IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1.         di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta  SDA Società Demolizioni Autoveicoli  di Libertini Elena Gina e Serta Domenico Snc – Via S. Pertini, 151 – Avezzano (AQ), la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/95 del 20.09.2004 e s.m.i.,  concernente  la gestione di  un centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso   ( D 15/R13  ),  nel Comune d Avezzano (AQ), contraddistinto al N.C.T. dalle particelle 86 e 1097 del foglio n. 54, superficie catastale di mq. 5.199, area classificata nel P.R.G. in zona D (artigianale industriale), potenzialità annua totale di trattamento pari a 2.000 veicoli e capacità istantanea di 350 veicoli, con esclusione di rifiuti provenienti da attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni  a far data dalla loro acquisizione, per i CER riportati nel successivo punto 2);

2.         di dare atto che i rifiuti ammissibili nell'impianto sono riportati nella sottoelencata tabella:

 160104*

Veicoli fuori uso

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi  né altre componenti pericolose

 

3.         di stabilire che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/95 del 20.09.2004 ( come precisato in premessa) e cioè dal 20.09.2009 al 20.09.2019,  stabilendo quindi il venir meno degli effetti delle disposizioni regionali adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni,  nelle forme e modalità stabilite dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

4.         di prescrivere che la Ditta in oggetto svolga le attività autorizzate nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nelle note sopra indicate,  che qui di seguito si riportano:

a.         nota ARTA Abruzzo AQ n. 4075/21.06.2010 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

b.         nota Provincia AQ n. 75854/02.12.2010;

c.         nota Provincia AQ n. 76934/09.12.2010;

d.         nota Provincia AQ n. 3723/24.01.2011;

e.         costante possesso delle garanzie finanziarie previste dalla legge, per tutta la durata di validità temporale della presente autorizzazione;

f.          conformità alle vigenti normative in materia di scarichi, per tutta la durata della presente autorizzazione, con particolare riferimento alle disposizioni riportate nella L.R. 29.07.2010, n. 31;

5.         di stabilire che, in ordine all’applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n.  790/2007, la Ditta in oggetto  provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;

6.         di prescrivere altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7.         di precisare  che  la  presente  autorizzazione  è  subordinata  al  rispetto  delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

7.1deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la  sicurezza della collettività e dei singoli;

7.2deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di   inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

7.3devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

7.4devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8.         di richiamare la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D. Lgs. 152/06  e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L'Aquila ed all’ARTA - Distretto  Provinciale di L'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la  provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori  Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;

9.         di   richiamare   la   ditta   in oggetto  all’osservanza  degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalle vigenti   normative che  regolano   il  sistema  informatico   di controllo  della  tracciabilità dei rifiuti   ( S.I.S.T.R.I.), come  da  ultimo  disciplinato  dalla L.  27 febbraio 2014,  n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;

10.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

12.       di fare salvi altresì i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs 159/2011 s.m.i.

13.       di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto  del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D. Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

14.       di stabilire che l’inosservanza   delle   prescrizioni    contenute   nel   presente  provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

15.       di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Avezzano, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. di L’Aquila e al SUAP di Avvezzano;

16.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

17.       di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del competente S.U.A.P;

18.       di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte integrante.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini