione “Padre Alberto Mileno” Onlus per l’annullamento del Decreto commissariale
n°04/2014;
VISTA
l’ordinanza n°114/2014, depositata il 30.04.2014, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale
adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del
Presidente p.t. e del Commissario ad acta, ha “Ritenuto, in disparte le ulteriori questioni
preliminari e di merito agitate con il ricorso, che il lamentato pregiudizio
possa essere favorevolmente delibato solo in relazione ai prospettati effetti
lesivi (rinuncia alla tutela giurisdizionale) connessi alla mancata
sottoscrizione del contratto comprensivo della clausola di cui all’art.20 della
di schema contrattuale – Clausola di salvaguardia; ritenuto che detto
pregiudizio possa essere nelle more del presente giudizio scongiurato mediante
la sospensione della detta clausola (nel senso della sua inefficacia
temporanea) che non potrà, nelle more del giudizio, produrre ulteriori
effetti;”… “accoglie l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione” e “Fissa la discussione della causa nel merito alla pubblica udienza del 25 marzo
2015”;
DATO
ATTO che:
- con nota prot.
N° RA/137522/COMM del 22 maggio 2014, il Commissario
ad acta ha richiesto all’Avvocatura dello Stato
l’interposizione di appello cautelare;
- con telefax 02/07/2014-283661 P
dell’Avvocatura Generale dello Stato, la medesima ha comunicato, sul
presupposto di un presumibile esito sfavorevole dell’impugnativa, di astenersi
dal proporla;
CONSIDERATO,
altresì, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo –
registro generale n°263 del 2014 - introdotto dalla Casa di Cura privata S.r.l.
“Villa Serena” per l’annullamento del Decreto commissariale n°04/2014;
VISTA,
altresì, l’ordinanza n°124/2014, depositata il 30.04.2014, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del
Presidente p.t. e del Commissario ad acta “accoglie la domanda
cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della clausola
contrattuale recata all’art. 20 dello schema negoziale approvato con il
decreto commissariale impugnato, Fissa la discussione della causa nel merito alla pubblica udienza del 25 marzo
2015”;
DATO
ATTO, altresì, che:
- con nota prot.
n° RA/137513/COMM del 22 maggio 2014, il Commissario
ad acta ha richiesto all’Avvocatura dello Stato
l’interposizione di appello cautelare;
- con telefax 02/07/2014-283657 P
dell’Avvocatura Generale dello Stato, la medesima ha comunicato, sul
presupposto di un presumibile esito sfavorevole dell’impugnativa, di astenersi
dal proporla;
RITENUTO,
pertanto - in ottemperanza alle predette ordinanze n°114/2014 e n°124/2014
- di dover procedere alla sospensione
temporanea dell’efficacia della clausola contrattuale recata all’art. 20 dello
schema negoziale, di cui all’allegato 1 al decreto commissariale n° 04/2014 impugnato, nelle more della conclusione dei
giudizi pendenti innanzi al Giudice Amministrativo e fermo restando i tetti di
spesa fissati per le Strutture ricorrenti, così come riportato nell’allegato 2
al medesimo Decreto;
RITENUTO,
conseguentemente, di dover riformulare la proposta contrattuale da sottoporre
alle Strutture ricorrenti in conformità a quanto indicato nel precedente
capoverso, secondo lo schema allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale (allegato 1);
RICHIAMATE
e confermate - per quanto nel presente provvedimento non espressamente
modificate - tutte le previsioni contenute nel decreto del Commissario ad acta n° 04/2014;
CONSIDERATO
CHE il presente provvedimento deve essere notificato – a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo – agli erogatori privati interessati
entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del medesimo
fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere
effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto,
il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1 di procedere alla sospensione
temporanea - in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) n°114/2014 e
n°124/2014 - dell’efficacia della
clausola contrattuale recata all’art. 20 dello schema negoziale, di cui
all’allegato 2 al Decreto del Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di Rientro n° 04/2014
impugnato, nelle more della conclusione dei giudizi pendenti innanzi al Giudice
Amministrativo e fermo restando i tetti di spesa fissati per le Strutture
ricorrenti così come riportato nell’allegato 1 al medesimo Decreto : Fondazione “Padre Alberto Mileno” Onlus pari a € 1.257.762,60 e Casa di Cura privata
S.r.l. “Villa Serena” pari a € 7.477.383,97;
2 di disporre che il presente
provvedimento venga notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
altro mezzo idoneo - agli erogatori privati interessati entro il termine di 7
(sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì,
la data di sottoscrizione del contratto entro 15 (quindici) giorni successivi
alla notifica;
3 di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai fini della
successiva validazione;
4 di disporre che il presente provvedimento
venga trasmesso ai Direttori Generali ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.;
5 di trasmettere copia del presente atto
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per i seguiti del contenzioso in
essere;
6 di pubblicare il presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);
7 di dare mandato al competente Servizio
“Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina
sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze” di porre in essere tutti
gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi
comprese le incombenze di notifica e trasmissione agli interessati.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato