IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014., con la quale
il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad
acta per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTO
il decreto del Commissario ad acta n. 90/2014
del 12 agosto 2014 ,di insediamento del Presidente
pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta
per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;
RICHIAMATO
il Decreto del Commissario ad acta n. 03 del 20
Gennaio 2014 recante “ Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in
materia di prestazioni in residenze assistenziali (RA) erogate dalla rete
privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2014”, con il quale sono stati
approvati i “ Tetti di spesa” ( All. 1) individuali e complessivo per singolo
erogatore e per tipologia di prestazioni per l’annualità 2014 e lo schema di
accordo contrattuale ( All. 2) da sottoporre agli erogatori privati
provvisoriamente accreditati operanti nel settore;
ATTESO
che tra i predetti erogatori è annoverata la Struttura “Il Giardino”,
provvisoriamente accreditata per l’erogazione di prestazioni in Residenze
assistenziali e per complessivi n. 63 posti letto;
CONSIDERATO
ALTRESÌ CHE come espressamente precisato nel su menzionato provvedimento
commissariale n. 3/2014 - la definizione
dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato di cui al
decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve ragionevolmente essere
effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura,
in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità
indicate nella L.R. 31.03.2008 n°5 recante “Piano
Sanitario Regionale 2008/2010”;
SPECIFICATO
CHE i citati tetti di spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte
integrante e sostanziale del decreto commissariale n. 3 del 20 gennaio 2014 –
sono stabiliti in base al criterio corrispondente al tasso di occupazione del
95% dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale
definito ex ante sulla base di parametri valutativi che contemplano, in via
generale ed astratta, le dinamiche relative all’occupazione delle strutture con
riferimento al tasso di occupazione medio delle medesime strutture,
coerentemente alle previsioni contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR
2008/2010;
TENUTO
CONTO che nel predetto allegato 1 al Decreto Commissariale n. 3/2014 alla Struttura “Il Giardino” risulta
assegnato un tetto di spesa pari ad € 556.833,00, e che lo stesso, anche da
verifiche effettuate presso i competenti Uffici risulta esser stato calcolato
su n. 40 p.l. rispetto ai 63 per i quali la predetta
risulta provvisoriamente accreditata, e quindi per un tasso di occupazione
annuo del 63,8% e che la stessa ad oggi risulta non aver sottoscritto il
contratto per l’anno 2014;
VISTI
altresì:
- Il ricorso introdotto dal su
menzionato erogatore in data 3 aprile 2014 iscritto a ruolo con n. 9785 A del 3
aprile 2014;
- l’ordinanza n. 262/2014 del 24 luglio
2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale adito, pronunciandosi
sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, l’accoglieva e per
l’effetto invitava l’Amministrazione a rideterminare il tetto di spesa secondo
i parametri indicati “ considerato, ad una sommaria delibazione propria della
fase cautelare, che, alla luce di quanto comprovato dalla ricorrente, alla
Residenza il Giardino s.p.a. è stato assegnato un budget pari al tasso
occupazione del 63, 8% del totale dei posti letto accreditati; e che, pertanto,
alla ricorrente non risulta assegnato un numero di posti letto in conformità al
criterio del “tasso di occupazione pari al 95% dei posti letto presenti
all’interno di ciascuna struttura residenziale”, come stabilito dalle linee
negoziali adottate con decreto 20 gennaio 2014, n. 3;
RITENUTO
per quanto sopra, in disparte la natura cautelare del provvedimento giudiziale
su richiamato e nelle more della decisione nel merito, di dover procedere alla rideterminazione del
tetto di spesa assegnato alla Struttura il Giardino, con riferimento ai n. 63 p.l. per i quali la struttura risulta provvisoriamente
accreditata ed al criterio corrispondente al tasso di occupazione annuo del 95%
dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale,
secondo i parametri già esplicitati ai capoversi che precedono e
conseguentemente fissare in € 814.849,00., 00
il tetto complessivo di spesa attribuito, per l’anno 2014, alla
Residenza Assistita “ Il Giardino”;
PRECISATO
che il su descritto adeguamento del tetto di spesa assegnato alla Residenza “Il
Giardino” non è in ogni caso suscettibile di pregiudicare la posizione degli
