TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8 "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1989, N. 105 "Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo, da parte della Regione Abruzzo", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 04.01.2013, n. 5 "Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" (pubblicata sul Bollettino Speciale n. 3 del 10.01.2014)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)         politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b)         immigrazione;

c)         rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d)         difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e)         moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f)          organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g)         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h)         ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i)          cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l)          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m)        determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n)         norme generali sull'istruzione;

o)         previdenza sociale;

p)         legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q)         dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r)         pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s)         tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 28

(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)

1.         Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2.         L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3.         Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4.         Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a)         risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

b)         abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c)         non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d)         non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e)         diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f)          documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g)         accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h)         presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i)          si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Art. 19

(Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali)

1.         L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1989, N. 105

Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo, da parte della Regione Abruzzo.

Art. 5

Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo.

Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’attuazione delle attività di cooperazione, e funzioni di collegamento con la D.C.M.C.S.

Il Comitato è costituito:

a)         dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede;

dal componente la Giunta preposto al Settore cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo;

dal componente la Giunta preposto al Settore emigrazione e immigrazione.

b)         da tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di vicepresidente;

c)         dai rappresentanti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

d)         da tre rappresentanti degli enti locali di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;

e)         da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

f)          da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative più rappresentative;

g)         da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati consentite nella Regione.

Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza.

Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato può essere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.

È fatta salva la possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.

Ai componenti il Comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal dirigente della struttura di cui all’art. 6 della suddetta legge.