TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 04.01.2014,n. 1
"Modifica alla L.R.
12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio
2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per
favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento
dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta
specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn.
91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013"
(pubblicata sul Bollettino Speciale n. 3 del
10.01.2014)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91
Norme
sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991,
n. 390.
Art. 16
(Patrimonio delle Aziende)
1. Alle Aziende sono attribuiti in
proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già in uso
alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative al diritto agli
studi universitari.
2. È, altresì, concesso alle Aziende l’uso
gratuito dei beni immobili e mobili di cui all’art. 21, comma 1, della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
3. La manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni di cui al comma 2 è posta a carico delle Aziende che
provvedono, altresì, al pagamento di eventuali tributi.
4. L’utilizzo dei beni messi a
disposizione, per le finalità previste dalla presente legge, dallo Stato,
dall’università e da altri enti, è regolato da apposita convenzione da
stipulare tra l’Azienda e l’ente proprietario, ai sensi dell’art. 21 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390.
4-bis.
Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si
provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti
strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che
costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in
favore delle Aziende.
4-ter.
I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio
indisponibile delle Aziende medesime.
4-quater.
Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse
con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale.
4-quinquies.
L’eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente
autorizzata dalla Giunta regionale.
LEGGE
REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 7
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).
Art. 36
(Programmi PRUSST)
[1. Ai progetti rientranti nei programmi
PRUSST approvati dai Consigli comunali è attribuita la valenza di cui alla L.R. 4 ottobre 2001, n. 53.
2. I progetti di cui al comma 1, in deroga
alla normativa vigente, non sono sottoposti ad autorizzazione o nulla-osta di
competenza della Regione o di propri organi o commissioni.
2-bis.
Per i progetti derivanti dai PRUSST già approvati dai Consigli comunali, che
vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, i
soggetti competenti rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta
ed i permessi, necessari per la realizzazione e l'attivazione dei progetti
stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia urbanistica e
edilizia.
2-ter.
Qualora i soggetti di cui al comma 2-bis non rilascino nei termini previsti e
comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, le concessioni, le
autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi richiesti, il Presidente della
Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro il termine di 30 giorni,
nomina un commissario ad acta.
3. I comuni sono tenuti a comunicare alla
Regione Abruzzo le deliberazioni concernenti detti progetti.
4. La Giunta regionale può sospendere per
gravi e comprovati motivi l'attuazione dei progetti entro dieci giorni dalla
ricezione delle relative deliberazioni di approvazione.]
LEGGE
REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).
Art. 85
Norme in materia di recupero
abitativo dei sottotetti.
1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i
Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione
degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio
comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per
sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di
parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella
parte strutturale.
2. Il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti alla data del 31 dicembre 2011 è consentito alle seguenti condizioni:
a) l'edificio
dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle
normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o
parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di
richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) l'altezza
media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il
volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero
abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a
metri 1,40.
Per
i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media è
ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a
1,20 metri;
c) che
siano rispettate le norme sismiche.
3. Gli eventuali spazi di altezza
inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi
e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o
ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è
prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato
al punto b) del comma 2.
In
sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non
conformi alle altezze come sopra stabilite è consentito, per il raggiungimento
dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio
sottostante il sottotetto a condizione:
a) che
questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
b) che
vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali
sottostanti;
c) che
siano rispettate le norme sismiche.
4. Al fine di assicurare i requisiti di
fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei
sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai
e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali
dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
5. Gli interventi finalizzati al recupero
abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e
comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa
vigente.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti alla data di cui al comma 2 è consentito anche in deroga alla
legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli
strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi
vigenti.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre
l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.
8. Il recupero abitativo dei sottotetti
comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da
corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario,
e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di
urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi
delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.
9. Le domande per il permesso di costruire
o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 dicembre
2014. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve
corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su
c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego
della concessione la somma verrà restituita al richiedente.
10. Nello stato di previsione dell’entrata
del bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il cap.
35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di €
1.500.000,00.
11. Le entrate di cui al comma 10
confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della
spesa.
LEGGE
REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 17
Modifiche
alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di
commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore
del commercio.
Art. 33
(Disposizioni in materia di
apertura di grandi superfici di vendita)
1. Per un periodo di 48 mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentite
richieste di autorizzazione per l'apertura di grandi superfici di vendita di
cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008.
2. Sono fatte salve le richieste di
autorizzazione, relative all'apertura di grandi superfici di vendita,
presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, complete di tutta
la documentazione, per le quali si applicano le norme in base alle quali le
domande sono state prodotte.
2-bis.
Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in
materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale
per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalità
di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste
di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all’art. 1, comma 3,
della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di
commercio) dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016.
LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -
2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 23
(Prestazioni onerose del Centro
Funzionale d'Abruzzo)
1. Il Centro funzionale d’Abruzzo,
nell’ambito dell’attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e
privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici,
climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro
degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di
telerilevamento.
2. La Giunta regionale, su proposta della
Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico
tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli
oneri da rimborsare per l’elaborazione delle tabelle dati richieste dai
soggetti pubblici e privati.
3. Il tariffario è aggiornato annualmente
in relazione al costo di gestione previsto per ogni apparecchiatura.
4. Il pagamento delle prestazioni di cui
al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio 2012 nell'ambito della UPB 03.01.001 denominata "Interessi attivi
ed altri proventi finanziari", con una quantificazione presunta di €
50.000,00. Le entrate di cui al presente comma vanno ad incrementare gli
stanziamenti di cui alla UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche
in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione
civile".
5. La Giunta regionale è autorizzata ad
effettuare con provvedimento amministrativo le necessarie variazioni al
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012.
6. Le risorse di cui al comma 4 possono
essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.
Art. 63
(Disciplina delle misure di
pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di
Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale
(CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e
comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul
sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via
telematica ai Consiglieri regionali.
2. La Direzione regionale competente
organizza, entro il 31 dicembre 2014, una informativa digitale alla quale
possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli
cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa
digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze
di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e
relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni;
la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In
ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web
della Regione Abruzzo.
3. Al fine di facilitare la partecipazione
del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini
della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione
della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi
disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i
documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale,
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. La Direzione competente pubblica sul
sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza
ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono
avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene
reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta
dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat,
la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione
un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello
studio.
5. Ai fini del coordinamento delle
politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti
per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo
l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni.
Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi
modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio
della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente
sul sito web della Regione Abruzzo.
6. La Direzione competente cura un
database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28
febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo
sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati
indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di
mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione
dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei
progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.
7. La Direzione competente, anche
attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura
il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal
Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale,
Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I
controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali
prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente
approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.
8. L'attività di monitoraggio per i
progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le
modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del
collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano
rispetto a quanto approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia
disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di
monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale
competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di
enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla
tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per
il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.
10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la
Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle
attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per
ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità
riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua
delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni
di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100
cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano
o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati,
compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il
relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare
richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente
assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente
motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i
membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa
istanza.
13. E' fatto obbligo per la Direzione
regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per
via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione
progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle
osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è
chiamato ad esprimersi.
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti
presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e
specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare,
quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il
personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e
degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un
determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra
ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi
con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo
pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o
progetto in esame.
LEGGE
REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68
Disposizioni
di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche
alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 30
(Ulteriori misure di contenimento
della spesa pubblica)
1. Al Consiglio ed alla Giunta regionale,
agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Agenzie ed Aziende regionali si
applicano direttamente le seguenti disposizioni:
a) articolo
6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre
2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);
b) articolo
9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, così
come attuato dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48
(Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi
normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10
marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei
contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento
della spesa del personale a tempo determinato");
c) articolo
22, commi da 2 a 4, articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, ed articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) articolo
3, commi 4, 5, 6 e 9, articolo 4, articolo 5 e articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Si intendono modificate o abrogate le
disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis.
Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) ed alle Aziende istituite con L.R.
6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione
della legge 2 dicembre 1991, n. 390), vista la natura giuridica di
"aziende" delle stesse, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) lettera
a) del comma 1 relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) lettera
b) del comma 1;
c) lettera
d) del comma 1 relativamente al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).
Art. 24
(Sostegno alle piccole imprese di
esercizio cinematografico)
1. La Regione Abruzzo, in considerazione
della loro importanza socio-culturale, sostiene le piccole imprese che
gestiscono le sale cinematografiche tradizionali, per favorire il loro sviluppo
e la loro competitività sul mercato.
2. Per il raggiungimento delle finalità di
cui al comma 1, la Regione Abruzzo concede delle agevolazioni finalizzate
all'effettuazione di investimenti diretti:
a) all'acquisto
di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale di nuova fabbricazione;
b) all'acquisto
di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via
terrestre e/o via satellite di nuova fabbricazione;
c) all'adeguamento
strutturale delle cabine di proiezione, degli impianti e dei locali accessori
già adibiti alla proiezione mediante pellicola.
3. Sono ammesse a beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio
cinematografico.
4. Sono considerate tali le imprese che
hanno sede operativa nella Regione Abruzzo, dotate di un massimo di tre schermi
ed effettuano attività di proiezione cinematografica per almeno 120 giorni
all'anno.
5. Possono accedere alle agevolazioni
previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio cinematografico
iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 28 (Albo delle imprese cinematografiche tenuto presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema
DGC) ed il possesso dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.
