Società: EN.E.R. WIND
S.r.l.
Via Granarolo, 175/3
48018 Faenza (RA)
L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007
e s.m.i.)
PREMESSO
che
- il D.Lgs.
387/03, concernente “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in
particolare l’art. 12
- al
comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
- allo
stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
- al
comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere,
comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
- al
comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L.
241/90 e s.m.i. e che il termine per la conclusione
del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni al netto dei
tempi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/06 e smi, per il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale,
- al
comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il DPR 327/01 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” disciplina
l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi
ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs.
28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” all’art. 5 fissa criteri generali per
le modifiche agli impianti e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in
materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;
- la L.R. 9
agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4,
conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame
dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di
provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03;
- la L.R.
7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilità”:
- all’art.
3 stabilisce che, per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
private dichiarate di pubblica utilità, costituisce autorità espropriante il
Comune nel cui territorio l’opera si realizza,
- all’art.
5 attribuisce alla Giunta Regionale il conferimento agli enti locali delle
funzioni di “autorità espropriante” congiuntamente alle funzioni di esecuzione
della relativa procedura;
- la D.G.R. n.
351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs.
387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”,
- ha individuato quale Autorità
Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico,
Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA”,
- ha
istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e
responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs.
387/03,
- ha
approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03”,
- ha
adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;
- con D.G.R.
n. 271 del 15 aprile 2013 “L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di
espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di
“autorità espropriante” per la costruzione di un impianto eolico a Torrebruna. Ditta Proponente: EN.E.R.
WIND srl” la Regione Abruzzo ha delegato all’Amministrazione Comunale di Torrebruna le funzioni di autorità espropriante per la
realizzazione dell’impianto eolico di potenza pari a 4 MWe
da realizzarsi nel Comune di Torrebruna, giusta
convenzione DA13/97 del 23/05/2013;
VISTA
l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
n° 387/03 presentata il 08/08/2012 dalla Società EN.E.R.Wind srl con sede legale a Faenza (RA) in via
Granarolo n° 175/3 e acquisita al protocollo
regionale n. RA/189477 del 21/08/2012 regolarizzata con nota acquisita al
protocollo n. RA/240171 del 29/10/2012 per la costruzione e l’esercizio di un
impianto eolico di potenza pari a 4 MWe da ubicarsi
nel Comune di Torrebruna (CH) in loc. “Fonte Micune;
PRESO
ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata, comprendente i
seguenti elaborati tecnici:
- Relazione tecnica illustrativa di
progetto dell’impianto – 24/07/2012,
- TAV. 001: corografia generale scala
1/25.000,
- TAV. 002: inquadramento
territoriale scala 1/100.000,
- TAV. 003: inquadramento catastale scala 1/2.000 superata da TAV. 003 acquisita
al protocollo regionale n° 37055 del 07/02/2013,
- TAV. 004: inquadramento di P.R.G. scala 1/2.000,
- TAV. 005: viabilità di accesso scala 1/50.000,
- TAV. 006: profili plano-altimetrici,
- TAV. 007: lay-out impianto,
- TAV. 008: schema installazione WTG,
- TAV. 009: cavidotto
(lay-out e sezione),
- Relazione preliminare sull’impatto
acustico della centrale eolica (ex-L. n° 447/95) – 14/07/2012,
- Piano particellare di esproprio –
24/07/2012,
- Perizia relativa alla stima del valore di terreni agricoli da assoggettare ad
espropriazione – 21/07/2012,
- Relazione sul trasporto degli
aerogeneratori (WTG) sul sito di installazione – 24/07/2012,
- Schema movimentazioni di terra –
24/07/2012,
- Relazione geologica e geomorfologica –
settembre 2010,
- Scheda idrometeorologica
– 24/07/2012,
- Certificato di destinazione
urbanistica con vincolo n. 11/12,
- Scheda relativa all’ipotesi di piano
di monitoraggio così come richiesto dall’ufficio VIA,
- Progetto della cabina di connessione e
della connessione: I – Relazione - Piano delle Opere – 24/07/2012,
- Progetto della cabina di connessione e
della connessione: II – Scheda valutazione impatto elettromagnetico –
24/07/2012,
- Progetto della cabina di connessione e
della connessione dell’impianto eolico da realizzare nel Comune di Torrebruna: TAV. III - Tavola cabina,- Stima di produzione sulla base dei
dati misurati dal 22/1/2010 al 6/1/2012 – luglio 2012,
- Preventivo di connessione alla rete MT
di Enel Distribuzione per cessione per l’impianto di produzione da fonte eolica
per una potenza in immissione richiesta
di 4050 kW sito in fogli 14-15 p.lle 814-394- Torrebruna. Codice di tracciabilità- T0362594,
depositati
agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché
allegati al presente provvedimento;
PRESO
ATTO del giudizio favorevole con prescrizioni del Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale n°
1787 del 26/07/2011 e presa d’atto di variante non sostanziale - giudizio n° 1987 del 05/06/2012;
DATO
ATTO che con nota prot. RA/240609 del 29/10/2012, è
stato dato avvio al procedimento e convocata la conferenza dei servizi per il
giorno 29/11/2012 i cui lavori si sono conclusi con la richiesta di integrazioni
documentali;
PRESO
ATTO che a seguito delle richieste della conferenza dei servizi il proponente
ha inviato con note acquisite ai protocolli regionali n. 37055 del 07/02/2013,
n. RA/130811 del 21/05/2013 e n. RA/176889 del 10/07/2013 la seguente
documentazione:
- Integrazione al piano particellare di
esproprio – 31/12/2012,
- Integrazione al piano particellare di
esproprio stralcio di mappa del foglio n°15 del Comune di Torrebruna
e visure catastali – 31/12/2012,
- Relazione tecnica socioeconomica
illustrativa del progetto dell’impianto – 20/12/2012,
- TAV: 003 scala 1/2.000 Inquadramento
catastale,
- Scheda integrativa richiesta dall’Arta Abruzzo nel merito dell’ipotesi di piano di
monitoraggio così come richiesto dall’ufficio VIA – 28/12/2012,
- Relazione tecnica illustrativa di
progetto dell’impianto: Scheda integrativa nel merito delle richieste di Arta Abruzzo – 14/02/2013,
- Relazione geologica – Geomorfologica –
Idrogeologica – 27/04/2013,
- Scheda relativa alla connessione alla
rete della centrale eolica per il Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Abruzzo e Molise – 15/04/2013,
- TAV. 003/B – scala 1/2.000:
Inquadramento catastale – connessione alla rete elettrica MT di Enel D.,
- Relazione tecnica illustrativa di
progetto dell’impianto: Seconda scheda integrativa nel merito delle richiesta
di Arta Abruzzo con chiarimenti ulteriori –
12/06/2013,
- Relazione preliminare sull’impatto
acustico della centrale eolica (ex-L- n°445/95) Integrazione su richiesta di
Art Abruzzo (prot. n° 9104
del 21/12/2012) – 28/12/2012,
- Progetto elettrico della cabina di
connessione e della connessione: II – Scheda valutazione impatto
elettromagnetico integrazione esplicativa su richiesta dell’Arta
Abruzzo – 31/01/2013
depositati
agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché
allegati al presente provvedimento;
PRESO
ATTO che con nota del 18/06/2013 acquisita al protocollo regionale n. RA/165240
del 27/06/2013 il proponente ha inviato documentazione inerente la variazione
della strada di accesso al parco eolico e di seguito riportata:
- TAV. 10: Viabilità di Accesso – scala
1/50.000,
- Scheda illustrativa variante strada in
accesso – 29/04/2013,
depositati
agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché
allegati al presente provvedimento;
CONSIDERATO
che il proponente ha dichiarato nei modi di legge e nell’ambito della
conferenza dei servizi, di aver trasmesso la documentazione a tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento ai fini dell’espressione dei pareri di competenza;
PRESO
ATTO dei pareri agli atti dell’Autorità Competente e di seguito riportati:
- giudizio n°
1787 del 26/07/2011 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale: favorevole con prescrizioni “Viene esclusa la
realizzazione delle pale n. T4, T5 e T6, al fine di permettere il collegamento
tra i corridoi ecologici riducendo il rischio d’impatto dell’avifauna. Il
monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida per due anni
dopo l’avvio dell’impianto, deve essere effettuato da figure professionali
individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia
verificata l’incidenza dell’impianto sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà
essere interrotto il funzionamento dell’impianto stesso; deve essere acquisito
il parere dell’Autorità di Bacino competente” e giudizio n°
1987 del 05/06/2012: presa d’atto di variante non sostanziale;
- autorizzazione paesaggistica n° 6875 del 05/11/2012, reso in conformità con il parere
favorevole del Soprintendente prot. 15391 del
24/11/2010;
- nota prot.
