LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI
- il T.U.LL.SS.
approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”
e ss.mm.ii.;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221
“Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 02.04.1968, n. 475 “Norme
concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.ii;
- D.P.R. 21.08.1971, n. 1275
“Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme
concernenti il servizio farmaceutico”;
- la Legge 08.11.1991, n. 362 “Norme di riordino del settore
farmaceutico” e ss.mm.ii.;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale”;
- la Legge Regionale 21.05.2010, n. 20
“Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che l’art. 6
della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme di riordino del settore
farmaceutico” - in sostituzione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della legge 8 marzo
1968, n. 221 - dispone al comma 1 che “Nei comuni, frazioni o centri abitati di
cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o
pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei
dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni (…) è affidata
alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona
con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di sua
rinunzia il dispensario è gestito dal Comune”;
CONSIDERATO che l’art.
1, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante “Norme
urgenti in materia di assistenza farmaceutica”, prevede che, “nell’ambito del
procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della
Regione Abruzzo, la Giunta Regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel
limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 6
della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.”, nei
centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di
assistenza farmaceutica in loco;
VISTO che l’art. 11 del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012,
n. 27 e ss.mm.ii., recante “Potenziamento del
servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria” nel modificare e sostituire gli artt. 1 e 2
della L. 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. prevede,
al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più
ampio numero di farmacisti, l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche in
applicazione del “criterio demografico”, ridefinendo il rapporto
farmacie/popolazione (quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300
abitanti, dando facoltà agli Enti locali interessati, di intervenire mediante
le forme di legge;
RICHIAMATA la nota prot. RA/86114 del 13.04.2012 (All. 1) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale, nel dare formale avvio al procedimento di istituzione di sedi
farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito con
modificazioni in L. n. 27/2012 e ss.mm.ii., i Comuni
aventi i requisiti di legge, venivano invitati ad individuare le sedi
farmaceutiche di nuova istituzione mediante l’utilizzo del nuovo criterio
demografico di cui alla vigente normativa;
ATTESO che un’ulteriore
criterio di istituzione di nuove sedi farmaceutiche e quello “topografico” di
cui all’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.,
che deroga al criterio generale previsto dalla legge, in sussistenza di
determinati ed individuati presupposti inerenti le condizioni topografiche e di
viabilità del territorio interessato;
RICHIAMATA altresì, la
nota prot. n. RA/297785 del 28.12.2012 (All. 2) parte
integrante e sostanziale del presente atto, con cui il Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute ha avviato
il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione
Abruzzo, per l’anno 2012, per le fattispecie non previste dalla citata L. n.
27/2012 ossia per l’istituzione di sedi farmaceutiche secondo il predetto
criterio topografico e di dispensari farmaceutici ai sensi della L.R. n. 20/2010, fornendo precise indicazioni alle
Amministrazioni comunali circa l’istituzione dei dispensari farmaceutici in
condizioni territoriali particolari;
PRESO ATTO che il Comune
di Castellalto (TE), con Delibera di G.C. n. 80 del
12.04.2013 (All. 3) - acquisita agli atti regionali con prot.
n. RA/139900 del 30.05.2013 - ha richiesto l’istituzione di un dispensario
farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendente
le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione
e Casemolino, ai sensi e per gli effetti della L. R. 21 maggio 2010, n. 20,
tenendo conto dell’esigenza di garantire assistenza farmaceutica alla
popolazione residente nelle precitate frazioni, composta da circa n. 1.562
abitanti;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/182601 del 16.07.2013 (All. 4) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale è stato richiesto alla U.O. Servizio Farmaceutico Territoriale
della AUSL 4 di Teramo, nonché all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Teramo, il rilascio dei pareri relativamente alla proposta del Comune di Castellalto (TE) di istituire un dispensario farmaceutico
nella Vallata del Tordino, comprendente le frazioni
di Villa Zaccheo, Petriccione
e Casemolino;
PRESO ATTO che l’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Teramo, con propria nota prot. n.
201300577 del 06.08.2013 (All. 5) - acquisita agli atti del Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con prot. n. RA/201014 del 07.08.2013 - ha espresso parere non
favorevole all’istituzione del dispensario di che trattasi;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/305402 del 05.12.2013 (All. 6) del Servizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute,
con la quale si sollecitava la U.O.C. Servizio
Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo ad esprimere il parere
relativamente alla proposta comunale di cui sopra;
PRESO ATTO che con nota
prot. n. 0052659/13 del 05.12.2013 (All. 7) - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/306553 del 06.12.2013 – la U.O.C.
Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo ha espresso parere
non favorevole all’istituzione del dispensario farmaceutico de quo, poiché il
Dirigente Responsabile del Distretto Sanitario di Base competente “…sulla scorta di specifico sopralluogo, ha verificato e
valutato che:
- nel Comune di Castellalto
(TE) esiste una Guardia Medica attiva;
- la viabilità tra i vari centri risulta
efficace;
- esiste il collegamento con i mezzi
pubblici”;
CONSIDERATO che
- quanto disposto dall’art.1 c.2 della L.R. n.20/2010, si applica esclusivamente ai centri abitati
in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica
in loco, nella fattispecie l’approvvigionamento di medicinali da parte degli abitanti
della Vallata del Tordino, comprendente le frazioni
popolate di Villa Zaccheo, Petriccione
e Casemolino, è reso possibile dalla vicinanza della
suddetta zona con la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Bellante
(TE), ubicata a Bellante Stazione;
- da quanto attestato nella nota del
suddetto Servizio Farmaceutico Territoriale, sul territorio interessato
esistono collegamenti che assicurano la presenza di mezzi di trasporto tali da
rendere la viabilità efficace ed inoltre, da quanto riportato nella delibera
comunale, gli orari dei mezzi pubblici che collegano la Vallata del Tordino con le farmacie più vicine ( Bellante
Stazione, S. Nicolò a Tordino e Castellalto)
comunque consentono all’utenza/popolazione l’assistenza farmaceutica;
- nel territorio comunale insistono due
sedi farmaceutiche - secondo l’attuale pianta organica delle farmacie - di cui
una, quella presente nella circoscrizione di Castellalto
capoluogo, è stata istituita con il criterio topografico di cui all’art. 104
del R.D. 1265/1934 - siccome modificato dall’art. 2 della L. n. 362/1991 –
derogatorio al rapporto farmacie /popolazione e tra l’altro già corrispondente
alle esigenze avvertite dalla popolazione interessata;
RITENUTO, da quanto
esposto in precedenza, di esprimere diniego alla reiterata proposta comunale di
istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendente le frazioni popolate di Villa Zaccheo, Petriccione e Casemolino, presentata dal Comune di Castellalto
(TE) nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle
farmacie per l’anno 2012, poiché non sussistono presupposti di legge per
legittimarne l’istituzione, considerando, altresì, i pareri espressi dalla U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di
Teramo, nonché dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo;
CONSIDERATO che ai
sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in L. n.
27/2012 e ss.mm.ii., la Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 775/2012 ha approvato un bando di concorso straordinario
per l’assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio comprensiva altresì della sede farmaceutica n. 15, istituita dal
Comune di Teramo con propria Delibera di G.C. n. 166 del 19.04.2012 (All. 8), individuando quest’ultimo la zona di ubicazione della farmacia in
prossimità e fino al confine con il Comune di Castellalto
(TE), così come evidenziato nella mappa territoriale allegata al precitato atto
comunale;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO dei pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal
Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale e in
ordine alla conformità
alla legislazione vigente del presente provvedimento, espresso dal Direttore
Regionale della Direzione Politiche della Salute;
A VOTI UNANIMI espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di esprimere diniego alla proposta
comunale di istituzione di un dispensario farmaceutico nella Vallata del Tordino, comprendente le frazioni di Villa Zaccheo, Petriccione e
Casemolino, presentata dal Comune di Castellalto (TE)
nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie
per l’anno 2012 – giusta Delibera di G.C. n. 80 del 12.04.2013 - per
l’insussistenza di condizioni necessarie e sufficienti a legittimarne
l’istituzione ai sensi della Legge Regionale del 21 maggio 2010, n. 20, recante
“Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” e nel rispetto dei pareri
forniti dalla U.O.C.
Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo e dall’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Teramo;
2. di notificare il presente atto al
Comune di Castellalto (TE);
3. di pubblicare la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.