IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

RILEVATO, comunque, che le disposizioni Comunitarie sopra citate sono le medesime contenute nell’abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007;

VISTO il  Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi  terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

PRESO ATTO  che  i disciplinari  di produzione dei vini a DO e IG, in ossequio alla normativa Comunitaria, ed in particolare al  Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. relativo tra l’altro all’Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al disotto della quale le stesse  non possono più essere considerate idonee alla produzione di vino;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO , in particolare, l’articolo n. 10, comma 1 lettera c)  del sopraccitato D.Lgs. n. 61/2010 che stabilisce  che  “le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo I,  articolo 9, commi 1. e 2. ,  i quali stabiliscono che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente  il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché l’aumento del  titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 commi 1. e 2.;

VISTA la richiesta del 03.09.2014 prot. n. 135, formulata con nota congiunta dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo  e dall’Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI), con la quale si chiede, per la vendemmia 2014, l’abbassamento dello 0,5% del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate alla produzione dei vini DOP e  IGP, comprensive di tutte le tipologia in essi previsti, ricadenti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo;

VISTA la nota n. RA 232353 del 04.09.2014 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini DOP e  IGP della Regione Abruzzo limitatamente  alla vendemmia 2013;

VISTE le relazioni tecniche con le quali:

1.         il  Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy  con nota  prot. RA 235371 del 09.09.2014;

2.         Il CRIVEA –  Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo  - con nota n. 7 del 05.09.2014 ed assunta al prot. RA 233542  del 08.09.2014;

3.         Il CAR –  Centro Agrometeorologico Regionale - con nota RA 235128 del  09.09.2014);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2014/2015 giustificano dal punto di vista tecnico l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale stabilito dai disciplinari di produzione dei prodotti destinati a diventare vini DOP e  vini IGP, comprensive di tutte le tipologia in essi previsti, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

RITENUTO opportuno, sulla base dei dati analitici forniti con le note tecniche sopra richiamate ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, accogliere le richieste avanzate e di emanare il presente provvedimento che consente l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei  prodotti della vendemmia 2014, destinati alla produzione di tutti vini a IGP  e DOP della Regione Abruzzo, comprensive di tutte le tipologia in essi previsti;

VISTA  la Legge Regionale n. 77 del  14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai  sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

-          di consentire, per la Campagna vitivinicola 2014/2015 (Vendemmia 2014), un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quelli stabiliti, per tutte le tipologie, dai disciplinari di produzione dei vini a DOP (tutte le DOC e la DOCG “Colline Teramane”) e  IGP (tutte le IGT), ricadenti nel territorio amministrativo della  Regione Abruzzo, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

-          di disporre,  l’immediata applicazione del presente provvedimento su tutti i prodotti della vendemmia in corso sul territorio della Regione Abruzzo,  destinati alla produzione dei vini di cui al punto precedente;

-          di pubblicare  il presente provvedimento  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

-          di pubblicare , altresì,  il presente atto, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:

          http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

-          di inviare copia del presente provvedimento:

          al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo  – Via XX Settembre, 20 – ROMA;

          - al MIPAAF   -   ICQRF       Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi  - Via Quintino Sella, 42 – ROMA;

          all’AGEA Ufficio Monocratico – Via Palestro, 81 - ROMA;

-          di comunicare  la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL  DIRETTORE  REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini