TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 26 AGOSTO 2014, N. 35

"Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti"

(pubblicata nel BURA 27 agosto 2014, n. 93 Speciale)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Art. 3

Criteri di organizzazione.

1.         Il sistema organizzativo regionale, compresi gli Enti e le Aziende costituiti per l'assolvimento di funzioni finali o strumentali, è orientato ai seguenti criteri:

a)         distinzione delle competenze e delle responsabilità proprie degli Organi di direzione politica da quelle attribuite ai dirigenti;

b)         valorizzazione delle funzioni istituzionali di legislazione, programmazione, coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo;

c)         articolazione delle strutture secondo funzioni omogenee, distinguendo fra funzioni finali, funzioni strumentali e di supporto;

d)         trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso l'individuazione del responsabile dell'unità organizzativa responsabile per ciascun procedimento e l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini;

e)         collegamento dell'attività delle strutture mediante l'attivazione di forme di comunicazione interna ed esterna avvalendosi delle più moderne tecnologie per favorire l'interconnessione e lo scambio di informazioni;

f)          armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea;

g)         responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa ed attivazione di efficaci politiche di sviluppo professionale delle risorse umane;

h)         istituzione di controlli interni volti a determinare l'efficienza nella utilizzazione delle risorse e l'efficacia nel raggiungimento dei risultati e nel soddisfacimento delle attese dei cittadini;

i)          controllo sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali da parte dei soggetti destinatari degli interventi regionali, nonché sui responsabili della gestione dei servizi di interesse regionale;

j)          razionalizzazione del costo del personale, contenendo la spesa complessiva diretta ed indiretta entro i vincoli della finanza pubblica;

k)         soppressione e riorganizzazione delle strutture amministrative, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie e del personale al sistema delle Autonomie locali, in attuazione delle leggi regionali di recepimento della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1-bis. Gli uffici dei Dipartimenti della Giunta regionale hanno sede all'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione e consistenza territoriale; le ulteriori attribuzioni, derivanti dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalle previsioni dello Statuto della Regione, sono attribuite sulla base dell'affinità e delle materie già assegnate.

Art. 4

Indirizzo politico-amministrativo.

1.         Nel rispetto delle linee di indirizzo delineate nei documenti programmatici e di bilancio compete all'Organo di direzione politica:

a)         definire gli obiettivi generali ed i risultati che devono essere raggiunti dalle diverse strutture regionali e dagli Enti ed Aziende istituite dalla Regione, con l'indicazione delle scale di priorità, anche attraverso l'emanazione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e l'adozione di atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di normative generali;

b)         individuare ed approvare programmi e piani di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici in relazione ai documenti di programmazione e pianificazione approvati dal Consiglio regionale;

c)         emanare direttive generali finalizzate a rendere omogenea l'azione amministrativa e la gestione;

d)         curare i rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, fatte salve le competenze proprie della dirigenza;

e)         richiedere i pareri alle Autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

f)          effettuare le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni;

g)         formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi;

h)         determinare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché la loro distribuzione fra le Direzioni e i Dipartimenti;

i)          ridefinire e ridurre le Direzioni e i Dipartimenti;

j)          conferire gli incarichi delle Direzioni e dei Dipartimenti della Giunta regionale e, di intesa con i Direttori, gli incarichi relativi ai Servizi;

k)         graduare le posizioni economiche dirigenziali;

l)          determinare la composizione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata del personale del Consiglio e della Giunta e nominare i componenti;

m)        risolvere eventuali conflitti di competenze tra le Direzioni e i Dipartimenti della Giunta regionale;

n)         verificare la rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e nella gestione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti.

2.         L'Organo di direzione politica non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

2-bis. Per la Giunta regionale, in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un atto, da parte del Direttore di Dipartimento, da cui derivi pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale può fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga può nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.

2-ter. Per il Consiglio regionale, in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un atto, da parte del Direttore regionale, da cui derivi pregiudizio per l'interesse pubblico, l’Organo di direzione politica può fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga può nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed applica, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui all’art. 27.

3.         Gli Organi di direzione politica, anche sulla base delle proposte dei Direttori regionali, di cui all'art. 23, definiscono ed aggiornano periodicamente gli obiettivi, i programmi ed i progetti di ciascuna Direzione regionale, specificando le corrispondenti scale di priorità ed i tempi massimi di attuazione e assegnano ai Direttori le risorse a ciò destinate individuate nei pertinenti capitoli di bilancio. In sede di prima applicazione, gli atti sono posti in essere entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.         In attesa della legge di riordino della contabilità regionale, l'assegnazione delle quote di cui al precedente comma 3, è determinata anche mediante aggregazione o disaggregazione dei capitoli di relativa pertinenza.

5.         Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, nel quadro dei programmi amministrativi e degli obiettivi e degli indirizzi generali, sovrintendono alla organizzazione ed al funzionamento del sistema amministrativo.

5-bis. Per il raggiungimento di specifici obiettivi di importanza strategica della Regione Abruzzo, individuati e definiti da una specifica legge regionale denominata 'Legge Obiettivo regionale', può essere nominata, senza oneri diretti ed indiretti per il bilancio regionale, la figura di un Commissario realizzatore scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione.

5-ter. La Legge Obiettivo regionale disciplinerà durata dell’incarico e compiti assegnati al Commissario realizzatore.

6.         Ciascun componente la Giunta regionale garantisce che l'attività della struttura a cui è preposto sia svolta in coerenza con i piani di lavoro della Giunta, con gli atti di programmazione strategica e con i relativi progetti ed interventi attuativi.

Art. 8

Criteri organizzativi della Giunta.

1.         L'Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale è informata ai seguenti criteri:

-          omogeneità di funzioni;

-          programmazione e controllo per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse.

2.         La Giunta Regionale provvede ad adottare gli atti organizzativi di cui al successivo art. 17, articolando i Dipartimenti secondo le specifiche caratteristiche funzionali di ciascuno, prevedendo all’interno degli stessi lo svolgimento di tutte o di alcune delle seguenti attività in diretto raccordo con le strutture competenti per materia :

-          studio - programmazione - gestione degli interventi;

-          economico - finanziaria e rilevamento dei costi e delle entrate;

-          indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività degli Enti strumentali e delle Aziende dipendenti dalla Regione;

-          contrattuale e rogito degli atti regionali;

-          legale;

-          progettazione e gestione delle politiche comunitarie;

-          progettazione - direzione e collaudo di opere pubbliche e di pubblico interesse;

-          prevenzione e protezione per la sicurezza interna;

-          statistica - informatica - telematica - cartografica;

-          informazioni e relazioni con il pubblico;

-          controllo interno;

-          rapporti con le conferenze che regolano i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Autonomie locali;

-          rapporti con l'Unione Europea.

2-bis. Competente a proporre gli atti di cui al comma 2 è il Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati.

Art. 9

Strutture Organizzative.

