IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate
1. di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208,
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.,
art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta SDA Società Demolizioni Autoveicoli di Libertini Elena Gina e Serta
Domenico Snc – Via S. Pertini, 151 – Avezzano (AQ),
la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/95 del 20.09.2004 e
s.m.i.,
concernente la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore
fuori uso ( D 15/R13 ), nel
Comune d Avezzano (AQ), contraddistinto al N.C.T. dalle particelle 86 e 1097
del foglio n. 54, superficie catastale di mq. 5.199, area classificata nel
P.R.G. in zona D (artigianale industriale), potenzialità annua totale di
trattamento pari a 2.000 veicoli e capacità istantanea di 350 veicoli, con
esclusione di rifiuti provenienti da attività di autoriparazione, con una
detenzione massima pari a 180 giorni a
far data dalla loro acquisizione, per i CER riportati nel successivo punto 2);
2. di dare atto che i rifiuti ammissibili
nell'impianto sono riportati nella sottoelencata
tabella:
160104* |
Veicoli fuori uso |
160106 |
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
3. di stabilire che la predetta proroga
viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza prevista dall’ultima
autorizzazione regionale n. DF3/95 del 20.09.2004 ( come precisato in premessa)
e cioè dal 20.09.2009 al 20.09.2019,
stabilendo quindi il venir meno degli effetti delle disposizioni
regionali adottate per fronteggiare l’emergenza terremoto dell’aprile 2009, attualmente
in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente
prorogabile, alle medesime condizioni,
nelle forme e modalità stabilite dal D. Lgs.
152/06 e s.m.i. e dalla L.R.
45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni
che saranno adottate in materia;
4. di prescrivere che la Ditta in oggetto
svolga le attività autorizzate nel rispetto delle condizioni e prescrizioni
contenute nelle note sopra indicate, che
qui di seguito si riportano:
a. nota ARTA Abruzzo AQ n. 4075/21.06.2010
(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
b. nota
Provincia AQ n. 75854/02.12.2010;
c. nota
Provincia AQ n. 76934/09.12.2010;
d. nota
Provincia AQ n. 3723/24.01.2011;
e. costante
possesso delle garanzie finanziarie previste dalla legge, per tutta la durata
di validità temporale della presente autorizzazione;
f. conformità
alle vigenti normative in materia di scarichi, per tutta la durata della
presente autorizzazione, con particolare riferimento alle disposizioni
riportate nella L.R. 29.07.2010, n. 31;
5. di stabilire che, in ordine
all’applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda, senza soluzione di continuità, a
costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per
tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;
6. di prescrivere altresì, che
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere
esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
7. di precisare che
la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto
delle seguenti ulteriori
prescrizioni:
7.1deve essere evitato ogni danno o pericolo per la
salute, la incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
7.2deve essere garantito il rispetto delle esigenze
igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché
ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
7.3devono essere salvaguardate la fauna e la flora e
deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
7.4devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
8. di richiamare la ditta in oggetto, al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla
Provincia di L'Aquila ed all’ARTA - Distretto
Provinciale di L'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza
e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli
fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell’11.10.2010;
9. di
richiamare la ditta
in oggetto all’osservanza degli obblighi e degli adempimenti derivanti
dalle vigenti normative che regolano
il sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( S.I.S.T.R.I.),
come da
ultimo disciplinato dalla L.
27 febbraio 2014, n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia
ai sensi del D. Lgs 159/2011 s.m.i.
13. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a) accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) in
caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti
possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente
connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c) i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D. Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili
alla propria attività di commercio ambulante.
Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato.
In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha
altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di
Controllo competenti per territorio;
14. di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel
presente provvedimento, comporta
l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
15. di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Amministrazione Comunale di Avezzano, all’Amministrazione Provinciale di
L’Aquila, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di
Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale
di L’Aquila, al P.R.A. di L’Aquila e al SUAP di Avvezzano;
16. di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
17. di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta beneficiaria per il tramite del competente S.U.A.P;
18. di provvedere alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell’allegato parte
integrante.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini