TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 04.01.2013, n. 3
"Legge organica in materia di tutela e
valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della
regione Abruzzo"
(pubblicata sul Bollettino Speciale n. 3 del
10.01.2014)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
REGIONALE 11 settembre 1979, n. 45
Provvedimenti
per la protezione della flora in Abruzzo.
Art. 3
Sono
vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l’estirpazione di
muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei
territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica montana
e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile
che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e
delle formazioni dunali.
Sono
vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento, l’estirpazione, in tutto
il territorio della Regione, della specie di piante di cui alla tabella 1
dell’allegato A alla presente legge.
[Sono
fatti sempre salvi l’esercizio del pascolo, lo sfalcio
dei pascoli e dei prati-pascolo, secondo i vigenti regolamenti, nonché la raccolta
delle specie spontanee che rientrano nelle consuetudini alimentari delle
popolazioni.]
Le
aree con vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali
da proteggere verranno individuate con decreto del Presidente della Giunta
regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Sono
vietati l’abbattimento e il danneggiamento della specie di piante di alto fusto
elencate nella tabella 2 dell’allegato A alla presente legge.
[A
cura dell’Ispettorato regionale delle foreste saranno censite tutte le piante
di alto fusto, ovunque radicate, che, per portamento, dimensioni, età e pregio
botanico meritano particolari misure protettive.]
[Le
piante così censite entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge,
sono riportate in un apposito elenco approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su parere conforme delle competenti Commissioni consiliari.]
Art. 8
[È
vietato l’accesso di qualsiasi mezzo meccanico o semovente sui manti erbosi e
nei boschi, salvo le autorizzazioni degli Ispettorati Ripartimentali delle
foreste ai sensi del successivo art. 11 fatta salva la sosta nelle aree
ricomprese entro 5 metri dal ciglio delle strade comunque carrozzabili.
I
Comuni devono prevedere negli strumenti urbanistici spazi idonei destinati a
posteggio per il traffico normale e turistico.
Gli
Ispettorati Ripartimentali delle foreste possono escludere dall’osservanza del
divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste
sciistiche e nelle utilizzazioni boschive. Sono escluse dall’osservanza del
divieto i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza
forestale e antincendio, nonché di Polizia di sicurezza e giudiziaria e nelle opere
idraulico-forestali.]
Art. 18
I
divieti, le limitazioni e le prescrizioni per la raccolta della flora e delle
specie fungine devono essere indicate al pubblico con appositi cartelli a cura
dei Comuni che li affiggono nel centro urbano e nelle principali vie di
accesso.
La
mancata apposizione di tali cartelli non infirma la validità dei divieti, delle
limitazioni e delle prescrizioni previste dalla presente legge.
Salvo
il concorso con la violazione di altre disposizioni di legge, regolamentare o
amministrative:
- le violazioni e i divieti di cui
all’art. 3 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire
200.000;
- la specie ed i prodotti oggetto delle
violazioni sono confiscati;
- le violazioni e i divieti di cui
all’art. 5 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
1.000.000, se trattasi di abbattimento o danneggiamento di piante di alto fusto
o di arbusti, e con la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000, se trattasi di
raccolta, danneggiamento o estirpazione di flora minore. Le violazioni e i
divieti di cui al comma secondo sono punite con la sanzione amministrativa da
lire 500.000 a lire 10.000.000;
- [le violazioni di cui all’art. 8 sono
punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000;]
- le violazioni alle prescrizioni
previste all’art. 9 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a
lire 50.000;
- le violazioni alle prescrizioni di cui
agli artt. 10, 13, 14, 15, 16 e 17 sono punite con la sanzione amministrativa
da lire 30.000 a lire 500.000.
La
raccolta di funghi, di tartufi o di fragolette in
misura superiore a quella prevista nelle disposizioni contenute negli artt. 10,
13 e 17, è punita con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
L’accertamento
delle violazioni comporta la confisca dei beni.
I
beni confiscati sono immediatamente venduti dall’agente accertatore nel punto
di mercato più vicino e il ricavato è versato alla cassa del Comune competente
per territorio del luogo dell’accertamento e da devolversi per gli scopi della
presente legge.
Se
le trasgressioni sono commesse da minori, di essi rispondono i tutori o le
persone cui sono stati temporaneamente affidati. Delle violazioni commesse da
appartenenti a comitive organizzate da enti o associazioni rispondono, in
concorso con gli autori, salvo che si tratti di minori, anche le persone
incaricate della direzione o della vigilanza.
Le
violazioni di cui all’art. 4 sono punite con la sanzione amministrativa da lire
50.000 a lire 500.000.
Le
violazioni e i divieti di cui all’art. 7 sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l’obbligo del
ripristino.
LEGGE
REGIONALE 30 DICEMBRE 1994, N. 105
Modificazione
ed integrazione alla L.R. 17 gennaio 1974, n. 3 -
Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse
scientifico. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1992,
n. 100.
Art. 3
[All'art.
66, previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 10, delle
prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti per la provincia
dell'Aquila sono apportate le seguenti modifiche:
- al n. 2) è aggiunto quanto segue:
"Dato
il ridotto numero dei capi degli allevatori stanziali è ammesso il pascolo
vagante anche fuori dei termini sopra previsti ed a qualsiasi
altitudine.";
- il numero 3) è sostituito dal
seguente:
"Il
pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni
gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli
animali pascolanti e sempreché questi ultimi siano adeguatamente recintati in
modo da evitare lo sconfinamento verso i terreni contermini.";
- il n. 4) è abolito.]
LEGGE
REGIONALE 3 APRILE 1995, N. 28
Norme
concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali.
Art. 1
[In
attuazione dei principi sanciti dalla L.R. 12 aprile
1994, n. 28, per la salvaguardia e il potenziamento del Demanio forestale
regionale, nonché per la migliore utilizzazione e gestione dello stesso secondo
le modalità previste dalla stessa L.R. n. 28 del
1994, la Regione individua con la presente legge le seguenti linee prioritarie
di intervento, da attuarsi tramite gli Uffici amministrazione foreste demaniali
esistenti in L’Aquila, Pescara e Castel di Sangro:
- manutenzione straordinaria delle
attrezzature tecnologiche esistenti e pervenute alla Regione in dotazione delle
foreste demaniali;
- adeguamento, aggiornamento e
potenziamento delle attrezzature tecnologiche e dotazioni;
- acquisizione attrezzature d’ufficio;
- tabellazione
ed accatastamenti;
- formazione del catasto delle foreste
demaniali regionali;
- manutenzione straordinaria e per
adeguamento a norma di legge dei fabbricati demaniali;
- lavori colturali di urgenza;
- realizzazione e/o ristrutturazione dei
fabbricati di servizio dei vivai regionali gestiti, per avvio di due centri di
studio e produzione specie vegetali autoctone per le zone protette in aree
collinari, costiere e montane;
- ampliamento del Demanio forestale
regionale, anche per rettifiche di confini ed accorpamenti da realizzarsi
secondo le stesse modalità e procedure già stabilite nell’art. 10 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38.
Il
programma esecutivo relativo ai suddetti interventi dovrà essere elaborato ed
approvato con le procedure previste dall’art. 17, comma 4, punto 2 della L.R. n. 28 del 1994.]
Art. 3
[Per
realizzare il necessario raccordo operativo tra gli Uffici amministrazione
foreste demaniali e il Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, nonché il
coordinamento fra gli stessi e al fine di provvedere alle funzioni di
segreteria del Comitato di gestione delle foreste demaniali regionali previsto
dall’art. 17 della L.R. n. 28 del 1994, l’allegato
«C» della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, è così
modificato: è istituita “l’Unità operativa foreste demaniali regionali (FA)”,
quale struttura del Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, Servizio
bonifica - Economia montana e foreste, e dell’Ufficio irrigazione, energia e
interventi zone montane; è contemporaneamente soppressa la “Unità operativa
energie alternative e recuperi energetici in agricoltura (FI)”. Fermo restando
la dotazione organica complessiva della VIII qualifica funzionale, sono
conseguentemente adeguati i contingenti parziali riferiti ai profili
professionali di funzionario Ingegnere e di funzionario amministrativo.]
La
dizione “Struttura dell’ex Azienda per le foreste demaniali”, prevista
nell’allegato «E» della L.R. n. 58 del 1985 è
sostituita con «Uffici amministrazione foreste demaniali regionali».
LEGGE
REGIONALE 9 FEBBRAIO 2000, N. 6
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo
per l’anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977,
n. 81) - Legge finanziaria regionale.
Art. 14
[1. I commi 1 e 3 dell’art. 2 bis della L.R. 31.12.1994, n. 106, sono soppressi e sostituiti con i
seguenti:
“1. La
Giunta regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisce ed
approva, di norma, programmi triennali per gli interventi previsti dalla
presente legge, entro l’anno precedente al periodo al quale il programma stesso
si riferisce.
3. Il
programma triennale individua gli obiettivi, le aree geografiche interessate,
gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, la previsione di
massima delle spese per ciascuna area e per gli interventi, i risultati che
devono essere raggiunti.”.]
LEGGE
REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).
Art. 111
(Modifiche alla L.R.
n. 28/1994, alla L.R. n. 106/1994, alla L.R. n. 6/2000)
[1. All'art. 4 della L.R.
n. 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, così come
modificata dalla L.R. n. 106/1994 e dall'art. 14
della L.R. n. 6/2000, è aggiunto il seguente art.
4-bis:
«Art. 4-bis
(Taglio colturale e relative
autorizzazioni)
1. A titolo esemplificativo e non
esaustivo per tagli colturali si intendono quelli di seguito indicati, purché
non comportino trasformazione del bosco in altre qualità di coltura:
a) le
ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i
tagli fitosanitari;
c) i
tagli di ricostituzione e di riconversione dei castagneti da frutto;
d) i
tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri
eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di
dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica
incolumità;
e) i tagli
a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello
sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al
mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza
di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i
tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;
g) i
tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i
tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
i) i
tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro
nei boschi di altro fusto;
l) i
tagli a raso di fustaie finalizzate alla rinnovazione naturale o artificiale o
previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente
approvati e in corso di validità.
Tali
tagli non si identificano in nessun caso come tagli di utilizzazione.
Tali
tagli sono colturali e regolamentati dal presente articolo a prescindere dalla
destinazione del materiale legnoso retratto dall'intervento, soddisfacimento
del diritto di uso civico di legnatico dei cittadini o vendita sul libero
mercato da parte del proprietario. In quest'ultimo caso si applica
l'accantonamento di cui all'art. 16-bis della presente legge oppure il progetto
deve espressamente prevedere interventi di pari importo per l'esecuzione di
opere di coltura o manutenzione dei boschi. I progetti di taglio possono
prevedere una destinazione mista, uso civico e vendita sul libero mercato, del
materiale legnoso retratto dall'intervento. Al fine di limitare il costo ai
cittadini delle aree montane per il soddisfacimento del diritto di uso civico
di legnatico è ammesso cofinanziare i costi dei tagli destinati a uso civico
con tagli destinati alla vendita sul libero mercato, anche nell'ambito del
medesimo progetto. I progetti di taglio possono essere redatti anche prevedendo
una esecuzione degli stessi poliennale a lotti, con un massimo di un
quinquennio.
I
tagli colturali, comprese le opere connesse, eseguiti ai sensi della presente
legge, sono autorizzati dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura,
foreste e sviluppo rurale e con le seguenti modalità:
a) i
tagli di superficie inferiori a un ettaro e mezzo e per una sola volta entro il
medesimo anno solare, o anche se di superficie superiore, ove previsti da piani
di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati, in corso di
validità o scaduti da meno di cinque anni, non necessitano di specifica
autorizzazione. L’interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o
cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni
prima dell’inizio dei lavori, con l’indicazione del taglio colturale che verrà
eseguito. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con
l’individuazione della superficie boscata da tagliare.
