IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, che individua, fra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18CE” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

PREMESSO CHE:

-          il Ministero delle infrastrutture con Decreto n. 2295 del 26.03.2008 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 17.05.2008) ha attivato un programma innovativo denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”,  finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale  dei quartieri caratterizzati da condizione di forte disagio abitativo, da attuarsi secondo le modalità fissate dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. 0006028 dell’8.07.2008;

-          con il citato Decreto n. 2295 del 26 marzo 2008 è stato altresì effettuato, per le finalità sopraindicate, il riparto fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di euro 280.309.500,00 a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 e determinata, altresì, la quota di cofinanziamento regionale in misura pari al trenta per cento delle risorse statali attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma e determinata nella misura pari al 14 per cento del finanziamento complessivo Stato-Regione la quota di finanziamento comunale in relazione a ciascuna proposta di intervento;

-          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto n. 2295 del 26 marzo 2008 ha messo a disposizione della Regione Abruzzo, per l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, la somma di €. 6.945.088,33;

-          con Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 16.06.2008 la Regione Abruzzo ha aderito al “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” partecipando con la quota di cofinanziamento obbligatoria di € 2.083.526,50 con le disponibilità sul Bilancio regionale del pertinente capitolo dell’Edilizia Residenziale Pubblica;

-          con deliberazione di G.R.A n. 788 dell’1.09.2008 è stato approvato il Bando di gara allegato alla stessa con la lettera  “A”,  pubblicato sul BURA n. 52 in data 10.09.2008, per la realizzazione nella regione Abruzzo di programmi innovativi in ambito urbano per alloggi a canone sostenibile, di cui all’art. 8 del richiamato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2295 in data 26-03.08;

-          con Determina Dirigenziale  n. 348/DC7 del 14/10/2010 è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte presentate dai Comuni, che prevedeva l’esclusione della proposta presentata dal Comune di Bucchianico;

-          con  ricorso presentato presso il T.A.R.  Abruzzo - L’Aquila n. 687 del 2010 il Comune di Bucchianico ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi in merito all’esclusione della proposta del Comune di Bucchianico;

-          con sentenza n. 408 del 29/07/2011 del T.A.R.  Abruzzo - L’Aquila è stato accolto il suddetto ricorso presentato dal Comune di Bucchianico e disposto l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva adottata dalla Regione con Det. N. 348/DC del 14/10/2010, stabilendo nel contempo di dover procedere alla rivalutazione della proposta presentata dallo stesso Comune con assegnazione del relativo punteggio, ritenendo possibile l’individuazione successiva del soggetto privato partecipante e quindi anche della ulteriore copertura finanziaria;

-          con Determina Dirigenziale  n. 228/DC7 del 7.11.2011, pubblicata sul BURA n. 70 del 23.11.2011, in accoglimento della succitata sentenza del T.A.R., è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate dai Comuni, con il reinserimento del programma del Comune di Bucchianico, giusto verbale della Commissione esaminatrice del 26/09/2011;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 11 luglio 2012, prot. n. 1172 con il quale è stata definita la graduatoria delle proposte di ‘Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” presentate dai Comuni della Regione Abruzzo ritenute ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione Abruzzo medesima e già approvata con la suindicata Determinazione;

VISTO l’Accordo di Programma  per la realizzazione di interventi di cui al Programma innovativo in ambito urbano denominato “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, sottoscritto in data 19 luglio 2012 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa Del Suolo e Della Costa, Protezione Civile-, in cui sono state definite le procedure attuative, i tempi e le modalità di accreditamento del finanziamento alla Regione per il successivo trasferimento ai Comuni interessati al finanziamento che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali n. 37/DC7 del 19 marzo 2013 e n. 46/DC7 del 09/04/2013 con le quali è stata assentita al Comune di Bucchianico la Convenzione di finanziamento e relativo Disciplinare, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, denominato “Riqualificazione del Centro antico: recupero del grande palazzo di Piazza Roma e delle aree adiacenti” dell’importo complessivo di €.2.727.000,00, di cui: - €.1.315.789,47 - quale contributo pubblico Stato-Regione; - €.  184.210,53 - quale risorse a carico del bilancio del Comune di Bucchianico; - €.1.227.000,00 - quale cofinanziamento privato da parte del soggetto partecipante da individuare da parte del Comune di Bucchianico mediante bando di gara di evidenza pubblica come, stabilito dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo L’Aquila n. 408 del 29/07/2011;

TENUTO CONTO che nella suddetta Convenzione è stato disposto:

-          il rinvio a successivo provvedimento regionale Dirigenziale per l’integrazione e la definizione della medesima Convenzione da estendere anche al Soggetto privato quale “Soggetto partecipante” alla realizzazione dell’intervento in oggetto, a seguito della definizione del bando di gara di evidenza pubblica del Comune di Bucchianico per l’individuazione del Soggetto privato;

-          la positiva presa d’atto da parte della Regione dell’avvenuta individuazione del Soggetto privato partecipante;

RICHIAMATA la nota prot. n. 4891 del 16/04/2013 con la quale il Comune di Bucchianico ha trasmesso gli atti di Convenzione di Finanziamento sottoscritti dal Rappresentante legale dell’Ente in accettazione delle condizioni in essi contenute;

CONSIDERATO che nella suddetta Convenzione di finanziamento all’art. 3 lett. a) del Disciplinare è stato previsto l’inizio dei lavori entro nove mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo pena l’esclusione dal finanziamento;

TENUTO CONTO CHE:

-          con nota prot. n. 473 del 13/01/2014 il Comune di Bucchianico, nel comunicare che la gara indetta per l’individuazione del Soggetto privato partecipante al programma (Determina n. 441 del 29/07/2013) è andata deserta, e, che, con Determina n. 621 del 28/10/2013 e successiva Determina n. 855 del 31/12/2013  il Comune ha stabilito di procedere all’indizione, ai sensi dell’art. 57c. 2 lett. a) del D.Lgs 163/06 di una nuova procedura negoziata e di un nuovo bando di gara, chiedendo alla Regione una proroga di tre mesi per la consegna dei lavori, rispetto al termine previsto dall’art. 3 del Disciplinare, e, quindi, di differire il termine stesso al 16/04/2014;

-          con nota prot. n. RA/66757 del 07/03/2014 la Regione comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Comune, il proprio nulla-osta in merito a quanto sopra per il differimento del termine richiesto per l’affidamento dei lavori;

-          con nota prot. n. 4601 del 14/04/2014 il Comune di Bucchianico chiede un ulteriore differimento di tre mesi del termine di cui all’art. 3 del Disciplinare di Convenzione di Finanziamento per reiterare nuovamente la procedura negoziata a causa della mancata aggiudicazione della gara già esperita;

DATO ATTO che con la nota A/R prot. n. RA/134605 del 19/05/2014, la Regione comunica al Comune di Bucchianico il diniego per l’ulteriore proroga richiesta esponendo nel dettaglio le motivazioni, e, contestualmente si comunica l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento ai sensi degli artt. 7e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’art. 6 comma 2 lett. d) punto n. 3 dell’Accordo di Programma sottoscritto il 19 luglio 2012, prevede che il Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo di Programma propone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative -, la riprogrammazione delle risorse non utilizzate o revocate ai fini della successiva approvazione d’intesa con quest’ultimo;

RITENUTO per quanto sopra esposto e nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3  lett. a) del Disciplinare di Convenzione di finanziamento  e nella comunicazione ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., si rende necessario procedere alla revoca del contributo assegnato al Comune di Bucchianico dell’importo pari ad €. 1.315.789,47 per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, denominato “Riqualificazione del Centro antico: recupero del grande palazzo di Piazza Roma e delle aree adiacenti”;

TENUTO CONTO che il Comune di Bucchianico non ha osservato e contestato la succitata nota con la quale è stata comunica la revoca del finanziamento;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale;

VISTA la L.R. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica";

DETERMINA

-          di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’art. 3 lett. a) del Disciplinare di Convenzione di finanziamento e dell’art. 6 comma 2 lett. d) punto n. 3 dell’Accordo di Programma del 19 luglio 2012, il contributo assegnato al Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, denominato “Riqualificazione del Centro antico: recupero del grande palazzo di Piazza Roma e delle aree adiacenti” presentato dal Comune di Bucchianico, pari ad €. 1.315.789,47 (contributo Stato-Regione).

-          di disporre la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul B.U.R.A., che ne statuisce l’esecutività.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Pierluigi Caputi