IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
VISTA
la L.R. n. 29 dell’11 agosto 2011 “razionalizzazione
e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”.
VISTO
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le
attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali,
ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:
- prescrivere, sul territorio di propria
competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti
tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa
essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno
specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure
fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi,
compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di
detti organismi;
VISTA
la decisione della Commissione n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010 che modifica
la decisione della commissione n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007 relativamente
alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) - punteruolo rosso delle palme;
VISTO
il decreto del MIPAAF 7 febbraio 2011 - Misure di emergenza per il controllo
del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della
Commissione 2007/365/CE e sue modifiche;
VISTA
la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive
modifiche ed integrazioni;
TENUTO
CONTO della determinazione dirigenziale del Servizio Produzioni Agricole e
Mercato – Settore Fitosanitario n. DH27/66 dell’11 aprile 2013 “Lotta
obbligatoria al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus
ferrugineus" (Olivier): Piano di azione
regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree interessate - D.M. 7
febbraio 2011”;
CONSIDERATO
che la D.G.R. n. 829 del 12.11.2013, che ha
riformulato l’assetto organizzativo della Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, ha istituito il nuovo
Servizio Fitosanitario DH43 assegnando allo stesso le competenze in materia
fitosanitaria precedentemente ricomprese nel Servizio produzioni Agricole e
mercato DH27;
DATO
ATTO che all’interno del Servizio Fitosanitario la materia in argomento è
assegnata all’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e
Biologica, il cui responsabile è la d.ssa Rita Di Giovanni, designata
responsabile dei procedimenti dell’Ufficio medesimo;
CONSIDERATO
che, sulla base dei monitoraggi eseguiti dal personale tecnico del Servizio
Produzioni Agricole e Mercato – Settore Fitosanitario – e del subentrato
Servizio Fitosanitario, nonché dagli ispettori fitosanitari esterni ai Servizi
medesimi, in ottemperanza al predetto decreto di lotta obbligatoria nonché
delle segnalazioni pervenute agli stessi Servizi, è stata accertata la presenza
del punteruolo delle palme in nuove aree del territorio regionale;
TENUTO
CONTO del Piano d’azione nazionale approvato dal Comitato fitosanitario
nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010 nonché del Piano di Azione
Regionale approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. DH27/66
dell’11 aprile 2013;
RITENUTO
di aggiornare ai sensi del D.M. 7 febbraio 2011 la delimitazione delle diverse
zone interessate dal punteruolo rosso secondo le risultanze dei monitoraggi
espletati fino alla data del 31 agosto 2014;
RITENUTO
di conseguenza di:
- confermare la definizione “zona di
contenimento” la zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali
degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione
dell’organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo
supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione;
- confermare la definizione “zona
infestata” l’intero territorio comunale dove è stata accertata la presenza,
alla data del 31 agosto 2014, di R. ferrugineus su
piante di palme sensibili e dove sono adottate misure fitosanitarie di
eradicazione;
- confermare la definizione “zona
cuscinetto” il territorio comunale ricadente nella fascia di 10 chilometri di
raggio a partire dal confine esterno della “zona di contenimento” o della “zona
infestata” dove sono adottate misure fitosanitarie per impedire l’introduzione
di R. ferrugineus;
- aggiornare il Piano di Azione
Regionale approvato con determinazione dirigenziale n. DH27/66 dell’11 aprile
2013 come da Allegato 3 alla presente determinazione;
CONSIDERATO
ai fini dell’aggiornamento che, nei comuni di Alanno
(Pe), Alba Adriatica (Te), Cepagatti
(Pe), Collecorvino (Pe), Corropoli (Te), Giulianova
(Te), Loreto Aprutino (Pe),
Manoppello (Pe),
Martinsicuro (Te), Miglianico (Ch),
Moscufo (Pe), Orsogna (Ch), Pianella (Pe), Picciano (Pe), Roseto degli Abruzzi (Te), Torrevecchia
Teatina (Ch) e Vasto (Ch),
i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato che non
è possibile l’eliminazione dell’organismo specifico entro il periodo
supplementare di 1 anno e che pertanto vanno inseriti nell’elenco delle “zone
di contenimento”;
RITENUTO
pertanto di:
- approvare l’elenco dei comuni i cui
territori rientrano nella “zona di contenimento”, nella “zona infestata” e
nella “zona cuscinetto”, come sopra definite, che, allegato alla presente
determinazione, ne costituisce parte integrante
e sostanziale (Allegato n. 1);
- approvare di conseguenza la
cartografia con le perimetrazioni della “zona
contenimento”, della “zona infestata” e della “zona cuscinetto” che, allegata
alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 2);
- approvare il “Piano di azione
regionale” (Allegato n. 3) che, allegato alla presente determinazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- revocare per i motivi sopra esposti la
determinazione dirigenziale n. DH27/66 dell’11 aprile 2013 “Lotta obbligatoria
al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus ferrugineus" (Olivier): Piano di azione regionale e
Aggiornamento delimitazione delle aree interessate - D.M. 7 febbraio 2011”;
DETERMINA
per
le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:
1. di aggiornare, ai sensi del D.M. 7
febbraio 2011, la delimitazione delle aree interessate da Rhynchophorus
ferrugineus secondo le risultanze dei monitoraggi
espletati fino alla data del 31 agosto 2014;
2. di confermare “zona di contenimento” la
zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3
anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione dell’organismo nocivo
e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non
possa avvenire l’eradicazione;
3. di confermare “zona infestata” l’intero
territorio comunale dove è stata accertata la presenza di Rhynchophorus
ferrugineus fino alla data del 31 agosto 2014;
4. di confermare “zona cuscinetto” il
territorio comunale ricadente nella fascia di 10 chilometri di raggio a partire
dal confine esterno della “zona di contenimento” o della “zona infestata”;
5. di approvare l’elenco dei comuni i cui
territori rientrano nella “zona di contenimento”, nella “zona infestata” e
nella “zona cuscinetto” riportato nell’Allegato n. 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6. di approvare di conseguenza la cartografia
con la perimetrazione della “zona di contenimento”,
della “zona infestata” e della “zona cuscinetto” come in Allegato n. 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
7. di approvare il “Piano d’azione
regionale” con le relative misure fitosanitarie da applicare nelle diverse zone
interessate da Rhynchophorus ferrugineus,
come in Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto.
8. di revocare per i motivi sopravvenuti
la determinazione dirigenziale n. DH27/66 dell’11 aprile 2013 “Lotta
obbligatoria al punteruolo rosso delle palme “Rhynchophorus
ferrugineus" (Olivier): Piano di azione
regionale e Aggiornamento delimitazione delle aree interessate - D.M. 7
febbraio 2011”;
9. di dare atto che il Servizio
Fitosanitario, Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e
Biologica, disporrà le opportune misure fitosanitarie che dovranno essere poste
in atto dalle ditte vivaistiche e commerciali ricadenti all’interno delle zone
infestate;
10. di dare atto che il responsabile del
procedimento è il responsabile dell’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle
Colture, Difesa Integrata e Biologica, con il compito altresì di curare la
pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, di comunicare il provvedimento agli enti interessati.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
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