Il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere
chiarimenti o disporre l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche
emanare specifiche motivate prescrizioni;
b) i
tagli di superficie superiore o pari a un ettaro e mezzo o non previsti da
piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in
corso di validità necessitano di specifica autorizzazione rilasciata dal
Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale a
seguito di domanda dell'interessato, proprietario o gestore (consorzio
forestale o cooperativa convenzionata), con allegato relativo progetto
esecutivo degli interventi previsti. Il Servizio Foreste della Direzione
agricoltura, foreste e sviluppo rurale potrà nei trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione richiedere chiarimenti o l'effettuazione di sopralluoghi
congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. La concessione dell'autorizzazione
o il diniego motivato dovranno essere comunque comunicate all'interessato nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.
Si
intendono ricomprese nelle opere connesse ai tagli autorizzate ai sensi del
comma precedente gli interventi di manutenzione della viabilità forestale
esistente (strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti) per i quali
non necessita ulteriore autorizzazione. Per manutenzione ordinaria si intende,
tra l'altro, livellamento dei piano viario o del piazzale, ricarico con inerti,
rimozione del materiale franato delle scarpate e risagomatura
delle stesse, taglio della vegetazione arbustiva e potatura della vegetazione
arborea.
La
realizzazione di nuove opere permanenti è soggetta alla normativa vigente.
Il
progetto esecutivo degli interventi previsti dovrà contenere:
a) Relazione
tecnica completa di:
- inquadramento
catastale e territoriale;
- descrizione
della stazione completa dei principali parametri ambientali;
- descrizione
degli eventuali altri vincoli ambientali riscontrati (presenza di aree SIC,
ZPS, aree parco, ecc.) e relative iniziative attuate al fine di rendere cantierabile il progetto;
- descrizione
del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con
l'intervento colturale;
b) calcolo
dei costi e dei ricavi in termini economici dell'intervento in funzione della
destinazione degli assortimenti ritraibili;
c) cartografia
in scala 1:10.000 con individuazione dell'area di intervento;
d) documentazione
fotografica.
[Comma
abrogato dall’art. 1, comma 46, lettera c), L.R. 9
novembre 2005, n. 33.]
La
domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui
all’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997, per superfici forestali pari o superiori ad
un ettaro e mezzo, fino all’adozione del Piano Forestale Regionale previsto
all’art. 15 della L.R. n. 28/1994 e successive
modifiche è corredata del progetto di valutazione d’incidenza di cui all’art. 6
del D.P.R. n. 120/2003.».
2. All'art. 2-ter della L.R. n. 28/1994, così come modificata con L.R. n. 106/1994 e L.R. n.
6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:
«I
consorzi, le cooperative consortili e le forme associative stabili fra
cooperative possono utilizzare, ai fini di richiedere ed ottenere contributi
per attività forestali di cui alla presente legge, terreni di cui abbiano la
disponibilità le cooperative associate.
Le
cooperative o consorzi cooperativi socie di consorzi o società di gestione di
risorse forestali possono richiedere ed ottenere contributi per attività forestali
di cui alla presente legge per interventi su superfici forestali ricevute in
concessione da parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse
forestali.
La
Regione favorisce l'ottimale gestione delle superfici forestali. Nelle aree di
Comunità Montane ove operano consorzi o società di gestione di risorse
forestali, costituiti in forma mista pubblico-privato, con organismi di cui
all'art. 3 della presente legge, andrà riservata a tali strutture di gestione,
tenendo conto della superficie agro-silvo-pastorale
gestita, una quota dei finanziamenti disponibili per l'area da utilizzare a
seguito di presentazione di apposite istanze di finanziamento, corredate di
progetti esecutivi, presentati dai suddetti organismi. Tali organismi hanno
inoltre priorità per ottenere contributi per la realizzazione di Piani di
gestione e assestamento per Piani che abbiano carattere intercomunale o
comprensoriale.