1.         Le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articolano in:

a)         strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;

b)         strutture temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;

c)         strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti;

d)         strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi del Consiglio regionale ed ai Gruppi consiliari;

e)         [strutture amministrative speciali di supporto].

Art. 10

Strutture organizzative permanenti.

1.         Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in:

a)         Direzione generale della Regione;

b)         Dipartimenti della Giunta;

c)         Direzioni regionali del Consiglio;

d)         Servizi;

e)         Uffici.

1-bis. Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta regionale sono definite con atto di organizzazione della Giunta medesima. L’emolumento massimo erogabile in favore del Direttore Generale non può essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione. Presso la Giunta regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso l’Avvocatura regionale possono essere attivate, con apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.

1-ter. Nell’ambito dell’incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell’Organo di direzione politica, nonché rilevate le specifiche competenze attribuite ai direttori di Dipartimento, il direttore generale della Regione esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:

a) collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale;

b) cura l’attuazione concludente del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall’organo di direzione politica;

c) formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;

d) coordina l’attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;

e) presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;

f) cura il monitoraggio sull’attuazione dei programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;

g) cura i rapporti con gli Uffici dell’Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;

h) svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Giunta regionale.

1-quater. Fatti salvi i poteri e le funzioni propri del direttore generale della Regione, i direttori di Dipartimento della Giunta svolgono le funzioni elencate nell’art. 23.

2.         Le Direzioni del Consiglio regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a due unità; i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell’Esecutivo regionale e tengono conto dell’articolazione del programma di governo della Regione.

3.         I Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e sono individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee.

4.         [Nell'ambito delle Direzioni regionali possono essere costituite posizioni di Staff, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazioni tecniche, di studio, ricerca, di vigilanza, nonché di specifiche attività professionali caratterizzate tutte da un elevato grado di autonomia e di responsabilità di prodotto e di risultato.]

5.         I Servizi [e le posizioni di Staff] del Consiglio e della Giunta non possono essere superiori rispettivamente a 11 ed a 120 unità.

6.         Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni individuate nell'art. 8 del contratto per la revisione del sistema di classificazione del personale delle Regioni e degli Enti locali. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio dei Servizi. In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione, il titolare dell'Ufficio può essere provvisoriamente sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima o al Dipartimento medesimo con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. Per il periodo della sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per cento dell'indennità di posizione organizzativa prevista per l'Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione.

7.         La responsabilità delle Direzioni, dei Dipartimenti e dei Servizi [e delle posizioni di Staff] è attribuita ai dirigenti. La responsabilità degli Uffici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali.

Art. 11

Strutture organizzative temporanee.

1.         Le strutture organizzative temporanee sono articolazioni flessibili all’interno delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta regionale o tra più Direzioni o Dipartimenti.

2.         Le Strutture temporanee possono essere istituite, con propria decisione, dal direttore regionale del Consiglio e dal direttore di Dipartimento della Giunta, secondo le rispettive competenze. Se attengono a più Direzioni del Consiglio sono istituite con atto dell’Organo di direzione politica nei limiti dell’art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei direttori. Se attengono a più Dipartimenti della Giunta sono istituite dal direttore generale nei limiti dell’art. 10, comma 5, sentita la Conferenza dei Direttori. L'atto di istituzione stabilisce:

a)         gli obiettivi da perseguire ed i risultati attesi dal programma o progetto;

b)         il responsabile del programma o progetto;

c)         le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente alla struttura;

d)         i tempi di realizzazione del programma o progetto, che, di norma, non possono eccedere i due anni, prorogabili per un solo anno;

e)         i rapporti funzionali e di collaborazione con le strutture permanenti;

f)          le modalità di verifica degli stati di avanzamento.

3.         Alle strutture temporanee è adibito, prioritariamente, il personale a tempo indeterminato. [La direzione delle stesse è affidata, di norma, ai dirigenti di Staff il cui incarico ha una durata correlata a quella del programma o progetto.] In presenza di motivate esigenze può essere assunto personale a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni.

4.         Il dipendente regionale assegnato alla struttura temporanea ha diritto alla conservazione del posto nella struttura permanente, che è reso indisponibile, e vi rientra automaticamente al termine dell'incarico. La sede della struttura temporanea è da considerarsi ordinaria sede di servizio.

Art. 13

Strutture amministrative di supporto agli organi elettivi del Consiglio regionale ed ai Gruppi consiliari.

1.         Gli Organi elettivi del Consiglio [e della Giunta regionale] dispongono di strutture amministrative regolate da leggi regionali. Dette strutture amministrative sono:

a)         Segreteria del Presidente del Consiglio;

b)         Segreterie dei Vice - Presidenti del Consiglio;

c)         Segreterie dei Consiglieri - Segretari del Consiglio;

d)         [Segreterie degli Assessori e dei Consiglieri - Segretari del Consiglio].

2.         Le Segreterie dei Gruppi consiliari sono disciplinate da apposite leggi regionali.

3.         Il Personale regionale assegnato a tali strutture è ricompreso nella dotazione organica complessiva di cui all'allegata tabella B.

4.         Gli incarichi di responsabilità di dette strutture di supporto sono conferiti dagli Organi di direzione politica.

Art. 14

Strutture speciali di supporto.

[1. Le strutture speciali di supporto del Consiglio sono:

a)         Gabinetto della Presidenza;

b)         Stampa.

2.         Le Strutture speciali di supporto della Giunta regionale sono:

a)         Gabinetto della Presidenza;

b)         Sistema Informativo regionale;

c)         Avvocatura regionale, di cui alla L.R. n. 9/2000;

d)         Stampa;

e)         Controllo di Gestione;

f)          Controllo ispettivo - contabile;

g)         Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro;

h)         Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles.

3.         I Dirigenti responsabili delle strutture speciali di supporto di cui ai precedenti commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e c), assumono la denominazione di Direttori regionali ed è attribuito agli stessi il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i Direttori preposti alle Direzioni di cui all'allegata tabella A.

4.         I dirigenti delle strutture speciali di supporto di cui ai precedenti, comma 1 lettera b) e comma 2 lettere d), e), f) e g), [h)], partecipano alla Conferenza dei Direttori regionali. Ad essi sono attribuite le seguenti competenze:

a)         la formulazione di proposte ed esprime pareri all'Organo politico di riferimento, nelle materie di competenza;

b)         il conferimento degli incarichi di responsabile di Ufficio;

c)         la cura l'attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali determinati dall'Organo di direzione politica;

d)         la partecipazione al dibattito culturale e scientifico per le tematiche di competenza, assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;

e)         l'adozione degli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;

f)          la rappresentanza dell'Amministrazione limitatamente alle proprie competenze ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti, di conciliare e transigere, di concludere accordi;

g)         la richiesta di pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione per le materie attinenti la competenza;

h)         la cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i)          la cura il coordinamento dei rapporti con gli uffici dell'Unione Europea;

j)          l'affidamento degli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l'esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al componente la giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni dell'adozione del provvedimento;

k)         la ripartizione tra i diversi Uffici delle risorse umane e strumentali;

l)          l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, verifica, periodicamente, i carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce i trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;

m)        l'individuazione e la nomina dei responsabili dei procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli stessi;

n)         la presidenza delle commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, in rappresentanza della Regione;

o)         lo svolgimento di ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.

            Ai dirigenti delle Strutture speciali di supporto è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di servizio, fino alla data della definitiva graduazione delle posizioni economiche dirigenziali.

Della peculiarità delle suddette posizioni sarà tenuto conto ai fini della graduazione di cui all'art. 21.

4-bis. Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto di cui al comma 2, lett. f), è, altresì, il Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché il responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

5.         Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organi di direzione politica, con propri atti di organizzazione, provvedono a determinare le competenze dei Servizi di cui al precedente comma, ed al conferimento dei relativi incarichi ai sensi del successivo articolo 20. Gli incarichi per le strutture della Giunta regionale sono conferiti su proposta del componente della Giunta competente. Gli incarichi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono conferiti su proposta del Presidente della Giunta.

6.         Negli ulteriori 90 giorni gli Organi di direzione politica, sentiti i Dirigenti responsabili, individuano, per ciascun Servizio di cui al comma 4, gli Uffici, la dotazione organica, nel limite di cui al successivo articolo 31, ed attribuiscono agli stessi le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

7.         I Dirigenti di Servizio, entro 30 giorni dall'assegnazione di cui al precedente comma, conferiscono gli incarichi di Responsabile degli Uffici.]

Art. 15

Gabinetto della Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale.

[1. Il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, oltre a svolgere specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, provvede all'espletamento delle attività istituzionali concernenti i rapporti con le strutture del Consiglio e della Giunta. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nel confronti dell'Ufficio di Presidenza in ordine alla conformità degli atti alle leggi ed ai regolamenti. Cura i rapporti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza con i diversi soggetti istituzionali, ed, inoltre, i rapporti esterni, le pubbliche relazioni ed il cerimoniale.

2.         Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi. Il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale svolge, inoltre, specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente o dalla Giunta e provvede all'espletamento delle attività istituzionali concernenti i rapporti del Presidente con le strutture del Consiglio. Assicura al Presidente e alla Giunta regionale il necessario supporto in ordine all'attività legislativa e di produzione normativa degli stessi. Cura i rapporti a prevalente contenuto politico, con i rappresentanti di organismi locali, nazionali ed internazionali; cura, inoltre, le attività relative alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente e della Giunta regionale e svolge compiti di raccordo tra gli organi di direzione politica ed amministrativa.]

Art. 17

Costituzione delle Direzioni e dei Dipartimenti.

1.         In sede di prima applicazione della presente legge le Direzioni regionali sono definite nella tabella A.

2.         Le Direzioni del Consiglio e i Dipartimenti della Giunta regionale possono essere ridefiniti e ridotti al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di mandato, con atto degli Organi di direzione politica, previa informazione alle OO.SS. regionali confederali e alle altre parti sociali, anche in relazione all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di conferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e dalla Regione agli Enti locali o di costituzione di Agenzie regionali, o a seguito di altre iniziative comportanti modificazioni del modello organizzativo per il trasferimento di funzioni, risorse finanziarie e strumentali e personale regionale.

3.         [A seguito dei provvedimenti di conferimento delle funzioni agli Enti locali previsti dalla L.R. n. 72/1998 e dalle leggi applicative del D.Lgs. n. 59/1997, le Direzioni regionali della Giunta regionale non possono essere superiori a 11 unità.]

4.         Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organi di direzione politica provvedono al conferimento degli incarichi di Direttore regionale e di Direttore delle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) e b), secondo le disposizioni del comma 6 dell'art. 20 della presente legge.

5.         Nei successivi 60 giorni, gli Organi di direzione politica, su proposta della Conferenza dei direttori provvedono, anche con più atti di organizzazione, ad individuare, per ciascuna Direzione e per ciascuna struttura speciali di supporto, di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) e b), i Servizi[, le posizioni di Staff] e gli Uffici, nonché la dotazione organica complessiva del personale, nel limite di cui al successivo articolo 31, tenuto conto anche dei processi di conferimento di funzioni alla Regione e da questa agli Enti locali. Gli atti di organizzazione definiscono le competenze ed attività dei Servizi[, delle posizioni di Staff] e degli Uffici.

6.         Negli ulteriori 30 giorni gli Organi di direzione politica assegnano a ciascuna Direzione e struttura speciale di supporto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) e b), su indicazione del relativo Direttore e sentita la Conferenza dei Direttori, il personale di qualifica dirigenziale e delle restanti qualifiche.

7.         Entro il termine di cui al comma precedente, gli Organi di direzione politica, conferiscono, di intesa con i Direttori, gli incarichi di Dirigente, di Servizio [e di Staff] ai sensi dell'articolo 20 comma 7.

8.         I Direttori, entro i successivi 30 giorni, attribuiscono risorse e personale alle diverse strutture dirigenziali della Direzione e conferiscono gli incarichi di Responsabile di Ufficio, su proposta dei Dirigenti di Servizio, al personale inquadrato nella categoria apicale del contratto del comparto Regioni Autonomie - Locali, nel rispetto dei criteri determinati in sede di contrattazione con le OO.SS.

Art. 20

Incarichi dirigenziali.

1.         Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:

a) direttore generale della Regione;

b) direttore regionale preposto ad un Dipartimento della Giunta;

c) direttore regionale preposto ad una Direzione del Consiglio;

d) dirigente preposto ad un Servizio.

            Per la Giunta regionale, il direttore generale, limitatamente alla durata dell’incarico, è sovraordinato ai direttori di Dipartimento e questi, a loro volta, agli altri dirigenti.

2.         Per il Consiglio regionale, il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale.

3.         Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:

a)         della natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;

b)         delle attitudini e delle capacità professionali;

c)         dei risultati conseguiti in precedenza.

4.         Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5.         Nell'attribuzione degli incarichi e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma 1, del codice civile.

6.         Gli incarichi di Direttore regionale [e di Dirigente delle strutture speciali di supporto] sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3. L'incarico di Direttore [o Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore] cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento dell'organo di direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall'insediamento del nuovo Direttore. [Periodo abrogato dall’art. 34, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6]. [Periodo abrogato dall’art. 34, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6]. [Periodo abrogato dall’art. 34, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6].

6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore del Consiglio riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale cessato dall'incarico viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, egli percepisce l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio. Il Direttore di Dipartimento della Giunta mantiene l’incarico di Dirigente di uno dei Servizi del Dipartimento medesimo.

6-ter. In caso di cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio [o di Staff] viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o Dipartimento o comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l'indennità di posizione in godimento.

