IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che
abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE)
n. 1234/07 del Consiglio;
RILEVATO,
comunque, che le disposizioni Comunitarie sopra citate sono le medesime
contenute nell’abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile
2007;
VISTO
il Reg. (CE) n. 555/08 della
Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO
il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto
riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le
relative restrizioni;
PRESO
ATTO che
i disciplinari di produzione dei
vini a DO e IG, in ossequio alla normativa Comunitaria, ed in particolare al Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. relativo
tra l’altro all’Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo, prevedono una
gradazione minima naturale delle uve al disotto della quale le stesse non possono più essere considerate idonee
alla produzione di vino;
VISTO
il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7
luglio 2009, n. 88”;
VISTO
, in particolare, l’articolo n. 10, comma 1 lettera c) del sopraccitato D.Lgs.
n. 61/2010 che stabilisce che “le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo inferiore di mezzo grado a
quello stabilito dal disciplinare;
VISTA
la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della
normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del
vino”, in particolare il Capo I,
articolo 9, commi 1. e 2. , i
quali stabiliscono che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, autorizzano annualmente il
periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite
nonché l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a
diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e
delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire
quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 commi 1. e 2.;
VISTA
la richiesta del 03.09.2014 prot. n. 135, formulata
con nota congiunta dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo e dall’Associazione degli Enologi ed
Enotecnici Italiani (AEEI), con la quale si chiede, per la vendemmia 2014,
l’abbassamento dello 0,5% del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve destinate alla produzione dei vini DOP e IGP, comprensive di tutte le tipologia in
essi previsti, ricadenti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo;
VISTA
la nota n. RA 232353 del 04.09.2014 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato
della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva
richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle
condizioni per l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico
minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini DOP e IGP della Regione Abruzzo limitatamente alla vendemmia 2013;
VISTE
le relazioni tecniche con le quali:
1. il
Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy con nota
prot. RA 235371 del 09.09.2014;
2. Il CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed
Enologica in Abruzzo - con nota n. 7 del
05.09.2014 ed assunta al prot. RA 233542 del 08.09.2014;
3. Il CAR – Centro Agrometeorologico Regionale - con nota
RA 235128 del 09.09.2014);
hanno
attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’attuale stato
dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e le
condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2014/2015
giustificano dal punto di vista tecnico l’abbassamento di mezzo grado del
titolo alcolometrico volumico minimo naturale
stabilito dai disciplinari di produzione dei prodotti destinati a diventare
vini DOP e vini IGP, comprensive di
tutte le tipologia in essi previsti, in conformità con i limiti stabiliti dalla
normativa comunitaria e nazionale;
RITENUTO
opportuno, sulla base dei dati analitici forniti con le note tecniche sopra
richiamate ed in considerazione dell’avanzato stato del ciclo vegetativo
raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della
Regione Abruzzo, accogliere le richieste avanzate e di emanare il presente
provvedimento che consente l’abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2014, destinati alla
produzione di tutti vini a IGP e DOP
della Regione Abruzzo, comprensive di tutte le tipologia in essi previsti;
VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
Ai sensi della normativa e delle disposizioni
specificate in premessa:
- di consentire, per la Campagna
vitivinicola 2014/2015 (Vendemmia 2014), un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quelli
stabiliti, per tutte le tipologie, dai disciplinari di produzione dei vini a
DOP (tutte le DOC e la DOCG “Colline Teramane”) e IGP (tutte le IGT), ricadenti nel territorio
amministrativo della Regione Abruzzo, in
conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- di disporre, l’immediata applicazione del presente
provvedimento su tutti i prodotti della vendemmia in corso sul territorio della
Regione Abruzzo, destinati alla
produzione dei vini di cui al punto precedente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (BURA);
- di pubblicare , altresì, il presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati,
sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
• http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- di inviare copia del presente
provvedimento:
• al
MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di
Mercato – Settore Vitivinicolo – Via XX
Settembre, 20 – ROMA;
• - al
MIPAAF - ICQRF
– Direzione Generale della
Prevenzione e Repressioni Frodi - Via
Quintino Sella, 42 – ROMA;
• all’AGEA
Ufficio Monocratico – Via Palestro, 81 - ROMA;
- di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e
all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di
Roma sede distaccata di Pescara .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini