Società: EN.E.R. WIND S.r.l.

Via Granarolo, 175/3

48018 Faenza (RA)

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

 

PREMESSO che

-          il D.Lgs. 387/03,  concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12

-          al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-          allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,

-          al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-          al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i. e che il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/06 e smi, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale,

-          al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

-          il DPR 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia di espropriazione per pubblica utilità” disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

-          il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

-          il D.Lgs. 28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” all’art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;

-          la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

-          la L.R. 7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”:

-          all’art. 3 stabilisce che, per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituisce autorità espropriante il Comune nel cui territorio l’opera si realizza,

-          all’art. 5 attribuisce alla Giunta Regionale il conferimento agli enti locali delle funzioni di “autorità espropriante” congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura;

-          la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”,

-          ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-          ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-          ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-          ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

-          con D.G.R. n. 271 del 15 aprile 2013 “L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di “autorità espropriante” per la costruzione di un impianto eolico a Torrebruna. Ditta Proponente: EN.E.R. WIND srl” la Regione Abruzzo ha delegato all’Amministrazione Comunale di Torrebruna le funzioni di autorità espropriante per la realizzazione dell’impianto eolico di potenza pari a 4 MWe da realizzarsi nel Comune di Torrebruna, giusta convenzione DA13/97 del 23/05/2013;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 presentata il 08/08/2012 dalla Società EN.E.R.Wind srl con sede legale a Faenza (RA) in via Granarolo 175/3 e acquisita al protocollo regionale n. RA/189477 del 21/08/2012 regolarizzata con nota acquisita al protocollo n. RA/240171 del 29/10/2012 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 4 MWe da ubicarsi nel Comune di Torrebruna (CH) in loc. “Fonte Micune;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-          Relazione tecnica illustrativa di progetto dell’impianto – 24/07/2012,

-          TAV. 001: corografia generale scala 1/25.000,

-          TAV. 002: inquadramento territoriale  scala 1/100.000,

-          TAV. 003: inquadramento catastale  scala 1/2.000 superata da TAV. 003 acquisita al protocollo regionale 37055 del 07/02/2013,

-          TAV. 004: inquadramento di P.R.G.  scala 1/2.000,

-          TAV. 005: viabilità di accesso  scala 1/50.000,

-          TAV. 006: profili plano-altimetrici,

-          TAV. 007: lay-out impianto,

-          TAV. 008: schema installazione WTG,

-          TAV. 009: cavidotto (lay-out e sezione),

-          Relazione preliminare sull’impatto acustico della centrale eolica (ex-L. 447/95) – 14/07/2012,

-          Piano particellare di esproprio – 24/07/2012,

-          Perizia relativa alla stima del  valore di terreni agricoli da assoggettare ad espropriazione – 21/07/2012,

-          Relazione sul trasporto degli aerogeneratori (WTG) sul sito di installazione – 24/07/2012,

-          Schema movimentazioni di terra – 24/07/2012,

-          Relazione geologica e geomorfologica – settembre 2010,

-          Scheda idrometeorologica – 24/07/2012,

-          Certificato di destinazione urbanistica con vincolo n. 11/12,

-          Scheda relativa all’ipotesi di piano di monitoraggio così come richiesto dall’ufficio VIA,

-          Progetto della cabina di connessione e della connessione: I – Relazione - Piano delle Opere – 24/07/2012,

-          Progetto della cabina di connessione e della connessione: II – Scheda valutazione impatto elettromagnetico – 24/07/2012,

-          Progetto della cabina di connessione e della connessione dell’impianto eolico da realizzare nel Comune di Torrebruna: TAV. III - Tavola cabina,-           Stima di produzione sulla base dei dati misurati dal 22/1/2010 al 6/1/2012 – luglio 2012,

-          Preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione per l’impianto di produzione da fonte eolica per una potenza  in immissione richiesta di 4050 kW sito in fogli 14-15 p.lle 814-394- Torrebruna. Codice di tracciabilità- T0362594,

depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO del giudizio favorevole con prescrizioni del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale 1787 del 26/07/2011 e presa d’atto di variante non sostanziale - giudizio 1987 del 05/06/2012;

DATO ATTO che con nota prot. RA/240609 del 29/10/2012, è stato dato avvio al procedimento e convocata la conferenza dei servizi per il giorno 29/11/2012 i cui lavori si sono conclusi con la richiesta di integrazioni documentali;

PRESO ATTO che a seguito delle richieste della conferenza dei servizi il proponente ha inviato con note acquisite ai protocolli regionali n. 37055 del 07/02/2013, n. RA/130811 del 21/05/2013 e n. RA/176889 del 10/07/2013 la seguente documentazione:

