IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e
integrazioni;
DATO
ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/385 /Usi Civici del
22/07/2014, che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di ARSITAI (TE);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 4 datato 09/10/2013 rettificato il 30/01/2014 allegato
alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le
Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i
dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di ARSITA, oltre
alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 4 datato 1[09/11/2013] rettificato il 30/01/2014 sopra
richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati
con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R.
n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco
n. 4 datato 1[09/11/2013] rettificato il 30/01/2014;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di ARSITA (TE) a
favore delle 2 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 4 datato 09/10/2013
rettificato il 30/01/2014 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di
ARSITA a riscuotere i canoni come
indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 4 datato 1[09/11/2013]
rettificato il 30/01/2014 nonché effettuare
l’affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di ARSITA
(TE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto
dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di ARSITA ad
applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio,
con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato