LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia
ambientale" e s.m.i., di seguito denominato
“decreto”, ed in particolare la parte
terza che pone in capo alle regioni, tra le altre cose, il compito di:
- Classificare i corpi idrici
superficiali e sotterranei in una delle classi di qualità previste
nell’Allegato 1 alla Parte Terza del decreto stesso (art. 77 del decreto) ;
- Individuare le misure per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità sui corpi idrici (art. 77 del
decreto);
- Adottare, ed aggiornare
periodicamente, il Piano di Tutela delle
Acque quale strumento di pianificazione per il raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualità sui corpi idrici (art.
121 del decreto);
- Elaborare ed attuare programmi per il
rilevamento e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee;
- Aggiornare e revisionare
periodicamente i programmi delle misure (art. 120 del decreto);
- Aggiornare e revisionare
periodicamente il rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e
l’analisi degli impatti esercitati dalle attività antropiche (art. 118);
CONSIDERATO
che uno degli obiettivi del decreto è “che sia mantenuto o raggiunto per i
corpi idrici significativi superficiali
e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente alla
stato di “buono”” (art. 76 del decreto);
PRESO
ATTO CHE:
- con DGR n. 614 del 9/8/2010,
pubblicata sul BURA n. 61 Ordinario del 24/9/2010, è stato adottato il Piano di
Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che costituisce lo strumento di
pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici;
- dopo l’adozione e pubblicazione del
Piano, lo stesso è stato sottoposto a consultazione pubblica ed ai pareri
vincolanti previsti dal decreto stesso, e conseguentemente modificato, ed è
stato quindi nuovamente approvato dalla
Giunta con DGR 492/C dell’8 luglio 2013 e trasmesso al Consiglio Regionale per
l’approvazione finale;
PRESO
ATTO che nella Parte Quarta del decreto, ed in particolare agli articoli 192, 242 e seguenti vengono disciplinate le
procedure da seguire nel caso di “abbandono di rifiuti” e di “siti contaminati” , questa ultima per
le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
PRESO
ATTO che l’Allegato 1 alla parte Terza del decreto fissa i criteri per il
monitoraggio dei corpi idrici introducendo anche una tipologia di monitoraggio
definita “di indagine” che è richiesto in casi specifici ovvero:
- quando sono sconosciute le ragioni di
eventuali superamenti (ad esempio quando non si ha chiara conoscenza delle
cause del mancato raggiungimento del buono stato ecologico e/o chimico, ovvero
del peggioramento dello stato delle acque);
- quando il monitoraggio di sorveglianza
indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli
obiettivi, di cui all’articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo,
e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito, al fine di avere un
quadro conoscitivo più dettagliato sulle cause che impediscono il
raggiungimento degli obiettivi;
- per valutare l'ampiezza e gli impatti
dell'inquinamento accidentale.
VISTA
la L.R. 29/07/1998 n. 64 istitutiva dell’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente
(ARTA Abruzzo);
CONSIDERATO
che l’art. 5 della succitata L.R. 64/98 individua tra
i compiti istituzionali dell’ARTA quello di “realizzare campagne di controllo
ambientale ed elaborare proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni
di particolare degrado” ;
CONSIDERATO
inoltre che ai sensi dell’art. 20 della LR 64/98, la Regione Abruzzo e l’ARTA
Abruzzo stipulano annualmente dal 2000, specifiche Convenzioni per dare
attuazione all’Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs
152/06, che definisce le modalità per il monitoraggio e la classificazione dei
corpi idrici;
PRESO
ATTO che la Convenzione stipulata tra l’ARTA Abruzzo e la Direzione LL.PP: - Servizio Qualità delle Acque, il monitoraggio dei
corpi idrici superficiali e sotterranei nell’annualità 2013 prevede, nei casi
fissati dall’Allegato 1 alla Parte Terza del decreto, sopra richiamati,
l’attivazione da parte di ARTA Abruzzo di un monitoraggio di indagine;
PRESO
ATTO della necessità di definire una procedura volta a disciplinare le attività
da porre in essere, nell’immediato, da parte degli Enti preposti al controllo,
qualora si individui un rischio concreto e significativo di inquinamento dei
corpi idrici superficiali;
VALUTATO
che la procedura ha prioritariamente l’obiettivo di investigare con
tempestività le situazioni di rischio di inquinamento riscontrate dagli enti
preposti al controllo e di consentire la messa in atto di tempestivi
provvedimenti cautelativi della salute pubblica, da parte degli Enti
competenti, restando comunque in capo a ciascun Ente coinvolto le specifiche
competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
VISTA
la Procedura operativa allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
RITENUTO
necessario approvare tale procedura come indirizzo generale nell’ambito
dell’attuazione della Parte Terza del decreto, inerente la tutela delle acque
dall’inquinamento;
DATO
ATTO che, per quanto sopra evidenziato, per la realizzazione delle attività di
monitoraggio previste nella procedura approvata con la presente Deliberazione,
non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale;
DATO
ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio
Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo
Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito alla coerenza dell’atto proposto
con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
UDITO
il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;
a
voti unanimi resi nelle forme di legge
Per
le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di approvare, la procedura operativa,
allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
volta a disciplinare le attività da porre in essere, nell’immediato, da parte
degli Enti preposti al controllo, qualora si individui un rischio concreto e
significativo di inquinamento dei corpi idrici superficiali;
2. di stabilire che il presente
provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
3. di disporre la pubblicazione sul BURA e
sul sito internet della Regione del
presente atto.
Segue allegato