IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di
cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il decreto del Commissario ad acta n. 90/2014 del 12
agosto 2014, di insediamento del Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso,
come Commissario ad acta per l’attuazione del
summenzionato Piano di Rientro;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub
Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento
del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i
programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
VISTO
il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in
qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
ATTESO
che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza
del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è
contemplata la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria,
per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal
vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di
rientro”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;
PRESO
ATTO inoltre che con DGR n. 2502 del 24.11.1999 sono state definite le rette
delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali;
PRESO
ATTO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 1 agosto
2002 avente ad oggetto: “Modificazioni alla deliberazione di giunta regionale
n. 2502 del 24.11.1999, avente ad oggetto: “Fissazione delle diarie da
corrispondere per soggiorni in RSA” è stato approvato l’aggiornamento delle
tariffe, secondo il seguente prospetto:
RSA standard da 60 p.l.
per anziani non autosufficienti e disabili
( tariffe giornaliere)
Spesa sanitaria a carico USL |
Spesa alberghiera a carico Ospite |
Totale |
1° fascia: € 51,47 |
€ 25,83 |
€ 77,30 |
2° fascia: € 62,03 |
€ 25,83 |
€ 87,86 |
3° fascia: € 78,86 |
€ 25,83 |
€ 104,69 |
RSA standard da 60 p.l.
per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer
( tariffe giornaliere)
Spesa sanitaria a carico USL |
Spesa alberghiera a carico Ospite |
Totale |
1° fascia: € 74,36 |
€ 25,86 |
€ 100,22 |
2° fascia: € 82,32 |
€ 25,86 |
€ 108,18 |
VISTO
il Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 4 agosto 2014, in cui,
relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 661 del 1 agosto 2002 per le
residenze sanitarie assistenziali, i competenti Dicasteri evidenziano che le
quote di compartecipazione poste a carico degli utenti/Comuni “non risultano
conformi alla normativa nazionale” ed invitano la Regione ad adeguarsi alle
disposizioni vigenti;
VISTO
il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, allegato
1.C, punto 9 “Assistenza territoriale residenziale”;
RILEVATO
che, secondo quanto disposto dal succitato DPCM 29.11.2001 l’importo delle
tariffe stabilite per prestazioni di rilevanza sanitaria connesse con quelle
socio-assistenziali nelle RSA sono poste, per i pazienti anziani non
autosufficienti o dementi, a carico del SSN nella misura del 50% e per il
restante 50% a carico dell’assistito/Comune, mentre per i disabili nella misura
del 70% a carico del SSN e per il
restante 30% a carico
dell’assistito/Comune;
RITENUTO,
pertanto, di dover rettificare, fermo restando l’importo complessivo delle
rette stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 1 agosto
2002, la quota posta a carico dell’utente/Comune per i pazienti anziani non
autosufficienti o dementi nella misura del 50% e la quota posta a carico
dell’utente/Comune per i pazienti disabili nella misura del 30%, in coerenza
con la vigente normativa nazionale, mentre la restante quota viene posta a
carico del fondo sanitario nazionale;
VISTO
il Programma Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del 09.10.2013, così come modificato ed
integrato con il decreto commissariale n. 112 del 30.12.2013, ed in particolare
il punto 3 “Rete territoriale” – paragrafo 3.3.3 “Residenzialità e Semiresidenzialità” nel quale è contenuto
l’impegno di introdurre, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001, entro il 31
maggio 2014, per alcune tipologie di struttura di tipo residenziale e
semiresidenziale, le quote di compartecipazione a carico dell’utente/Comune di
residenza, così come previsto dal DPCM LEA 29.11.2001 con percentuali che
variano rispetto alla tariffa individuata per tipologia di prestazione;
RITENUTO,
inoltre, di stabilire al 1° novembre 2014 la decorrenza delle disposizioni di
cui al presente Decreto, in modo da consentire di portare adeguatamente a
conoscenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle strutture private
provvisoriamente accreditate interessate, nonché degli utenti il contenuto del
medesimo;
RITENUTO,
altresì, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente
provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e
Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di rettificare, fermo restando
l’importo complessivo delle rette stabilite nella Deliberazione di Giunta
Regionale n. 661 del 1.08.2002, le quote di compartecipazione poste a carico
dell’utente/Comune e del fondo sanitario nazionale nelle percentuali di seguito
riportate:
RSA per anziani non autosufficienti e
RSA per pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze: 50% quota a carico dell’utente/Comune 50% quota a carico del FSN |
RSA per disabili: 30% quota a carico dell’utente/Comune 70% quota a carico del FSN |
2. di precisare che la decorrenza delle
quote di compartecipazione, come sopra rideterminate e con riferimento alle
predette tipologie di strutture residenziali, viene stabilita al 1° Novembre
2014;
3. di inviare il presente provvedimento,
per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza, ai
Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della
Regione Abruzzo, e, per il loro tramite, alle strutture private
provvisoriamente accreditate interessate presenti nell’ambito territoriale di
competenza, nonché al Servizio “Programmazione Sanitaria” della Direzione
regionale Politiche della Salute;
4. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua
successiva validazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
nonché sul sito internet dell’Ente, sezione “Atti della Regione”.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso