IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifiche all’art. 23 della L.R. 7/2014)

1.         Al comma 1 dell'art. 23 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)), le parole "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.

2.         Al comma 2 dell'art. 23 della L.R. 7/2014, le parole "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.

Art. 2

(Integrazione alla L.R. 96/1996)

1.         Dopo l’articolo 9 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

(Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)

1.         Nel caso di sgombero coattivo di stabili, occupati da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, gli originari assegnatari, in possesso dei requisiti per la permanenza, possono ottenere, con priorità sui richiedenti collocati nelle graduatorie in atto anche definitive e, ove necessario, secondo l’anzianità delle assegnazioni originarie, tra loro, o la riassegnazione di nuovi alloggi ricostruiti o recuperati, o l’assegnazione di altri alloggi disponibili, purché assoggettati, in entrambi i casi, allo stesso regime di quelli originariamente assegnati.

2.         Ove i nuovi alloggi siano ricostruiti o recuperati in regime diverso rispetto a quello degli alloggi originariamente assegnati, la possibilità di riottenerne la riassegnazione, con le priorità e le modalità di cui al comma 1, è riconosciuta a condizione che siano accettati il diverso regime e le diverse condizioni contrattuali, anche se più onerose, derivanti dalle normative o dalle fonti di finanziamento in forza delle quali gli interventi di ricostruzione o di recupero sono stati realizzati.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì  26  Settembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 7

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 26.09.2014, n. 36

"Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014).

Art. 23

(Modifiche alla L.R. 20/2013)

1.         Al comma 1, dell'art. 2, della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 "Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015 e ulteriori disposizioni normative) le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014".

2.         Al comma 2, dell'art. 2 della L.R. 20/2013, le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014".