IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Modifiche all’art. 23 della L.R. 7/2014)
1. Al comma 1 dell'art. 23 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)), le parole "30 settembre
2014" sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.
2. Al comma 2 dell'art. 23 della L.R. 7/2014, le parole "30 settembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.
Art. 2
(Integrazione alla L.R. 96/1996)
1. Dopo l’articolo 9 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:
“Art. 9 bis
(Norme per la gestione delle
assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)
1. Nel caso di sgombero coattivo di
stabili, occupati da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al
risanamento edilizio, gli originari assegnatari, in possesso dei requisiti per
la permanenza, possono ottenere, con priorità sui richiedenti collocati nelle
graduatorie in atto anche definitive e, ove necessario, secondo l’anzianità
delle assegnazioni originarie, tra loro, o la riassegnazione
di nuovi alloggi ricostruiti o recuperati, o l’assegnazione di altri alloggi
disponibili, purché assoggettati, in entrambi i casi, allo stesso regime di
quelli originariamente assegnati.
2. Ove i nuovi alloggi siano ricostruiti o
recuperati in regime diverso rispetto a quello degli alloggi originariamente
assegnati, la possibilità di riottenerne la riassegnazione,
con le priorità e le modalità di cui al comma 1, è riconosciuta a condizione
che siano accettati il diverso regime e le diverse condizioni contrattuali,
anche se più onerose, derivanti dalle normative o dalle fonti di finanziamento
in forza delle quali gli interventi di ricostruzione o di recupero sono stati
realizzati.”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 26
Settembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
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TESTO
DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO
2014, N. 7
"Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2014)"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 26.09.2014, n. 36
"Modifiche alla L.R.
13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96
(Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2014).
Art. 23
(Modifiche alla L.R.
20/2013)
1. Al comma 1, dell'art. 2, della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 "Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante (Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015 e ulteriori
disposizioni normative) le parole "31 gennaio 2014" sono sostituite
dalle parole "31 dicembre 2014".
2. Al comma 2, dell'art. 2 della L.R. 20/2013, le parole "31 gennaio 2014" sono
sostituite dalle parole "31 dicembre 2014".