TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA
LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 26 AGOSTO 2014, N. 35
"Modifiche
alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura
regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino
degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R.
17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle
strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale"
e ulteriori disposizioni urgenti"
(pubblicata
nel BURA 27 agosto 2014, n. 93 Speciale)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77
Norme
in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.
Art. 3
Criteri di organizzazione.
1. Il sistema organizzativo regionale,
compresi gli Enti e le Aziende costituiti per l'assolvimento di funzioni finali
o strumentali, è orientato ai seguenti criteri:
a) distinzione
delle competenze e delle responsabilità proprie degli Organi di direzione
politica da quelle attribuite ai dirigenti;
b) valorizzazione
delle funzioni istituzionali di legislazione, programmazione, coordinamento, indirizzo,
monitoraggio e controllo;
c) articolazione
delle strutture secondo funzioni omogenee, distinguendo fra funzioni finali,
funzioni strumentali e di supporto;
d) trasparenza
dell'azione amministrativa, attraverso l'individuazione del responsabile
dell'unità organizzativa responsabile per ciascun procedimento e l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione dei cittadini;
e) collegamento
dell'attività delle strutture mediante l'attivazione di forme di comunicazione
interna ed esterna avvalendosi delle più moderne tecnologie per favorire
l'interconnessione e lo scambio di informazioni;
f) armonizzazione
degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione Europea;
g) responsabilità
e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività
lavorativa ed attivazione di efficaci politiche di sviluppo professionale delle
risorse umane;
h) istituzione
di controlli interni volti a determinare l'efficienza nella utilizzazione delle
risorse e l'efficacia nel raggiungimento dei risultati e nel soddisfacimento
delle attese dei cittadini;
i) controllo
sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali da parte dei soggetti
destinatari degli interventi regionali, nonché sui responsabili della gestione
dei servizi di interesse regionale;
j) razionalizzazione
del costo del personale, contenendo la spesa complessiva diretta ed indiretta
entro i vincoli della finanza pubblica;
k) soppressione
e riorganizzazione delle strutture amministrative, a seguito del trasferimento
delle risorse finanziarie e del personale al sistema delle Autonomie locali, in
attuazione delle leggi regionali di recepimento della legge 15 marzo 1997, n.
59.
1-bis.
Gli uffici dei Dipartimenti della Giunta regionale hanno sede all'Aquila e a
Pescara e conservano l'attuale articolazione e consistenza territoriale; le ulteriori
attribuzioni, derivanti dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalle
previsioni dello Statuto della Regione, sono attribuite sulla base
dell'affinità e delle materie già assegnate.
Art. 4
Indirizzo politico-amministrativo.
1. Nel rispetto delle linee di indirizzo
delineate nei documenti programmatici e di bilancio compete all'Organo di
direzione politica:
a) definire
gli obiettivi generali ed i risultati che devono essere raggiunti dalle diverse
strutture regionali e dagli Enti ed Aziende istituite dalla Regione, con
l'indicazione delle scale di priorità, anche attraverso l'emanazione di
direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e l'adozione di
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di normative generali;
b) individuare
ed approvare programmi e piani di rilevante interesse regionale finalizzati
alla realizzazione di obiettivi specifici in relazione ai documenti di
programmazione e pianificazione approvati dal Consiglio regionale;
c) emanare
direttive generali finalizzate a rendere omogenea l'azione amministrativa e la
gestione;
d) curare
i rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, fatte salve le competenze
proprie della dirigenza;
e) richiedere
i pareri alle Autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
f) effettuare
le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche
disposizioni;
g) formulare
i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili
finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il
rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi;
h) determinare
le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità, nonché la loro distribuzione fra le Direzioni e i Dipartimenti;
i) ridefinire
e ridurre le Direzioni e i Dipartimenti;
j) conferire
gli incarichi delle Direzioni e dei Dipartimenti della Giunta regionale e, di
intesa con i Direttori, gli incarichi relativi ai Servizi;
k) graduare
le posizioni economiche dirigenziali;
l) determinare
la composizione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione
decentrata del personale del Consiglio e della Giunta e nominare i componenti;
m) risolvere
eventuali conflitti di competenze tra le Direzioni e i Dipartimenti della Giunta
regionale;
n) verificare
la rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e nella
gestione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti.
2. L'Organo di direzione politica non può
revocare, riformare, riservare o avocare a sé provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti.
2-bis.
Per la Giunta regionale, in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un atto,
da parte del Direttore di Dipartimento, da cui derivi pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Direttore generale può fissare un termine entro il
quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga può
nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed applica, nei
confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.
2-ter.
Per il Consiglio regionale, in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un
atto, da parte del Direttore regionale, da cui derivi pregiudizio per
l'interesse pubblico, l’Organo di direzione politica può fissare un termine
entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia
permanga può nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed
applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.
3. Gli Organi di direzione politica, anche
sulla base delle proposte dei Direttori regionali, di cui all'art. 23,
definiscono ed aggiornano periodicamente gli obiettivi, i programmi ed i
progetti di ciascuna Direzione regionale, specificando le corrispondenti scale
di priorità ed i tempi massimi di attuazione e assegnano ai Direttori le risorse
a ciò destinate individuate nei pertinenti capitoli di bilancio. In sede di
prima applicazione, gli atti sono posti in essere entro 120 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
4. In attesa della legge di riordino della
contabilità regionale, l'assegnazione delle quote di cui al precedente comma 3,
è determinata anche mediante aggregazione o disaggregazione dei capitoli di
relativa pertinenza.
5. Il Presidente del Consiglio regionale
ed il Presidente della Giunta regionale, nel quadro dei programmi
amministrativi e degli obiettivi e degli indirizzi generali, sovrintendono alla
organizzazione ed al funzionamento del sistema amministrativo.
5-bis.
Per il raggiungimento di specifici obiettivi di importanza strategica della
Regione Abruzzo, individuati e definiti da una specifica legge regionale
denominata 'Legge Obiettivo regionale', può essere nominata, senza oneri
diretti ed indiretti per il bilancio regionale, la figura di un Commissario
realizzatore scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione.
5-ter.
La Legge Obiettivo regionale disciplinerà durata dell’incarico e compiti
assegnati al Commissario realizzatore.
6. Ciascun componente la Giunta regionale
garantisce che l'attività della struttura a cui è preposto sia svolta in
coerenza con i piani di lavoro della Giunta, con gli atti di programmazione
strategica e con i relativi progetti ed interventi attuativi.
Art. 8
Criteri organizzativi della Giunta.
1. L'Organizzazione delle strutture
amministrative della Giunta regionale è informata ai seguenti criteri:
- omogeneità
di funzioni;
- programmazione
e controllo per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei
risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse.
2. La Giunta Regionale provvede ad
adottare gli atti organizzativi di cui al successivo art. 17, articolando i
Dipartimenti secondo le specifiche caratteristiche funzionali di ciascuno,
prevedendo all’interno degli stessi lo svolgimento di tutte o di alcune delle
seguenti attività in diretto raccordo con le strutture competenti per materia :
- studio
- programmazione - gestione degli interventi;
- economico
- finanziaria e rilevamento dei costi e delle entrate;
- indirizzo,
coordinamento, vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate e
sull'attività degli Enti strumentali e delle Aziende dipendenti dalla Regione;
- contrattuale
e rogito degli atti regionali;
- legale;
- progettazione
e gestione delle politiche comunitarie;
- progettazione
- direzione e collaudo di opere pubbliche e di pubblico interesse;
- prevenzione
e protezione per la sicurezza interna;
- statistica
- informatica - telematica - cartografica;
- informazioni
e relazioni con il pubblico;
- controllo
interno;
- rapporti
con le conferenze che regolano i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Autonomie locali;
- rapporti
con l'Unione Europea.
2-bis.
Competente a proporre gli atti di cui al comma 2 è il Direttore preposto alle
Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati.
Art. 9
Strutture Organizzative.
1.
Le strutture organizzative del
Consiglio regionale e della Giunta regionale si articolano in:
a) strutture
permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di
competenza della Regione;
b) strutture
temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla
realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;
c) strutture
amministrative di supporto alle Autorità indipendenti;
d) strutture
amministrative di supporto agli Organi elettivi del Consiglio regionale ed ai
Gruppi consiliari;
e) [strutture
amministrative speciali di supporto].
Art. 10
Strutture organizzative permanenti.
1.
Le Strutture organizzative
permanenti sono articolate in:
a) Direzione
generale della Regione;
b) Dipartimenti
della Giunta;
c) Direzioni
regionali del Consiglio;
d) Servizi;
e) Uffici.
1-bis.
Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei
Dipartimenti della Giunta regionale sono definite con atto di organizzazione
della Giunta medesima. L’emolumento massimo erogabile in favore del Direttore
Generale non può essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello
attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione. Presso la
Giunta regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente
risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni
della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di
Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di
Presidenza e presso l’Avvocatura regionale possono essere attivate, con
apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.
1-ter.
Nell’ambito dell’incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo
dell’Organo di direzione politica, nonché rilevate le specifiche competenze
attribuite ai direttori di Dipartimento, il direttore generale della Regione esercita,
tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:
a) collabora con il Presidente, avvalendosi dei
Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la
formulazione dei documenti di programmazione regionale;
b) cura l’attuazione concludente del programma di
governo, di piani e direttive generali definite dall’organo di direzione
politica;
c) formula proposte ed esprime pareri al Presidente
della Regione;
d) coordina l’attività realizzativa
dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia
degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;
e) presiede la Conferenza dei direttori di
Dipartimento;
f) cura il monitoraggio sull’attuazione dei
programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;
g) cura i rapporti con gli Uffici dell’Unione
Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi
di direzione politica;
h) svolge le funzioni di responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Giunta regionale.
1-quater.
Fatti salvi i poteri e le funzioni propri del direttore generale della Regione,
i direttori di Dipartimento della Giunta svolgono le funzioni elencate
nell’art. 23.
2.
Le Direzioni del Consiglio
regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale sono unità organizzative
complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed
integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano
distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. Le Direzioni del
Consiglio non possono essere superiori a due unità; i Dipartimenti della Giunta
non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell’Esecutivo
regionale e tengono conto dell’articolazione del programma di governo della Regione.
3.
I Servizi sono unità organizzative
complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e sono
individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee.
4.
[Nell'ambito delle Direzioni
regionali possono essere costituite posizioni di Staff, per lo svolgimento, in
modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazioni tecniche,
di studio, ricerca, di vigilanza, nonché di specifiche attività professionali
caratterizzate tutte da un elevato grado di autonomia e di responsabilità di
prodotto e di risultato.]
5.
I Servizi [e le posizioni di
Staff] del Consiglio e della Giunta non possono essere superiori
rispettivamente a 11 ed a 120 unità.
6.
Gli Uffici sono unità
organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono
assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo
svolgimento delle funzioni individuate nell'art. 8 del contratto per la
revisione del sistema di classificazione del personale delle Regioni e degli
Enti locali. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio
dei Servizi. In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta
giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento
della retribuzione, il titolare dell'Ufficio può essere provvisoriamente
sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla
Direzione medesima o al Dipartimento medesimo con provvedimento formale del
Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. Per il periodo della
sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato
pari, al massimo, al 50 per cento dell'indennità di posizione organizzativa
prevista per l'Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione.
7. La responsabilità delle Direzioni, dei
Dipartimenti e dei Servizi [e delle posizioni di Staff] è attribuita ai
dirigenti. La responsabilità degli Uffici è attribuita a dipendenti inquadrati
nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto
Regioni - Autonomie locali.
Art. 11
Strutture organizzative temporanee.
1.
Le strutture organizzative
temporanee sono articolazioni flessibili all’interno delle Direzioni del
Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta regionale o tra più Direzioni o
Dipartimenti.
2.
Le Strutture temporanee possono
essere istituite, con propria decisione, dal direttore regionale del Consiglio
e dal direttore di Dipartimento della Giunta, secondo le rispettive competenze.
Se attengono a più Direzioni del Consiglio sono istituite con atto dell’Organo
di direzione politica nei limiti dell’art. 10, comma 5, sentita la Conferenza
dei direttori. Se attengono a più Dipartimenti della Giunta sono istituite dal
direttore generale nei limiti dell’art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei
Direttori. L'atto di istituzione stabilisce:
a) gli
obiettivi da perseguire ed i risultati attesi dal programma o progetto;
b) il
responsabile del programma o progetto;
c) le
risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente alla struttura;
d) i
tempi di realizzazione del programma o progetto, che, di norma, non possono
eccedere i due anni, prorogabili per un solo anno;
e) i
rapporti funzionali e di collaborazione con le strutture permanenti;
f) le
modalità di verifica degli stati di avanzamento.
3.
Alle strutture temporanee è
adibito, prioritariamente, il personale a tempo indeterminato. [La direzione
delle stesse è affidata, di norma, ai dirigenti di Staff il cui incarico ha una
durata correlata a quella del programma o progetto.] In presenza di motivate
esigenze può essere assunto personale a tempo determinato secondo le vigenti
disposizioni.
4.
Il dipendente regionale assegnato
alla struttura temporanea ha diritto alla conservazione del posto nella
struttura permanente, che è reso indisponibile, e vi rientra automaticamente al
termine dell'incarico. La sede della struttura temporanea è da considerarsi
ordinaria sede di servizio.
Art. 13
Strutture amministrative di
supporto agli organi elettivi del Consiglio regionale ed ai Gruppi consiliari.
1. Gli Organi elettivi del Consiglio [e
della Giunta regionale] dispongono di strutture amministrative regolate da
leggi regionali. Dette strutture amministrative sono:
a) Segreteria
del Presidente del Consiglio;
b) Segreterie
dei Vice - Presidenti del Consiglio;
c) Segreterie
dei Consiglieri - Segretari del Consiglio;
d) [Segreterie
degli Assessori e dei Consiglieri - Segretari del Consiglio].
2.
Le Segreterie dei Gruppi
consiliari sono disciplinate da apposite leggi regionali.
3.
Il Personale regionale assegnato a
tali strutture è ricompreso nella dotazione organica complessiva di cui
all'allegata tabella B.
4.
Gli incarichi di responsabilità di
dette strutture di supporto sono conferiti dagli Organi di direzione politica.
Art. 14
Strutture speciali di supporto.
[1.
Le strutture speciali di supporto del Consiglio sono:
a) Gabinetto
della Presidenza;
b) Stampa.
2. Le Strutture speciali di supporto della
Giunta regionale sono:
a) Gabinetto
della Presidenza;
b) Sistema
Informativo regionale;
c) Avvocatura
regionale, di cui alla L.R. n. 9/2000;
d) Stampa;
e) Controllo
di Gestione;
f) Controllo
ispettivo - contabile;
g) Tutela
della Salute e Sicurezza sul lavoro;
h) Relazioni
internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles.
3. I Dirigenti responsabili delle
strutture speciali di supporto di cui ai precedenti commi 1, lettera a), e 2,
lettere a), b) e c), assumono la denominazione di Direttori regionali ed è
attribuito agli stessi il trattamento economico corrispondente a quello previsto
per i Direttori preposti alle Direzioni di cui all'allegata tabella A.
4. I dirigenti delle strutture speciali di
supporto di cui ai precedenti, comma 1 lettera b) e comma 2 lettere d), e), f)
e g), [h)], partecipano alla Conferenza dei Direttori regionali. Ad essi sono
attribuite le seguenti competenze:
a) la
formulazione di proposte ed esprime pareri all'Organo politico di riferimento,
nelle materie di competenza;
b) il
conferimento degli incarichi di responsabile di Ufficio;
c) la
cura l'attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi
generali determinati dall'Organo di direzione politica;
d) la
partecipazione al dibattito culturale e scientifico per le tematiche di
competenza, assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;
e) l'adozione
degli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel
rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;
f) la
rappresentanza dell'Amministrazione limitatamente alle proprie competenze ed ha
pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti, di conciliare e
transigere, di concludere accordi;
g) la
richiesta di pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione per le materie
attinenti la competenza;
h) la
cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) la
cura il coordinamento dei rapporti con gli uffici dell'Unione Europea;
j) l'affidamento
degli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l'esercizio
delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il
tramite della Segreteria di Giunta, al componente la giunta preposto alla
materia, almeno dieci giorni dell'adozione del provvedimento;
k) la
ripartizione tra i diversi Uffici delle risorse umane e strumentali;
l) l'adozione
degli atti di gestione del personale assegnato, verifica, periodicamente, i
carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce i
trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;
m) l'individuazione
e la nomina dei responsabili dei procedimenti e verifica il rispetto dei
termini per la conclusione degli stessi;
n) la
presidenza delle commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e
convenzioni, in rappresentanza della Regione;
o) lo
svolgimento di ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai
regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.
Ai dirigenti delle Strutture
speciali di supporto è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di
servizio, fino alla data della definitiva graduazione delle posizioni
economiche dirigenziali.
Della
peculiarità delle suddette posizioni sarà tenuto conto ai fini della
graduazione di cui all'art. 21.
4-bis.
Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto di cui al comma 2, lett. f),
è, altresì, il Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", nonché il responsabile della prevenzione della
corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione.
5.
Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, gli Organi di direzione politica, con propri atti
di organizzazione, provvedono a determinare le competenze dei Servizi di cui al
precedente comma, ed al conferimento dei relativi incarichi ai sensi del
successivo articolo 20. Gli incarichi per le strutture della Giunta regionale
sono conferiti su proposta del componente della Giunta competente. Gli
incarichi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono conferiti su proposta
del Presidente della Giunta.
6.
Negli ulteriori 90 giorni gli
Organi di direzione politica, sentiti i Dirigenti responsabili, individuano,
per ciascun Servizio di cui al comma 4, gli Uffici, la dotazione organica, nel
limite di cui al successivo articolo 31, ed attribuiscono agli stessi le
risorse finanziarie, strumentali ed umane.
7.
I Dirigenti di Servizio, entro 30
giorni dall'assegnazione di cui al precedente comma, conferiscono gli incarichi
di Responsabile degli Uffici.]
Art. 15
Gabinetto della Presidenza del
Consiglio e della Giunta regionale.
[1.
Il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, oltre a svolgere specifici compiti
ad esso assegnati dal Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, provvede
all'espletamento delle attività istituzionali concernenti i rapporti con le
strutture del Consiglio e della Giunta. Svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nel confronti dell'Ufficio di
Presidenza in ordine alla conformità degli atti alle leggi ed ai regolamenti.
Cura i rapporti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza con i diversi
soggetti istituzionali, ed, inoltre, i rapporti esterni, le pubbliche relazioni
ed il cerimoniale.
2.
Il Gabinetto del Presidente della
Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per
l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al
Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi. Il Gabinetto
della Presidenza della Giunta regionale svolge, inoltre, specifici compiti ad
esso assegnati dal Presidente o dalla Giunta e provvede all'espletamento delle
attività istituzionali concernenti i rapporti del Presidente con le strutture
del Consiglio. Assicura al Presidente e alla Giunta regionale il necessario
supporto in ordine all'attività legislativa e di produzione normativa degli
stessi. Cura i rapporti a prevalente contenuto politico, con i rappresentanti
di organismi locali, nazionali ed internazionali; cura, inoltre, le attività
relative alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente e della
Giunta regionale e svolge compiti di raccordo tra gli organi di direzione
politica ed amministrativa.]
Art. 17
Costituzione delle Direzioni e dei
Dipartimenti.
1. In sede di prima applicazione della
presente legge le Direzioni regionali sono definite nella tabella A.
2.
Le Direzioni del Consiglio e i
Dipartimenti della Giunta regionale possono essere ridefiniti e ridotti al fine
di un più efficace conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di
mandato, con atto degli Organi di direzione politica, previa informazione alle OO.SS. regionali confederali e alle altre parti sociali,
anche in relazione all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di
conferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e dalla Regione agli Enti
locali o di costituzione di Agenzie regionali, o a seguito di altre iniziative
comportanti modificazioni del modello organizzativo per il trasferimento di
funzioni, risorse finanziarie e strumentali e personale regionale.
3.
[A seguito dei provvedimenti di
conferimento delle funzioni agli Enti locali previsti dalla L.R.
n. 72/1998 e dalle leggi applicative del D.Lgs. n.
59/1997, le Direzioni regionali della Giunta regionale non possono essere
superiori a 11 unità.]
4.
Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, gli Organi di direzione politica provvedono al
conferimento degli incarichi di Direttore regionale e di Direttore delle
strutture speciali di supporto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e
comma 2, lettera a) e b), secondo le disposizioni del comma 6 dell'art. 20
della presente legge.
5.
Nei successivi 60 giorni, gli
Organi di direzione politica, su proposta della Conferenza dei direttori
provvedono, anche con più atti di organizzazione, ad individuare, per ciascuna
Direzione e per ciascuna struttura speciali di supporto, di cui all'articolo 14
comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) e b), i Servizi[, le posizioni di
Staff] e gli Uffici, nonché la dotazione organica complessiva del personale,
nel limite di cui al successivo articolo 31, tenuto conto anche dei processi di
conferimento di funzioni alla Regione e da questa agli Enti locali. Gli atti di
organizzazione definiscono le competenze ed attività dei Servizi[, delle
posizioni di Staff] e degli Uffici.
6.
Negli ulteriori 30 giorni gli
Organi di direzione politica assegnano a ciascuna Direzione e struttura
speciale di supporto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera a) e b), su indicazione del relativo Direttore e sentita la Conferenza
dei Direttori, il personale di qualifica dirigenziale e delle restanti
qualifiche.
7.
Entro il termine di cui al comma
precedente, gli Organi di direzione politica, conferiscono, di intesa con i
Direttori, gli incarichi di Dirigente, di Servizio [e di Staff] ai sensi
dell'articolo 20 comma 7.
8.
I Direttori, entro i successivi 30
giorni, attribuiscono risorse e personale alle diverse strutture dirigenziali
della Direzione e conferiscono gli incarichi di Responsabile di Ufficio, su
proposta dei Dirigenti di Servizio, al personale inquadrato nella categoria
apicale del contratto del comparto Regioni Autonomie - Locali, nel rispetto dei
criteri determinati in sede di contrattazione con le OO.SS.
Art. 20
Incarichi dirigenziali.
1.
Gli incarichi dirigenziali sono
articolati nei seguenti livelli di responsabilità:
a) direttore generale della Regione;
b) direttore regionale preposto ad un Dipartimento
della Giunta;
c) direttore regionale preposto ad una Direzione del
Consiglio;
d) dirigente preposto ad un Servizio.
Per la Giunta regionale, il
direttore generale, limitatamente alla durata dell’incarico, è sovraordinato ai
direttori di Dipartimento e questi, a loro volta, agli altri dirigenti.
2.
Per il Consiglio regionale, il
Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato
al restante personale dirigenziale.
3.
Per il conferimento degli
incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:
a) della
natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;
b) delle
attitudini e delle capacità professionali;
c) dei
risultati conseguiti in precedenza.
4.
Nell'affidamento degli incarichi
dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi
sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni
e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
5.
Nell'attribuzione degli incarichi
e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma
1, del codice civile.
6.
Gli incarichi di Direttore
regionale [e di Dirigente delle strutture speciali di supporto] sono conferiti
dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta competente in
materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3. L'incarico di Direttore [o
Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al
Direttore] cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento dell'organo di
direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall'insediamento del
nuovo Direttore. [Periodo abrogato dall’art. 34, L.R.
8 febbraio 2005, n. 6]. [Periodo abrogato dall’art. 34, L.R.
8 febbraio 2005, n. 6]. [Periodo abrogato dall’art. 34, L.R.
8 febbraio 2005, n. 6].
6-bis.
Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore del
Consiglio riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la
titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente,
qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo
indeterminato. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse
disponibile, al Direttore regionale cessato dall'incarico viene attribuita la
titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa
sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, egli percepisce l'indennità
prevista per i Dirigenti in Servizio. Il Direttore di Dipartimento della Giunta
mantiene l’incarico di Dirigente di uno dei Servizi del Dipartimento medesimo.
6-ter.
In caso di cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio [o di Staff] viene
conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un
altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella
stessa sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per
motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e
senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa
Direzione o Dipartimento o comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more
di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l'indennità di
posizione in godimento.
6-quater.
[I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come
consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e
che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla
categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale
interno per la stessa categoria.]
7.
Gli incarichi di Dirigente di
Servizio [e di Staff] sono conferiti dall'Organo di direzione politica,
d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione o al
Dipartimento medesimi, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.
8.
Gli incarichi dirigenziali sono
definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire
l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.
9. In caso di assenza o impedimento di un
Direttore, [di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto,] di
un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite
dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in
materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di
servizio [o di staff] non superino quarantacinque giorni lavorativi e
continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore
conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione o al
Dipartimento. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte
con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a
dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di
dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è
legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del
contratto di incarico ad interim. [Al dirigente incaricato compete il cinquanta
per cento dell'indennità di posizione spettante per l'incarico di dirigente del
posto vacante.]
9-bis.
Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza
del posto, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure
per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può
attribuire l'incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in
servizio presso la medesima direzione o il medesimo Dipartimento. Al dirigente
incaricato compete, la differenza tra l'indennità di posizione percepita e
quella spettante per l'incarico di direttore.
9-ter.
In attuazione dell'art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la
Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e
valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il
conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell'individuazione
delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per
l'assegnazione delle suddette posizioni:
a) dipendenti
esperti avvocati di cui all'art. 1, comma 4 bis, della L.R.
9/2000 che prestino servizio presso l'Avvocatura regionale o presso i
Dipartimenti per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni
amministrative di elevata complessità;
b) dipendenti
di categoria D, delle strutture direzionali [anche di staff] a responsabilità
non dirigenziali;
c) dipendenti
di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative,
acquisite nell'ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro
in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum
professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove
rispondenti all'esigenze dell'ente, specializzazioni professionali e
abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con
qualifica giornalista.
9-quater.
Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il
coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi
complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento
finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa
e/o di bilancio. Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle
dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno
rilevanza esterna per la durata dell'incarico e nei limiti delle responsabilità
di procedimento di natura complessa conferite.
Art. 21
Graduazioni delle posizioni
dirigenziali.
1.
Le posizioni dirigenziali sono
graduate, ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione,
in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) dimensione
ed articolazione delle strutture organizzative;
b) entità
delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) complessità
dei procedimenti, della tecnologia e della normativa;
d) dimensione
e qualità dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, a
cui si rapporta l'attività della struttura;
e) rilevanza
strategica delle funzioni rispetto agli obiettivi istituzionali della Regione.
2.
Gli Organi di direzione politica,
previa concertazione con le OO.SS., graduano le
posizioni dei Direttori e dei dirigenti preposti ai Servizi [e alle posizioni
di Staff], in relazione ai parametri di cui al precedente comma nei limiti
definiti dal C.C.N.L. per la dirigenza. Gli atti di graduazione dei Direttori
della Giunta regionale sono adottati su proposta del Componente preposto alle
risorse umane. Gli atti di graduazione dei Dirigenti di Servizio [e di Staff]
sono adottati con le suddette modalità acquisiti i pareri del Direttore nella
cui direzione ineriscono le posizioni dirigenziali.
3.
In caso di istituzione di nuove
posizioni dirigenziali o di costituzione di strutture temporanee, si provvede
alla graduazione delle posizioni con la procedura di cui ai commi precedenti.
Il sistema delle graduazioni è aggiornato in occasione del rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza ed in caso di
rilevanti modifiche delle competenze e responsabilità dei Direttori e degli
assetti organizzativi interni alle stesse direzioni.
4.
In sede di prima applicazione
della presente legge, fino alla graduazione delle posizioni dirigenziali di cui
ai commi precedenti, gli Organi di direzione politica, determinano la
retribuzione provvisoria di posizione del Direttore, del Dirigente di Servizio
[e di Staff] nei limiti e nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di
lavoro per la Dirigenza.
Art. 23
Competenze del Direttore regionale.
1.
Il Direttore, nell'ambito
dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di
direzione politica, svolge le seguenti funzioni:
a) formula
proposte ed esprime pareri all'Organo politico di riferimento, nelle materie di
competenza;
b) propone,
agli Organi di direzione politica, gli incarichi di Dirigente di Servizio [e di
Dirigente preposto a posizioni di Staff], a favore dei dirigenti assegnati alla
Direzione o Dipartimento;
c) conferisce,
con propria decisione, gli incarichi di responsabile di Ufficio, su proposta
dei Dirigenti di Servizio;
d) provvede
a ripartire il personale e le risorse assegnate fra i diversi Servizi[, le
posizioni di Staff] e le eventuali strutture temporanee della Direzione o
Dipartimento;
e) cura
l'attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali
determinati dall'Organo di direzione politica;
f) esercita
i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi, in via generale, per motivate
esigenze di funzionalità;
g) definisce gli obiettivi che i singoli dirigenti
di servizio devono perseguire e può attribuire loro la responsabilità di
specifici progetti e gestioni;
h) attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di
accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il
coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla
Direzione o Dipartimento;
i) emana, sentiti i dirigenti della Direzione o
Dipartimento, le direttive tecniche in relazione a questioni di particolare
complessità;
j) esercita le funzioni di direzione e coordinamento
dell'attività dei dirigenti e risolve eventuali conflitti di competenza;
k) vigila sull'attività dei dirigenti preposti alle
strutture della Direzione o Dipartimento, esercita il potere sostitutivo,
previa diffida, in caso di inerzia o ritardo dell'esercizio dei poteri loro
conferiti e promuove l'accertamento delle responsabilità;
l) provvede,
all'interno della Direzione o Dipartimento, alla mobilità del personale di
qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa, anche per sedi diverse,
sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati;
m) partecipa
al dibattito culturale e scientifico per le tematiche relative alla Direzione o
Dipartimento; assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;
n) adotta
gli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel
rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;
o) rappresenta
l'Amministrazione, limitatamente alle competenze della Direzione o
Dipartimento, ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti,
di conciliare e transigere, di concludere accordi;
p) richiede
pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione per le materie attinenti la
competenza della Direzione o Dipartimento;
q) verifica
la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle leggi in materia e
formula al Responsabile della sicurezza eventuali proposte e suggerimenti;
r) cura
la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
s) cura
il coordinamento dei rapporti dei Servizi della Direzione o Dipartimento con
gli uffici dell'Unione Europea;
t) affida
gli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l'esercizio
delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il
tramite della Segreteria di Giunta, al Componente la Giunta preposto alla
materia, almeno dieci giorni prima dell'adozione del provvedimento;
t1) cura la raccolta delle determinazioni adottate
dai Dirigenti della propria Direzione o Dipartimento;
u) svolge
ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dal regolamenti e dagli atti
di organizzazione adottati dall'Organo di direzione politica.
Art. 24
Competenze del dirigente di
Servizio.
1. Il dirigente preposto al Servizio,
nell'ambio dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione
e organizzazione della struttura affidata.
2.
In particolare, il dirigente
preposto al Servizio:
a) formula
proposte, avanza suggerimenti ed esprime pareri al Direttore, relativamente
alle competenze attribuite al Servizio, con specifico riferimento anche alle
misure volte a garantire lo snellimento delle procedure ed il diritto di
accesso e di informazione dei cittadini;
b) propone
al Direttore gli incarichi degli Uffici inerenti il Servizio;
c) cura
l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando,
nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di
accertamento ed acquisizione delle entrate;
d) ripartisce
tra i diversi Uffici del Servizio le risorse umane, finanziarie e strumentali;
e) adotta
gli atti di gestione del personale assegnato al Servizio, verifica, periodicamente,
i carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce
i trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;
f) individua
e nomina, nell'ambito delle competenze del Servizio, i responsabili dei
procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli
stessi; esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e/o di omissioni ed
attiva i relativi procedimenti disciplinari;
g) verifica
periodicamente l'efficienza e la produttività degli Uffici facenti capo al
Servizio, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'azione
amministrativa;
h) presiede
le commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, in
rappresentanza della Regione;
h1) trasmette le proprie determinazioni al Direttore
per l'inserimento nella relativa raccolta;
i) svolge
ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti
di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.
3.
[I dirigenti, cui sono conferiti
incarichi di Staff, nell'ambito dell'autonomia funzionale attribuita ai
dirigenti, sulla base delle disposizioni e direttive generali emanate dagli
Organi di direzione politica e secondo le indicazioni definite dai Direttori,
svolgono funzioni ispettive, di controllo e vigilanza, attività di studio e
ricerca, di elaborazione tecnica, nonché specifiche attività professionali.]
Art. 25
Conferenza dei Direttori regionali.
1.
Al fine di realizzare l'unitarietà amministrativa regionale ed accrescere
l'integrazione tra le strutture organizzative, è istituita la Conferenza dei
Direttori regionali. La Conferenza dei Direttori del Consiglio è convocata e
presieduta dal Direttore competente per gli Affari del personale, anche su
richiesta degli altri Direttori. La Conferenza dei Direttori della Giunta
regionale [, alla quale partecipano i Direttori delle strutture di supporto,] è
convocata e presieduta dal direttore generale o, in caso di mancata nomina o
sua assenza o impedimento, dal direttore di Dipartimento competente per gli
affari amministrativi. La Conferenza può essere convocata, altresì, su
richiesta motivata di almeno 1/3 dei Direttori regionali.
2.
La Conferenza, che si riunisce
almeno due volte l'anno, esprime pareri e formula proposte operative agli Organi
di direzione politica in merito:
a) alla
definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione ed
apporti interdisciplinari;
b) al
funzionamento complessivo delle strutture regionali ed all'istituzione di
strutture interdirezionali per la realizzazione di specifici progetti ai sensi
dell'art. 11;
c) ai
processi organizzativi, in relazione alle competenze conferite dallo Stato alla
Regione e da questa agli Enti locali;
d) alla
individuazione delle posizioni dirigenziali nelle Direzioni o Dipartimenti e
alla determinazione e ripartizione delle risorse economiche, strumentali e di
personale necessarie al funzionamento delle Direzioni o Dipartimenti;
e) ai
parametri ed ai criteri di valutazione delle prestazioni dirigenziali;
f) ai parametri
di riferimento del controllo di gestione.
3.
Il Presidente della Conferenza può
convocare riunioni ristrette qualora le questioni in discussione attengano solo
ad alcune Direzioni o Dipartimenti, anche su richiesta dei relativi Direttori.
