IL  COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome integrata dalle deliberazioni  del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che le predette deliberazioni individuano, quale specifica funzione attribuita al Commissario, la realizzazione di interventi prioritari tra cui gli interventi sulla spesa farmaceutica per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre  2009 e s.m.i., di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, con particolare riferimento - per gli aspetti di programmazione sanitaria - ai provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessaria all’attuazione del Piano di Rientro;

PREMESSO che:

-          la L. 21.10.2005, n. 219 stabilisce all’art. 6, c. 1, lett. b) che con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe minime di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

-          in data 20 marzo 2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante “Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali”;

-          con la Deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17 giugno 2009, sono stati recepiti i principi generali del succitato Accordo Stato–Regioni del  20 marzo;

-          l’Accordo Stato–Regioni del 20 marzo 2008, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 2 della Legge 219/2005, sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante “Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori di volontari di sangue”;

-          l’ Accordo Stato–Regioni del 20 marzo 2008 prevede all’articolo 1 , comma 1, lettera e) che le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti nell’accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

-          il predetto Accordo prevede all’art. 1, c. 1, lett. e) che «le Regioni e le Province Autonome, (…) provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia» disponendo altresì, all’art. 1, c. 1, lett. d), che «possono accedere alle convenzioni previste dal presente accordo esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte ai registri e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91»;

-          con il Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 è stato approvato lo  schema tipo di convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;

CONSIDERATO

-          il D.P.C.M. 06.05.2005, n. 97 recante “Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa” nel quale, tra i suoi compiti, all’art. 2, c. 1, lett. d) ed e)  rientrano quelli di «concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale (…) e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie»;

-          il D.Lgs. 28.09.2012, n. 178 che ha previsto che l’Associazione italiana della Croce Rossa conserva il suo status di ente pubblico fino al 31.12.2013 e ha disposto la trasformazione della medesima, a decorrere dal 01.01.2014, in Associazione di diritto privato, ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del Codice civile e l’iscrizione di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale (art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 178/2012);

RILEVATO che, nel corso del procedimento finalizzato all’approvazione dello schema-tipo di convenzione con il Comitato Regionale dell’Associazione Croce Rossa Italiana sono emerse delle criticità, trattandosi di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (DPCM n. 97/2005), non iscritto nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato – per le quali il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo con nota prot. n. RA/32829 del 05.02.2013 ha posto specifico quesito all’Ufficio legislativo del Ministero della Salute «sulla possibilità di disciplinare, in via transitoria e solo per l’anno in corso, i rapporti in materia di attività trasfusionali tra la regione Abruzzo ed il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana mediante uno specifico accordo»;

RICHIAMATO il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. 0000950-P del 15.02.2013 (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) con cui - nel richiamare la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, terzo capoverso del D.lgs. n. 178 del 2012 la quale, mediante il meccanismo del rinvio delle norme, prevede che per gli anni 2012 e 2013 la CRI possa sottoscrivere convenzioni con altre amministrazioni per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitare a favore del Servizio Sanitario Nazionale - precisa che  …sulla base delle argomentazioni formulate e nel rispetto dell’assetto normativo vigente, si ritiene pertanto che codesta regione possa avviare la procedura finalizzata alla stipula delle convenzioni per garantire le attività trasfusionali, già nel corrente anno…”;

ATTESO che, alla luce del succitato parere e della normativa richiamata, è stato approvato  il Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 13.05.2013 “Approvazione schema tipo convenzione tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali” con validità fino al 31.12.2013;

PRESO ATTO del parere reso alla Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio VIII Sangue e Trapianti prot. 0002819-P del 13.06.2013 (allegato 2 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) con cui l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ribadisce che “…la CRI possa svolgere le attività oggetto delle convenzioni con le regioni, per lo svolgimento delle attività trasfusionali, con particolare riguardo alla raccolta di sangue ed emocomponenti…”;

CONSIDERATO altresì che l’art. 1, c. 10-sexies del d.l. 31.08.2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni con L. 30.10.2013, n. 125, nel modificare il terzo e quarto periodo del c. 1 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 178/2012, ha esteso anche all’anno 2014 quanto previsto per gli anni 2012 e 2013 ovvero la possibilità per la CRI di sottoscrivere convenzioni con altre amministrazioni per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie a favore del Servizio Sanitario Nazionale;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/312778 del 12 dicembre 2013 con la quale – alla luce della precitata normativa che consente l’estensione fino al 31.12.2014 delle convenzioni in essere - il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha richiesto alla ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila  «…se si sia attivata per lo svolgimento dell’attività di raccolta di sangue – effettuata ad oggi dalle Unità di raccolta fissa e mobile della CRI insistenti sul territorio di codesta ASL – attraverso le strutture trasfusionali aziendali per l’anno 2014 ovvero se sia necessario che lo scrivente Servizio rinnovi la convenzione con il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa fino al 31.12.2014…»;

PRESO ATTO della nota prot. 0124590 del 17.12.2013  – acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute in pari data con prot. RA/317256 (allegato 3 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) – con la quale il Direttore Generale p.t. della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila comunicava la necessità di rinnovare «la convenzione con il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa sino al 31/12/2014, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento dell’attività di raccolta di sangue»;

