IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/385 /Usi Civici del 22/07/2014, che forma parte integrante  e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di ARSITAI (TE);

VISTO l’allegato “A” elenco n. 4 datato 09/10/2013 rettificato il 30/01/2014 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di ARSITA, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 4 datato 1[09/11/2013] rettificato il 30/01/2014 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 4 datato 1[09/11/2013] rettificato il 30/01/2014;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

-          sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di ARSITA (TE) a favore delle 2 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 4 datato 09/10/2013 rettificato il 30/01/2014 formato da n. 1 facciata;

-          di fare obbligo al Comune di ARSITA  a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 4 datato 1[09/11/2013] rettificato il 30/01/2014  nonché effettuare l’affrancazione;

-          di fare obbligo al Comune di ARSITA (TE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

-          di autorizzare il Comune di ARSITA ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-          di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue allegato

Allegato A – Elenco n. 4