IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome integrata dalle
deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del
3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è
stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che le
predette deliberazioni individuano, quale specifica funzione attribuita al
Commissario, la realizzazione di interventi prioritari tra cui gli interventi
sulla spesa farmaceutica per la completa realizzazione degli obiettivi del
Piano;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato sub-commissario per
l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito, ai
sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 e s.m.i., di
affiancare il Commissario ad acta nella
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico
commissariale, con particolare riferimento - per gli aspetti di programmazione
sanitaria - ai provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente
ordinamento in materia sanitaria, necessaria all’attuazione del Piano di
Rientro;
PREMESSO che:
- la L. 21.10.2005, n. 219 stabilisce
all’art. 6, c. 1, lett. b) che con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli
articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni
e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle
stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le
tariffe minime di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il
territorio nazionale;
- in data 20 marzo 2008, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è
stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante “Principi generali ed i
criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province
autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la
partecipazione alle attività trasfusionali”;
- con la Deliberazione del Commissario
ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17 giugno
2009, sono stati recepiti i principi generali del succitato Accordo Stato–Regioni del 20
marzo;
- l’Accordo Stato–Regioni
del 20 marzo 2008, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 2 della Legge
219/2005, sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante “Determinazione dello
schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori
di volontari di sangue”;
- l’ Accordo Stato–Regioni
del 20 marzo 2008 prevede all’articolo 1 , comma 1, lettera e) che le Regioni e
le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti
nell’accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di
autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione
territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono
regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia;
- il predetto Accordo prevede all’art.
1, c. 1, lett. e) che «le Regioni e le Province Autonome, (…) provvedano alla
stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse
assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia»
disponendo altresì, all’art. 1, c. 1, lett. d), che «possono accedere alle
convenzioni previste dal presente accordo esclusivamente le Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità
previste dalla legge 219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile
2007, e regolarmente iscritte ai registri e/o provinciali del volontariato di
cui alla legge 266/91»;
- con il Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra Associazioni e
Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la
partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell’Accordo n. 115/CSR
sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano”;
CONSIDERATO
- il D.P.C.M.
06.05.2005, n. 97 recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa” nel quale, tra i suoi compiti, all’art. 2, c. 1,
lett. d) ed e) rientrano quelli di
«concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del
Servizio sanitario nazionale (…) e svolgere, altresì, attività e servizi
sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed
organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie»;
- il D.Lgs.
28.09.2012, n. 178 che ha previsto che l’Associazione italiana della Croce
Rossa conserva il suo status di ente pubblico fino al 31.12.2013 e ha disposto
la trasformazione della medesima, a decorrere dal 01.01.2014, in Associazione
di diritto privato, ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del Codice civile
e l’iscrizione di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali
e provinciali delle associazioni di promozione sociale (art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 178/2012);
RILEVATO che, nel corso
del procedimento finalizzato all’approvazione dello schema-tipo di convenzione
con il Comitato Regionale dell’Associazione Croce Rossa Italiana sono emerse
delle criticità, trattandosi di un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico (DPCM n. 97/2005), non iscritto nel Registro regionale delle
Associazioni di Volontariato – per le quali il Servizio Assistenza Farmaceutica
e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo
con nota prot. n. RA/32829 del 05.02.2013 ha posto
specifico quesito all’Ufficio legislativo del Ministero della Salute «sulla
possibilità di disciplinare, in via transitoria e solo per l’anno in corso, i
rapporti in materia di attività trasfusionali tra la regione Abruzzo ed il
Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana mediante uno specifico accordo»;
RICHIAMATO il parere
dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot.