Al
fine di favorire la gestione sostenibile delle Foreste a tali organismi saranno
concessi contributi per ottenere la certificazione volontaria della gestione e
dei prodotti forestali Forest Stewardship
Council (F.S.C.).»
3. All'art. 16-bis della L.R. n. 28/1994, così come modificata con L.R. n. 106/1994 e L.R. n.
6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:
«I
piani predisposti saranno presentati a cura del richiedente l'approvazione a
tutti gli Enti dei quali la normativa prevede il parere obbligatorio ai fini
dell'accertamento della compatibilità con i vincoli idrogeologici,
paesaggistici ed ambientali presenti sul territorio interessato.
Tali
Enti potranno nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
richiedere chiarimenti o l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche
emanare specifiche motivate prescrizioni. Il parere positivo, le prescrizioni
motivate o il diniego giustificato dovranno essere comunque comunicate
all'interessato nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il
richiedente potrà quindi o adeguarsi alle prescrizioni imposte modificando il
Piano oppure inviare il Piano originalmente elaborato con le prescrizioni
pervenute al Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo
rurale richiedendone in tutti e due i casi l'approvazione da parte della Giunta
regionale.
Il
Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale
effettuerà apposita istruttoria del Piano tenendo conto dei pareri pervenuti e
proporrà entro trenta giorni, nel caso il beneficiario non abbia accolto le
prescrizioni degli Enti di cui al precedente comma, le eventuali modifiche da
apportare prima della definitiva approvazione. Entro i successivi trenta giorni
o entro trenta giorni dal ricevimento della versione del Piano modificata
secondo come sopra, il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e
sviluppo rurale proporrà alla Giunta regionale l'adozione o il diniego motivato
all'adozione del Piano stesso.»
4. All'art. 1 della L.R.
n. 26/2003: Integrazione alla L.R. n. 11/1999
concernente: Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali, è aggiunto il
seguente comma:
«Per
le attività forestali, compresi i tagli colturali, e relative opere connesse,
eseguiti ai sensi della legge n. 28/1994: Interventi di forestazione e
valorizzazione ambientale, e successive modificazioni, da eseguire nei siti SIC
e nelle zone ZPS la Valutazione di Incidenza dovrà essere presentata
dall'interessato all'autorità forestale competente congiuntamente al progetto
dell'intervento. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e
sviluppo rurale, o il soggetto cui lo stesso attribuisce l'autorità di
valutazione forestale del progetto, è l'organismo competente per il rilascio
dell'autorizzazione. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata con i medesimi
tempi e congiuntamente all'autorizzazione forestale.»
5. All'art. 2 della L.R.
n. 94/1990 aggiungere alla fine del comma 1: «nonché delle attività di gestione
e valorizzazione associata e cooperativa delle aree forestali.»
6. Aggiungere alla fine dell'art. 6 della L.R. n. 94/1990 il seguente comma:
«Al
fine di garantire una migliore articolazione e gestione dei corsi, la scuola
può attivare convenzioni con istituti di ricerca e formazione specializzati nel
settore e operanti nella Regione.»
7. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 94/1990 aggiungere dopo il punto 5) il punto 6):
«6)
un esperto forestale designato dalle centrali cooperative maggiormente
rappresentative nel settore forestale.».]
LEGGE
REGIONALE 28 MAGGIO 2013, N. 12
Modifiche
all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art.
3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco
di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a
favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della
Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico.
Art. 6
(Tutela del patrimonio arboreo
della regione)
[1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 del
proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente,
garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali,
assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.
2. Ai fini della tutela e della
salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui
al comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto
"Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", è vietato sul
territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l'abbattimento e
l'espianto di:
a) alberi
ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o
artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai
sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari
e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e
culturale;
c) alberi
ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza
storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e
residenze storiche private.
3. L'abbattimento e l'espianto del
patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e
improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del
Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni
alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.]