TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309 "Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza",
DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo", DELL'ARTICOLO 90 DELLA LEGGE REGIONALE
18 DICEMBRE 2012, N. 64 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE,
2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE,
2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE,
2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea
regionale 2012)", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 04.01.2014, n. 4
"Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a
base di cannabinoidi per finalità terapeutiche"
(pubblicata nel Bollettino Speciale n. 3 del 10.01.2014)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 117
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali .
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali .
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato .
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni .
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309
Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
Art. 14
(Criteri per la formazione delle
tabelle)
1. La inclusione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in
base ai seguenti criteri:
a) nella
tabella I sono indicati:
1) l'oppio
e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali,
estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica
da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle
prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per
struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le
foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale
da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione
chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le
sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni
altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia
capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici
che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che
abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la
cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli,
i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che
siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico;
7) ogni
altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi
distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per
sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del
sistema nervoso centrale;
b) nella
sezione A della tabella II sono indicati:
1) i
medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi
e di sintesi;
2) i
medicinali di cui all'allegato III-bis al presente
testo unico;
3) i
medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica
o psichica;
4) i
barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica
o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella
sezione B della tabella II sono indicati:
1) i
medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali
elencati nella sezione A;
2) i
barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici
ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella
sezione C della tabella II sono indicati:
1) le
composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II,
sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica;
e) nella
sezione D della tabella II sono indicati:
1) le
composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II,
sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per
la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello
delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far
parte della loro composizione;
2) le
composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le
composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in
associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi
totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05
per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni
medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello
stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in
terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis,
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;
f) nella
sezione E della tabella II sono indicati:
1) le
composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II,
sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per
la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso,
possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado
inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II,
sezioni A, C o D.
2. Nelle
tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo
unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli
isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono
essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle,
salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le
sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune
internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo,
se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.
4. Le
sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla
disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma
di prodotto, miscuglio o miscela.
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art. 8
(Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto
di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con
lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo:
a) alle
variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di
norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) al
rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio
pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla
riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla
determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere
permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni
considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle
spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando,
nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.
LEGGE
REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64
Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE,
2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE,
2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE)
1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).
Art. 90
(Attività regionale di
farmacovigilanza e di educazione sanitaria al corretto utilizzo dei farmaci)
1. Per l'attuazione della direttiva
2010/84/UE, la Regione partecipa alla rete europea e nazionale di
farmacovigilanza, secondo le modalità definite dall'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale:
a) adotta
iniziative volte a promuovere le segnalazioni spontanee delle reazioni avverse
ai farmaci da parte degli operatori sanitari;
b) provvede
alla diffusione delle informazioni sul corretto utilizzo dei farmaci al
personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della
farmacovigilanza;
c) individua
programmi di monitoraggio su specifiche categorie terapeutiche, sentita la
Commissione regionale del farmaco;
d) istituisce
il Centro regionale di farmacovigilanza (CRFV).