0000950-P del 15.02.2013 (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento) con cui - nel richiamare la disposizione di cui
all’articolo 8, comma 1, terzo capoverso del D.lgs. n. 178 del 2012 la quale,
mediante il meccanismo del rinvio delle norme, prevede che per gli anni 2012 e
2013 la CRI possa sottoscrivere convenzioni con altre amministrazioni per lo
svolgimento di attività sanitarie e socio sanitare a
favore del Servizio Sanitario Nazionale - precisa che “…sulla base delle
argomentazioni formulate e nel rispetto dell’assetto normativo vigente, si
ritiene pertanto che codesta regione possa avviare la procedura finalizzata
alla stipula delle convenzioni per garantire le attività trasfusionali, già nel
corrente anno…”;
ATTESO che, alla luce
del succitato parere e della normativa richiamata, è stato approvato il Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 13.05.2013 “Approvazione schema tipo
convenzione tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa e
la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali” con
validità fino al 31.12.2013;
PRESO ATTO del parere
reso alla Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio VIII Sangue e
Trapianti prot. 0002819-P del 13.06.2013 (allegato 2
– parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) con cui l’Ufficio
Legislativo del Ministero della Salute ribadisce che “…la
CRI possa svolgere le attività oggetto delle convenzioni con le regioni, per lo
svolgimento delle attività trasfusionali, con particolare riguardo alla
raccolta di sangue ed emocomponenti…”;
CONSIDERATO altresì che
l’art. 1, c. 10-sexies del d.l. 31.08.2013, n. 101 recante “Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni”, convertito con modificazioni con L. 30.10.2013, n. 125, nel
modificare il terzo e quarto periodo del c. 1 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 178/2012, ha esteso anche all’anno 2014 quanto
previsto per gli anni 2012 e 2013 ovvero la possibilità per la CRI di
sottoscrivere convenzioni con altre amministrazioni per lo svolgimento di
attività sanitarie e socio sanitarie a favore del Servizio Sanitario Nazionale;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/312778 del 12 dicembre 2013 con la quale – alla
luce della precitata normativa che consente l’estensione fino al 31.12.2014
delle convenzioni in essere - il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha richiesto alla ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila
«…se si sia attivata per lo svolgimento
dell’attività di raccolta di sangue – effettuata ad oggi dalle Unità di
raccolta fissa e mobile della CRI insistenti sul territorio di codesta ASL –
attraverso le strutture trasfusionali aziendali per l’anno 2014 ovvero se sia
necessario che lo scrivente Servizio rinnovi la convenzione con il Comitato
Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa fino al 31.12.2014…»;
PRESO ATTO della nota prot. 0124590 del 17.12.2013 – acquisita agli atti del Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute in pari
data con prot. RA/317256 (allegato 3 – parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento) – con la quale il
Direttore Generale p.t. della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila
comunicava la necessità di rinnovare «la convenzione con il Comitato Regionale
dell’Associazione Italiana Croce Rossa sino al 31/12/2014, al fine di
assicurare la continuità dello svolgimento dell’attività di raccolta di
sangue»;
ATTESO che le sedi
locali della Croce Rossa Italiana svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito
del sistema regionale delle attività trasfusionali, con particolare riguardo al
perseguimento degli obiettivi di autosufficienza regionale di sangue, pertanto,
la mancata stipula della convenzione in questione pregiudicherebbe la
continuità del servizio di raccolta di sangue sul territorio regionale
(effettuato presso l’Unità di Raccolta fissa della Croce Rossa sita in L’Aquila
e mediante l’Unità di Raccolta mobile gestita dalla medesima) nonché la stessa
garanzia dell’autosufficienza;
CONSIDERATO che la
Regione Abruzzo non è autosufficiente per emocomponenti
e che la Croce Rossa gestisce in L’Aquila una Unità di Raccolta la cui attività
è di tutta rilevanza come si evince dai dati relativi all’anno 2012, pari a
circa n. 4600 unità di sangue intero raccolto ;
RITENUTO pertanto
necessario, alla luce di quanto sopra, di:
- addivenire alla definizione di nuovo
rapporto con la CRI e alla stipulazione
di una nuova Convenzione, sulla base della normativa sopravvenuta e dei pareri
dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute succitati;
- approvare il nuovo schema-tipo di
convenzione tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa e
la Regione Abruzzo al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta
di sangue sul territorio regionale e la stessa garanzia dell’autosufficienza
nell’anno 2014;
CONSIDERATI:
- i decreti del Ministro della Salute 3
marzo 2005, recanti rispettivamente "Protocolli per l'accertamento della
idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti"
e "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti", entrambi predisposti anche in
attuazione della direttiva della Commissione europea 2004/33/CE;
- il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di
rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti
destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti
gravi";
- il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi
trasfusionali";
- il decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, recante "Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di
qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- il decreto del Ministro della Salute
del 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del Sistema informativo dei
servizi trasfusionali";
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni
e Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle
unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e
sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 16 dicembre 2010 e recepito dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 314 del 9.05.2012;
- il decreto ministeriale 12 aprile 2012
recante “Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le
aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma
raccolto sul territorio nazionale”;
- il decreto ministeriale 12 aprile 2012
recante “Ministero della Salute Disposizioni sull'importazione ed esportazione
del sangue umano e dei suoi prodotti”;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente
"Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità
di raccolta del sangue e degli emocomponenti",
sancito il 25 luglio 2012;
RILEVATO che nel citato
parere prot. 0002819-P del 13.06.2013 l’Ufficio
Legislativo del Ministero della Salute ribadisce che “…attesa
la delicatezza e i potenziali rischi connessi alle attività di raccolta del
sangue – (…) anche la CRI nel compimento delle attività in esame deve garantire
i requisiti di sicurezza, che stanno alla base dell’operato delle Associazioni
di volontariato, nonché conformarsi alle finalità proprie degli Statuti delle
medesime Associazioni, ponendo la dovuta attenzione anche sull’aspetto della
formazione del personale dedicato all’attività di raccolta sangue. Tali misure
di garanzia si ritengono necessarie per garantire il prescritto livello di
sicurezza richiesto nel processo della donazione e trasfusione del sangue…”;
DATO ATTO che con
Decreto del Commissario ad Acta n. 73/2013 del 07 ottobre 2013 avente ad oggetto
“Approvazione del Manuale per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture
trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalla
Organizzazioni di donatori e relative procedure. Modifica Deliberazione di
Giunta Regionale n. 5917P del 01.07.2008: sostituzione Allegato n. 39 ed
Allegato n. 4” :
- si è provveduto a conformare i
requisiti autorizzativi e di accreditamento dei Servizi Trasfusionali, delle
unità di raccolta fisse e mobili nella Regione Abruzzo alle vigenti
disposizioni normative;
- si è provveduto ad attuare le previsioni
di cui alla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 64, ed in particolare
all’articolo 88 della medesima L.R. n. 64/ 2012 il quale, al comma 2, dispone
espressamente che il rilascio dell’autorizzazione e l’accreditamento delle
strutture trasfusionali sono disposti con i contestuali di tutti i requisiti
organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente,
statale e regionale;
CONSIDERATO che sulle
Associazioni di donatori/sugli enti gestori, relativamente alle Unità di
raccolta, gravano gli oneri conseguenti alla necessità di dare attuazione alle
norme sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti
dall’Accordo Stato-Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito
dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011
PRECISATO quindi che la
Croce Rossa è tenuta all’applicazione – per le Unità di Raccolta fisse e mobili
da esse gestite - dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
di cui all’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 ed al citato Decreto del
Commissario ad Acta n. 73/2013;
CONSIDERATO che le
tariffe vigenti nella regione Abruzzo per l’attività di raccolta sono state
definite con i citati Decreti del Commissario ad Acta
n. 34 e – limitatamente all’anno 2013 per l’Associazione Italiana Croce Rossa -
n. 35 del 13.05.2013;
RITENUTO di dover
applicare le medesime tariffe di cui al Decreto Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 “Approvazione schema tipo
convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e
Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché
dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano”, rivalutate per l’anno 2014 in base all’indice medio FOI dell’ISTAT
(prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati), siccome
espressamente previsto dall’art. 11, comma 2 dell’Accordo n. 115/CSR sancito in
data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 4/2013
del 28 gennaio 2013, con il quale, in ottemperanza all’Accordo n. 206/CSR del
13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è
stato istituito il Centro Regionale Sangue;
ATTESO che tra le
funzioni attribuite al Centro Regionale Sangue sulla base del succitato accordo
n. 206/CSR, sono state individuate, tra le altre, le funzioni di coordinamento
delle attività di promozione della donazione volontaria, anonima, non
remunerata del sangue e degli emocomponenti, nonché delle attività previste dalle
convenzioni sottoscritte ai fini della partecipazione alla attività
trasfusionale;
CONSIDERATO CHE le
motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e
l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la
trasmissione al Tavolo di monitoraggio
del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito
dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al
fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per
l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra - per la dovuta valutazione, ordinariamente
preventiva;
TUTTO ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di approvare lo schema di convenzione (allegato 4) - di cui costituisce parte integrante e
sostanziale - tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa
e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali
nell’anno 2014;
2. di dare mandato al Dirigente del
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute di stipulare la convenzione di cui al punto precedente, entro 30
gg. dalla data di approvazione del presente decreto;
3. di stabilire che, entro 90 giorni dalla
data di approvazione del presente decreto, le Aziende sanitarie della Regione
siano tenute a stipulare appositi accordi formali con il Comitato Regionale
dell’Associazione Italiana Croce Rossa per partecipazione alle attività
trasfusionali (L. n. 219/2005), in attuazione delle indicazioni contenute nella
convenzione regionale di cui al punto 1);
4. di stabilire l’applicazione delle
medesime tariffe di cui al Decreto del Commissario ad Acta
n. 34 del 13.05.2013 “Approvazione schema tipo convenzione tra Associazioni e
Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la
partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell’Accordo n. 115/CSR
sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano”, rivalutate per l’anno 2014 in base all’indice medio FOI
dell’ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati),
siccome espressamente previsto dall’art. 11, comma 2 dell’Accordo n. 115/CSR
sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
5. di stabilire che la decorrenza delle
quote di rimborso di cui all’allegato A dello schema di convenzione sia fissata
al 1 gennaio 2014;
6. di demandare al Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività
di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della convenzione di cui al
presente Decreto nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la
corretta attività oggetto della convenzione stessa;
7. di trasmettere il presente
provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della
Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al
Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale
Sangue;
8. di pubblicare il presente provvedimento
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale
della Sanità della Regione Abruzzo http// sanitab.regione.abruzzo.it;
9. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di
Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta
validazione.
IL
SUB COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giuseppe Zuccatelli
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Giovanni Chiodi