IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
la Ditta F.lli Bussi snc alla realizzazione e gestione di un centro di recupero
veicoli fuori uso (operazioni D15/R13), da ubicare in Via Variante Viale
Europa, snc – zona artigianale del vigente PRG del Comune di Castellafiume (AQ), individuato catastalmente al foglio 5
particella 699 nel Comune di Castellafiume (AQ);
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla Ditta F.lli Bussi snc:
1. TAV
1.0: “Relazione tecnica” datata 02 novembre 2009;
2. Rel 1: “Relazione tecnica integrativa” datata 24 settembre
2012;
3. “Allegati
alla relazione tecnica integrativa” datata 24 settembre 2012;
4. Rel 1bis: “Relazione tecnica integrativa” datata 11 gennaio
2013;
5. Rel 2: “Relazione Geologica e Idrogeologica di dettaglio”
datata 24 settembre 2012;
6. Rel 2bis: “Relazione Geologica e Idrogeologica di
dettaglio” datata 11 gennaio 2013;
7. Rel.
3: “Dichiarazione di compatibilità geologica e idrogeologica” datata 24
settembre 2012;
8. Rel.
3bis: “Relazione fotografica” datata 11 gennaio 2013;
9. Rel.
4: “Relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico” datata
24 settembre 2012;
10. Rel.
5bis: “Allegati” datata 11 gennaio 2013;
11. TAV
1.0: “Planimetria d’insieme adeguatamente estesa con raggio di 500 m” datata 24
settembre 2012;
12. TAV
1.0bis: “Inquadramento catastale” datata 11 gennaio 2013;
13. TAV
2.0: “Planimetria delle aree quotate” datata 24 settembre 2012;
14. TAV
2.0bis: “Inquadramento aerofotogrammetria” datata 11 gennaio 2013;
15. TAV
3.0bis: “Planimetria stato di fatto e sezione” datata 11 gennaio 2013;
16. TAV
4.0bis: “Planimetria stato di futuro e sezione” datata 11 gennaio 2013;
17. TAV
5.0bis: “Architettonico fabbricato” datata 11 gennaio 2013;
18. TAV
6.0bis: “Planimetria organizzazione centro di raccolta e trattamento veicoli e
attività di recupero R13” rev 01 datata 10 settembre
2013;
19. TAV
7.0: “Schema disoleatore statico” datata 02 novembre
2009;
20. TAV
7.0bis: “Planimetria di gestione delle acque” rev 01
datata 16 settembre 2013;
21. TAV
8.0bis: “Particolari acque” datata 11 gennaio 2013;
22. TAV
9.0bis: “Carta delle distanze raggio 500 m da case sparse e fabbricati” datata
11 gennaio 2013;
23. TAV
10.0bis: “Carta delle aree a rischio” datata 11 gennaio 2013;
24. TAV
11.0bis: “Impianto elettrico pianta e particolari” datata 11 gennaio 2013;
25. TAV
12.0bis: “Particolare realizzativo del piazzale
impermeabilizzato” rev 01 datata 17 settembre 2013;
26. Relazione
in risposta agli approfondimenti tecnici richiesti dalla Provincia dell’Aquila
datata 17 settembre 2013;
27. Relazione
sulla verifica della stabilità del pendio datata 19 luglio 2013;
28. Nulla
Osta dell’Autorità di Bacino Liri – Garigliano e Volturno del 16.09.2013 prot. n. 6667;
29. Scheda
tecnica attrezzatura per la messa in sicurezza dei serbatoi di GPL e metano
delle autovetture;
30. Scheda
tecnica attrezzatura per la neutralizzazione dei dispositivi pirotecnici ad
accensione elettrica delle autovetture;
3. di disporre che nell’impianto possono
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate, per le seguenti sezioni impiantistiche:
Attività di trattamento dei veicoli fuori uso:
Codice CER |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Capacità massima
istantanea di stoccaggio (veicoli) |
Potenzialità (veicoli/anno) |
16 01 04 * |
Veicoli fuori uso |
D 15/R 13 |
5 autoveicoli o 25 motoveicoli o una combinazione
dei due** |
280 autoveicoli e 80 motoveicoli |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso
non contenenti liquidi nè altre componenti
pericolose |
**:
1 autoveicolo equivale a 5 motoveicoli. Ad esempio è possibile stoccare 3
autoveicoli e 10 motoveicoli ((5-3) = 2 autoveicoli che equivalgono a 10
motoveicoli) ovvero 2 autoveicoli e 15 motoveicoli e cosi via.
Attività
di messa in riserva precedentemente gestita in procedura semplificata:
Codice CER |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Capacità massima
istantanea di stoccaggio (Tonn) |
Potenzialità (Tonn./anno) |
15 01 01 |
Rifiuti di carta,
cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche
di imballaggi |
R 13 |
10 |
100 |
15 01 05 |
||||
15 01 06 |
||||
20 01 01 |
||||
12 01 02 |
Rifiuti di ferro,
acciaio e ghisa e cascami di lavorazione |
R 13 |
250 |
1.300 |
12 01 01 |
||||
10 02 10 |
||||
16 01 17 |
||||
15 01 04 |
||||
17 04 05 |
||||
19 01 18 |
||||
19 01 02 |
||||
20 01 40 |
||||
19 12 02 |
||||
10 02 99 |
||||
12 01 99 |
||||
16 02 16 |
Spezzoni di cavo
con il conduttore di alluminio ricoperto |
R 13 |
30 |
150 |
17 04 02 |
||||
17 04 11 |
||||
16 01 18 |
Spezzoni di cavo di
rame ricoperto |
R 13 |
30 |
150 |
16 01 22 |
||||
16 02 16 |
||||
17 04 01 |
||||
17 04 11 |
||||
02 01 04 |
Rifiuti di
plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi,
con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici |
R 13 |
40 |
200 |
15 01 02 |
||||
17 02 03 |
||||
20 01 39 |
||||
19 12 04 |
||||
07 02 13 |
Paraurti e plance
di autoveicoli in materie plastiche |
R 13 |
20 |
100 |
16 01 19 |
||||
12 01 05 |
||||
07 02 13 |
Imbottiture
sedili in poliuretano espanso |
R 13 |
15 |
100 |
16 01 19 |
||||
12 01 05 |
||||
07 02 99 |
Pannelli
sportelli auto |
R 13 |
15 |
100 |
07 02 13 |
||||
16 01 19 |
||||
12 01 05 |
||||
10 13 11 |
Rifiuti
costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purchè privi di amianto |
R 13 |
50 |
250 |
17 01 01 |
||||
17 01 02 |
||||
17 01 03 |
||||
17 08 02 |
||||
17 01 07 |
||||
17 09 04 |
||||
20 03 01 |
||||
17 05 08 |
Pietrisco tolto
d’opera |
R 13 |
20 |
100 |
03 01 01 |
Scarti di legno e
sughero, imballaggi di legno |
R 13 |
5 |
50 |
03 01 05 |
||||
03 01 99 |
||||
15 01 03 |
||||
17 02 01 |
||||
19 12 07 |
||||
20 01 38 |
||||
20 03 01 |
||||
16 01 03 |
Pneumatici non
ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma |
R 13 |
40 |
200 |
TOTALE |
525 |
2.800 |
Prescrivendo
in materia di vincoli gravanti sull’area:
- nell’ambito del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PsAI-Rf],
approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007 n. 122), il sito
interessato dall’attività in epigrafe ricade in un’area classificata come Area
di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero
di fenomeni di primo distacco – C1, in cui gli interventi sono subordinati al
rispetto dell’applicazione della normativa vigente in materia di costruzioni,
con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11
marzo 1988 (S.O. G.U. n. 127 del 01/06/1988), nella Circolare LL.PP 24/09/1988 n. 30483 e successive norme e istruzioni;
- si prende atto della relazione di
verifica di stabilità del pendio ai sensi del D.M. 14.01.2008 con la
valutazione del coefficiente di sicurezza. Constatato, tuttavia, che la
Verifica di stabilità eseguita dal geologo Dott. G. Manuel in data 19.07.2013
non prende in considerazione, tra i parametri da valutare, i carichi agenti, né
minimi, né massimi, la Ditta dovrà consegnare al SGR, alla Prvincia
dell’Aquila ed all’ARTA Distretto Provinciale dell’Aquila documentazione idonea
a dimostrare la stabilità dell’intera area interessata sia dalla realizzazione
delle strutture del centro sia dalle attività di gestione dello stesso
(automezzi, macchine operatrici, movimentazione carichi, depositi e accumuli)
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione
da parte del competente SUAP. Nei successivi 30 (trenta) giorni
all’acquisizione della documentazione predetta la Provincia dell’Aquila e
l’ARTA Distretto Provinciale dell’Aquila dovranno inviare al SGR il parere
tecnico di competenza;
Prescrivendo
in materia di rifiuti:
- le operazioni di carico e scarico dei
rifiuti dovranno avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in
atmosfera e sul suolo;
- entro 30 (trenta) giorni dalla
notifica del presente provvedimento la Ditta deve trasmettere al Servizio
Gestione Rifiuti , all’ARTA Distretto Provinciale dell’Aquila ed alla Provincia
dell’Aquila un elenco dettagliato, con la relativa potenzialità istantanea (t)
ed annua (t/anno), dei rifiuti che intende gestire ai sensi dell’art. 5, comma
15) del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.
con indicate le aree di stoccaggio degli stessi.
- i copertoni presenti nel sito dovranno
essere vuotati da eventuali residui d’acqua e depositati sotto strutture
coperte fisse (tettoie o capannoni) o provvisorie (teloni);
- le attrezzature ed i contenitori usati
per lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere idonee e rispondenti ai
requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività,
dovranno impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni
moleste; dovranno altresì essere tenute in buona efficienza e sottoposte a
periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione: le acque di
lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- dovrà essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra loro
chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
- considerata la natura dei rifiuti che
verranno trattati, dovrà essere posta particolare attenzione a tutte quelle
opere necessarie per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente circostante,
dell’area e delle falde acquifere nonché per la sicurezza e l’incolumità delle
persone;
- l’operazione di messa in riserva dei
rifiuti (R13) dovrà avvenire per singolo codice CER;
- i setti dovranno avere un’adeguata
altezza atta a garantire una corretta separazione delle aree di stoccaggio;
- considerato che l’accumulo delle
carcasse bonificate avviene a ridosso della recinzione posizionata sul confine
con altra Ditta sulla particella 154 e con la scarpata dominante la strada
pubblica, si prende atto dell’accorgimento proposto dalla Ditta, per il quale
lo stesso accumulo, nella fascia che corre lungo tale perimetro, non supererà i
2 m di altezza, prescrivendo che venga adottata ogni precauzione durante la
movimentazione affinché siano assolutamente evitati moti di ribaltamento dei rifuti accatastati
- si prende atto della intenzione della
Ditta di adottare, per lo svuotamento dei serbatoi di GPL e metano, una
attrezzatura pneumatica alimentata ad aria compressa così come descritta
nell’elaborato datato 24.07.2014 e denominato “Realizzazione di un centro di
veicoli VFU – trattamento con azoto dei serbatoi GPL”. Si chiede alla Provincia
dell’Aquila ed all’ARTA Distretto provinciale dell’Aquila di trasmettere al SGR
entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento il parere
tecnico di merito circa la congruità tecnica della procedura proposta dalla
Ditta;
- La Ditta, prima di effettuare le
operazioni di operazioni di lavaggio con azoto dei serbatoio GPL e metano,
dovrà formare gli addetti tramite apposito corso di formazione, dandone
riscontro al SGR;
- si prende atto della intenzione della
Ditta di adottare il dispositivo elettronico illustrato in relazione per la
neutralizzazione dei materiali che comportano pericolo di scoppio (ad esempio
airbag), ferma restando la necessità di classificare il rifiuto ed adeguare di
conseguenza la sua gestione
Prescrivendo in materia di inquinamento delle
acque:
- dovranno tassativamente essere
rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d’acqua
di cui al R.D. n° 523/1904, art. 96 per quanto
attiene ogni tipologia di manufatto, edificio, recinzione, scavo, piantagione
di alberi e siepi;
- dovranno essere eseguite, le opere di regimazione delle acque meteoriche e superficiali dalle
aree d’interesse come riportato negli elaborati grafici allegati;
- le modalità di smaltimento degli
scarichi domestici e produttivi (collegamento alla fognatura comunale) dovranno
seguire le prescrizioni impartite dal gestore del servizio idrico integrato;
- la fornitura di acqua potabile tramite
cisterna di Ditta autorizzata dovrà essere annotata cronologicamente in
apposito registro di scarico, vidmato dagli organi
competenti, nel quale andranno riportati il giorno ed il quantitativo
scaricato; tale registro dovrà essere conservato sul luogo di lavoro a
disposizione dell’organo di vigilanza;
- dovranno essere adottati tutti gli
accorgimenti tecnici per una idonea regimazione delle
acque superficiali, per la realizzazione di drenaggi e cunette e quant’altro si
rendesse necessario a garantire la salvaguardia idrogeologica;
- si prescrive un’analisi annuale delle
acque, a far data dall’avvio dell’impianto, dei due piezometri (monte e valle)
ricercando i seguenti parametri: idrocarburi totali, piombo, zinco, ferro e
rame. Le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse entro 30 (trenta)
giorni alla Provincia di L’Aquila, all’Arta Distretto
Provinciale di L’Aquila che dovranno trasmettere al SGR nei 30 (trenta) giorni
successivi le verifiche effettuate relativamente alle analisi delle acque
inviate dalla Ditta;
- considerato che sul piazzale vengono
stoccati rifiuti allo scoperto, la Ditta dovrà inviare alla chiarificazione
tutte le acque di dilavamento, sia prima che di seconda pioggia, fornendo
dimostrazione dell’adeguatezza dell’impianto realizzato o in alternativa
documentazione tecnica illustrativa degli eventuali adeguamenti che intende
adottare entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente
autorizzazione;
- dall’analisi della documentazione
tecnica trasmessa si evince che l’impianto sarà dotato di una pavimentazione in