-          Integrazione al piano particellare di esproprio – 31/12/2012,

-          Integrazione al piano particellare di esproprio stralcio di mappa del foglio n°15 del Comune di Torrebruna e visure catastali – 31/12/2012,

-          Relazione tecnica socioeconomica illustrativa del progetto dell’impianto – 20/12/2012,

-          TAV: 003 scala 1/2.000 Inquadramento catastale,

-          Scheda integrativa richiesta dall’Arta Abruzzo nel merito dell’ipotesi di piano di monitoraggio così come richiesto dall’ufficio VIA – 28/12/2012,

-          Relazione tecnica illustrativa di progetto dell’impianto: Scheda integrativa nel merito delle richieste di Arta Abruzzo – 14/02/2013,

-          Relazione geologica – Geomorfologica – Idrogeologica – 27/04/2013,

-          Scheda relativa alla connessione alla rete della centrale eolica per il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Abruzzo e Molise – 15/04/2013,

-          TAV. 003/B – scala 1/2.000: Inquadramento catastale – connessione alla rete elettrica MT di Enel D.,

-          Relazione tecnica illustrativa di progetto dell’impianto: Seconda scheda integrativa nel merito delle richiesta di Arta Abruzzo con chiarimenti ulteriori – 12/06/2013,

-          Relazione preliminare sull’impatto acustico della centrale eolica (ex-L- n°445/95) Integrazione su richiesta di Art Abruzzo (prot. 9104 del 21/12/2012) – 28/12/2012,

-          Progetto elettrico della cabina di connessione e della connessione: II – Scheda valutazione impatto elettromagnetico integrazione esplicativa su richiesta dell’Arta Abruzzo – 31/01/2013

depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO che con nota del 18/06/2013 acquisita al protocollo regionale n. RA/165240 del 27/06/2013 il proponente ha inviato documentazione inerente la variazione della strada di accesso al parco eolico e di seguito riportata:

-          TAV. 10: Viabilità di Accesso – scala 1/50.000,

-          Scheda illustrativa variante strada in accesso – 29/04/2013,

depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché allegati al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il proponente ha dichiarato nei modi di legge e nell’ambito della conferenza dei servizi, di aver trasmesso la documentazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ai fini dell’espressione dei pareri di competenza;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell’Autorità Competente e di seguito riportati:

-          giudizio 1787 del 26/07/2011 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale: favorevole con prescrizioni “Viene esclusa la realizzazione delle pale n. T4, T5 e T6, al fine di permettere il collegamento tra i corridoi ecologici riducendo il rischio d’impatto dell’avifauna. Il monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida per due anni dopo l’avvio dell’impianto, deve essere effettuato da figure professionali individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l’incidenza dell’impianto sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell’impianto stesso; deve essere acquisito il parere dell’Autorità di Bacino competente” e giudizio 1987 del 05/06/2012: presa d’atto di variante non sostanziale;

-          autorizzazione paesaggistica 6875 del 05/11/2012, reso in conformità con il parere favorevole del Soprintendente prot. 15391 del 24/11/2010;

-          nota prot. 15467/PAL del 12/11/2012 del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti: parere favorevole nel rispetto delle condizioni dettate dal CTR-VIA nei giudizi n. 1987 del 05/06/2012 e n. 1787 del 26/07/2011;

-          parere favorevole del SIPA di Chieti -UTA di Vasto prot. RA/263870 del 23/11/2012;

-          comunicazione dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccone e Fortone prot. 1248/12 del 28/11/2012, confermato con nota prot. 1021/13 del 22/08/2013: in fase esecutiva deve esser posta particolare attenzione alla raccolta ed al corretto smaltimento delle acque superficiali in corrispondenza sia delle opere viarie quanto delle piazzole degli aerogeneratori, effettuando, tra l’altro, un adeguato dimensionamento delle cunette laterali e verificando la capacità di smaltimento degli impluvi ricettori; il proponente deve adottare ogni opportuno accorgimento nella realizzazione delle opere di progetto (aerogeneratori, cabina di smistamento, cavidotto, ecc.) per non incrementare le condizioni di rischio esistenti, valutando attentamente le criticità geologiche-tecniche connesse con la realizzazione delle stesse, considerate anche le condizioni di pericolosità idrogeologica diffuse su settori di versanti adiacenti alle aree d’intervento;

-          note prott. n. M_D.ABA001.28-11-12.58972 e n. M_D.ABA001.31-05-2013.27322 dell’Aeronautica Militare: parere favorevole con la precisazione che “in merito alla segnaletica e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio 146/394/4422 del 09/08/2000; le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli devono essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi”;

-          nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 1375/GEN del 05/12/2012 “si comunica che allo stato, non si rinvengono interferenze tra il tracciato degli elettrodotti MT/BT, connessi all’impianto in oggetto, e sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi, sia in esercizio che in progetto, ricadenti nella giurisdizione di questo Ufficio. Relativamente alla costruzione dell’impianto in questione, si precisa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108, 111, 112 e 120 del R.D. 1775/1933, questo Ufficio, ope legis, si pronuncia, in via preventiva, esclusivamente in merito alla realizzazione, ovvero alle varianti costruttive, di linee elettriche a tensione non inferiore a 5 kV (elettrodotti, cavidotti, ecc.), ma non in merito ad altre opere e/o altri manufatti strumentali e/o complementari all’impianto stesso. Tali ultime opere, se del caso, qualora poste a distanza minore di quelle regolamentari rispetto a sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi, potranno essere autorizzate, ex Titolo III del DPR 11/7/1980, n. 753, smi, dai competenti organi regionali, ovvero da quelli di RFI spa, per i sistemi di trasporto pubblico e le linee di rispettiva competenza”;

-          nulla osta del Comando Militare Esercito Abruzzo prot. 8167 del 05/12/2012;

-          prot. CAQ-0034496-P del 12/12/2012 dell’ANAS SpA: parere favorevole di massima ai soli fini viabili, con la prescrizione che la viabilità primaria di cui alla Tavola n. 005 del progetto definitivo non apporti modifiche alle intersezioni stradali che insistono attualmente sulla Strada Statale n. 650 “di Fondo Valle Trigno”. Devono essere altresì rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/92 e s.m.i.) ed agli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (emanato con  D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.) evidenziando nel contempo che le distanze dalle strade devono intendersi come distane dal confine stradale in conformità alla definizione di cui all’art. 3 comma 1 punto 10 del vigente Nuovo Codice della Strada;

-          prot. 2013-ARG-000135-P del 18/01/2013 della a2a Reti Gas: parere favorevole con le seguenti condizioni:

-          l’opera deve essere realizzata nel pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza di riferimento, in particolare riguardo alla presenza delle opere pertinenti l’impianto di trasporto gas metano cittadino, dell’osservanza del D.M. 16.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette dal gas naturale con densità non superiore a 0,8” e D.M. 17.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”,

-          l’opera deve essere realizzata nel pieno rispetto delle Norme relative alla Prevenzione dagli Infortuni e Sicurezza sul Luogo di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con particolare riguardo alle esistenti opere pertinenti l’impianto di trasposto gas metano cittadino,

-          deve essere rispettata la distanza minima di qualsiasi impianto di messa a terra pari a mt. 2,00 dalle esistenti condotte gas metano di 4^ Specie, con la prescrizione che gli impianti di messa a terra devono essere del tipo puntuali e non devono essere di tipo lineare ubicati all’interno dello scavo unitamente ai cavidotti elettrici di collegamento tra i due aerogeneratori e la cabina di connessione per il collegamento alla rete a MT di Enel Distribuzione;

-          nulla osta del Ministero della Difesa prot. M_D GGEN 0701713 del 28/01/2013;

-          nulla osta della Marina Militare nota prot. 7272 del 10/05/2013;

-          nota prot. 3356 del 13/05/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo: nulla osta con la richiesta che “I lavori relativi alla costruzione dell’aerogeneratore T1 siano eseguiti alla presenza di un professionista dalle compravate capacità che opererà secondo le direttive del personale tecnico dello scrivente ufficio al fine di evitare danni ad emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti e gli atti conseguenti”;

-          nota prot. 1295 del 02/08/2013 dell’Arta Distretto Sub Provinciale di San Salvo: parere tecnico favorevole con le seguenti prescrizioni:

-          le attività di campionamento sia in merito alla terre e rocce da scavo che in merito alla geologia e idrogeologia, devono essere tempestivamente comunicate al distretto Arta territorialmente competente,

-          il proponente, entro sei mesi dall’entrata in servizio dell’impianto, deve realizzare un monitoraggio acustico di almeno una settimana, con riferimento ai ricettori più esposti, in un periodo in cui le condizioni di vento siano rappresentative della rumorosità dell’impianto, e darne tempestiva comunicazione al Distretto Provinciale di Pescara; qualora si riscontrassero valori di pressione sonora superiori ai limiti consentiti dal criterio differenziale, il Proponente dovrà impegnarsi a mitigare il rumore dell’impianto – o dell’aerogeneratore più prossimo all’abitazione – installando ad esempio dei limitatori di velocità delle pale, ai fini di rientrare nel valori consentiti.