15467/PAL del 12/11/2012 del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di
Chieti: parere favorevole nel rispetto delle condizioni dettate dal CTR-VIA nei
giudizi n. 1987 del 05/06/2012 e n. 1787 del 26/07/2011;
- parere favorevole del SIPA di Chieti
-UTA di Vasto prot. RA/263870 del 23/11/2012;
- comunicazione dell’Autorità di Bacino
dei Fiumi Trigno, Biferno e
minori, Saccone e Fortone prot.
1248/12 del 28/11/2012, confermato con nota prot.
1021/13 del 22/08/2013: in fase esecutiva deve esser posta particolare
attenzione alla raccolta ed al corretto smaltimento delle acque superficiali in
corrispondenza sia delle opere viarie quanto delle piazzole degli
aerogeneratori, effettuando, tra l’altro, un adeguato dimensionamento delle
cunette laterali e verificando la capacità di smaltimento degli impluvi
ricettori; il proponente deve adottare ogni opportuno accorgimento nella realizzazione
delle opere di progetto (aerogeneratori, cabina di smistamento, cavidotto, ecc.) per non incrementare le condizioni di
rischio esistenti, valutando attentamente le criticità geologiche-tecniche
connesse con la realizzazione delle stesse, considerate anche le condizioni di
pericolosità idrogeologica diffuse su settori di versanti adiacenti alle aree
d’intervento;
- note prott.
n. M_D.ABA001.28-11-12.58972 e n. M_D.ABA001.31-05-2013.27322 dell’Aeronautica
Militare: parere favorevole con la precisazione che “in merito alla segnaletica
e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea,
dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della
Difesa con la circolare allegata al foglio n°
146/394/4422 del 09/08/2000; le prescritte informazioni relative alle
caratteristiche degli ostacoli devono essere comunicate al C.I.G.A. con un
anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di
costituzione degli stessi”;
- nota del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti prot. 1375/GEN del
05/12/2012 “si comunica che allo stato, non si rinvengono interferenze tra il
tracciato degli elettrodotti MT/BT, connessi all’impianto in oggetto, e sistemi
di pubblico trasporto ad impianti fissi, sia in esercizio che in progetto,
ricadenti nella giurisdizione di questo Ufficio. Relativamente alla costruzione
dell’impianto in questione, si precisa che, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 108, 111, 112 e 120 del R.D. 1775/1933, questo Ufficio, ope legis, si pronuncia, in via
preventiva, esclusivamente in merito alla realizzazione, ovvero alle varianti
costruttive, di linee elettriche a tensione non inferiore a 5 kV (elettrodotti, cavidotti,
ecc.), ma non in merito ad altre opere e/o altri manufatti strumentali e/o
complementari all’impianto stesso. Tali ultime opere, se del caso, qualora
poste a distanza minore di quelle regolamentari rispetto a sistemi di trasporto
pubblico ad impianti fissi, potranno essere autorizzate, ex Titolo III del DPR
11/7/1980, n. 753, smi, dai competenti organi regionali,
ovvero da quelli di RFI spa, per i sistemi di trasporto pubblico e le linee di
rispettiva competenza”;
- nulla osta del Comando Militare
Esercito Abruzzo prot. 8167 del 05/12/2012;
- prot.