ATTESO che le sedi locali della Croce Rossa Italiana svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema regionale delle attività trasfusionali, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di autosufficienza regionale di sangue, pertanto, la mancata stipula della convenzione in questione pregiudicherebbe la continuità del servizio di raccolta di sangue sul territorio regionale (effettuato presso l’Unità di Raccolta fissa della Croce Rossa sita in L’Aquila e mediante l’Unità di Raccolta mobile gestita dalla medesima) nonché la stessa garanzia dell’autosufficienza;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non è autosufficiente per emocomponenti e che la Croce Rossa gestisce in L’Aquila una Unità di Raccolta la cui attività è di tutta rilevanza come si evince dai dati relativi all’anno 2012, pari a circa n. 4600 unità di sangue intero raccolto ;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, di:

-          addivenire alla definizione di nuovo rapporto con  la CRI e alla stipulazione di una nuova Convenzione, sulla base della normativa sopravvenuta e dei pareri dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute succitati;

-          approvare il nuovo schema-tipo di convenzione tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta di sangue sul territorio regionale e la stessa garanzia dell’autosufficienza nell’anno 2014; 

 CONSIDERATI:

-          i decreti del Ministro della Salute 3 marzo 2005, recanti rispettivamente "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti" e "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti", entrambi predisposti anche in attuazione della direttiva della Commissione europea 2004/33/CE;

-          il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

-          il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

-          il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

-          il decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali";

-          l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 e recepito dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 314 del 9.05.2012;

-          il decreto ministeriale 12 aprile 2012 recante “Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”;

-          il decreto ministeriale 12 aprile 2012 recante “Ministero della Salute Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti”;

-          l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", sancito il 25 luglio 2012;

RILEVATO che nel citato parere prot. 0002819-P del 13.06.2013 l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ribadisce che “…attesa la delicatezza e i potenziali rischi connessi alle attività di raccolta del sangue – (…) anche la CRI nel compimento delle attività in esame deve garantire i requisiti di sicurezza, che stanno alla base dell’operato delle Associazioni di volontariato, nonché conformarsi alle finalità proprie degli Statuti delle medesime Associazioni, ponendo la dovuta attenzione anche sull’aspetto della formazione del personale dedicato all’attività di raccolta sangue. Tali misure di garanzia si ritengono necessarie per garantire il prescritto livello di sicurezza richiesto nel processo della donazione e trasfusione del sangue…”;

DATO ATTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. 73/2013 del  07 ottobre 2013 avente ad oggetto “Approvazione del Manuale per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalla Organizzazioni di donatori e relative procedure. Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 5917P del 01.07.2008: sostituzione Allegato n. 39 ed Allegato n. 4” :

-          si è provveduto a conformare i requisiti autorizzativi e di accreditamento dei Servizi Trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili nella Regione Abruzzo alle vigenti disposizioni normative;

-          si è provveduto ad attuare le previsioni di cui alla Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 64, ed in particolare all’articolo  88 della medesima L.R. n. 64/ 2012 il quale, al comma 2, dispone espressamente che il rilascio dell’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture trasfusionali sono disposti con i contestuali di tutti i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, statale e regionale;

CONSIDERATO che sulle Associazioni di donatori/sugli enti gestori, relativamente alle Unità di raccolta, gravano gli oneri conseguenti alla necessità di dare attuazione alle norme sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dall’Accordo Stato-Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011

PRECISATO quindi che la Croce Rossa è tenuta all’applicazione – per le Unità di Raccolta fisse e mobili da esse gestite - dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici di cui all’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 ed al citato Decreto del Commissario ad Acta n. 73/2013;

CONSIDERATO che le tariffe vigenti nella regione Abruzzo per l’attività di raccolta sono state definite con i citati Decreti del Commissario ad Acta n. 34 e – limitatamente all’anno 2013 per l’Associazione Italiana Croce Rossa - n. 35 del 13.05.2013;

RITENUTO di dover applicare le medesime tariffe di cui al Decreto Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 “Approvazione schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, rivalutate per l’anno 2014  in base all’indice medio FOI dell’ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati), siccome espressamente previsto dall’art. 11, comma 2 dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 4/2013 del 28 gennaio 2013, con il quale, in ottemperanza all’Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato istituito il Centro Regionale Sangue;

ATTESO che tra le funzioni attribuite al Centro Regionale Sangue sulla base del succitato accordo n. 206/CSR, sono state individuate, tra le altre, le funzioni di coordinamento delle attività di promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata del sangue e degli  emocomponenti, nonché delle attività previste dalle convenzioni sottoscritte ai fini della partecipazione alla attività trasfusionale;

CONSIDERATO CHE le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra -  per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

TUTTO ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di approvare lo schema di  convenzione (allegato  4) - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nell’anno 2014;

2.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di stipulare la convenzione di cui al punto precedente, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente decreto;

3.         di stabilire che, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, le Aziende sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi formali con il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa per partecipazione alle attività trasfusionali (L. n. 219/2005), in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale di cui al punto 1);

4.         di stabilire l’applicazione delle medesime tariffe di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 “Approvazione schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, rivalutate per l’anno 2014 in base all’indice medio FOI dell’ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati), siccome espressamente previsto dall’art. 11, comma 2 dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

5.         di stabilire che la decorrenza delle quote di rimborso di cui all’allegato A dello schema di convenzione sia fissata al 1 gennaio 2014;

6.         di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sull’attuazione della convenzione di cui al presente Decreto nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;

7.         di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.  della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;

8.         di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo http// sanitab.regione.abruzzo.it;

9.         di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

 

IL SUB COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giuseppe Zuccatelli

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi