TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 04.01.2014,n. 1

"Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn. 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013"

(pubblicata sul Bollettino Speciale n. 3 del 10.01.2014)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 16

(Patrimonio delle Aziende)

1.         Alle Aziende sono attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative al diritto agli studi universitari.

2.         È, altresì, concesso alle Aziende l’uso gratuito dei beni immobili e mobili di cui all’art. 21, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3.         La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 2 è posta a carico delle Aziende che provvedono, altresì, al pagamento di eventuali tributi.

4.         L’utilizzo dei beni messi a disposizione, per le finalità previste dalla presente legge, dallo Stato, dall’università e da altri enti, è regolato da apposita convenzione da stipulare tra l’Azienda e l’ente proprietario, ai sensi dell’art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

4-bis. Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende.

4-ter. I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio indisponibile delle Aziende medesime.

4-quater. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale.

4-quinquies. L’eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

Art. 36

(Programmi PRUSST)

[1.        Ai progetti rientranti nei programmi PRUSST approvati dai Consigli comunali è attribuita la valenza di cui alla L.R. 4 ottobre 2001, n. 53.

2.         I progetti di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente, non sono sottoposti ad autorizzazione o nulla-osta di competenza della Regione o di propri organi o commissioni.

2-bis. Per i progetti derivanti dai PRUSST già approvati dai Consigli comunali, che vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, i soggetti competenti rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi, necessari per la realizzazione e l'attivazione dei progetti stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia urbanistica e edilizia.

2-ter. Qualora i soggetti di cui al comma 2-bis non rilascino nei termini previsti e comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi richiesti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro il termine di 30 giorni, nomina un commissario ad acta.

3.         I comuni sono tenuti a comunicare alla Regione Abruzzo le deliberazioni concernenti detti progetti.

4.         La Giunta regionale può sospendere per gravi e comprovati motivi l'attuazione dei progetti entro dieci giorni dalla ricezione delle relative deliberazioni di approvazione.]

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 85

Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti.

1.         La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

2.         Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2011 è consentito alle seguenti condizioni:

a)         l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni;

b)         l'altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.

Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media è ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;

c)         che siano rispettate le norme sismiche.

3.         Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2.

In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

a)         che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

b)         che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;

c)         che siano rispettate le norme sismiche.

4.         Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

5.         Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.

6.         Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.

7.         Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.

8.         Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

9.         Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 dicembre 2014. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente.

10.       Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00.

11.       Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa.

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 17

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio.

Art. 33

(Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita)

1.         Per un periodo di 48 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentite richieste di autorizzazione per l'apertura di grandi superfici di vendita di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008.

2.         Sono fatte salve le richieste di autorizzazione, relative all'apertura di grandi superfici di vendita, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, complete di tutta la documentazione, per le quali si applicano le norme in base alle quali le domande sono state prodotte.

2-bis. Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalità di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all’art. 1, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 23

(Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo)

1.         Il Centro funzionale d’Abruzzo, nell’ambito dell’attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici, climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di telerilevamento.

2.         La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli oneri da rimborsare per l’elaborazione delle tabelle dati richieste dai soggetti pubblici e privati.

3.         Il tariffario è aggiornato annualmente in relazione al costo di gestione previsto per ogni apparecchiatura.

4.         Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2012 nell'ambito della UPB 03.01.001 denominata "Interessi attivi ed altri proventi finanziari", con una quantificazione presunta di € 50.000,00. Le entrate di cui al presente comma vanno ad incrementare gli stanziamenti di cui alla UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile".

5.         La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare con provvedimento amministrativo le necessarie variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012.

6.         Le risorse di cui al comma 4 possono essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.

Art. 63

(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)

1.         Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.

2.         La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 dicembre 2014, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.

3.         Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.

4.         La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello studio.

5.         Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.

6.         La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.

7.         La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.

8.         L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.

9.         Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.

10.       Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.

11.       Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.