6-quater. [I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria.]

7.         Gli incarichi di Dirigente di Servizio [e di Staff] sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione o al Dipartimento medesimi, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.

8.         Gli incarichi dirigenziali sono definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.

9.         In caso di assenza o impedimento di un Direttore, [di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto,] di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio [o di staff] non superino quarantacinque giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione o al Dipartimento. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. [Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell'indennità di posizione spettante per l'incarico di dirigente del posto vacante.]

9-bis. Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima direzione o il medesimo Dipartimento. Al dirigente incaricato compete, la differenza tra l'indennità di posizione percepita e quella spettante per l'incarico di direttore.

9-ter. In attuazione dell'art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell'individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l'assegnazione delle suddette posizioni:

a)         dipendenti esperti avvocati di cui all'art. 1, comma 4 bis, della L.R. 9/2000 che prestino servizio presso l'Avvocatura regionale o presso i Dipartimenti per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

b)         dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali [anche di staff] a responsabilità non dirigenziali;

c)         dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell'ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all'esigenze dell'ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.

9-quater. Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio. Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell'incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite.

Art. 21

Graduazioni delle posizioni dirigenziali.

1.         Le posizioni dirigenziali sono graduate, ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

a)         dimensione ed articolazione delle strutture organizzative;

b)         entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c)         complessità dei procedimenti, della tecnologia e della normativa;

d)         dimensione e qualità dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, a cui si rapporta l'attività della struttura;

e)         rilevanza strategica delle funzioni rispetto agli obiettivi istituzionali della Regione.

2.         Gli Organi di direzione politica, previa concertazione con le OO.SS., graduano le posizioni dei Direttori e dei dirigenti preposti ai Servizi [e alle posizioni di Staff], in relazione ai parametri di cui al precedente comma nei limiti definiti dal C.C.N.L. per la dirigenza. Gli atti di graduazione dei Direttori della Giunta regionale sono adottati su proposta del Componente preposto alle risorse umane. Gli atti di graduazione dei Dirigenti di Servizio [e di Staff] sono adottati con le suddette modalità acquisiti i pareri del Direttore nella cui direzione ineriscono le posizioni dirigenziali.

3.         In caso di istituzione di nuove posizioni dirigenziali o di costituzione di strutture temporanee, si provvede alla graduazione delle posizioni con la procedura di cui ai commi precedenti. Il sistema delle graduazioni è aggiornato in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza ed in caso di rilevanti modifiche delle competenze e responsabilità dei Direttori e degli assetti organizzativi interni alle stesse direzioni.

4.         In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla graduazione delle posizioni dirigenziali di cui ai commi precedenti, gli Organi di direzione politica, determinano la retribuzione provvisoria di posizione del Direttore, del Dirigente di Servizio [e di Staff] nei limiti e nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza.

Art. 23

Competenze del Direttore regionale.

1.         Il Direttore, nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica, svolge le seguenti funzioni:

a)         formula proposte ed esprime pareri all'Organo politico di riferimento, nelle materie di competenza;

b)         propone, agli Organi di direzione politica, gli incarichi di Dirigente di Servizio [e di Dirigente preposto a posizioni di Staff], a favore dei dirigenti assegnati alla Direzione o Dipartimento;

c)         conferisce, con propria decisione, gli incarichi di responsabile di Ufficio, su proposta dei Dirigenti di Servizio;

d)         provvede a ripartire il personale e le risorse assegnate fra i diversi Servizi[, le posizioni di Staff] e le eventuali strutture temporanee della Direzione o Dipartimento;

e)         cura l'attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali determinati dall'Organo di direzione politica;

f)          esercita i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

g) definisce gli obiettivi che i singoli dirigenti di servizio devono perseguire e può attribuire loro la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

h) attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione o Dipartimento;

i) emana, sentiti i dirigenti della Direzione o Dipartimento, le direttive tecniche in relazione a questioni di particolare complessità;

j) esercita le funzioni di direzione e coordinamento dell'attività dei dirigenti e risolve eventuali conflitti di competenza;

k) vigila sull'attività dei dirigenti preposti alle strutture della Direzione o Dipartimento, esercita il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo dell'esercizio dei poteri loro conferiti e promuove l'accertamento delle responsabilità;

l)          provvede, all'interno della Direzione o Dipartimento, alla mobilità del personale di qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa, anche per sedi diverse, sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati;

m)        partecipa al dibattito culturale e scientifico per le tematiche relative alla Direzione o Dipartimento; assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;

n)         adotta gli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;

o)         rappresenta l'Amministrazione, limitatamente alle competenze della Direzione o Dipartimento, ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti, di conciliare e transigere, di concludere accordi;

p)         richiede pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione per le materie attinenti la competenza della Direzione o Dipartimento;

q)         verifica la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle leggi in materia e formula al Responsabile della sicurezza eventuali proposte e suggerimenti;

r)         cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

s)         cura il coordinamento dei rapporti dei Servizi della Direzione o Dipartimento con gli uffici dell'Unione Europea;

t)          affida gli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l'esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al Componente la Giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni prima dell'adozione del provvedimento;

t1) cura la raccolta delle determinazioni adottate dai Dirigenti della propria Direzione o Dipartimento;

u)         svolge ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dal regolamenti e dagli atti di organizzazione adottati dall'Organo di direzione politica.

Art. 24

Competenze del dirigente di Servizio.

1.         Il dirigente preposto al Servizio, nell'ambio dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata.

2.         In particolare, il dirigente preposto al Servizio:

a)         formula proposte, avanza suggerimenti ed esprime pareri al Direttore, relativamente alle competenze attribuite al Servizio, con specifico riferimento anche alle misure volte a garantire lo snellimento delle procedure ed il diritto di accesso e di informazione dei cittadini;

b)         propone al Direttore gli incarichi degli Uffici inerenti il Servizio;

c)         cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate;

d)         ripartisce tra i diversi Uffici del Servizio le risorse umane, finanziarie e strumentali;

e)         adotta gli atti di gestione del personale assegnato al Servizio, verifica, periodicamente, i carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce i trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;

f)          individua e nomina, nell'ambito delle competenze del Servizio, i responsabili dei procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli stessi; esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e/o di omissioni ed attiva i relativi procedimenti disciplinari;

g)         verifica periodicamente l'efficienza e la produttività degli Uffici facenti capo al Servizio, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'azione amministrativa;

h)         presiede le commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, in rappresentanza della Regione;

h1) trasmette le proprie determinazioni al Direttore per l'inserimento nella relativa raccolta;

i)          svolge ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.

3.         [I dirigenti, cui sono conferiti incarichi di Staff, nell'ambito dell'autonomia funzionale attribuita ai dirigenti, sulla base delle disposizioni e direttive generali emanate dagli Organi di direzione politica e secondo le indicazioni definite dai Direttori, svolgono funzioni ispettive, di controllo e vigilanza, attività di studio e ricerca, di elaborazione tecnica, nonché specifiche attività professionali.]

Art. 25

Conferenza dei Direttori regionali.

1. Al fine di realizzare l'unitarietà amministrativa regionale ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative, è istituita la Conferenza dei Direttori regionali. La Conferenza dei Direttori del Consiglio è convocata e presieduta dal Direttore competente per gli Affari del personale, anche su richiesta degli altri Direttori. La Conferenza dei Direttori della Giunta regionale [, alla quale partecipano i Direttori delle strutture di supporto,] è convocata e presieduta dal direttore generale o, in caso di mancata nomina o sua assenza o impedimento, dal direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi. La Conferenza può essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Direttori regionali.

2.         La Conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, esprime pareri e formula proposte operative agli Organi di direzione politica in merito:

a)         alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione ed apporti interdisciplinari;

b)         al funzionamento complessivo delle strutture regionali ed all'istituzione di strutture interdirezionali per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 11;

c)         ai processi organizzativi, in relazione alle competenze conferite dallo Stato alla Regione e da questa agli Enti locali;

d)         alla individuazione delle posizioni dirigenziali nelle Direzioni o Dipartimenti e alla determinazione e ripartizione delle risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle Direzioni o Dipartimenti;

e)         ai parametri ed ai criteri di valutazione delle prestazioni dirigenziali;

f)          ai parametri di riferimento del controllo di gestione.

3.         Il Presidente della Conferenza può convocare riunioni ristrette qualora le questioni in discussione attengano solo ad alcune Direzioni o Dipartimenti, anche su richiesta dei relativi Direttori.

Art. 26

Comitato di direzione o dipartimento.

1.         Nell'ambito di ciascuna direzione o dipartimento è istituito il Comitato di direzione o dipartimento composto dal Direttore e dai Dirigenti assegnati.

2.         Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ed esamina il programma di lavoro, lo stato di avanzamento dei progetti, i problemi funzionali e organizzativi ai fine di una organica ed effettiva attuazione delle direttive generali emanate dall'Organo di direzione politica.

2-bis. Il Comitato è presieduto dal Direttore di dipartimento o, in caso di assenza, dal Dirigente di servizio dallo stesso indicato per la sostituzione.

Art. 28

Controllo contabile ed ispettivo.

1.         I dirigenti di ciascuna Direzione o Dipartimento assicurano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2.         La Direzione del Consiglio regionale preposta alla gestione delle risorse finanziarie è deputata, fra l'altro, ad effettuare verifiche e controlli, nonché ispezioni finanziarie.

3.         La struttura organizzativa competente per il “Controllo ispettivo-contabile”, è deputata a:

a)         effettuare verifiche e controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali presso le proprie strutture organizzative e presso gli Enti, le Aziende, le Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione;

b)         assicurare alle competenti strutture regionali la collaborazione necessaria per i controlli e le verifiche di natura finanziario - contabile dei bilanci preventivi e dei rendiconti presentati all'Amministrazione regionale dalle Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;

c)         controllare e certificare tutte le attività cofinanziate cori le risorse dell'Unione Europea con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento (CE) 2064/97 e delle eventuali modifiche direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano;

d)         svolgere il controllo ispettivo finanziario sulle strutture della Giunta regionale.

4.         Per l'espletamento delle proprie attività le Direzioni o i Dipartimenti di cui al primo comma hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere verbalmente o per iscritto informazioni alle strutture regionali.

5.         Le verifiche di regolarità contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica Amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale.

Art. 29-bis

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1.         In materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, la Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, coordinato col D.Lgs 19 marzo 1996, n. 242 e, per l'organizzazione della propria azione amministrativa, fa altresì propria la Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE.

2.         [L'attuazione delle norme di cui al comma 1, è di competenza della Struttura Speciale di Supporto, "Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro".]

3.         Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa competente per la "Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro" è individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.

4.         Per far fronte rispettivamente agli oneri per la prevenzione dei rischi e la tutela igienico sanitaria e per l'attuazione del Programma Annuale degli interventi di adeguamento delle sedi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 626/1994, il Dirigente di cui al comma 3 cura la gestione dello stanziamento del Capitolo 11205 e, per l'anno 2002, della somma di Euro 4.320.000 dello stanziamento iscritto nel Capitolo 12101.

Art. 31

Dotazione organica.

1.         La dotazione organica della Regione, in sede di prima applicazione della presente legge, è quella indicata nell'allegata tabella B.

2.         Gli Organi di direzione politica, con atti di organizzazione, previa consultazione delle OO.SS., approvano annualmente il programma triennale dei fabbisogni di personale ed apportano le conseguenti variazioni alla dotazione organica.

3.         Qualora le variazioni delle dotazioni organiche comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4.         L'Ufficio di Presidenza [parole soppresse dall'art. 4, comma 4, lett. a), L.R. 28 agosto 2013, n. 29], previa concertazione con le OO.SS., sentiti i Direttori regionali:

-          individuano ed istituiscono i profili professionali relativi alle diverse categorie di classificazione del personale;

-          quantificano i posti di organico dei singoli profili, nell'ambito della dotazione complessiva di categoria;

-          assegnano i posti di organico per categoria e profilo alle singole Direzioni [e strutture di supporto].

4-bis. la Giunta regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta gli atti elencati nel comma 4, su proposta del Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione.

5.         Per assicurare la ottimale funzionalità della struttura regionale, con provvedimento monocratico, i Direttori assegnano i posti per categoria e profilo professionale alle diverse strutture delle Direzioni del Consiglio e dei Dipartimenti della Giunta.

Art. 35

Mobilità.

1.         La Regione promuove in relazione al proprio fabbisogno e alle esigenze di operare un riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di reclutamento del personale quale strumento di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale, nonché di perseguire le pari opportunità.

2.         L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, di intesa, previa concertazione con le OO.SS., determinano i criteri per la mobilità interna ed esterna nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 29/1993 e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e negli accordi integrativi decentrati.

3.         La mobilità del personale tra le Direzioni del Consiglio o tra i Dipartimenti della Giunta è disposta dal Direttore competente per gli affari amministrativi, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Art. 41

Responsabilità del procedimento amministrativo.

1.         Fermo quanto disposto dalla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, ed in particolare dall'art. 9, gli Organi di direzione politica, con atti di organizzazione, possono indicare per ciascun procedimento amministrativo, attinente le competenze delle proprie strutture, il termine per l'emanazione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.         Nell’ambito delle funzioni attribuite a ciascuna Direzione o a ciascun Dipartimento, il Direttore individua con provvedimento motivato, per ciascun tipo di procedimento, la struttura competente per l’istruttoria e per ogni altro adempimento procedimentale.

3.         Il dirigente di ciascun servizio può assegnare ai dipendenti di qualifica non inferiore a quella apicale prevista dal contratto del personale del comparto regioni - Autonomie locali, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

4.         La struttura organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato ed, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

5.         Il responsabile del procedimento assolve con autonomia ai compiti previsti dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6.         In sede di prima applicazione della presente legge le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 sono adottate entro i sessanta giorni successivi all'affidamento dei rispettivi incarichi dirigenziali.

Art. 42

Formazione e pubblicità degli atti.

1.         I Direttori regionali ed i Dirigenti esercitano le rispettive competenze mediante l'adozione di provvedimenti monocratici che assumono la denominazione di "determinazioni". Le attività riconducibili alla capacità ed ai poteri del privato datore di lavoro, vengono formalizzate mediante decisioni o comunicazioni, ovvero con ordini di servizio, quando trattasi di attività di organizzazione.

2.         Gli Organi di direzione politica formulano periodiche direttive rivolte ad assicurare la pubblicazione, anche per estratto, degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna adottati dagli Organi politici e dalla dirigenza. Gli atti di organizzazione delle Direzioni o dei Dipartimenti della Giunta regionale e delle relative strutture dirigenziali interne sono pubblicati in una apposita sezione del Bollettino Ufficiale e trasmessi su supporto informatico alla Presidenza del Consiglio regionale per darne tempestiva notizia alla Conferenza dei Capigruppo.

LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000, N. 9

Istituzione dell’Avvocatura regionale.

Art. 1

Avvocatura regionale.

1.         È istituita l'Avvocatura regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara.

2.         La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3, sono di norma affidati all'Avvocatura dello Stato.

3.         L'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale.

4.         Al fine di assicurare la tutela legale e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli Enti, organismi, Istituti e strutture ad esse sottoposte o collegate, l'Avvocatura regionale provvede, in particolare:

a)         ad affidare all'Avvocatura dello Stato gli incarichi di patrocinio e rappresentanza dell'Amministrazione;

b)         alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nel casi di cui al precedente comma 3;

c)         alla formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative regionali;

d)         allo svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;

e)         alla gestione della biblioteca della Giunta regionale;

f)          alla predisposizione e diffusione tra gli Organi e le strutture della Regione Abruzzo del massimario delle decisioni giurisdizionali;

g)         all'esazione dei compensi ad essa spettanti;

h)         ad espletare direttamente la fase istruttoria di ogni contenzioso, prima all'invio dell'avvocatura distrettuale.

4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati.

5.         In particolari casi e previo parere dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia.

6.         Nel casi di cui al precedente comma 3, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolti dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al fine indicato, sono iscritti all'Albo speciale dei legali incaricati della difesa degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione, sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale, dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 97/1987.

7.         La Giunta regionale, con atto di organizzazione, regolamenta le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi di cui al precedente comma.

8.         Le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile della struttura dell'Avvocatura regionale e il relativo trattamento economico sono disciplinati con atto di organizzazione della Giunta regionale. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale.

8-bis. L'incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai Direttori regionali.

8-ter. All'incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999.

9.         Gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo, quelli alla stessa comunque collegati, le Aziende ed Istituti partecipanti, gli Enti locali, possono stabilire, secondo le procedure previste dai particolari ordinamenti che le reggono, di avvalersi per la tutela dei propri interessi dell'assistenza dell'Avvocatura di Stato o dell'Avvocatura regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nei commi precedenti. Gli oneri relativi a tale avvalimento sono regolati con apposita convenzione.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 5

Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni.

1.         La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.

2.         Il Servizio di segreteria del Presidente è articolato in un Ufficio.

3.         I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unità organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente è adeguata la tabella C.

4.         La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2 e 3 è fissata nell'allegata tabella "C" e può essere coperta con personale regionale degli enti strumentali della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali, comandato o assunto a tempo determinato, pieno o parziale.

5.         In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. n. 11/2001. È conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.

6.         L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e può prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.

Art. 8

Assegnazione di personale.

1.         Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

a)         della Giunta regionale;

b)         del Consiglio regionale;

c)         degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;

d)         dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;

e)         di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

2.         Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).

3.         Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.

4.         L'assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura.

5.         I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

6.         L'incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

7.         L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.

8.         Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale.

9.         Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.

10.       In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura.

LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

Art. 16

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.

1.         Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 14.09.1999, n. 77 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" è sostituito dal seguente:

"1. Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in:

a) Direzioni regionali;

b) Strutture speciali di supporto di cui all’art. 14;

c) Servizi;

d) Posizioni dirigenziali di Staff;

e) Uffici".

2.         [Il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 77/99 è sostituito dal seguente:

"2. Le Strutture speciali di supporto della Giunta Regionale sono:

a) Gabinetto della Presidenza;

b) Sistema Informativo Regionale;

c) Avvocatura Regionale, di cui alla L.R. 9/2000;

d) Stampa;

e) Controllo di Gestione;

f) Controllo ispettivo-contabile;

g) Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro".]

3.         [All'art. 14, comma 3, della L.R. n. 77/1999, al terzo alinea, le parole "lettere a) e b) " sono sostituite con le parole "lettere a), b) e c) ".]

4.         All'art. 14, comma 3, della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 dopo le parole "e che" sono aggiunte le parole "abbia svolto le funzioni di Segretario Comunale ovvero che".

5.         [Il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 77/99 è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti delle strutture speciali di supporto di cui ai precedenti, comma 1 lett. b) e comma 2 lettere d), e), f) e g), partecipano alla Conferenza dei Direttori Regionali. Ad essi sono attribuite le seguenti competenze:

a) la formulazione di proposte ed esprime pareri all’Organo politico di riferimento, nelle materie di competenza;

b) il conferimento degli incarichi di responsabile di Ufficio;

c) la cura l’attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali determinati dall’Organo di direzione politica;

d) la partecipazione al dibattito culturale e scientifico per le tematiche di competenza, assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;

e) l’adozione degli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;

f) la rappresentanza dell’Amministrazione limitatamente alle proprie competenze ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti, di conciliare e transigere, di concludere accordi;

g) la richiesta di pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione per le materie attinenti la competenza;

h) la cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) la cura il coordinamento dei rapporti con gli uffici dell’Unione Europea;

j) l’affidamento degli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l’esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al componente la giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni dell’adozione del provvedimento;

k) la ripartizione tra i diversi Uffici delle risorse umane e strumentali;

l) l’adozione degli atti di gestione del personale assegnato, verifica, periodicamente, i carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce i trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;

m) l’individuazione e la nomina dei responsabili dei procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli stessi;

n) la presidenza delle commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, in rappresentanza della Regione;

o) lo svolgimento di ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.

Ai dirigenti delle Strutture speciali di supporto è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di servizio, fino alla data della definitiva graduazione delle posizioni economiche dirigenziali.

Della peculiarità delle suddette posizioni sarà tenuto conto ai fini della graduazione di cui all’art. 21.".]