altri erogatori operanti nel settore i quali hanno sottoscritto il relativo
accordo negoziale entro la data ultima del 25 marzo 2014, stabilita dal prefato
decreto commissariale n. 3/2014 del 20 gennaio 2014, accettando per l’effetto
il tetto di spesa individuale a ciascuna struttura assegnato, quale limite
massimo di spesa che la Regione Abruzzo,
attualmente in piano di rientro ed in regime di commissariamento, può
mettere a disposizione per la copertura dei contratti per gli erogatori privati
ed il cui rispetto è quindi condizione essenziale per l’esistenza e per la
validità dello stesso contratto;
ATTESO
CHE l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione
essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Regionale;
ATTESO
CHE che, per
effetto della modifica summenzionata, il limite di spesa, fissato nel Programma
Operativo 2013- 2015, approvato con decreto commissariale n. 84/2013,
successivamente modificato ed integrato con decreto commissariale n. 112 del 30
dicembre 2013; al Cap. 3.4., Intervento 8 “ Rapporti con gli erogatori
privati”. viene ridefinito in € 14.820,359,00 per l’anno 2014, con un
incremento pari ad € 258.016,00 che trova copertura finanziaria nell’ambito
degli accantonamenti per “Ulteriori manovre”, di cui alla Tabella 15.A,
Appendice 1 del predetto Programma Operativo, finalizzati al potenziamento dei
servizi per anziani non autosufficienti;
PRESO
atto altresì della conseguente necessità di apportare le opportune modifiche
agli articoli 3, 5 e 9 della proposta di accordo contrattuale sottoposta alla
struttura per la stipula del relativo contratto;
RICHIAMATO
l’art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che
stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’Amministrazione
regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetto di
spesa” e 2 “Schema contrattuale” viene notificato – a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno – all’ erogatore privato entro il termine di 7 (sette)
giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data
di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi
15 (quindici) giorni;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto,
il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1 di modificare, in attuazione
dell’ordinanza TAR n. 262/2014 del 24 luglio 2014, l’allegato 1 del decreto
commissariale n. 03/2014, con riferimento al solo tetto di spesa assegnato alla
Struttura “Il Giardino”, rideterminato in € 814.849, 00 ( all. 1);
2 di approvare la proposta di contratto da sottoporre alla
struttura “ Il Giardino”, di cui all’all. 2 al presente decreto;
3 di precisare che, per effetto della
modifica summenzionata, il limite di spesa, fissato nel Programma Operativo
2013- 2015, approvato con decreto commissariale n. 84/2013, successivamente
modificato ed integrato con decreto commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013;
al Cap. 3.4., Intervento 8 “ Rapporti con gli erogatori privati”. viene
ridefinito in € 14.820,359,00 per l’anno
2014, con un incremento pari ad € 258.016,00
che trova copertura finanziaria nell’ambito degli accantonamenti per
“Ulteriori manovre”, di cui alla Tabella 15.A, Appendice 1 del predetto Programma
Operativo, finalizzati al potenziamento dei servizi per anziani non
autosufficienti ;
4 di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;
5 di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso al Direttore Generale della Azienda Usl di
Pescara, nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata la struttura di
che trattasi, e – per conoscenza ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL di L’Aquila – Avezzano – Sulmona, Chieti- Lanciano- Vasto e Teramo. e comunicato, secondo le
modalità indicate in narrativa, alle altre strutture private provvisoriamente
accreditate;
6 di trasmettere copia del presente atto
all’Avvocatura distrettuale dello Stato per i seguiti del contezioso
in essere anche relativamente alla fase di merito;
7 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e nel sito
trasparenza della Regione Abruzzo in ossequio alle disposizione contenute nel
d.lgs. 33/2013;
8 di dare mandato al competente Servizio
“Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina
sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze” di porre in essere tutti
gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi
comprese le incombenze di notifica e trasmissione agli interessati;
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso
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