6. L'agevolazione consiste nella
concessione di un contributo a fondo perduto, ad ogni singola impresa, nella
misura del 25% della spesa effettuata per gli interventi previsti alle lettere
a), b) e c) del comma 2, fino ad esaurimento dello stanziamento.
7. La spesa massima finanziabile,
effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 40.000,00.
8. Il contributo massimo concedibile per
gli interventi previsti alla lettera c), del comma 2 è fissato in euro
2.500,00.
9. Tutti i beni acquisiti al patrimonio
dell'Impresa, grazie alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste
dal presente articolo, non possono essere alienati nei cinque anni successivi
alla concessione dell'agevolazione, pena la restituzione delle somme concesse
maggiorate degli interessi legali.
10. Per il perseguimento delle finalità
previste ai commi 2, 4 e 6, la Regione interviene con un contributo a favore
delle imprese cinematografiche ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del
presente articolo, trovano copertura nel capitolo 62423, UPB 10.02.009
denominato “Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e
multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98” nella misura
della somma di euro 50.000,000 derivanti dalla variazione di bilancio come
riportata nel Prospetto “A” di variazione al bilancio di previsione 2013, in
termini di competenza e cassa, di cui all’allegato C, alla legge regionale 16
luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2
recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3
recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -
bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative).
12.
L'applicazione del presente articolo è demandata al Settore della Giunta
competente per materia il quale provvede, con propri atti, a stabilire tempi e
modalità dei bandi per l'assegnazione delle agevolazioni.
Art. 55
(Definizione delle domande di
sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)
1. Le domande di sanatoria presentate ai
sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985,
capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31
dicembre 2014.
2. Al fine di consentire la celere
definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la
disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria
trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante:
a) la
disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
b) la
sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma
dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e
dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
c) la
descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della
superficie e della volumetria delle stesse;
d) la
residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su
immobili destinati ad abitazione;
e) la
data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed
agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive
realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
f) l'avvenuta
esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art.
35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
g) l'avvenuta
variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di
verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se
tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del
procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica
al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale
competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata
ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se
sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del
territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge
47/1985.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11
(Nuove norme in materia di commercio), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 1
(Omissis)
3. (Disciplina delle attività commerciali:
definizioni).
Ai
fini della presente legge si intendono:
a) per
commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri
utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio
interno, di importazione o di esportazione;
b) per
commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale;
c) per
superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci
ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici,
concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami,
materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2
della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi
non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le
caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e
ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per l'intera ed
effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci
diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.
d) per
esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per
medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti
di cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:
Tipologia di esercizio delle
medie superfici di vendita |
Comune con popolazione sino a
10.000 abitanti |
Comune con popolazione
superiore a 10.000 abitanti |
Superficie dell'esercizio |
Superficie dell'esercizio |
|
M1 |
Da 151 mq. a 300 mq. |
Da 251 mq. a 600 mq. |
M2 |
Da 301 mq. a 600 mq. |
Da 601 mq. a 1.500 mq. |
M3 |
Da 601 mq. a 1.500 mq. |
Da 1.501 mq. a 2.500 mq. |
f) per
grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti
massimi relativi alle tipologie M3 di cui al punto e);
g) per
centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale
più esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica
struttura a destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di
parti accessibili al pubblico, accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi
gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita
di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per
outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più
imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore
finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data
dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto
della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque
non siano state introdotte nei canali distributivi classici;
i) per
"factory outlet center" una media o una
grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti
alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva è pari o
superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro
commerciale stesso;
j) per
esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui è
prevista la vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non
alimentari a grande fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli,
nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali
edili, giardinaggio;
k) per
parco commerciale l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi
superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità
purché ricadenti in area omogenea;
l) per
centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei,
sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come
spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche
in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di
somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree
mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta
e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
m) per
esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al
dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno
tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi
complementari autorizzati secondo quanto stabilito nel comma 34;
n) per
forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la
vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati,
di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la
vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la
vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
4) la
vendita presso il domicilio dei consumatori;
o) per
somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto,
che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei
locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come
adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la
funzionalità dell'esercizio;
p) per
superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per
essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da
banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio
funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da
magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
q) per
impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti
finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle
superfici di cui alla lettera o);
r) per
superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale
cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione
temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
s) per
somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un
servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al
consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso
l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per
motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività
similari;
t) per
somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico
l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende,
amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia
tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il
quale si sia stipulato apposito contratto.
(Omissis)
Il
testo dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data
della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 8
(La cultura, lo sport, l'arte e la
scienza. La scuola e l'università)
1. La Regione promuove la cultura, lo
sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo
della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda
il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per
la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica
e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali
ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione
professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle
professioni.