IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 816 del 28 novembre 2011 con la quale sono stati disposti l’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007, e l’avvio della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. DA13/339 del 21 dicembre 2011 e DA13/84 del 18 aprile 2012 con le quali è stato affidato all’Autorità Ambientale regionale l’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria;

RICHIAMATA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

DATO ATTO

-          che, ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

-          che a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs.3.04.2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata prima dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4, vigente dal 13 febbraio 2008; e poi dal D.Lgs del 29 giugno 2010 n. 128, vigente dal 26 agosto 2010;

RITENUTO che, nella ricostruzione dell’assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorità competente per la corretta applicazione della procedura debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all’approvazione di piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale, così come argomentato più approfonditamente nelle Circolari del 31.07.08, prot. n. 19565, e del 18.01.2011, prot. n. 528;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007 contenente “Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali”che individua l’Autorità Ambientale regionale, che opera tramite la propria Task Force, nel soggetto deputato a fornire supporto tecnico nell’applicazione della procedura di V.A.S. alle Direzioni regionali responsabili di Piani o di Programmi e rinvia ad ogni Direzione regionale la definizione del dettaglio delle modalità di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da applicare ai Piani e Programmi di propria competenza, da definire attraverso apposita Determinazione Direttoriale;

CONSIDERATO il comma 3 dell’art. 9 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. che stabilisce che l’Autorità competente può concludere con il proponente e le altre amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure stabilite, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune, ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti di VAS e di pianificazione/programmazione;

DATO ATTO delle riunioni intercorse tra l’Autorità Ambientale regionale ed il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, al fine di stabilire sia il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S., Direttiva 2001/42/CE)) dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, con particolare riferimento ai tempi e ai compiti di ciascuna Struttura coinvolta, definito nell’Allegato n. 1 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sia l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di redazione del Rapporto Ambientale, disciplinata dall’art. 13 e ss. del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., indicati nell’Allegato n. 2 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come predisposto dalla Task Force dell’Autorità Ambientale Regionale;

CONSIDERATO che, ai fini della presente procedura, l’Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. sia la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto alla disciplina VAS, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico/privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma nell’ambito della Regione Abruzzo, e che quindi si individua il Consiglio Regionale quale Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”) ed il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA quale Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1.         di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria secondo la procedura stabilita nell’Allegato n. 1 alla presente Determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmettendo il presente provvedimento al Direttore per la presa d’atto.

2.         di individuare le Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria come segue.

-          La Regione Abruzzo,

-          attraverso l’Autorità Ambientale regionale, che opera tramite la propria Task Force, è l’Autorità Competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5, del D.lgs 152/06 e s.m.i cioè (“la pubblica amministrazione cui compete la l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”)

-          tramite il Consiglio regionale, è l’Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”)

-          tramite il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA è il Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,

3.         di individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di redazione del Rapporto Ambientale, disciplinata dall’art. 13 e ss. del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., nei soggetti indicati nell’elenco indicato nell’Allegato n. 2 al presente provvedimento;

4.         di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

 

Segue allegato

Allegato 1