IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 816 del 28 novembre 2011 con la quale sono
stati disposti l’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità
dell’Aria, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25
settembre 2007, e l’avvio della relativa procedura di Valutazione Ambientale
Strategica V.A.S.;
RICHIAMATE le
Determinazioni Dirigenziali n. DA13/339 del 21 dicembre 2011 e DA13/84 del 18
aprile 2012 con le quali è stato affidato all’Autorità Ambientale regionale
l’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.
dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria;
RICHIAMATA la Direttiva
2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);
DATO ATTO
- che, ai sensi dell'articolo 4 della
sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne
una valutazione ambientale efficace;
- che a livello nazionale la succitata
Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs.3.04.2006 n. 152, entrata
in vigore il 31 luglio 2007 e modificata prima dal D.Lgs
16.01.2008 n. 4, vigente dal 13 febbraio 2008; e poi dal D.Lgs
del 29 giugno 2010 n. 128, vigente dal 26 agosto 2010;
RITENUTO che, nella
ricostruzione dell’assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), l’Autorità competente per la corretta applicazione della
procedura debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in
ordine all’approvazione di piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie,
le strutture organizzative competenti in materia ambientale, così come
argomentato più approfonditamente nelle Circolari del 31.07.08, prot. n. 19565, e del 18.01.2011, prot.
n. 528;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007 contenente “Disposizioni
concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi
regionali”che individua l’Autorità Ambientale regionale, che opera tramite la
propria Task Force, nel soggetto deputato a fornire
supporto tecnico nell’applicazione della procedura di V.A.S. alle Direzioni
regionali responsabili di Piani o di Programmi e rinvia ad ogni Direzione
regionale la definizione del dettaglio delle modalità di attuazione della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da applicare ai Piani e
Programmi di propria competenza, da definire attraverso apposita Determinazione
Direttoriale;
CONSIDERATO il comma 3
dell’art. 9 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
che stabilisce che l’Autorità competente può concludere con il proponente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei tempi minimi
definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure
stabilite, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse
comune, ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei
procedimenti di VAS e di pianificazione/programmazione;
DATO ATTO delle
riunioni intercorse tra l’Autorità Ambientale regionale ed il Servizio Politica
Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, al fine di stabilire sia il procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S., Direttiva 2001/42/CE))
dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria,
con particolare riferimento ai tempi e ai compiti di ciascuna Struttura
coinvolta, definito nell’Allegato n. 1 da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sia l’elenco dei soggetti competenti in
materia ambientale da consultare nella fase di redazione del Rapporto
Ambientale, disciplinata dall’art. 13 e ss. del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii., indicati nell’Allegato n. 2 da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così
come predisposto dalla Task Force dell’Autorità
Ambientale Regionale;
CONSIDERATO che, ai
fini della presente procedura, l’Autorità Procedente di cui alla lettera q)
comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
sia la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto alla
disciplina VAS, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano/programma sia un diverso soggetto pubblico/privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma nell’ambito
della Regione Abruzzo, e che quindi si individua il Consiglio Regionale quale
Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”) ed il
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA quale Proponente di cui
alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il
piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ACCERTATA la regolarità
tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni
esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
1. di avviare il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. dell’aggiornamento del Piano Regionale
per la Tutela della Qualità dell’Aria secondo la procedura stabilita
nell’Allegato n. 1 alla presente Determinazione, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, trasmettendo il presente
provvedimento al Direttore per la presa d’atto.
2. di individuare le Autorità coinvolte
nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. dell’aggiornamento
del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria come segue.
- La Regione Abruzzo,
- attraverso l’Autorità Ambientale
regionale, che opera tramite la propria Task Force, è
l’Autorità Competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5, del D.lgs 152/06 e s.m.i cioè (“la
pubblica amministrazione cui compete la l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”)
- tramite il Consiglio regionale, è
l’Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”)
- tramite il Servizio Politica
Energetica, Qualità dell’Aria e SINA è il Proponente di cui alla lettera r)
comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i.,
cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- programma soggetto
alle disposizioni del presente decreto,
3. di individuare i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare nella fase di redazione del Rapporto
Ambientale, disciplinata dall’art. 13 e ss. del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii., nei soggetti indicati nell’elenco
indicato nell’Allegato n. 2 al presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Iris Flacco
Segue
allegato