TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 117 DELLA
COSTITUZIONE, DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49 "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo",
DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8 "Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica",
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1989, N. 105
"Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di
sviluppo, da parte della Regione Abruzzo", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE
04.01.2013, n. 5 "Interventi regionali per la promozione delle attività di
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" (pubblicata sul
Bollettino Speciale n. 3 del 10.01.2014)
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Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Art.
117
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali .
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali .
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
LEGGE 26 FEBBRAIO 1987,
N. 49
Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art.
28
(Riconoscimento
di idoneità delle organizzazioni non governative)
1. Le organizzazioni non governative, che
operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono
ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con
decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione
per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale
Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione,
formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri
cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità può essere richiesta per la
realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di
sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio
civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono
inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo
sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità
formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle
organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di
intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi della
legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
b) abbiano come fine istituzionale quello
di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni
del terzo mondo;
c) non perseguano finalità di lucro e
prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività
commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini
istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da
enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di
enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del
personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel
settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
g) accettino controlli periodici all'uopo
stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai
fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi
all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
i) si obblighino alla presentazione di
una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
DECRETO-LEGGE 18
GENNAIO 1993, N. 8
Disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.
Art.
19
(Attività
di cooperazione allo sviluppo degli enti locali)
1. L'ANCI e l'UPI possono essere
individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli
affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è
autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento
globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte
dei singoli associati.
1-bis. I comuni e le
province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della
somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione
per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di
solidarietà internazionale.
LEGGE REGIONALE 14
DICEMBRE 1989, N. 105
Svolgimento di attività
di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo, da parte della
Regione Abruzzo.
Art.
5
Presso la Giunta
regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo
sviluppo.
Esso collabora alla
elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine
all’attuazione delle attività di cooperazione, e funzioni di collegamento con
la D.C.M.C.S.
Il Comitato è
costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale o
suo delegato che la presiede;
dal componente la
Giunta preposto al Settore cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di
sviluppo;
dal componente la
Giunta preposto al Settore emigrazione e immigrazione.
b) da tre consiglieri regionali, di cui
uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le
funzioni di vicepresidente;
c) dai rappresentanti delle organizzazioni
non governative riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49;
d) da tre rappresentanti degli enti locali
di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;
e) da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali più rappresentative;
f) da tre rappresentanti delle
organizzazioni cooperative più rappresentative;
g) da tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative.
Possono essere chiamati
a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione a
specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e
le organizzazioni dei lavoratori immigrati consentite nella Regione.
Il Comitato è
costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni
pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza.
Trascorsi trenta giorni
dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato può essere
costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.
È fatta salva la
possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute
in ritardo.
Ai componenti il
Comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla
L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.
Le funzioni di segretario
del Comitato sono svolte dal dirigente della struttura di cui all’art. 6 della
suddetta legge.