TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 04.01.2013, n. 3

"Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo"

(pubblicata sul Bollettino Speciale n. 3 del 10.01.2014)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 11 settembre 1979, n. 45

Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo.

Art. 3

Sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l’estirpazione di muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica montana e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e delle formazioni dunali.

Sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento, l’estirpazione, in tutto il territorio della Regione, della specie di piante di cui alla tabella 1 dell’allegato A alla presente legge.

[Sono fatti sempre salvi l’esercizio del pascolo, lo sfalcio dei pascoli e dei prati-pascolo, secondo i vigenti regolamenti, nonché la raccolta delle specie spontanee che rientrano nelle consuetudini alimentari delle popolazioni.]

Le aree con vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali da proteggere verranno individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Sono vietati l’abbattimento e il danneggiamento della specie di piante di alto fusto elencate nella tabella 2 dell’allegato A alla presente legge.

[A cura dell’Ispettorato regionale delle foreste saranno censite tutte le piante di alto fusto, ovunque radicate, che, per portamento, dimensioni, età e pregio botanico meritano particolari misure protettive.]

[Le piante così censite entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono riportate in un apposito elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere conforme delle competenti Commissioni consiliari.]

Art. 8

[È vietato l’accesso di qualsiasi mezzo meccanico o semovente sui manti erbosi e nei boschi, salvo le autorizzazioni degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste ai sensi del successivo art. 11 fatta salva la sosta nelle aree ricomprese entro 5 metri dal ciglio delle strade comunque carrozzabili.

I Comuni devono prevedere negli strumenti urbanistici spazi idonei destinati a posteggio per il traffico normale e turistico.

Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste possono escludere dall’osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche e nelle utilizzazioni boschive. Sono escluse dall’osservanza del divieto i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonché di Polizia di sicurezza e giudiziaria e nelle opere idraulico-forestali.]

Art. 18

I divieti, le limitazioni e le prescrizioni per la raccolta della flora e delle specie fungine devono essere indicate al pubblico con appositi cartelli a cura dei Comuni che li affiggono nel centro urbano e nelle principali vie di accesso.

La mancata apposizione di tali cartelli non infirma la validità dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla presente legge.

Salvo il concorso con la violazione di altre disposizioni di legge, regolamentare o amministrative:

-          le violazioni e i divieti di cui all’art. 3 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000;

-          la specie ed i prodotti oggetto delle violazioni sono confiscati;

-          le violazioni e i divieti di cui all’art. 5 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, se trattasi di abbattimento o danneggiamento di piante di alto fusto o di arbusti, e con la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000, se trattasi di raccolta, danneggiamento o estirpazione di flora minore. Le violazioni e i divieti di cui al comma secondo sono punite con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 10.000.000;

-          [le violazioni di cui all’art. 8 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000;]

-          le violazioni alle prescrizioni previste all’art. 9 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000;

-          le violazioni alle prescrizioni di cui agli artt. 10, 13, 14, 15, 16 e 17 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 500.000.

La raccolta di funghi, di tartufi o di fragolette in misura superiore a quella prevista nelle disposizioni contenute negli artt. 10, 13 e 17, è punita con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

L’accertamento delle violazioni comporta la confisca dei beni.

I beni confiscati sono immediatamente venduti dall’agente accertatore nel punto di mercato più vicino e il ricavato è versato alla cassa del Comune competente per territorio del luogo dell’accertamento e da devolversi per gli scopi della presente legge.

Se le trasgressioni sono commesse da minori, di essi rispondono i tutori o le persone cui sono stati temporaneamente affidati. Delle violazioni commesse da appartenenti a comitive organizzate da enti o associazioni rispondono, in concorso con gli autori, salvo che si tratti di minori, anche le persone incaricate della direzione o della vigilanza.

Le violazioni di cui all’art. 4 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

Le violazioni e i divieti di cui all’art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l’obbligo del ripristino.

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1994, N. 105

Modificazione ed integrazione alla L.R. 17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1992, n. 100.

