LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie” e ss.mm.ii.;

-          la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e ss.mm.ii.;

-          la Legge 02.04.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.ii;

-          D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;

-          la Legge 08.11.1991,  n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii.;

-          D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”;

-          la Legge Regionale 21.05.2010, n. 20 “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”;

-          il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che l’art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore farmaceutico” - in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 - dispone al comma 1 che “Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni (…) è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di sua rinunzia il dispensario è gestito dal Comune”; 

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”, prevede che, “nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta Regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.”, nei centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco;

VISTO che l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” nel modificare e sostituire gli artt. 1 e 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. prevede, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di farmacisti, l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche in applicazione del “criterio demografico”, ridefinendo il rapporto farmacie/popolazione (quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, dando facoltà agli Enti locali interessati, di intervenire mediante le forme di legge;

RICHIAMATA la nota prot. RA/86114 del 13.04.2012 (All. 1) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale, nel dare formale avvio al procedimento di istituzione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e ss.mm.ii., i Comuni aventi i requisiti di legge, venivano invitati ad individuare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione mediante l’utilizzo del nuovo criterio demografico di cui alla vigente normativa;

ATTESO che un’ulteriore criterio di istituzione di nuove sedi farmaceutiche e quello “topografico” di cui all’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., che deroga al criterio generale previsto dalla legge, in sussistenza di determinati ed individuati presupposti inerenti le condizioni topografiche e di viabilità del territorio interessato;

RICHIAMATA altresì, la nota prot. n. RA/297785 del 28.12.2012 (All. 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, per l’anno 2012, per le fattispecie non previste dalla citata L. n. 27/2012 ossia per l’istituzione di sedi farmaceutiche secondo il predetto criterio topografico e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n. 20/2010, fornendo precise indicazioni alle Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari;

PRESO ATTO che il Comune di Castellalto (TE), con Delibera di G.C. n. 80 del 12.04.2013 (All. 3) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/139900 del 30.05.2013 - ha richiesto l’istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendente le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino, ai sensi e per gli effetti della L. R. 21 maggio 2010, n. 20, tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla popolazione residente nelle precitate frazioni, composta da circa n. 1.562 abitanti;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/182601 del 16.07.2013 (All. 4) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale è stato richiesto alla U.O. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo, nonché all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo, il rilascio dei pareri relativamente alla proposta del Comune di Castellalto (TE) di istituire un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendente le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino;

 PRESO ATTO che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo, con propria nota prot. n. 201300577 del 06.08.2013 (All. 5) - acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con prot. n. RA/201014 del 07.08.2013 - ha espresso parere non favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/305402 del 05.12.2013 (All. 6) del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, con la quale si sollecitava la U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo ad esprimere il parere relativamente alla proposta comunale di cui sopra;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0052659/13 del 05.12.2013 (All.  7) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/306553 del 06.12.2013 – la U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo ha espresso parere non favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico de quo, poiché il Dirigente Responsabile del Distretto Sanitario di Base competente “…sulla scorta di specifico sopralluogo, ha verificato e valutato che:

-          nel Comune di Castellalto (TE) esiste una Guardia Medica attiva;

-          la viabilità tra i vari centri risulta efficace;

-          esiste il collegamento con i mezzi pubblici”;

CONSIDERATO che

-          quanto disposto dall’art.1 c.2 della L.R. n.20/2010, si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, nella fattispecie l’approvvigionamento di medicinali da parte degli abitanti della Vallata del Tordino, comprendente le frazioni popolate di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino, è reso possibile dalla vicinanza della suddetta zona con la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Bellante (TE), ubicata a Bellante Stazione;

-          da quanto attestato nella nota del suddetto Servizio Farmaceutico Territoriale, sul territorio interessato esistono collegamenti che assicurano la presenza di mezzi di trasporto tali da rendere la viabilità efficace ed inoltre, da quanto riportato nella delibera comunale, gli orari dei mezzi pubblici che collegano la Vallata del Tordino con le farmacie più vicine ( Bellante Stazione, S. Nicolò a Tordino e Castellalto) comunque consentono all’utenza/popolazione l’assistenza farmaceutica;

-          nel territorio comunale insistono due sedi farmaceutiche - secondo l’attuale pianta organica delle farmacie - di cui una, quella presente nella circoscrizione di Castellalto capoluogo, è stata istituita con il criterio topografico di cui all’art. 104 del R.D. 1265/1934 - siccome modificato dall’art. 2 della L. n. 362/1991 – derogatorio al rapporto farmacie /popolazione e tra l’altro già corrispondente alle esigenze avvertite dalla popolazione interessata;

RITENUTO, da quanto esposto in precedenza, di esprimere diniego alla reiterata proposta comunale di istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendente le frazioni popolate di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino, presentata dal Comune di Castellalto (TE) nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2012, poiché non sussistono presupposti di legge per legittimarne l’istituzione, considerando, altresì, i pareri espressi dalla U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo, nonché dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 e ss.mm.ii., la Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 775/2012 ha approvato un bando di concorso straordinario per l’assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio comprensiva altresì della sede farmaceutica n. 15, istituita dal Comune di Teramo con propria Delibera di G.C. n. 166 del 19.04.2012 (All. 8),  individuando quest’ultimo  la zona di ubicazione della farmacia in prossimità e fino al confine con il Comune di Castellalto (TE), così come evidenziato nella mappa territoriale allegata al precitato atto comunale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento,  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in

ordine alla conformità alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di esprimere diniego alla proposta comunale di istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendente le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino, presentata dal Comune di Castellalto (TE) nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2012 – giusta Delibera di G.C. n. 80 del 12.04.2013 - per l’insussistenza di condizioni necessarie e sufficienti a legittimarne l’istituzione ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” e nel rispetto dei pareri forniti  dalla U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo;

2.         di notificare il presente atto al Comune di Castellalto (TE);

3.         di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.