6.         Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:

“2. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta Regionale dallo Statuto e dalle Leggi. Il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale svolge, inoltre, specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente o dalla Giunta e provvede all’espletamento delle attività istituzionali concernenti i rapporti del Presidente con le strutture del Consiglio. Assicura al Presidente e alla Giunta Regionale il necessario supporto in ordine all’attività legislativa e di produzione normativa degli stessi. Cura i rapporti a prevalente contenuto politico, con i rappresentanti di organismi locali, nazionali ed internazionali; cura, inoltre, le attività relative alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente e della Giunta Regionale e svolge compiti di raccordo tra gli organi di direzione politica ed amministrativa”.

7.         La Giunta regionale, su proposta del Presidente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di organizzazione secondo le procedure di cui alla L.R. n. 77/1999, necessari all'esecuzione di quanto previsto comma 5.

8.         All’art. 28, comma 3, della L.R. n. 77/99 le parole “La Direzione della Giunta regionale preposta alla gestione finanziaria è deputata tra l’altro a:” sono sostituite con le seguenti: “La Struttura speciale di supporto “Controllo ispettivo-contabile”, è deputata a:”.

9.         Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) affida gli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l’esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al Componente la Giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni prima dell’adozione del provvedimento;”.

10.       Al comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera t1):

"t1) cura la raccolta delle determinazioni adottate dai Dirigenti della propria Direzione".

11.       Al comma 2 dell’art. 24 della L.R. n. 77/99 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera h1):

"h1) trasmette le proprie determinazioni al Direttore per l’inserimento nella relativa raccolta".

12.       Alla L.R. n. 77/99, dopo l’art. 29 è aggiunto il seguente art. 29 bis:

“Art. 29 bis

(Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro)

1.         In materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, la Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs. 19.09.1994,n.626, coordinato col D.Lgs 19.03.1996, n. 242 e, per l’organizzazione della propria azione amministrativa, fa altresì propria la Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE.

2.         L’attuazione delle norme di cui al comma 1, è di competenza della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro”.

3.         Il Dirigente Responsabile della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” è individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.

4.         Per far fronte rispettivamente agli oneri per la prevenzione dei rischi e la tutela igienico sanitaria e per l’attuazione del Programma Annuale degli interventi di adeguamento delle sedi alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94, il Dirigente di cui al comma 3 cura la gestione dello stanziamento del Capitolo 11205 e, per l’anno 2002, della somma di € 4.320.000 dello stanziamento iscritto nel Capitolo 12101.”.

13.       [Vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 81/2006]

14.       Il comma 6 dell’art. 20 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di Direttore regionale e di Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta Regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

            L’incarico di Direttore o Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa decorsi centottanta giorni dall’insediamento dell’organo di direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall’insediamento del nuovo Direttore.

            I dirigenti del ruolo regionale cessati dall’incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura Speciale di Supporto equiparata al Direttore rimangono a disposizione dell’Amministrazione per un periodo massimo di tre mesi e svolgono, su specifico incarico della Giunta Regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

            Entro lo stesso termine gli Organi di direzione politica provvedono alla loro assegnazione ad altra Direzione o Struttura Speciale di Supporto.

            Per il medesimo periodo, e comunque fino all’affidamento di incarico diverso se precedente, essi percepiscono l’indennità prevista per i Dirigenti di Posizione di Staff.".

15.       Il comma 9 dell’art. 20 della L.R. n. 77/99 è sostituito dal seguente:

"9. In caso di assenza o impedimento di un dirigente, direttore o dirigente responsabile di strutture speciali di supporto le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta Regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente.

            Ove l’assenza o impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore nell’ambito dei dirigenti assegnati alla relativa Direzione.

            Gli eventuali compensi derivanti dal conferimento degli incarichi sono definiti in sede di contrattazione decentrata nell’ambito del fondo per la retribuzione della dirigenza.

            In caso di vacanza di posizioni di dirigente e responsabile di struttura speciale di supporto la Giunta Regionale, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l’incarico ad un dirigente del ruolo unico regionale. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell’indennità di posizione spettante per l’incarico di dirigente del posto vacante".

16.       All’art. 20 della L.R. n. 77/99, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9 bis.

"9 bis. Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta Regionale, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l’incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima direzione. Al dirigente incaricato compete la differenza tra l’indennità di posizione percepita e quella spettante per l’incarico di direttore.".

17.       All'art. 42, comma 1, della L.R. n. 77/99 la parola "ordinanze" è sostituita dalla parola "determinazioni".

 

LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N. 16

Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 1

Disposizioni di razionalizzazione della finanza regionale e funzionamento delle strutture

(Omissis)

15. [L’art. 2 della L.R. 17/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente

1.         Il Presidente della Giunta regionale si avvale, in conformità all’art. 14, comma 2, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, di un Ufficio di Diretta Collaborazione con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria, anche particolare, e per le relazioni interne ed esterne.

2.         La Giunta regionale con apposito atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il funzionamento e l’articolazione dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, configurandolo come unità organizzativa complessa ed articolata e prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che articolazioni organizzative semplici.

3.         Le unità organizzative e le dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura Speciale di Supporto "Gabinetto della Presidenza" ed alla "Segreteria del Presidente" concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e la dotazione organica dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.

4.         Il Responsabile dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ed i Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che lo compongono devono essere muniti di esperienze professionali adeguate alla funzione da svolgere e possono essere scelti tra: personale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione; personale a tempo indeterminato in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni; soggetti esterni all’Amministrazione regionale, ivi compreso il personale di aziende o organismi privati.

5.         I Responsabili di cui al comma 4 del presente articolo, se dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono collocati al di fuori del ruolo organico del personale dipendente, senza diritto agli assegni, per il periodo dell’incarico; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio.

6.         Il Responsabile dell’Ufficio di Diretta Collaborazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene anche previsto il compenso che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i direttori della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato più elevata prevista per i direttori.

7.         I Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che compongono l’Ufficio di Diretta Collaborazione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene disposto per ciascun Responsabile il compenso, che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i dirigenti di servizio della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di servizio.

8.         All’articolazione organizzativa complessa preposta allo svolgimento dei compiti di segreteria è assegnata, oltre che il Responsabile, la dotazione organica di numero otto unità di personale non dirigenziale prevista dalla tabella allegata alla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, nei limiti di 4 unità, può disporre con richiesta nominativa l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale,  con le modalità e le condizioni di cui all’art. 5 della presente legge. Al personale spetta il trattamento di lavoro di cui all’art. 8 della presente legge.

9.         Nelle articolazioni organizzative complesse dell’Ufficio di Diretta collaborazione del Presidente diverse da quella preposta allo svolgimento di compiti di segreteria confluisce la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'attuale Struttura Speciale di Supporto Gabinetto della Presidenza».]

16.       [Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 17/2001 è abrogato.]