CAQ-0034496-P del 12/12/2012 dell’ANAS SpA: parere favorevole di massima ai
soli fini viabili, con la prescrizione che la viabilità primaria di cui alla
Tavola n. 005 del progetto definitivo non apporti modifiche alle intersezioni
stradali che insistono attualmente sulla Strada Statale n. 650 “di Fondo Valle Trigno”. Devono essere altresì rispettate le prescrizioni
di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/92 e s.m.i.)
ed agli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
(emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.) evidenziando nel contempo che le distanze dalle
strade devono intendersi come distane dal confine stradale in conformità alla
definizione di cui all’art. 3 comma 1 punto 10 del vigente Nuovo Codice della
Strada;
- prot.
2013-ARG-000135-P del 18/01/2013 della a2a Reti Gas: parere favorevole con le
seguenti condizioni:
- l’opera
deve essere realizzata nel pieno rispetto delle normative tecniche e di
sicurezza di riferimento, in particolare riguardo alla presenza delle opere
pertinenti l’impianto di trasporto gas metano cittadino, dell’osservanza del
D.M. 16.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee
dirette dal gas naturale con densità non superiore a 0,8” e D.M. 17.04.2008
“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con
densità non superiore a 0,8”,
- l’opera
deve essere realizzata nel pieno rispetto delle Norme relative alla Prevenzione
dagli Infortuni e Sicurezza sul Luogo di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con
particolare riguardo alle esistenti opere pertinenti l’impianto di trasposto
gas metano cittadino,
- deve
essere rispettata la distanza minima di qualsiasi impianto di messa a terra
pari a mt. 2,00 dalle esistenti condotte gas metano
di 4^ Specie, con la prescrizione che gli impianti di messa a terra devono
essere del tipo puntuali e non devono essere di tipo lineare ubicati all’interno
dello scavo unitamente ai cavidotti elettrici di
collegamento tra i due aerogeneratori e la cabina di connessione per il
collegamento alla rete a MT di Enel Distribuzione;
- nulla osta del Ministero della Difesa prot. M_D GGEN 0701713 del
28/01/2013;
- nulla osta della Marina Militare nota prot. 7272 del 10/05/2013;
- nota prot.
3356 del 13/05/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo:
nulla osta con la richiesta che “I lavori relativi alla costruzione
dell’aerogeneratore T1 siano eseguiti alla presenza di un professionista dalle
compravate capacità che opererà secondo le direttive del personale tecnico
dello scrivente ufficio al fine di evitare danni ad emergenze archeologiche ivi
eventualmente presenti e gli atti conseguenti”;
- nota prot.
1295 del 02/08/2013 dell’Arta Distretto Sub
Provinciale di San Salvo: parere tecnico favorevole con le seguenti
prescrizioni:
- le
attività di campionamento sia in merito alla terre e rocce da scavo che in
merito alla geologia e idrogeologia, devono essere tempestivamente comunicate
al distretto Arta territorialmente competente,
- il
proponente, entro sei mesi dall’entrata in servizio dell’impianto, deve
realizzare un monitoraggio acustico di almeno una settimana, con riferimento ai
ricettori più esposti, in un periodo in cui le condizioni di vento siano
rappresentative della rumorosità dell’impianto, e darne tempestiva comunicazione
al Distretto Provinciale di Pescara; qualora si riscontrassero valori di
pressione sonora superiori ai limiti consentiti dal criterio differenziale, il
Proponente dovrà impegnarsi a mitigare il rumore dell’impianto – o
dell’aerogeneratore più prossimo all’abitazione – installando ad esempio dei
limitatori di velocità delle pale, ai fini di rientrare nel valori consentiti.
