LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., di seguito denominato “decreto”,  ed in particolare la parte terza che pone in capo alle regioni, tra le altre cose, il compito di:

-          Classificare i corpi idrici superficiali e sotterranei in una delle classi di qualità previste nell’Allegato 1 alla Parte Terza del decreto stesso (art. 77 del decreto) ;

-          Individuare le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità sui corpi idrici (art. 77 del decreto);

-          Adottare, ed aggiornare periodicamente,  il Piano di Tutela delle Acque quale strumento di pianificazione per il raggiungimento dei suddetti  obiettivi di qualità sui corpi idrici (art. 121 del decreto);

-          Elaborare ed attuare programmi per il rilevamento e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee;

-          Aggiornare e revisionare periodicamente i programmi delle misure (art. 120 del decreto);

-          Aggiornare e revisionare periodicamente il rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e l’analisi degli impatti esercitati dalle attività antropiche (art. 118);

CONSIDERATO che uno degli obiettivi del decreto è “che sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali  e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente alla stato di “buono”” (art. 76 del decreto);

PRESO ATTO CHE:

-          con DGR n. 614 del 9/8/2010, pubblicata sul BURA n. 61 Ordinario del 24/9/2010, è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

-          dopo l’adozione e pubblicazione del Piano, lo stesso è stato sottoposto a consultazione pubblica ed ai pareri vincolanti previsti dal decreto stesso, e conseguentemente modificato, ed è stato quindi  nuovamente approvato dalla Giunta con DGR 492/C dell’8 luglio 2013 e trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione finale;

PRESO ATTO che nella Parte Quarta del decreto, ed in particolare agli articoli  192, 242 e seguenti vengono disciplinate le procedure da seguire nel caso di “abbandono di rifiuti”  e di “siti contaminati” , questa ultima per le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

PRESO ATTO che l’Allegato 1 alla parte Terza del decreto fissa i criteri per il monitoraggio dei corpi idrici introducendo anche una tipologia di monitoraggio definita “di indagine” che è richiesto in casi specifici ovvero:

-          quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio quando non si ha chiara conoscenza delle cause del mancato raggiungimento del buono stato ecologico e/o chimico, ovvero del peggioramento dello stato delle acque);

-          quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di cui all’articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo, e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito, al fine di avere un quadro conoscitivo più dettagliato sulle cause che impediscono il raggiungimento degli obiettivi;

-          per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale.

VISTA la L.R. 29/07/1998 n. 64 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la  Tutela dell’Ambiente (ARTA Abruzzo);

CONSIDERATO che l’art. 5 della succitata L.R. 64/98 individua tra i compiti istituzionali dell’ARTA quello di “realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di particolare degrado” ;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 20 della LR 64/98, la Regione Abruzzo e l’ARTA Abruzzo stipulano annualmente dal 2000, specifiche Convenzioni per dare attuazione all’Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, che definisce le modalità per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

PRESO ATTO che la Convenzione stipulata tra l’ARTA Abruzzo e la Direzione LL.PP: - Servizio Qualità delle Acque, il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei nell’annualità 2013 prevede, nei casi fissati dall’Allegato 1 alla Parte Terza del decreto, sopra richiamati, l’attivazione da parte di ARTA Abruzzo di un monitoraggio di indagine;

PRESO ATTO della necessità di definire una procedura volta a disciplinare le attività da porre in essere, nell’immediato, da parte degli Enti preposti al controllo, qualora si individui un rischio concreto e significativo di inquinamento dei corpi idrici superficiali;

VALUTATO che la procedura ha prioritariamente l’obiettivo di investigare con tempestività le situazioni di rischio di inquinamento riscontrate dagli enti preposti al controllo e di consentire la messa in atto di tempestivi provvedimenti cautelativi della salute pubblica, da parte degli Enti competenti, restando comunque in capo a ciascun Ente coinvolto le specifiche competenze attribuitegli dalle norme vigenti;

VISTA la Procedura operativa allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario approvare tale procedura come indirizzo generale nell’ambito dell’attuazione della Parte Terza del decreto, inerente la tutela delle acque dall’inquinamento;

DATO ATTO che, per quanto sopra evidenziato, per la realizzazione delle attività di monitoraggio previste nella procedura approvata con la presente Deliberazione, non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile,  in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

a voti unanimi resi nelle forme di legge

Per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

1.         di approvare, la procedura operativa, allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, volta a disciplinare le attività da porre in essere, nell’immediato, da parte degli Enti preposti al controllo, qualora si individui un rischio concreto e significativo di inquinamento dei corpi idrici superficiali;

2.         di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

3.         di disporre la pubblicazione sul BURA e sul sito internet della Regione  del presente atto.

 

Segue allegato

Allegato 1