IL  COMMISSARIO  AD  ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014., con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. 90/2014 del  12 agosto 2014 ,di insediamento del Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 03 del 20 Gennaio 2014 recante “ Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze assistenziali (RA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2014”, con il quale sono stati approvati i “ Tetti di spesa” ( All. 1) individuali e complessivo per singolo erogatore e per tipologia di prestazioni per l’annualità 2014 e lo schema di accordo contrattuale ( All. 2) da sottoporre agli erogatori privati provvisoriamente accreditati operanti nel settore;

ATTESO che tra i predetti erogatori è annoverata la Struttura “Il Giardino”, provvisoriamente accreditata per l’erogazione di prestazioni in Residenze assistenziali e per complessivi n. 63 posti letto;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE come espressamente precisato nel su menzionato provvedimento commissariale n. 3/2014 -  la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato di cui al decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31.03.2008 n°5 recante “Piano Sanitario Regionale 2008/2010”;

SPECIFICATO CHE i citati tetti di spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del decreto commissariale n. 3 del 20 gennaio 2014 – sono stabiliti in base al criterio corrispondente al tasso di occupazione del 95% dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla base di parametri valutativi che contemplano, in via generale ed astratta, le dinamiche relative all’occupazione delle strutture con riferimento al tasso di occupazione medio delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;

TENUTO CONTO che nel predetto allegato 1 al Decreto Commissariale n.  3/2014 alla Struttura “Il Giardino” risulta assegnato un tetto di spesa pari ad € 556.833,00, e che lo stesso, anche da verifiche effettuate presso i competenti Uffici risulta esser stato calcolato su n. 40 p.l. rispetto ai 63 per i quali la predetta risulta provvisoriamente accreditata, e quindi per un tasso di occupazione annuo del 63,8% e che la stessa ad oggi risulta non aver sottoscritto il contratto per l’anno 2014;

VISTI altresì:

-          Il ricorso introdotto dal su menzionato erogatore in data 3 aprile 2014 iscritto a ruolo con n. 9785 A del 3 aprile 2014;

-          l’ordinanza n. 262/2014 del 24 luglio 2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, l’accoglieva e per l’effetto invitava l’Amministrazione a rideterminare il tetto di spesa secondo i parametri indicati “ considerato, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che, alla luce di quanto comprovato dalla ricorrente, alla Residenza il Giardino s.p.a. è stato assegnato un budget pari al tasso occupazione del 63, 8% del totale dei posti letto accreditati; e che, pertanto, alla ricorrente non risulta assegnato un numero di posti letto in conformità al criterio del “tasso di occupazione pari al 95% dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale”, come stabilito dalle linee negoziali adottate con decreto 20 gennaio 2014, n. 3;

RITENUTO per quanto sopra, in disparte la natura cautelare del provvedimento giudiziale su richiamato e nelle more della decisione nel merito,  di dover procedere alla rideterminazione del tetto di spesa assegnato alla Struttura il Giardino, con riferimento ai n. 63 p.l. per i quali la struttura risulta provvisoriamente accreditata ed al criterio corrispondente al tasso di occupazione annuo del 95% dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale, secondo i parametri già esplicitati ai capoversi che precedono e conseguentemente fissare in € 814.849,00., 00  il tetto complessivo di spesa attribuito, per l’anno 2014, alla Residenza Assistita “ Il Giardino”;

PRECISATO che il su descritto adeguamento del tetto di spesa assegnato alla Residenza “Il Giardino” non è in ogni caso suscettibile di pregiudicare la posizione degli altri erogatori operanti nel settore i quali hanno sottoscritto il relativo accordo negoziale entro la data ultima del 25 marzo 2014, stabilita dal prefato decreto commissariale n. 3/2014 del 20 gennaio 2014, accettando per l’effetto il tetto di spesa individuale a ciascuna struttura assegnato, quale limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo,  attualmente in piano di rientro ed in regime di commissariamento, può mettere a disposizione per la copertura dei contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione essenziale per l’esistenza e per la validità dello stesso contratto;

ATTESO CHE l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

ATTESO CHE  che, per effetto della modifica summenzionata, il limite di spesa, fissato nel Programma Operativo 2013- 2015, approvato con decreto commissariale n. 84/2013, successivamente modificato ed integrato con decreto commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013; al Cap. 3.4., Intervento 8 “ Rapporti con gli erogatori privati”. viene ridefinito in € 14.820,359,00 per l’anno 2014, con un incremento pari ad € 258.016,00 che trova copertura finanziaria nell’ambito degli accantonamenti per “Ulteriori manovre”, di cui alla Tabella 15.A, Appendice 1 del predetto Programma Operativo, finalizzati al potenziamento dei servizi per anziani non autosufficienti;

PRESO atto altresì della conseguente necessità di apportare le opportune modifiche agli articoli 3, 5 e 9 della proposta di accordo contrattuale sottoposta alla struttura per la stipula del relativo contratto;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’Amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetto di spesa” e 2 “Schema contrattuale” viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – all’ erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1          di modificare, in attuazione dell’ordinanza TAR n. 262/2014 del 24 luglio 2014, l’allegato 1 del decreto commissariale n. 03/2014, con riferimento al solo tetto di spesa assegnato alla Struttura “Il Giardino”, rideterminato in € 814.849, 00 ( all. 1);

2          di approvare  la proposta di contratto da sottoporre alla struttura “ Il Giardino”, di cui all’all. 2 al presente decreto;

3          di precisare che, per effetto della modifica summenzionata, il limite di spesa, fissato nel Programma Operativo 2013- 2015, approvato con decreto commissariale n. 84/2013, successivamente modificato ed integrato con decreto commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013; al Cap. 3.4., Intervento 8 “ Rapporti con gli erogatori privati”. viene ridefinito in € 14.820,359,00  per l’anno 2014, con un incremento pari ad € 258.016,00  che trova copertura finanziaria nell’ambito degli accantonamenti per “Ulteriori manovre”, di cui alla Tabella 15.A, Appendice 1 del predetto Programma Operativo, finalizzati al potenziamento dei servizi per anziani non autosufficienti ;

4          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;

5          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Direttore Generale della Azienda Usl di Pescara, nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata la struttura di che trattasi, e – per conoscenza ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL di L’Aquila – Avezzano – Sulmona, Chieti- Lanciano- Vasto e Teramo. e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle altre strutture private provvisoriamente accreditate;

6          di trasmettere copia del presente atto all’Avvocatura distrettuale dello Stato per i seguiti del contezioso in essere anche relativamente alla fase di merito;

7          di pubblicare  il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e nel sito trasparenza della Regione Abruzzo in ossequio alle disposizione contenute nel d.lgs. 33/2013;

8          di dare mandato al competente Servizio “Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze” di porre in essere tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi comprese le incombenze di notifica e trasmissione agli interessati;

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2