17.       [Il comma 5 dell’art. 3 della L.R. 17/2001 è sostituito nei seguenti termini:

«5. I Responsabili delle Segreterie di cui al presente articolo possono essere scelti:

-          tra il personale regionale;

-          -tra il personale della Pubblica Amministrazione;

-          tra soggetti esterni;

tutti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

I predetti Responsabili, se dipendenti da pubblica amministrazione, possono essere collocati in aspettativa senza assegni; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza di previdenza ed anzianità di servizio».]

18.       [All’art. 4 della L.R. 17/2001 è aggiunto il seguente comma:

«8. Per l’attribuzione delle mansioni superiori si rinvia alle disposizioni previste dall’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».] ([8])

(Omissis)

20.       [Il comma 4 dell’art. 8 della L.R. 17/2001 recante: Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, è sostituito nei seguenti termini:

«4. Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione. Sono altresì assicurate le spettanze relative alle missioni e all’indennità di disagio chilometrica, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché un compenso che nell’entità è riconducibile all’istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. Nei casi di impossibilità a fruire del pasto durante le trasferte verrà comunque corrisposto un rimborso forfetario, così come disposto dalla vigente normativa in materia. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza con cadenza biennale possono rideterminare, previa concertazione sindacale, in armonia con i principi di contenimento della spesa per la finanza pubblica, le indennità di cui al presente comma».]

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 29

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione.

Art. 76

Integrazione all’art. 3 (Segreterie dei Componenti la Giunta - Segreteria del vice Presidente della Giunta) della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale ), così come modificata dalla L.R. 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)

[1. All’art. 3 (Segreterie dei Componenti la Giunta - Segreteria del vice Presidente della Giunta) della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 recante: Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, così come modificata dalla L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante: Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis:

"5bis. I Responsabili delle Segreterie, qualora siano scelti tra i funzionari direttivi regionali titolari di posizione organizzativa, conservano lo status giuridico di responsabile di ufficio durante il periodo di assegnazione alle Segreterie".]

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4

Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Art. 5

(Requisiti, nomine e compensi)

1.         In applicazione dell’art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno.

1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

1-ter. All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1-bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1-sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura.

1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.

1-nonies. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1° dicembre 2013.

1-decies. L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.

1-undecies. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013, percepivano in qualità di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.

2.         In applicazione dell’art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

3.         Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato [parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 15 ottobre 2013, n. 34]. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all’atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.

4.         La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

5.         [comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L.R. 15 ottobre 2013, n. 34]

6.         Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all’art. 8.

7.         Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [periodo soppresso dall’art. 6, L.R. 4 agosto 2009, n. 12]

8.         In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.

9.         La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2010, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010).

Art. 22

Modifiche all'art. 2 della L.R. 17/2001

[1.        Al comma 2, dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2001, le parole "e all'articolazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolazione, l'organizzazione e le dotazioni organiche nei limiti finanziari determinati dalla tabella A".

2.         Al comma 4, dell'art. 2 della L.R. n. 17/2001, è aggiunto il seguente ultimo periodo "I relativi contratti stipulati dalla Regione Abruzzo con il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1 e con i responsabili delle articolazioni organizzative complesse possono essere di diritto privato, ovvero di diritto pubblico. Qualora i predetti contratti siano di diritto pubblico si osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 della legge regionale 14.9.1999, n. 77".

3.         Al comma 5, dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2001, le parole "tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio" sono soppresse.

4.         [abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 5 maggio 2010, n. 14]

5.         All'art. 2 della L.R. n. 17/2001 i commi 8 e 9 sono abrogati.]

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2010, N. 14

Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo.

Art. 6

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2001

[1. Al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale" dopo le parole "articolazioni organizzative semplici" sono aggiunte le seguenti parole "La dotazione organica ed il relativo tetto di spesa del personale a tempo determinato sono quelli attualmente in essere ed indicati nella tabella A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo.

TABELLA A

Organico del personale delle Segreterie del Presidente e dei componenti la Giunta regionale

 Segreterie

Dirigente

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Personale a termine

Totale

Presidente

1

2

4

2

[4]

9

Vice Presidente

 

1

4

 

[2]

5

Assessori

 

1

3

 

[1]

4

 

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013, N. 25

Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della L. R. 9 maggio 2001 n. 17)

1.         [I commi 3 e 4, dell'articolo 8, della L.R. 9 maggio 2001 n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) sono sostituiti dai seguenti:

"3.        Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell'automezzo assegnato in uso esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale dipendente regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all'articolo 4, a personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l'utilizzo dell'automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell'organo fruente o presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti. All'assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura di provenienza.

4.         Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell'incarico, un'indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. L'importo della stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì assicurate l'indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti."]

2.         La Giunta regionale, nel rispetto delle norme contrattuali, istituisce con proprio regolamento il ruolo degli autisti in servizio presso la Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità ed i criteri di accesso al ruolo.

3.         Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla prossima legislatura e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014).

Art. 9

(Contributi alle ATER)

[1.        Al fine di compensare le entrate delle Ater per l'effetto della riduzione delle stesse verificatasi in applicazione dell'art. 2, della L.R. 27/2013 è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 di € 100.000,00.

2.         Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato dalla Giunta regionale su richiesta delle Ater asseverata dai revisori dei conti che dimostri le minori entrate registrate per l'effetto della L.R. 27/2013.

3.         Agli oneri di cui al presente articolo per l'esercizio 2014 si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione 151577, U.P.B. 03.01.002 denominato "Contributo alle Ater per la rideterminazione dei canoni ai sensi della L.R. 27/2013".

4.         La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione di bilancio del 2014:

-          U.P.B. 03.02.001 parte entrata Cap. 32106 in aumento di € 100.000,00;

-          U.P.B. 03.01.002 parte spesa Cap. 151577 di nuova istituzione denominato "Contributi alle Ater per la rideterminazione dei canoni ai sensi della L.R. 27/2013" in aumento € 100.000,00.]

LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2014, N. 9

Modifiche alle leggi regionali 77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014.

Art. 1

(Modifica all'art. 14 della L.R. 77/1999, e disposizioni applicative)

[1. All'art. 14 della L.R. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto di cui al comma 2, lett. f), è, altresì, il Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché il responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.".

2.         Il Responsabile per la prevenzione della corruzione incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le funzioni di sua competenza fino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Prevenzione della Corruzione 2013-2016.]

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2014, N. 17

Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.

Art. 6

(Integrazione alla L.R. 7/2014)

[1. Dopo l'art. 24 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" è inserito il seguente:

"Art. 24-bis

(Stanziamenti attività culturali)

1.         I seguenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell'anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:

a)         UBP 10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di Teramo), € 300.000,00;

b)         UPB 10.02.009, cap. 62434 (Contributo all'ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo), € 300.000,00;

c)         UPB 10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica), € 300.000,00;

d)         UPB 10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), € 300.000,00.".]