TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 "Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" E
DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 04.01.2014,
n. 2 "Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione
commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti" (pubblicata sul
Bollettino Speciale n. 3 del 10.01.2014)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione
europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
9 DICEMBRE 1998, N. 431
Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Art. 4
(Convenzione nazionale)
1. Al fine di favorire la realizzazione
degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori
pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre
anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di
seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi,
nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso
di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli
orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri
generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la
realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro
rispetto, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di
cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1
sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione
della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro
dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta
giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di
locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai
criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le
condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5, nel caso in cui non vengano convocate
da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo
2.
4. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione
da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano
validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai
sensi del presente comma.
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art. 8
(Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto
di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con
lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo:
a) alle
variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di
norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) al
rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio
pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla
riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla
determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere
permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni
considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle
spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando,
nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.