- prot. 9456
del 19/08/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento
Comunicazioni –Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise,
nulla osta alla costruzione di elettrodotti interrati in BT per allacciamento a
nuova cabina elettrica dell’impianto di produzione di energia elettrica sito
nel Comune di Torrebruna (CH) costituito da n. 2
aerogeneratori aventi potenza nominale di 2.05 MW ciascuno nonché di un elettrodotto in MT di connessione della
stessa cabina alla rete elettrica nazionale con le seguenti condizioni: tutte
le opere devono essere realizzate in conformità alla normativa vigente e alla
documentazione progettuale presentata. Devono essere rispettate, in tutti i
punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento,
parallelismo, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di
legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni
interferenza elettrica. Inoltre deve essere contattato il funzionario
responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise,
al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli
elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo,
per motivi dipendenti dell’Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali di
cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una
valutazione dimensionale e qualitativa della tipologia dei materiali utilizzati
e delle modalità di posa; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione
in cui si attesta che sono veritiere e relative all’impianto in corso di
realizzazione;
- prot. 35724
del 20/08/2013 della Provincia di Chieti Settore 6 – Servizio concessioni:
Parere favorevole a poter transitare sul percorso alternativo richiesto con
convogli eccezionali per eseguire i trasporti degli elementi (torri,
generatori, pale, ecc.). Prima di effettuare i transiti eccezionali necessari
al trasporto dei componenti occorrenti per la realizzazione degli impianti
eolici di cui trattasi, il proponente deve munirsi dei rispettivi atti
autorizzativi definitivi di competenza della Provincia, i quali conterranno
tutte le prescrizioni a cui attenersi per l’esecuzione dei trasporti in tutta
sicurezza;
PRESO
ATTO di quanto riportato nel verbale della riunione della conferenza dei
servizi del 28/08/2013: “La conferenza dei servizi si conclude con esito
favorevole all’unanimità dei presenti, per il rilascio dell’autorizzazione
unica dell’impianto dichiarandone la pubblica utilità con l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, fermo restando la conferma da parte di Enel
Distribuzione della persistenza della soluzione di connessione originaria agli
atti del progetto di cui al codice di tracciabilità GOAL T0362594 ai fini
della costruzione e dell’esercizio
dell’impianto in oggetto”.
DATO
ATTO che con nota PEC del 03/10/2013 ad
oggetto “Verifica della persistenza delle condizioni di fattibilità ai sensi
dell’art. 33 della Delibera ARG/elt 328/12. Domanda
di connessione T0362594” Enel Distribuzione comunica che “La verifica
effettuata, per la soluzione di connessione sopra indicata, ha dato esito
positivo, pertanto si conferma la STMG e si prenota la capacità sulla rete in
via definitiva”;
RITENUTO
che, sulla base di quanto riportato in narrativa e della nota di Enel
Distribuzione SpA del 03/10/2013 sopra richiamata, il Responsabile del Procedimento
ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;
DATO
ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed
esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili;
DATO
ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs.
387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla
messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a
seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5
dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007);
CONSIDERATO
pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs 387/03 per la costruzione e l’esercizio
di un impianto eolico di potenza pari a 4 MWe da
ubicarsi nel Comune di Torrebruna loc. Fonte Micune;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa
della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.
AUTORIZZA
ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per
tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
La
Società EN.E.R. Wind
s.r.l. con sede legale a Faenza in Via Granarolo n. 175/3, di seguito
denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03 alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a
4 MWe, da ubicarsi in loc. “Fonte Micune”
nel Comune di Torrebruna (CH).
Art. 2
Gli
impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto
definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 28/08/2013, allegato al
presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA.
Gli
impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi
del 28/08/2013, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. n° 327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.
L’autorità
competente ai fini espropriativi è l’Amministrazione comunale di Torrebruna.