-          prot. 9456 del 19/08/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni –Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, nulla osta alla costruzione di elettrodotti interrati in BT per allacciamento a nuova cabina elettrica dell’impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Torrebruna (CH) costituito da n. 2 aerogeneratori aventi potenza nominale di 2.05 MW ciascuno nonché di un  elettrodotto in MT di connessione della stessa cabina alla rete elettrica nazionale con le seguenti condizioni: tutte le opere devono essere realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Devono essere rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica. Inoltre deve essere contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dell’Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa della tipologia dei materiali utilizzati e delle modalità di posa; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesta che sono veritiere e relative all’impianto in corso di realizzazione;

-          prot. 35724 del 20/08/2013 della Provincia di Chieti Settore 6 – Servizio concessioni: Parere favorevole a poter transitare sul percorso alternativo richiesto con convogli eccezionali per eseguire i trasporti degli elementi (torri, generatori, pale, ecc.). Prima di effettuare i transiti eccezionali necessari al trasporto dei componenti occorrenti per la realizzazione degli impianti eolici di cui trattasi, il proponente deve munirsi dei rispettivi atti autorizzativi definitivi di competenza della Provincia, i quali conterranno tutte le prescrizioni a cui attenersi per l’esecuzione dei trasporti in tutta sicurezza;

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale della riunione della conferenza dei servizi del 28/08/2013: “La conferenza dei servizi si conclude con esito favorevole all’unanimità dei presenti, per il rilascio dell’autorizzazione unica dell’impianto dichiarandone la pubblica utilità con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, fermo restando la conferma da parte di Enel Distribuzione della persistenza della soluzione di connessione originaria agli atti del progetto di cui al codice di tracciabilità GOAL T0362594 ai fini della  costruzione e dell’esercizio dell’impianto in oggetto”.

DATO ATTO che con nota PEC del 03/10/2013  ad oggetto “Verifica della persistenza delle condizioni di fattibilità ai sensi dell’art. 33 della Delibera ARG/elt 328/12. Domanda di connessione T0362594” Enel Distribuzione comunica che “La verifica effettuata, per la soluzione di connessione sopra indicata, ha dato esito positivo, pertanto si conferma la STMG e si prenota la capacità sulla rete in via definitiva”;

RITENUTO che, sulla base di quanto riportato in narrativa e della nota di Enel Distribuzione SpA del 03/10/2013 sopra richiamata, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. 26 del 09/05/2007);

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 4 MWe da ubicarsi nel Comune di Torrebruna loc. Fonte Micune;

 ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società EN.E.R. Wind  s.r.l. con sede legale a Faenza in Via Granarolo n. 175/3, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 4 MWe, da ubicarsi in loc. “Fonte Micune” nel Comune di Torrebruna (CH).

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 28/08/2013, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

Gli impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi del 28/08/2013, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

L’autorità competente ai fini espropriativi è l’Amministrazione comunale di Torrebruna.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

a)         Prescrizioni del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale: il monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida (D.G.R. 754/2007 e smi) per due anni dopo l’avvio dell’impianto, deve essere effettuato da figure professionali individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l’incidenza dell’impianto sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell’impianto stesso.

b)         Prescrizioni dell’Arta Distretto  Sub-Provinciale di San Salvo:

1.         le attività di campionamento devono essere tempestivamente comunicate al distretto Arta territorialmente competente,

2.         il proponente, entro sei mesi dall’entrata in servizio dell’impianto, deve realizzare un monitoraggio acustico di almeno una settimana, con riferimento ai ricettori più esposti, in un periodo in cui le condizioni di vento siano rappresentative della rumorosità dell’impianto, e darne tempestiva comunicazione al Distretto Provinciale di Pescara; qualora si riscontrassero valori di pressione sonora superiori ai limiti consentiti dal criterio differenziale, il Proponente dovrà impegnarsi a mitigare il rumore dell’impianto – o dell’aerogeneratore più prossimo all’abitazione – installando ad esempio dei limitatori di velocità delle pale, ai fini di rientrare nel valori consentiti.

c)         Prescrizioni del Ministero per lo Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise: Devono essere rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica; inoltre deve essere contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dell’Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa della tipologia dei materiali utilizzati e delle modalità di posa; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesta che sono veritiere e relative all’impianto in corso di realizzazione.

