IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante
norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal
Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti
(CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e
abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo
all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli, che modifica il
Regolamento (CE) n. 1234;
PRESO
ATTO che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE)
n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza
di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio,
relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo
e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante
modalità di applicazione del Regolamento
CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai
documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel
settore vitivinicolo;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante
modalità di applicazione del Regolamento
CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7
luglio 2009 , n. 88; Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei
preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l’allineamento dei dati
SIAN con altre banche dati;
VISTO
in particolare l’articolo 6 comma 8 del D.Lgs.
61/2010 che stabilisce che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella
presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che
corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella
denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14, a
condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente
e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro
l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;
VISTO il D.M. 16 dicembre 2010 “Disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per
quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione
annuale delle produzioni”;
RILEVATO
che, ai sensi del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione “vigna” deve essere
registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con
riferimento alla singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano
l’unità vitata stessa;
VISTA
la DGR n. 157 del 07.03.2011 avente ad
oggetto “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione
Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Modalità
applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010,
relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario
Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTE
le proprie Determinazioni Dirigenziali:
- n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al
“DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61, per quanto
concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale
delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei
“Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;
- n. DH27/126 del 19.06.2012 avente ad
oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8.
Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni
di vigna per la campagna 2012/2013”;
- n. DH27/182 del 31.08.2012 avente ad
oggetto “Decreto Legislativo n. 61
dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012.
Predisposizione della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle Menzioni di
Vigna” della Regione Abruzzo per la Campagna 2012/2013”;
- n. DH27/del 30.08.2013 avente ad
oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8.
Lista Positiva delle Menzioni di Vigna” (Toponimi e Nomi tradizionali) della
Regione Abruzzo valida per la Campagna 2013/2014”;
PRESO
ATTO che la Determinazione Dirigenziale
DH27/182 del 31.08.2012 aveva previsto,
tra l’altro, che l’atto veniva redatto in forma provvisoria in attesa di ulteriori
indicazioni e precisazioni richieste, con nota prot.
n. RA 189093 del 31.08.2012, al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche
Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della
Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX, al fine di stabilire la rispondenza delle
indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del
19.06.2012 alla normativa in vigore;
VISTA
la nota n. 1843 del 19.10.2012 con la quale il Ministero, ai fini dell’iscrizione al registro dei “toponimi di vigna”, conferma
l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”, come
disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
CONSIDERATO,
altresì, che nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo
regionale delle menzioni vigna” non era prevista la possibilità di utilizzare,
quale “toponimo”, tra le menzioni di “vigna”
quelle relative a:
- nomi di Comuni in quanto rispondenti
ad un territorio troppo vasto;
- nomi di marchi commerciali in quanto
generanti confusione nel consumatore;
PRESO
ATTO delle richieste, pervenute al Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni
Animali e Vegetali prima e Gestione del Territorio del Suolo e Green Economy
dal 1 aprile c.a., tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo
regionale, del nuovo “Schedario Vigneti”;
RITENUTO,
necessario, procedere alla Predisposizione della “Lista Positiva delle Menzioni
(toponimi e nomi tradizionali) di Vigna” valida per le DOP di vini della
Regione Abruzzo per la Campagna 2014/2015;
VISTA la “Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi
Tradizionali di Vigna “ (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione
Abruzzo della vendemmia 2014, predisposta dall’Ufficio Vitivinicolo del Servizio, che composta da n. 4
(quattro)pagine, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n°
77/99 ed in particolare l’art. 5;
DETERMINA
per
i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. di prendere atto della la nota n. 1843
del 19.10.2012 con la quale il Ministero,
ai fini dell’iscrizione al registro
dei “toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi
dei Comuni in qualità di “Vigna”, come
disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
2. di approvare, per la campagna
vendemmiale 2014/2015, la “Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi
tradizionali) di Vigna” (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione
Abruzzo per la Campagna 2014/2015, che composta da n. 4 (quattro) facciate
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente
provvedimento:
- al
Servizio Produzioni Agricole e Mercato per gli adempimenti di competenza –
trasmissione ad AGEA per l’implementazione delle attività informatiche
contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie alla redazione della “lista
positiva delle menzioni di vigna”, contenente
il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi Tradizionali di vigna ” della
Regione Abruzzo” e al Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità
Agroalimentare e della Pesca - Direzione
Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per
opportuna conoscenza;
4. di disporre la pubblicazione del
presente atto integralmente sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale
Agricoltura: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
;
5. di stabilire che la pubblicazione sul “Sito Web” della Regione Abruzzo avrà
valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE F.F.
Dott. Franco La Civita
Segue allegato