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sormontato da uno strato di bynder. In considerazione della presenza di una falda
stagionale ubicata ad una profondità media di 8 m dal piano campagna (Relazione
Geologica del Giugno 2013 a firma del Dott. Geol. Giuseppe Manuel), il massetto
dovrà avere uno spessore adeguato atto a supportare le sollecitazioni
meccaniche dei mezzi in movimento e dei rifiuti stoccati ed evitare la
formazione di fessurazioni. In particolare l’area dedicata alla bonifica dei
veicoli fuori uso e dei rifiuti pericolosi dovrà presentare una pavimentazione
industriale;
- vista la Tavola “particolare realizzativo del piazzale impermeabilizzato”, sezione,
recante la consistenza del pacchetto di cls con rete
elettrosaldata da realizzare sulla parte di piazzale non ancora pavimentato, si
ritiene che tale metodologia, così come proposta, non garantisca
l’impermeabilità richiesta dalla norma vigente e si prescrive che al di sotto
dello strato di cls venga allocato un telo in HDPE a
regola d’arte
- Dalla relazione datata 22.09.08 a
firma dell’Ing. A. Di Cintio, acquisita agli atti
dalla Provincia di L’Aquila al prot. 60550 del
30.09.08 a corredo della comunicazione di inizio attività di recupero ai sensi
dell’art. 216 D.Lgs 152/06 per l’attività già
esercitata dalla Ditta, si evince che la residua parte di piazzale sarebbe
stata dotata di pavimentazione consistente in un “massetto impermeabile dello
spessore di cm. 25 e rete elettrosaldata a maglie quadrate ϕ 16/ 20 × 20”.
La Ditta dovrà adeguare anche tale superficie, secondo le metodologie che
riterrà più opportuno utilizzare, alle esigenze di impermeabilità e resistenza
richieste dalla norma per le autodemolizioni, e raccordarla a quella contigua,
consegnando i relativi elaborati tecnici
- Il Direttore dei Lavori, ad intervento
ultimato, dovrà consegnare perizia giurata sulla rispondenza della
pavimentazione dell’intero insediamento alle caratteristiche di resistenza ai
carichi agenti ed impermeabilità alle acque di dilavamento nel rispetto di
quanto richiesto dal D.Lgs 209/03
Prescrivendo
in materia di inquinamento acustico:
- ad impianti attivati e nella fase di
piena operatività degli stessi, il proponente dovrà effettuare un monitoraggio
fonometrico con cadenza semestrale che verifichi la rispondenza ai limiti di
legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (ambienti abitativi
e aree esterne utilizzate da persone e comunità), le cui risultanza dovranno
essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni al Dipartimento ASL competente che
dovrà inviare al SGR nei 30 (trenta) giorni successivi l’esito delle verifiche
effettuate relative alle misure fonometriche inviate dalla Ditta;
- L’impianto dovrà essere dotato di
recinzione non inferiore a m 2 di altezza lungo tutto il suo perimetro
Prescrivendo
in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- per quanto attiene i servizi igienico-assistenziali destinati al personale dipendente,
dovranno essere individuati idonei locali spogliatoio realizzati secondo le
norme igieniche dettate dal D.Lgs 81/08 (wc, doccia,
lavandino, dotati dei mezzi per lavarsi e asciugarsi);
Prescrivendo
in materia di antincendio:
- in riferimento alla regola tecnica di
prevenzione incendi la Ditta è comunque tenuta:
1. a
verificare che le singole attività svolte (deposito di combustibili, oli,
gomma, materie plastiche) avvengano nel rispetto della vigente normativa in
materia di prevenzione incendi;
2. a
valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la
salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08;
4. di autorizzare la Ditta F.lli Bussi
snc, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs
152/2006 e s.m.i., allo scarico delle acque derivanti
da attività produttive di genere industriale, commerciale e/o altro nella rete
fognaria comunale del Comune di Castellafiume (AQ) a
servizio dell’area artigianale, nel rispetto delle seguenti condizioni e
prescrizioni:
- devono
essere effettuate, a cura dell’interessato analisi quadrimestrali delle acque
reflue riferite ai parametri pH, COD, BOD5, TKN, Azoto Ammoniacale (mg NH4/l,
Azoto Nitroso (mg N/l), Azoto Nitrico (mg N/l), Fostoro
Totale, Tensioattivi Totali e idrocarburi totali, nel rispetto dei requisiti
qualitativi della Tabella 3 Valori limiti di emissione in acque superficiali e
in fognatura Allegato 5, inviando i risultati al Consorzio Acquedottistico
Marsicano Spa, all’Arta Dipartimento Provinciale di
L’Aquila ed alla Provincia di L’Aquila pena la revoca dell’autorizzazione allo
scarico;
- nel
caso di periodi di non scarico, quindi fermo dell’attività lavorativa,
l’interessato deve inviare comunicazione preventiva del fermo e della
successiva ripresa lavorativa al Consorzio Acquedottistico
Marsicano SpA, all’Arta Dipartimento Provinciale di
L’Aquila ed alla Provincia di L’Aquila;
- in
caso di inconvenienti e/o anomalie, ne deve essere data immediata comunicazione
al Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA, all’Arta Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed alla Provincia