d)         Prescrizioni della Provincia di Chieti - Settore 6  - Servizio Concessioni: prima di effettuare i transiti eccezionali necessari al trasporto dei componenti occorrenti per la realizzazione degli impianti eolici, il proponente deve munirsi dei rispettivi atti autorizzativi definitivi di competenza della Provincia, i quali conterranno tutte le prescrizioni a cui attenersi per l’esecuzione dei trasporti in tutta sicurezza.

e)         Prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: i lavori relativi alla costruzione dell’aerogeneratore T1 devono essere eseguiti alla presenza di un professionista dalle compravate capacità che opererà secondo le direttive del personale tecnico della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo al fine di evitare danni ad emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti e gli atti conseguenti.

f)          Prescrizioni dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccone e Fortone: in fase esecutiva deve esser posta particolare attenzione alla raccolta ed al corretto smaltimento delle acque superficiali in corrispondenza sia delle opere viarie quanto delle piazzole degli aerogeneratori, effettuando, tra l’altro, un adeguato dimensionamento delle cunette laterali e verificando la capacità di smaltimento degli impluvi ricettori; il proponente deve adottare ogni opportuno accorgimento nella realizzazione delle opere di progetto (aerogeneratori, cabina di smistamento, cavidotto, ecc.) per non incrementare le condizioni di rischio esistenti, valutando attentamente le criticità geologiche-tecniche connesse con la realizzazione delle stesse, considerate anche le condizioni di pericolosità idrogeologica diffuse su settori di versanti adiacenti alle aree d’intervento.

g)         Condizioni imposte dall’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea: in merito alla segnaletica e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, devono essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio 146/394/4422 del 09/08/2000; le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli devono essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi.

h)         Condizioni imposte della a2a Reti Gas:

1.         l’opera deve essere realizzata nel pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza di riferimento, in particolare riguardo alla presenza delle opere pertinenti l’impianto di trasporto gas metano cittadino, dell’osservanza del D.M. 16.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette dal gas naturale con densità non superiore a 0,8” e D.M. 17.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”,

2.         l’opera deve essere realizzata nel pieno rispetto delle Norme relative alla Prevenzione dagli Infortuni e Sicurezza sul Luogo di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con particolare riguardo alle esistenti opere pertinenti l’impianto di trasposto gas metano cittadino,

3.         deve essere rispettata la distanza minima di qualsiasi impianto di messa a terra pari a mt. 2,00 dalle esistenti condotte gas metano di 4^ Specie, con la prescrizione che gli impianti di messa a terra devono essere del tipo puntuali e non devono essere di tipo lineare ubicati all’interno dello scavo unitamente ai cavidotti elettrici di collegamento tra i due aerogeneratori e la cabina di connessione per il collegamento alla rete a MT di Enel Distribuzione.

i)          Prescrizioni dell’ANAS SpA: la viabilità primaria di cui alla Tavola n. 005 del progetto definitivo non apporti modifiche alle intersezioni stradali che insistono attualmente sulla Strada Statale n. 650 “di Fondo Valle Trigno”. Devono essere altresì rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/92 e s.m.i.) ed agli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (emanato con  D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.) evidenziando nel contempo che le distanze dalle strade devono intendersi come distane dal confine stradale in conformità alla definizione di cui all’art. 3 comma 1 punto 10 del vigente Nuovo Codice della Strada.

j)          Prescrizioni del Comune di San Giovanni Lipioni: prima dell’inizio dei lavori, il proponente deve  comunicare il cronoprogramma progettuale di realizzazione dell’impianto eolico e deve garantire il ripristino della viabilità alla condizioni preesistenti al transito dei mezzi pesanti.

k)         Il proponente deve tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori.

l)          Il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o al versamento di un apposito deposito cauzionale a favore del Comune di Torrebruna (CH) pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto, da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

m)        La gestione dell’attività deve essere disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, terreno, rumore, campi elettromagnetici, con l’obbligo, per il proponente, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

n)         Il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Torrebruna, all’Arta Distretto Sub-Provinciale di San Salvo la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Il proponente deve comunicare la data di inizio dei lavori anche agli uffici della a2a Reti Gas di Gissi.

Al fine lavori per la realizzazione degli elettrodotti, il Proponente deve dare comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto dalla nota prot. n. 9456 del 19/08/2013.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente, all’Arta Distretto Sub-Provinciale di San Salvo e al Sindaco del Comune di Torrebruna.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Torrebruna, all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Sub-Provinciale di San Salvo, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a.         alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b.         alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c.         alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la Società EN.E.R. Wind s.r.l.  deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale  così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo,  può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società EN.E.R. Wind  s.r.l. con sede legale a Faenza in Via Granarolo 175/3, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)         Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Iris Flacco