Art. 26
Comitato di direzione o
dipartimento.
1.
Nell'ambito di ciascuna direzione
o dipartimento è istituito il Comitato di direzione o dipartimento composto dal
Direttore e dai Dirigenti assegnati.
2. Il Comitato si riunisce almeno una
volta al mese ed esamina il programma di lavoro, lo stato di avanzamento dei
progetti, i problemi funzionali e organizzativi ai fine di una organica ed
effettiva attuazione delle direttive generali emanate dall'Organo di direzione
politica.
2-bis.
Il Comitato è presieduto dal Direttore di dipartimento o, in caso di assenza,
dal Dirigente di servizio dallo stesso indicato per la sostituzione.
Art. 28
Controllo contabile ed ispettivo.
1.
I dirigenti di ciascuna Direzione
o Dipartimento assicurano la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
2.
La Direzione del Consiglio
regionale preposta alla gestione delle risorse finanziarie è deputata, fra
l'altro, ad effettuare verifiche e controlli, nonché ispezioni finanziarie.
3.
La struttura organizzativa
competente per il “Controllo ispettivo-contabile”, è
deputata a:
a) effettuare
verifiche e controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione
delle assegnazioni regionali presso le proprie strutture organizzative e presso
gli Enti, le Aziende, le Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione;
b) assicurare
alle competenti strutture regionali la collaborazione necessaria per i
controlli e le verifiche di natura finanziario - contabile dei bilanci
preventivi e dei rendiconti presentati all'Amministrazione regionale dalle
Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;
c) controllare
e certificare tutte le attività cofinanziate cori le risorse dell'Unione
Europea con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n° 2064/97 e delle eventuali modifiche direttamente
applicabili nell'ordinamento giuridico italiano;
d) svolgere
il controllo ispettivo finanziario sulle strutture della Giunta regionale.
4.
Per l'espletamento delle proprie
attività le Direzioni o i Dipartimenti di cui al primo comma hanno accesso ai
documenti amministrativi e possono chiedere verbalmente o per iscritto
informazioni alle strutture regionali.
5.
Le verifiche di regolarità
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica
Amministrazione, i princìpi generali della revisione
aziendale.
Art. 29-bis
Tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
1.
In materia di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, la Regione Abruzzo
recepisce il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, coordinato
col D.Lgs 19 marzo 1996, n. 242 e, per
l'organizzazione della propria azione amministrativa, fa altresì propria la
Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE.
2.
[L'attuazione delle norme di cui
al comma 1, è di competenza della Struttura Speciale di Supporto, "Tutela
della salute e Sicurezza sul lavoro".]
3.
Il Dirigente Responsabile della
struttura organizzativa competente per la "Tutela della Salute e Sicurezza
sul Lavoro" è individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi
di lavoro della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs.
n. 626/1994.
4.
Per far fronte rispettivamente
agli oneri per la prevenzione dei rischi e la tutela igienico sanitaria e per
l'attuazione del Programma Annuale degli interventi di adeguamento delle sedi
alle prescrizioni del D.Lgs. n. 626/1994, il
Dirigente di cui al comma 3 cura la gestione dello stanziamento del Capitolo
11205 e, per l'anno 2002, della somma di Euro 4.320.000 dello stanziamento
iscritto nel Capitolo 12101.
Art. 31
Dotazione organica.
1.
La dotazione organica della
Regione, in sede di prima applicazione della presente legge, è quella indicata
nell'allegata tabella B.
2.
Gli Organi di direzione politica,
con atti di organizzazione, previa consultazione delle OO.SS.,
approvano annualmente il programma triennale dei fabbisogni di personale ed
apportano le conseguenti variazioni alla dotazione organica.
3.
Qualora le variazioni delle
dotazioni organiche comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con
legge.
4.
L'Ufficio di Presidenza [parole
soppresse dall'art. 4, comma 4, lett. a), L.R. 28
agosto 2013, n. 29], previa concertazione con le OO.SS.,
sentiti i Direttori regionali:
- individuano
ed istituiscono i profili professionali relativi alle diverse categorie di
classificazione del personale;
- quantificano
i posti di organico dei singoli profili, nell'ambito della dotazione
complessiva di categoria;
- assegnano
i posti di organico per categoria e profilo alle singole Direzioni [e strutture
di supporto].
4-bis.
la Giunta regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta gli atti
elencati nel comma 4, su proposta del Direttore preposto alle Risorse umane e
alla organizzazione.
5.
Per assicurare la ottimale
funzionalità della struttura regionale, con provvedimento monocratico, i
Direttori assegnano i posti per categoria e profilo professionale alle diverse
strutture delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta.
Art. 35
Mobilità.
1.
La Regione promuove in relazione
al proprio fabbisogno e alle esigenze di operare un riequilibrio fra eccedenze
e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione
professionale e di reclutamento del personale quale strumento di miglioramento
organizzativo, di arricchimento professionale, nonché di perseguire le pari
opportunità.
2.
L'Ufficio di Presidenza e la
Giunta regionale, di intesa, previa concertazione con le OO.SS.,
determinano i criteri per la mobilità interna ed esterna nel rispetto delle
norme contenute nel D.Lgs. n. 29/1993 e nei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e negli accordi
integrativi decentrati.
3.
La mobilità del personale tra le
Direzioni del Consiglio o tra i Dipartimenti della Giunta è disposta dal
Direttore competente per gli affari amministrativi, sentiti i Direttori
interessati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
Art. 41
Responsabilità del procedimento
amministrativo.
1. Fermo quanto disposto dalla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, ed in particolare dall'art. 9,
gli Organi di direzione politica, con atti di organizzazione, possono indicare
per ciascun procedimento amministrativo, attinente le competenze delle proprie
strutture, il termine per l'emanazione del provvedimento finale ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nell’ambito delle funzioni attribuite a
ciascuna Direzione o a ciascun Dipartimento, il Direttore individua con
provvedimento motivato, per ciascun tipo di procedimento, la struttura
competente per l’istruttoria e per ogni altro adempimento procedimentale.
3.
Il dirigente di ciascun servizio
può assegnare ai dipendenti di qualifica non inferiore a quella apicale
prevista dal contratto del personale del comparto regioni - Autonomie locali,
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
procedimento.
4.
La struttura organizzativa
competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati
ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato ed, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.
5.
Il responsabile del procedimento
assolve con autonomia ai compiti previsti dall'art. 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6.
In sede di prima applicazione
della presente legge le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 sono adottate
entro i sessanta giorni successivi all'affidamento dei rispettivi incarichi
dirigenziali.
Art. 42
Formazione e pubblicità degli atti.
1.
I Direttori regionali ed i
Dirigenti esercitano le rispettive competenze mediante l'adozione di
provvedimenti monocratici che assumono la denominazione di
"determinazioni". Le attività riconducibili alla capacità ed ai
poteri del privato datore di lavoro, vengono formalizzate mediante decisioni o
comunicazioni, ovvero con ordini di servizio, quando trattasi di attività di
organizzazione.
2.
Gli Organi di direzione politica
formulano periodiche direttive rivolte ad assicurare la pubblicazione, anche
per estratto, degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna adottati dagli
Organi politici e dalla dirigenza. Gli atti di organizzazione delle Direzioni o
dei Dipartimenti della Giunta regionale e delle relative strutture dirigenziali
interne sono pubblicati in una apposita sezione del Bollettino Ufficiale e trasmessi
su supporto informatico alla Presidenza del Consiglio regionale per darne
tempestiva notizia alla Conferenza dei Capigruppo.
LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000, N. 9
Istituzione dell’Avvocatura regionale.
Art. 1
Avvocatura regionale.
1.
È istituita l'Avvocatura regionale
con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara.
2.
La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con
lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3, sono di norma
affidati all'Avvocatura dello Stato.
3.
L'Avvocatura regionale è
competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche
virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la
Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle
fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione
della Giunta regionale.
4.
Al fine di assicurare la tutela
legale e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli Enti, organismi,
Istituti e strutture ad esse sottoposte o collegate, l'Avvocatura regionale
provvede, in particolare:
a) ad
affidare all'Avvocatura dello Stato gli incarichi di patrocinio e
rappresentanza dell'Amministrazione;
b) alla
difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nel casi di cui al precedente
comma 3;
c) alla
formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo
Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative
regionali;
d) allo
svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale
competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o
abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed
eseguire provvedimenti giurisdizionali;
e) alla
gestione della biblioteca della Giunta regionale;
f) alla
predisposizione e diffusione tra gli Organi e le strutture della Regione
Abruzzo del massimario delle decisioni giurisdizionali;
g) all'esazione
dei compensi ad essa spettanti;
h) ad
espletare direttamente la fase istruttoria di ogni contenzioso, prima all'invio
dell'avvocatura distrettuale.
4-bis.
Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale,
presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo
restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere
assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti
avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui
al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati
espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di
competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati.
5.
In particolari casi e previo
parere dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono
affidare incarichi difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza
nella materia oggetto della controversia.
6.
Nel casi di cui al precedente
comma 3, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono
svolti dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura
regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
forense ed assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al
fine indicato, sono iscritti all'Albo speciale dei legali incaricati della
difesa degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione,
sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore
dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le
giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli
affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale,
dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura
professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti
dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 97/1987.
7. La Giunta regionale, con atto di
organizzazione, regolamenta le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto
dei compensi di cui al precedente comma.
8.
Le modalità di conferimento
dell'incarico di responsabile della struttura dell'Avvocatura regionale e il
relativo trattamento economico sono disciplinati con atto di organizzazione della
Giunta regionale. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo
stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato
regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale,
iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia
maturato almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione, con
documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo,
che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale.
8-bis.
L'incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla
Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile,
comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a
professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra
avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da
almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a
quello attribuito ai Direttori regionali.
8-ter.
All'incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999.
9.
Gli Enti dipendenti dalla Regione
Abruzzo, quelli alla stessa comunque collegati, le Aziende ed Istituti
partecipanti, gli Enti locali, possono stabilire, secondo le procedure previste
dai particolari ordinamenti che le reggono, di avvalersi per la tutela dei
propri interessi dell'assistenza dell'Avvocatura di Stato o dell'Avvocatura
regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nei commi precedenti. Gli
oneri relativi a tale avvalimento sono regolati con
apposita convenzione.
LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione.
Art. 5
Segreterie del Presidente e dei
Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni.
1.
La segreteria del Presidente del
Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di
Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14
settembre 1999, n. 77.
2.
Il Servizio di segreteria del
Presidente è articolato in un Ufficio.
3.
I Consiglieri segretari e i
Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta
per il Regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unità
organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D.
Conseguentemente è adeguata la tabella C.
4.
La dotazione organica delle
segreterie di cui ai commi 1, 2 e 3 è fissata nell'allegata tabella
"C" e può essere coperta con personale regionale degli enti
strumentali della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in
convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali, comandato o
assunto a tempo determinato, pieno o parziale.
5.
In sede di prima applicazione i
Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale
proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R.
n. 11/2001. È conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.
6.
L'Ufficio di Presidenza con
proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla
dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le
modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate
esigenze organizzative e funzionali e può prevedere l'assegnazione del
personale presso la struttura di Pescara.
Art. 8
Assegnazione di personale.
1.
Il personale è assegnato alle
segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) della
Giunta regionale;
b) del
Consiglio regionale;
c) degli
enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto
regionale;
d) dello
Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del
comando;
e) di
aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.
Il
personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una
unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti
dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel
rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c)
anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni
contrattuali.
2.
Alla assegnazione del personale
alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del
Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il
Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui
alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando
per il personale di cui alle lettere c) e d).
3.
Per l'assegnazione del personale
regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla
normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle
strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.
4.
L'assegnazione alle segreterie è
temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del
proponente, salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa
dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso
di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della
legislatura.
5.
I dipendenti regionali conservano
la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella
struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio
automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
6.
L'incarico di responsabilità delle
strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per
un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa
comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto
salvo quanto previsto al comma 8.
7.
L'orario di servizio, le modalità
ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa
vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della
normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è
comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile
politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza
della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far
svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
8.
Nelle more della ricostituzione
dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo
le modalità stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello
comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza
alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive
impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale.
9.
Nel caso in cui sia impossibile la
ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia
rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il
Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione
del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di
provenienza.
10. In deroga alle disposizioni precedenti,
il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle
Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della
legislatura.
LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria 2002).
Art. 16
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
1.
Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 14.09.1999, n. 77 concernente "Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" è sostituito
dal seguente:
"1. Le Strutture organizzative permanenti sono
articolate in:
a) Direzioni regionali;
b) Strutture speciali di supporto di cui all’art.
14;
c) Servizi;
d) Posizioni dirigenziali di Staff;
e) Uffici".
2.
[Il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 77/99 è sostituito dal seguente:
"2. Le Strutture speciali di supporto della
Giunta Regionale sono:
a) Gabinetto della Presidenza;
b) Sistema Informativo Regionale;
c) Avvocatura Regionale, di cui alla L.R. 9/2000;
d) Stampa;
e) Controllo di Gestione;
f) Controllo ispettivo-contabile;
g) Tutela della Salute e Sicurezza sul
lavoro".]
3.
[All'art. 14, comma 3, della L.R. n. 77/1999, al terzo alinea, le parole "lettere
a) e b) " sono sostituite con le parole "lettere a), b) e c) ".]
4.
All'art. 14, comma 3, della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 dopo le parole "e che"
sono aggiunte le parole "abbia svolto le funzioni di Segretario Comunale
ovvero che".
5.
[Il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 77/99 è sostituito dal seguente:
"4. I dirigenti delle strutture speciali di
supporto di cui ai precedenti, comma 1 lett. b) e comma 2 lettere d), e), f) e
g), partecipano alla Conferenza dei Direttori Regionali. Ad essi sono
attribuite le seguenti competenze:
a) la formulazione di proposte ed esprime pareri
all’Organo politico di riferimento, nelle materie di competenza;
b) il conferimento degli incarichi di responsabile
di Ufficio;
c) la cura l’attuazione dei piani, programmi e
progetti secondo gli indirizzi generali determinati dall’Organo di direzione
politica;
d) la partecipazione al dibattito culturale e
scientifico per le tematiche di competenza, assiste alle Conferenze e riunioni
tecniche ai diversi livelli;
e) l’adozione degli atti necessari per garantire la
semplificazione delle procedure, nel rispetto dei diritti dei cittadini, in
materia di accesso alle informazioni;
f) la rappresentanza dell’Amministrazione limitatamente
alle proprie competenze ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere
alle liti, di conciliare e transigere, di concludere accordi;
g) la richiesta di pareri agli organi consultivi
dell’Amministrazione per le materie attinenti la competenza;
h) la cura la gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) la cura il coordinamento dei rapporti con gli
uffici dell’Unione Europea;
j) l’affidamento degli incarichi di consulenza per
particolari questioni attinenti l’esercizio delle funzioni attribuite, dandone
preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al
componente la giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni dell’adozione
del provvedimento;
k) la ripartizione tra i diversi Uffici delle
risorse umane e strumentali;
l) l’adozione degli atti di gestione del personale
assegnato, verifica, periodicamente, i carichi di lavoro ed i livelli di
produttività dei dipendenti, ed attribuisce i trattamenti economici accessori,
nel rispetto delle previsioni contrattuali;
m) l’individuazione e la nomina dei responsabili dei
procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli
stessi;
n) la presidenza delle commissioni di appalto e di
concorso, stipula contratti e convenzioni, in rappresentanza della Regione;
o) lo svolgimento di ogni altra funzione prevista
dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati
dagli Organi elettivi.
Ai
dirigenti delle Strutture speciali di supporto è attribuito il trattamento
economico dei dirigenti di servizio, fino alla data della definitiva
graduazione delle posizioni economiche dirigenziali.
Della
peculiarità delle suddette posizioni sarà tenuto conto ai fini della
graduazione di cui all’art. 21.".]
6.
Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:
“2. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è
preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l’esercizio
delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente
della Giunta Regionale dallo Statuto e dalle Leggi. Il Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale svolge, inoltre, specifici compiti ad esso
assegnati dal Presidente o dalla Giunta e provvede all’espletamento delle
attività istituzionali concernenti i rapporti del Presidente con le strutture
del Consiglio. Assicura al Presidente e alla Giunta Regionale il necessario
supporto in ordine all’attività legislativa e di produzione normativa degli
stessi. Cura i rapporti a prevalente contenuto politico, con i rappresentanti
di organismi locali, nazionali ed internazionali; cura, inoltre, le attività
relative alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente e della Giunta
Regionale e svolge compiti di raccordo tra gli organi di direzione politica ed
amministrativa”.
7.
La Giunta regionale, su proposta
del Presidente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
adotta gli atti di organizzazione secondo le procedure di cui alla L.R. n. 77/1999, necessari all'esecuzione di quanto
previsto comma 5.
8.
All’art. 28, comma 3, della L.R. n. 77/99 le parole “La Direzione della Giunta
regionale preposta alla gestione finanziaria è deputata tra l’altro a:” sono
sostituite con le seguenti: “La Struttura speciale di supporto “Controllo ispettivo-contabile”, è deputata a:”.
9.
Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) affida gli incarichi di consulenza per
particolari questioni attinenti l’esercizio delle funzioni attribuite, dandone
preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al
Componente la Giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni prima
dell’adozione del provvedimento;”.
10.
Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 dopo la lettera t) è aggiunta la seguente
lettera t1):
"t1) cura la raccolta delle determinazioni
adottate dai Dirigenti della propria Direzione".
11.
Al comma 2 dell’art. 24 della L.R. n. 77/99 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente
lettera h1):
"h1) trasmette le proprie determinazioni al
Direttore per l’inserimento nella relativa raccolta".
12.
Alla L.R.
n. 77/99, dopo l’art. 29 è aggiunto il seguente art. 29 bis:
“Art. 29 bis
(Tutela della Salute e Sicurezza
sul Lavoro)
1.
In materia di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, la Regione Abruzzo
recepisce il D.Lgs. 19.09.1994,n.626, coordinato col D.Lgs 19.03.1996, n. 242 e, per l’organizzazione della
propria azione amministrativa, fa altresì propria la Direttiva Comunitaria n.
89/391/CEE.
2.
L’attuazione delle norme di cui al
comma 1, è di competenza della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della
salute e Sicurezza sul lavoro”.
3.
Il Dirigente Responsabile della
Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” è
individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della
Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.
4.
Per far fronte rispettivamente
agli oneri per la prevenzione dei rischi e la tutela igienico sanitaria e per
l’attuazione del Programma Annuale degli interventi di adeguamento delle sedi
alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94, il Dirigente di
cui al comma 3 cura la gestione dello stanziamento del Capitolo 11205 e, per
l’anno 2002, della somma di € 4.320.000 dello stanziamento iscritto nel
Capitolo 12101.”.
13.
[Vedi la sentenza della Corte
costituzionale n. 81/2006]
14.
Il comma 6 dell’art. 20 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di Direttore regionale e di
Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta
Regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel
rispetto dei criteri di cui al comma 3.
L’incarico di Direttore o Dirigente
responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa
decorsi centottanta giorni dall’insediamento dell’organo di direzione politica
e, comunque dal giorno precedente dall’insediamento del nuovo Direttore.
I dirigenti del ruolo regionale
cessati dall’incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura Speciale di
Supporto equiparata al Direttore rimangono a disposizione dell’Amministrazione
per un periodo massimo di tre mesi e svolgono, su specifico incarico della Giunta
Regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici.
Entro lo stesso termine gli Organi
di direzione politica provvedono alla loro assegnazione ad altra Direzione o
Struttura Speciale di Supporto.
Per il medesimo periodo, e comunque
fino all’affidamento di incarico diverso se precedente, essi percepiscono
l’indennità prevista per i Dirigenti di Posizione di Staff.".
15.
Il comma 9 dell’art. 20 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:
"9. In caso di assenza o impedimento di un
dirigente, direttore o dirigente responsabile di strutture speciali di supporto
le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta
Regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente.
Ove l’assenza o impedimento di un
dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e
continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore
nell’ambito dei dirigenti assegnati alla relativa Direzione.
Gli eventuali compensi derivanti dal
conferimento degli incarichi sono definiti in sede di contrattazione decentrata
nell’ambito del fondo per la retribuzione della dirigenza.
In caso di vacanza di posizioni di
dirigente e responsabile di struttura speciale di supporto la Giunta Regionale,
nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto e per
un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l’incarico ad un dirigente
del ruolo unico regionale. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per
cento dell’indennità di posizione spettante per l’incarico di dirigente del
posto vacante".
16.
All’art. 20 della L.R. n. 77/99, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente
comma 9 bis.
"9 bis. Qualora un Direttore cessi dalle
funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta Regionale,
nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto e per
un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l’incarico di Direttore ad
un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima
direzione. Al dirigente incaricato compete la differenza tra l’indennità di
posizione percepita e quella spettante per l’incarico di direttore.".
17.
All'art. 42, comma 1, della L.R. n. 77/99 la parola "ordinanze" è sostituita dalla
parola "determinazioni".
LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N. 16
Disposizioni
di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la
razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 1
Disposizioni di razionalizzazione
della finanza regionale e funzionamento delle strutture
(Omissis)
15.
[L’art. 2 della L.R. 17/2001 è sostituito dal
seguente:
«Art. 2
Ufficio di Diretta Collaborazione
del Presidente
1.
Il Presidente della Giunta
regionale si avvale, in conformità all’art. 14, comma 2, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, di un Ufficio di Diretta
Collaborazione con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di
segreteria, anche particolare, e per le relazioni interne ed esterne.
2.
La Giunta regionale con apposito
atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il
funzionamento e l’articolazione dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente
articolo, configurandolo come unità organizzativa complessa ed articolata e
prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che
articolazioni organizzative semplici.
3.
Le unità organizzative e le
dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura Speciale di Supporto
"Gabinetto della Presidenza" ed alla "Segreteria del
Presidente" concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le
articolazioni organizzative e la dotazione organica dell’Ufficio di cui al
comma 1 del presente articolo.
4.
Il Responsabile dell’Ufficio di
cui al comma 1 del presente articolo ed i Responsabili delle articolazioni
organizzative complesse che lo compongono devono essere muniti di esperienze
professionali adeguate alla funzione da svolgere e possono essere scelti tra:
personale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione; personale a
tempo indeterminato in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni;
soggetti esterni all’Amministrazione regionale, ivi compreso il personale di
aziende o organismi privati.
5.
I Responsabili di cui al comma 4
del presente articolo, se dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono
collocati al di fuori del ruolo organico del personale dipendente, senza
diritto agli assegni, per il periodo dell’incarico; tale periodo è utile ai
fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio.
6.
Il Responsabile dell’Ufficio di
Diretta Collaborazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto. Col medesimo decreto viene anche previsto il compenso che non
può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i
direttori della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari
alla retribuzione di risultato più elevata prevista per i direttori.
7.
I Responsabili delle articolazioni
organizzative complesse che compongono l’Ufficio di Diretta Collaborazione sono
nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col
medesimo decreto viene disposto per ciascun Responsabile il compenso, che non
può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i
dirigenti di servizio della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità
annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di servizio.
8.
All’articolazione organizzativa
complessa preposta allo svolgimento dei compiti di segreteria è assegnata,
oltre che il Responsabile, la dotazione organica di numero otto unità di
personale non dirigenziale prevista dalla tabella allegata alla presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale, nei limiti di 4 unità, può disporre con
richiesta nominativa l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, pieno o parziale, con le
modalità e le condizioni di cui all’art. 5 della presente legge. Al personale
spetta il trattamento di lavoro di cui all’art. 8 della presente legge.
9.
Nelle articolazioni organizzative
complesse dell’Ufficio di Diretta collaborazione del Presidente diverse da
quella preposta allo svolgimento di compiti di segreteria confluisce la
dotazione organica del personale non dirigenziale dell'attuale Struttura
Speciale di Supporto Gabinetto della Presidenza».]
16.
[Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 17/2001 è abrogato.]
17.
[Il comma 5 dell’art. 3 della L.R. 17/2001 è sostituito nei seguenti termini:
«5.
I Responsabili delle Segreterie di cui al presente articolo possono essere
scelti:
- tra
il personale regionale;
- -tra
il personale della Pubblica Amministrazione;
- tra
soggetti esterni;
tutti
in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da
svolgere.
I
predetti Responsabili, se dipendenti da pubblica amministrazione, possono
essere collocati in aspettativa senza assegni; tale periodo è utile ai fini del
trattamento di quiescenza di previdenza ed anzianità di servizio».]
18.
[All’art. 4 della L.R. 17/2001 è aggiunto il seguente comma:
«8. Per l’attribuzione delle mansioni superiori si
rinvia alle disposizioni previste dall’art. 52 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche».] ([8])
(Omissis)
20. [Il comma 4 dell’art. 8 della L.R. 17/2001 recante: Disposizioni per l’organizzazione ed
il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi
elettivi della Giunta regionale, è sostituito nei seguenti termini:
«4. Ai dipendenti con mansioni di autista in
servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta una
indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo
straordinario, reperibilità, rischio e turnazione. Sono altresì assicurate le
spettanze relative alle missioni e all’indennità di disagio chilometrica, ai
sensi della normativa vigente in materia, nonché un compenso che nell’entità è
riconducibile all’istituto incentivante della produttività relativa al
personale della medesima categoria. Nei casi di impossibilità a fruire del
pasto durante le trasferte verrà comunque corrisposto un rimborso forfetario,
così come disposto dalla vigente normativa in materia. La Giunta regionale e
l’Ufficio di Presidenza con cadenza biennale possono rideterminare, previa concertazione
sindacale, in armonia con i principi di contenimento della spesa per la finanza
pubblica, le indennità di cui al presente comma».]