12.       I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.

13.       E' fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.

14.       Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 30

(Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)

1.         Al Consiglio ed alla Giunta regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Agenzie ed Aziende regionali si applicano direttamente le seguenti disposizioni:

a)         articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);

b)         articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato");

c)         articolo 22, commi da 2 a 4, articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, ed articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d)         articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, articolo 4, articolo 5 e articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.         Si intendono modificate o abrogate le disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) ed alle Aziende istituite con L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), vista la natura giuridica di "aziende" delle stesse, non si applicano le seguenti disposizioni:

a)         lettera a) del comma 1 relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b)         lettera b) del comma 1;

c)         lettera d) del comma 1 relativamente al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 24

(Sostegno alle piccole imprese di esercizio cinematografico)

1.         La Regione Abruzzo, in considerazione della loro importanza socio-culturale, sostiene le piccole imprese che gestiscono le sale cinematografiche tradizionali, per favorire il loro sviluppo e la loro competitività sul mercato.

2.         Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo concede delle agevolazioni finalizzate all'effettuazione di investimenti diretti:

a)         all'acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale di nuova fabbricazione;

b)         all'acquisto di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre e/o via satellite di nuova fabbricazione;

c)         all'adeguamento strutturale delle cabine di proiezione, degli impianti e dei locali accessori già adibiti alla proiezione mediante pellicola.

3.         Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio cinematografico.

4.         Sono considerate tali le imprese che hanno sede operativa nella Regione Abruzzo, dotate di un massimo di tre schermi ed effettuano attività di proiezione cinematografica per almeno 120 giorni all'anno.

5.         Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio cinematografico iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Albo delle imprese cinematografiche tenuto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema DGC) ed il possesso dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

6.         L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, ad ogni singola impresa, nella misura del 25% della spesa effettuata per gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 2, fino ad esaurimento dello stanziamento.

7.         La spesa massima finanziabile, effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 40.000,00.

8.         Il contributo massimo concedibile per gli interventi previsti alla lettera c), del comma 2 è fissato in euro 2.500,00.

9.         Tutti i beni acquisiti al patrimonio dell'Impresa, grazie alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, non possono essere alienati nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la restituzione delle somme concesse maggiorate degli interessi legali.

10.       Per il perseguimento delle finalità previste ai commi 2, 4 e 6, la Regione interviene con un contributo a favore delle imprese cinematografiche ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

11.       Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, trovano copertura nel capitolo 62423, UPB 10.02.009 denominato “Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98” nella misura della somma di euro 50.000,000 derivanti dalla variazione di bilancio come riportata nel Prospetto “A” di variazione al bilancio di previsione 2013, in termini di competenza e cassa, di cui all’allegato C, alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative).

12. L'applicazione del presente articolo è demandata al Settore della Giunta competente per materia il quale provvede, con propri atti, a stabilire tempi e modalità dei bandi per l'assegnazione delle agevolazioni.

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)

1.         Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.

2.         Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a)         la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b)         la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;

c)         la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d)         la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e)         la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f)          l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g)         l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

3.         Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

4.         Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

5.         Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

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Riferimenti normativi

Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

(Omissis)

3.         (Disciplina delle attività commerciali: definizioni).

Ai fini della presente legge si intendono:

a)         per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b)         per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c)         per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.

d)         per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e)         per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:

 

Tipologia di esercizio delle medie superfici di vendita

Comune con popolazione sino a 10.000 abitanti

Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Superficie dell'esercizio

Superficie dell'esercizio

M1

Da 151 mq. a 300 mq.

Da 251 mq. a 600 mq.

M2

Da 301 mq. a 600 mq.

Da 601 mq. a 1.500 mq.

M3

Da 601 mq. a 1.500 mq.

Da 1.501 mq. a 2.500 mq.

 

f)          per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi relativi alle tipologie M3 di cui al punto e);

g)         per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale più esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al pubblico, accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h)         per outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici;

i)          per "factory outlet center" una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso;

j)          per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui è prevista la vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non alimentari a grande fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;

k)         per parco commerciale l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti in area omogenea;

l)          per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;

m)        per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari autorizzati secondo quanto stabilito nel comma 34;

n)         per forme speciali di vendita al dettaglio:

1)         la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2)         la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3)         la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4)         la vendita presso il domicilio dei consumatori;

o)         per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

p)         per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

q)         per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera o);

r)         per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

s)         per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari;

t)          per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)

1.         La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.

2.         La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

3.         L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.