Art. 3
L’autorizzazione
è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate
nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle
Amministrazioni interessate e di seguito riportare:
a) Prescrizioni del Comitato di
Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale: il
monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida (D.G.R. 754/2007 e smi) per due
anni dopo l’avvio dell’impianto, deve essere effettuato da figure professionali
individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia
verificata l’incidenza dell’impianto sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà
essere interrotto il funzionamento dell’impianto stesso.
b) Prescrizioni dell’Arta
Distretto Sub-Provinciale di San Salvo:
1. le
attività di campionamento devono essere tempestivamente comunicate al distretto
Arta territorialmente competente,
2. il
proponente, entro sei mesi dall’entrata in servizio dell’impianto, deve
realizzare un monitoraggio acustico di almeno una settimana, con riferimento ai
ricettori più esposti, in un periodo in cui le condizioni di vento siano
rappresentative della rumorosità dell’impianto, e darne tempestiva
comunicazione al Distretto Provinciale di Pescara; qualora si riscontrassero
valori di pressione sonora superiori ai limiti consentiti dal criterio
differenziale, il Proponente dovrà impegnarsi a mitigare il rumore
dell’impianto – o dell’aerogeneratore più prossimo all’abitazione – installando
ad esempio dei limitatori di velocità delle pale, ai fini di rientrare nel
valori consentiti.
c) Prescrizioni del Ministero per lo
Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo
Molise: Devono essere rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di
telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento), tutte le
norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da
assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica; inoltre deve essere
contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo
Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo
e Molise, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato
degli elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di
scavo, per motivi dipendenti dell’Ufficio, sarà necessario inviare foto
digitali di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano
una valutazione dimensionale e qualitativa della tipologia dei materiali
utilizzati e delle modalità di posa; le foto dovranno essere accompagnate da
dichiarazione in cui si attesta che sono veritiere e relative all’impianto in
corso di realizzazione.
d) Prescrizioni della Provincia di Chieti
- Settore 6 - Servizio Concessioni:
prima di effettuare i transiti eccezionali necessari al trasporto dei
componenti occorrenti per la realizzazione degli impianti eolici, il proponente
deve munirsi dei rispettivi atti autorizzativi definitivi di competenza della
Provincia, i quali conterranno tutte le prescrizioni a cui attenersi per l’esecuzione
dei trasporti in tutta sicurezza.
e) Prescrizioni della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali: i lavori relativi alla costruzione dell’aerogeneratore T1 devono
essere eseguiti alla presenza di un professionista dalle compravate capacità
che opererà secondo le direttive del personale tecnico della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Abruzzo al fine di evitare danni ad emergenze
archeologiche ivi eventualmente presenti e gli atti conseguenti.
f) Prescrizioni dell’Autorità di Bacino
dei Fiumi Trigno, Biferno e
minori, Saccone e Fortone: in fase esecutiva deve
esser posta particolare attenzione alla raccolta ed al corretto smaltimento
delle acque superficiali in corrispondenza sia delle opere viarie quanto delle
piazzole degli aerogeneratori, effettuando, tra l’altro, un adeguato
dimensionamento delle cunette laterali e verificando la capacità di smaltimento
degli impluvi ricettori; il proponente deve adottare ogni opportuno accorgimento
nella realizzazione delle opere di progetto (aerogeneratori, cabina di
smistamento, cavidotto, ecc.) per non incrementare le
condizioni di rischio esistenti, valutando attentamente le criticità geologiche-tecniche connesse con la realizzazione delle stesse,
considerate anche le condizioni di pericolosità idrogeologica diffuse su
settori di versanti adiacenti alle aree d’intervento.
g) Condizioni imposte dall’Aeronautica
Militare Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea: in merito alla segnaletica
e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea,
devono essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della
Difesa con la circolare allegata al foglio n°
146/394/4422 del 09/08/2000; le prescritte informazioni relative alle
caratteristiche degli ostacoli devono essere comunicate al C.I.G.A. con un
anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di
costituzione degli stessi.
h) Condizioni imposte della a2a Reti Gas:
1. l’opera
deve essere realizzata nel pieno rispetto delle normative tecniche e di
sicurezza di riferimento, in particolare riguardo alla presenza delle opere
pertinenti l’impianto di trasporto gas metano cittadino, dell’osservanza del
D.M. 16.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee
dirette dal gas naturale con densità non superiore a 0,8” e D.M. 17.04.2008
“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con
densità non superiore a 0,8”,
2. l’opera
deve essere realizzata nel pieno rispetto delle Norme relative alla Prevenzione
dagli Infortuni e Sicurezza sul Luogo di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con
particolare riguardo alle esistenti opere pertinenti l’impianto di trasposto
gas metano cittadino,
3. deve
essere rispettata la distanza minima di qualsiasi impianto di messa a terra
pari a mt. 2,00 dalle esistenti condotte gas metano
di 4^ Specie, con la prescrizione che gli impianti di messa a terra devono
essere del tipo puntuali e non devono essere di tipo lineare ubicati
all’interno dello scavo unitamente ai cavidotti
elettrici di collegamento tra i due aerogeneratori e la cabina di connessione
per il collegamento alla rete a MT di Enel Distribuzione.
i) Prescrizioni dell’ANAS SpA: la
viabilità primaria di cui alla Tavola n. 005 del progetto definitivo non
apporti modifiche alle intersezioni stradali che insistono attualmente sulla
Strada Statale n. 650 “di Fondo Valle Trigno”. Devono
essere altresì rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/92 e s.m.i.) ed agli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione (emanato con
D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.) evidenziando
nel contempo che le distanze dalle strade devono intendersi come distane dal
confine stradale in conformità alla definizione di cui all’art. 3 comma 1 punto
10 del vigente Nuovo Codice della Strada.
j) Prescrizioni del Comune di San
Giovanni Lipioni: prima dell’inizio dei lavori, il
proponente deve comunicare il cronoprogramma progettuale di realizzazione dell’impianto
eolico e deve garantire il ripristino della viabilità alla condizioni
preesistenti al transito dei mezzi pesanti.
k) Il proponente deve tenere sgombre da
qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai
lavori.
l) Il proponente deve ripristinare lo
stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché procedere, a
garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria
(bancaria o assicurativa) o al versamento di un apposito deposito cauzionale a
favore del Comune di Torrebruna (CH) pari ad almeno
il 2% dell’investimento dell’intervento previsto, da effettuarsi al momento
della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.
m) La gestione dell’attività deve essere
disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in
materia di acqua, aria, rifiuti, terreno, rumore, campi elettromagnetici, con
l’obbligo, per il proponente, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione
della normativa stessa.
n) Il Proponente deve rispettare le
vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza per
tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti
regolamentate dal presente atto.
Art. 4
L’inizio
dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse
all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di
12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’
fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco
del Comune di Torrebruna, all’Arta
Distretto Sub-Provinciale di San Salvo la data di inizio lavori nonché quella
di ultimazione.
Il
proponente deve comunicare la data di inizio dei lavori anche agli uffici della
a2a Reti Gas di Gissi.
Al
fine lavori per la realizzazione degli elettrodotti, il Proponente deve dare
comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto
dalla nota prot. n. 9456 del 19/08/2013.
Entro
i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta
proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare
esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori
attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale
si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti
nel presente provvedimento.
Quindici
giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data
comunicazione all’Autorità Competente,
all’Arta Distretto Sub-Provinciale di San Salvo e al
Sindaco del Comune di Torrebruna.
Art. 5
Il
Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R.
entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i
dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione
inerente l’impianto, il suo funzionamento
e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.
Il
Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Torrebruna, all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto
Sub-Provinciale di San Salvo, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli
impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
In
caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la
gravità dell'infrazione:
a. alla diffida, con l'assegnazione di un
termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b. alla diffida ed alla contestuale
sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c. alla revoca dell'autorizzazione ed alla
chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art. 7
Al
fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e
monitoraggio dell’impianto la Società EN.E.R. Wind
s.r.l. deve consentire al personale
della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.
Le
attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento
dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo
agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 8
La
presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla
costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.
Resta
fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui
sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
Ogni
modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata
dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la
Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto
propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa
Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs.
28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti,
la Regione Abruzzo, può aggiornare
l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
La
variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata
all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.
Art. 9
Per
tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa
riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.
a) Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Società EN.E.R. Wind
s.r.l. con sede legale a Faenza in Via Granarolo n°
175/3, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio
e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del
presente provvedimento.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Iris Flacco