Art. 3

[All'art. 66, previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 10, delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti per la provincia dell'Aquila sono apportate le seguenti modifiche:

-          al n. 2) è aggiunto quanto segue:

"Dato il ridotto numero dei capi degli allevatori stanziali è ammesso il pascolo vagante anche fuori dei termini sopra previsti ed a qualsiasi altitudine.";

-          il numero 3) è sostituito dal seguente:

"Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti e sempreché questi ultimi siano adeguatamente recintati in modo da evitare lo sconfinamento verso i terreni contermini.";

-          il n. 4) è abolito.]

LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995, N. 28

Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali.

Art. 1

[In attuazione dei principi sanciti dalla L.R. 12 aprile 1994, n. 28, per la salvaguardia e il potenziamento del Demanio forestale regionale, nonché per la migliore utilizzazione e gestione dello stesso secondo le modalità previste dalla stessa L.R. n. 28 del 1994, la Regione individua con la presente legge le seguenti linee prioritarie di intervento, da attuarsi tramite gli Uffici amministrazione foreste demaniali esistenti in L’Aquila, Pescara e Castel di Sangro:

-          manutenzione straordinaria delle attrezzature tecnologiche esistenti e pervenute alla Regione in dotazione delle foreste demaniali;

-          adeguamento, aggiornamento e potenziamento delle attrezzature tecnologiche e dotazioni;

-          acquisizione attrezzature d’ufficio;

-          tabellazione ed accatastamenti;

-          formazione del catasto delle foreste demaniali regionali;

-          manutenzione straordinaria e per adeguamento a norma di legge dei fabbricati demaniali;

-          lavori colturali di urgenza;

-          realizzazione e/o ristrutturazione dei fabbricati di servizio dei vivai regionali gestiti, per avvio di due centri di studio e produzione specie vegetali autoctone per le zone protette in aree collinari, costiere e montane;

-          ampliamento del Demanio forestale regionale, anche per rettifiche di confini ed accorpamenti da realizzarsi secondo le stesse modalità e procedure già stabilite nell’art. 10 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38.

Il programma esecutivo relativo ai suddetti interventi dovrà essere elaborato ed approvato con le procedure previste dall’art. 17, comma 4, punto 2 della L.R. n. 28 del 1994.]

Art. 3

[Per realizzare il necessario raccordo operativo tra gli Uffici amministrazione foreste demaniali e il Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, nonché il coordinamento fra gli stessi e al fine di provvedere alle funzioni di segreteria del Comitato di gestione delle foreste demaniali regionali previsto dall’art. 17 della L.R. n. 28 del 1994, l’allegato «C» della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, è così modificato: è istituita “l’Unità operativa foreste demaniali regionali (FA)”, quale struttura del Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, Servizio bonifica - Economia montana e foreste, e dell’Ufficio irrigazione, energia e interventi zone montane; è contemporaneamente soppressa la “Unità operativa energie alternative e recuperi energetici in agricoltura (FI)”. Fermo restando la dotazione organica complessiva della VIII qualifica funzionale, sono conseguentemente adeguati i contingenti parziali riferiti ai profili professionali di funzionario Ingegnere e di funzionario amministrativo.]

La dizione “Struttura dell’ex Azienda per le foreste demaniali”, prevista nell’allegato «E» della L.R. n. 58 del 1985 è sostituita con «Uffici amministrazione foreste demaniali regionali».

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2000, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale.

Art. 14

[1.        I commi 1 e 3 dell’art. 2 bis della L.R. 31.12.1994, n. 106, sono soppressi e sostituiti con i seguenti:

“1.       La Giunta regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisce ed approva, di norma, programmi triennali per gli interventi previsti dalla presente legge, entro l’anno precedente al periodo al quale il programma stesso si riferisce.

3.         Il programma triennale individua gli obiettivi, le aree geografiche interessate, gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, la previsione di massima delle spese per ciascuna area e per gli interventi, i risultati che devono essere raggiunti.”.]

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 111

(Modifiche alla L.R. n. 28/1994, alla L.R. n. 106/1994, alla L.R. n. 6/2000)

[1.        All'art. 4 della L.R. n. 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, così come modificata dalla L.R. n. 106/1994 e dall'art. 14 della L.R. n. 6/2000, è aggiunto il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis

(Taglio colturale e relative autorizzazioni)

1.         A titolo esemplificativo e non esaustivo per tagli colturali si intendono quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco in altre qualità di coltura:

a)         le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

b)         i tagli fitosanitari;

c)         i tagli di ricostituzione e di riconversione dei castagneti da frutto;

d)         i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

e)         i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;

f)          i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;

g)         i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

h)         i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;

i)          i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi di altro fusto;

l)          i tagli a raso di fustaie finalizzate alla rinnovazione naturale o artificiale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

Tali tagli non si identificano in nessun caso come tagli di utilizzazione.

Tali tagli sono colturali e regolamentati dal presente articolo a prescindere dalla destinazione del materiale legnoso retratto dall'intervento, soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico dei cittadini o vendita sul libero mercato da parte del proprietario. In quest'ultimo caso si applica l'accantonamento di cui all'art. 16-bis della presente legge oppure il progetto deve espressamente prevedere interventi di pari importo per l'esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi. I progetti di taglio possono prevedere una destinazione mista, uso civico e vendita sul libero mercato, del materiale legnoso retratto dall'intervento. Al fine di limitare il costo ai cittadini delle aree montane per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico è ammesso cofinanziare i costi dei tagli destinati a uso civico con tagli destinati alla vendita sul libero mercato, anche nell'ambito del medesimo progetto. I progetti di taglio possono essere redatti anche prevedendo una esecuzione degli stessi poliennale a lotti, con un massimo di un quinquennio.

I tagli colturali, comprese le opere connesse, eseguiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale e con le seguenti modalità:

a)         i tagli di superficie inferiori a un ettaro e mezzo e per una sola volta entro il medesimo anno solare, o anche se di superficie superiore, ove previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati, in corso di validità o scaduti da meno di cinque anni, non necessitano di specifica autorizzazione. L’interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, con l’indicazione del taglio colturale che verrà eseguito. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con l’individuazione della superficie boscata da tagliare. Il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere chiarimenti o disporre l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni;

b)         i tagli di superficie superiore o pari a un ettaro e mezzo o non previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità necessitano di specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale a seguito di domanda dell'interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata), con allegato relativo progetto esecutivo degli interventi previsti. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale potrà nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. La concessione dell'autorizzazione o il diniego motivato dovranno essere comunque comunicate all'interessato nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

Si intendono ricomprese nelle opere connesse ai tagli autorizzate ai sensi del comma precedente gli interventi di manutenzione della viabilità forestale esistente (strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti) per i quali non necessita ulteriore autorizzazione. Per manutenzione ordinaria si intende, tra l'altro, livellamento dei piano viario o del piazzale, ricarico con inerti, rimozione del materiale franato delle scarpate e risagomatura delle stesse, taglio della vegetazione arbustiva e potatura della vegetazione arborea.

La realizzazione di nuove opere permanenti è soggetta alla normativa vigente.

Il progetto esecutivo degli interventi previsti dovrà contenere:

a)         Relazione tecnica completa di:

-          inquadramento catastale e territoriale;

-          descrizione della stazione completa dei principali parametri ambientali;

-          descrizione degli eventuali altri vincoli ambientali riscontrati (presenza di aree SIC, ZPS, aree parco, ecc.) e relative iniziative attuate al fine di rendere cantierabile il progetto;

-          descrizione del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con l'intervento colturale;

b)         calcolo dei costi e dei ricavi in termini economici dell'intervento in funzione della destinazione degli assortimenti ritraibili;

c)         cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dell'area di intervento;

d)         documentazione fotografica.

[Comma abrogato dall’art. 1, comma 46, lettera c), L.R. 9 novembre 2005, n. 33.]

La domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997, per superfici forestali pari o superiori ad un ettaro e mezzo, fino all’adozione del Piano Forestale Regionale previsto all’art. 15 della L.R. n. 28/1994 e successive modifiche è corredata del progetto di valutazione d’incidenza di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.».

2.         All'art. 2-ter della L.R. n. 28/1994, così come modificata con L.R. n. 106/1994 e L.R. n. 6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«I consorzi, le cooperative consortili e le forme associative stabili fra cooperative possono utilizzare, ai fini di richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge, terreni di cui abbiano la disponibilità le cooperative associate.

Le cooperative o consorzi cooperativi socie di consorzi o società di gestione di risorse forestali possono richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge per interventi su superfici forestali ricevute in concessione da parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse forestali.

La Regione favorisce l'ottimale gestione delle superfici forestali. Nelle aree di Comunità Montane ove operano consorzi o società di gestione di risorse forestali, costituiti in forma mista pubblico-privato, con organismi di cui all'art. 3 della presente legge, andrà riservata a tali strutture di gestione, tenendo conto della superficie agro-silvo-pastorale gestita, una quota dei finanziamenti disponibili per l'area da utilizzare a seguito di presentazione di apposite istanze di finanziamento, corredate di progetti esecutivi, presentati dai suddetti organismi. Tali organismi hanno inoltre priorità per ottenere contributi per la realizzazione di Piani di gestione e assestamento per Piani che abbiano carattere intercomunale o comprensoriale.

Al fine di favorire la gestione sostenibile delle Foreste a tali organismi saranno concessi contributi per ottenere la certificazione volontaria della gestione e dei prodotti forestali Forest Stewardship Council (F.S.C.).»

3.         All'art. 16-bis della L.R. n. 28/1994, così come modificata con L.R. n. 106/1994 e L.R. n. 6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«I piani predisposti saranno presentati a cura del richiedente l'approvazione a tutti gli Enti dei quali la normativa prevede il parere obbligatorio ai fini dell'accertamento della compatibilità con i vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali presenti sul territorio interessato.

Tali Enti potranno nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. Il parere positivo, le prescrizioni motivate o il diniego giustificato dovranno essere comunque comunicate all'interessato nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il richiedente potrà quindi o adeguarsi alle prescrizioni imposte modificando il Piano oppure inviare il Piano originalmente elaborato con le prescrizioni pervenute al Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale richiedendone in tutti e due i casi l'approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale effettuerà apposita istruttoria del Piano tenendo conto dei pareri pervenuti e proporrà entro trenta giorni, nel caso il beneficiario non abbia accolto le prescrizioni degli Enti di cui al precedente comma, le eventuali modifiche da apportare prima della definitiva approvazione. Entro i successivi trenta giorni o entro trenta giorni dal ricevimento della versione del Piano modificata secondo come sopra, il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale proporrà alla Giunta regionale l'adozione o il diniego motivato all'adozione del Piano stesso.»

4.         All'art. 1 della L.R. n. 26/2003: Integrazione alla L.R. n. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali, è aggiunto il seguente comma:

«Per le attività forestali, compresi i tagli colturali, e relative opere connesse, eseguiti ai sensi della legge n. 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, e successive modificazioni, da eseguire nei siti SIC e nelle zone ZPS la Valutazione di Incidenza dovrà essere presentata dall'interessato all'autorità forestale competente congiuntamente al progetto dell'intervento. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, o il soggetto cui lo stesso attribuisce l'autorità di valutazione forestale del progetto, è l'organismo competente per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata con i medesimi tempi e congiuntamente all'autorizzazione forestale.»

5.         All'art. 2 della L.R. n. 94/1990 aggiungere alla fine del comma 1: «nonché delle attività di gestione e valorizzazione associata e cooperativa delle aree forestali.»

6.         Aggiungere alla fine dell'art. 6 della L.R. n. 94/1990 il seguente comma:

«Al fine di garantire una migliore articolazione e gestione dei corsi, la scuola può attivare convenzioni con istituti di ricerca e formazione specializzati nel settore e operanti nella Regione.»

7.         Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 94/1990 aggiungere dopo il punto 5) il punto 6):

«6) un esperto forestale designato dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative nel settore forestale.».]

LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2013, N. 12

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico.

Art. 6

(Tutela del patrimonio arboreo della regione)

[1.        La Regione, ai sensi dell'articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

2.         Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l'abbattimento e l'espianto di:

a)         alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;

b)         filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;

c)         alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3.         L'abbattimento e l'espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.]