(Omissis)
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 29
Modifiche ed integrazioni alla L.R.
31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla
L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1°
Provvedimento di variazione.
Art. 76
Integrazione
all’art. 3 (Segreterie dei Componenti la Giunta - Segreteria del vice
Presidente della Giunta) della L.R. 9 maggio 2001, n.
17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative
di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale ), così come modificata
dalla L.R. 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di
adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la
razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)
[1.
All’art. 3 (Segreterie dei Componenti la Giunta - Segreteria del vice
Presidente della Giunta) della L.R. 9 maggio 2001, n.
17 recante: Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle
strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta
regionale, così come modificata dalla L.R. 8 giugno
2006, n. 16 recante: Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento
delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di
concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dopo il
comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis:
"5bis.
I Responsabili delle Segreterie, qualora siano scelti tra i funzionari
direttivi regionali titolari di posizione organizzativa, conservano lo status
giuridico di responsabile di ufficio durante il periodo di assegnazione alle
Segreterie".]
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4
Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali.
Art. 5
(Requisiti, nomine e compensi)
1.
In applicazione dell’art. 42,
commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed
individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono
effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel
regolamento interno.
1-bis.
Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il
Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco
regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale
sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un
solo Ente regionale.
1-ter.
All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1-bis provvede il
Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per
la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio
2012. L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio
regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito
bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
1-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai componenti
dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai
sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
L. 23 ottobre 1992, n. 421).
1-quinquies.
Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il
Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti
gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto
conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.
1-sexies.
Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo
Ente regionale.
1-septies.
All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies
provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso
pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è
aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura.
1-octies.
In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine
regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede
all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso
pubblico.
1-nonies.
Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la
Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP
individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1°
dicembre 2013.
1-decies.
L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in
carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito
dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.
1-undecies.
Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies
hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013, percepivano
in qualità di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico dell'ARAP,
non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.
2.
In applicazione dell’art. 55,
comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui
all’art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo
le modalità stabilite dalla legge.
3.
Le nomine di cui ai commi 1 e 2
rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate
tenuto anche conto delle qualità morali del nominato [parole soppresse
dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 15 ottobre 2013,
n. 34]. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all’atto della nomina, i
requisiti del Dirigente regionale.
4.
La Regione, in attuazione
dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di
rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi
regionali.
5.
[comma abrogato dall'art. 1, comma
1, lett. e), L.R. 15 ottobre 2013, n. 34]
6.
Il compenso lordo stabilito per gli
incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato,
per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione
dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità
richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per
cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi
preposti al controllo di gestione di cui all’art. 8.
7.
Le indennità di carica degli
amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le
indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non
sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da
nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici.
[periodo soppresso dall’art. 6, L.R. 4 agosto 2009,
n. 12]
8.
In caso di cumulo di incarichi,
consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui
più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di
carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che
viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle
relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.
9.
La corresponsione del rimborso
spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di
organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.
LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2010, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2010).
Art. 22
Modifiche all'art. 2 della L.R. 17/2001
[1.
Al comma 2, dell'art. 2 della legge
regionale n. 17/2001, le parole "e all'articolazione" sono sostituite
dalle seguenti: "l'articolazione, l'organizzazione e le dotazioni
organiche nei limiti finanziari determinati dalla tabella A".
2.
Al comma 4, dell'art. 2 della L.R. n. 17/2001, è aggiunto il seguente ultimo periodo
"I relativi contratti stipulati dalla Regione Abruzzo con il responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1 e con i responsabili delle articolazioni
organizzative complesse possono essere di diritto privato, ovvero di diritto
pubblico. Qualora i predetti contratti siano di diritto pubblico si osservano
le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 della legge regionale
14.9.1999, n. 77".
3. Al comma 5, dell'art. 2 della legge regionale
n. 17/2001, le parole "tale periodo è utile ai fini del trattamento di
quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio" sono soppresse.
4.
[abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 5 maggio 2010, n. 14]
5.
All'art. 2 della L.R. n. 17/2001 i commi 8 e 9 sono abrogati.]
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2010, N. 14
Modifiche alla L.R. 9
gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di
adeguamento normativo.
Art. 6
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2001
[1.
Al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 17/2001
"Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture
amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale"
dopo le parole "articolazioni organizzative semplici" sono aggiunte
le seguenti parole "La dotazione organica ed il relativo tetto di spesa
del personale a tempo determinato sono quelli attualmente in essere ed indicati
nella tabella A", che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente articolo.
TABELLA A
Organico del personale delle Segreterie del
Presidente e dei componenti la Giunta regionale
Segreterie |
Dirigente |
Cat. D |
Cat. C |
Cat. B |
Personale a termine |
Totale |
Presidente |
1 |
2 |
4 |
2 |
[4] |
9 |
Vice Presidente |
|
1 |
4 |
|
[2] |
5 |
Assessori |
|
1 |
3 |
|
[1] |
4 |
LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013, N. 25
Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17.
Art. 2
(Modifiche ed integrazioni
all'articolo 8 della L. R. 9 maggio 2001 n. 17)
1.
[I commi 3 e 4, dell'articolo 8,
della L.R. 9 maggio 2001 n. 17 (Disposizioni per
l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto
agli organi elettivi della Giunta regionale) sono sostituiti dai seguenti:
"3. Al
Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai
componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con
qualifica di autista, adibiti alla guida dell'automezzo assegnato in uso
esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale dipendente
regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può
ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all'articolo 4, a
personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di
cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero
psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l'utilizzo
dell'automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante
periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell'organo fruente o
presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e
senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono
essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti.
All'assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura
preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura
di provenienza.
4. Ad
ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario,
reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell'incarico,
un'indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un
compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della
produttività relativa al personale della medesima categoria. L'importo della
stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì
assicurate l'indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di
contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai
sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti."]
2.
La Giunta regionale, nel rispetto
delle norme contrattuali, istituisce con proprio regolamento il ruolo degli
autisti in servizio presso la Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore
della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità ed i criteri di
accesso al ruolo.
3.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano dalla prossima legislatura e non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2014).
Art. 9
(Contributi alle ATER)
[1. Al fine di compensare le entrate delle Ater per l'effetto della riduzione delle stesse
verificatasi in applicazione dell'art. 2, della L.R.
27/2013 è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 di €
100.000,00.
2.
Il riparto delle risorse di cui al
comma 1 è effettuato dalla Giunta regionale su richiesta delle Ater asseverata dai revisori dei conti che dimostri le
minori entrate registrate per l'effetto della L.R.
27/2013.
3.
Agli oneri di cui al presente
articolo per l'esercizio 2014 si provvede con lo stanziamento iscritto sul
capitolo di nuova istituzione 151577, U.P.B.
03.01.002 denominato "Contributo alle Ater per
la rideterminazione dei canoni ai sensi della L.R.
27/2013".
4.
La copertura finanziaria è
assicurata dalla seguente variazione di bilancio del 2014:
- U.P.B. 03.02.001 parte entrata Cap. 32106 in aumento di €
100.000,00;
- U.P.B. 03.01.002 parte spesa Cap. 151577 di nuova
istituzione denominato "Contributi alle Ater per
la rideterminazione dei canoni ai sensi della L.R.
27/2013" in aumento € 100.000,00.]
LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2014, N. 9
Modifiche alle leggi regionali 77/1999, 50/2013,
59/2013 e 2/2014.
Art. 1
(Modifica all'art. 14 della L.R. 77/1999, e disposizioni applicative)
[1.
All'art. 14 della L.R. 14.9.1999, n. 77 recante
"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo", dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il Dirigente della Struttura Speciale
di Supporto di cui al comma 2, lett. f), è, altresì, il Responsabile della
trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", nonché il responsabile della prevenzione della
corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione.".
2.
Il Responsabile per la prevenzione
della corruzione incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge
continua a svolgere le funzioni di sua competenza fino alla data di
approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Prevenzione della
Corruzione 2013-2016.]
LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2014, N. 17
Disposizioni per la promozione dell'inclusione
sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni
italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.
Art. 6
(Integrazione alla L.R. 7/2014)
[1.
Dopo l'art. 24 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7
recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2014)" è inserito il seguente:
"Art. 24-bis
(Stanziamenti attività culturali)
1.
I seguenti stanziamenti di cui al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con legge
regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività culturali
svolte nell'anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:
a) UBP
10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di
Teramo), € 300.000,00;
b) UPB
10.02.009, cap. 62434 (Contributo all'ente teatrale regionale Teatro Stabile
d'Abruzzo), € 300.000,00;
c) UPB
10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell'Istituzione
Sinfonica), € 300.000,00;
d) UPB
10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), €
300.000,00.".]