di L’Aquila, seguita da relazione sulla gestione dell’impianto, con indicazione
delle cause e dei provvedimenti adottati;
- l’interessato
deve mantenere i pozzetti di ispezione e campionamento accessibili agli Organi
di Controllo a norma di legge. Le spese di ispezione e campionamento sono a
carico dell’interessato;
- L’interessato
deve comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle caratteristiche
dello scarico e della titolarità dello stesso;
- E’
rigorosamente vietato scaricare o causare l’immissione nelle pubbliche
fognature nere, miste o bianche sostanze pericolose o sostanze che creano
pregiudizio per il rangiungimento degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici (ai sensi del Regolamento Autorizzatorio
allo scarico in pubblica fognatura del Consorzio Acquedottistico
Marsicano SpA Art. 14 – Scarichi vietati);
- prima
dell’avvio dell’esercizio dell’impianto la Ditta deve richiedere al competente
Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa una nuova
autorizzazione allo scarico adeguata secondo le attività di trattamento dei
rifiuti autorizzate con il presente provvedimento (trattamento dei veicoli
fuori uso e attività di messa in riserva). La predetta autorizzazione sarà
successivamente ricompresa nel presente provvedimento;
5. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a. accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b. in
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque,
nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede
l’impianto;
c. i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli
Organi di Controllo competenti per territorio.
6. di stabilire che la presente
autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di
notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio;
7. di stabilire che la presente
autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i e della L. R. n°
45/07 e s.m.i.;
8. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 18);
- comunicazione
cui allegare una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• Il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
• documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
• copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione
antincendio cosi come richiesti dalla medesima normativa ovvero, nel caso di
esclusione dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i,
predisposizione di presidi di protezione in materia antincendio cosi come
richiesti dalle normative antincendio;
• copia
dell’istanza di revoca dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese
della Provincia di L’Aquila, RIP n. 87/AQ/2009 e s.m.i.,
trasmessa alla competente Provincia di L’Aquila;
9. di disporre che entro centottanta
giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su
motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione
deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato
di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto e le integrazioni a suo
tempo approvate;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento,
trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da
smaltire o da recuperare;
- l’idoneità
delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- le
attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti
da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
Inoltre
il soggetto interessato deve presentare il collaudo acustico dell’impianto in
accordo con quanto previsto dalla L.R. n. 23/07
redatto da Tecnico competente in Acustica iscritto al relativo Albo Regionale;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di stabilire che il presente
provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, e che nelle
more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di apposite norme tecniche, la Ditta, a seguito di
apposita istanza da inoltrare al Servizio Gestione Rifiuti, può trattare
veicoli a motore non rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i., secondo
le disposizioni di cui all’art.231, comma 13) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.,
12. di stabilire che, ai sensi dell’art.15,
commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è
consentito:
- il
commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento
delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle
che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate
all’Allegato III dello stesso;
- le
parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono
utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche
introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal
Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto
Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;
- l'utilizzazione,
da parte della Ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da
fatture rilasciate al cliente.
13. di prescrivere che le operazioni di
trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs
209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai
principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed
alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs.
209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti
obblighi:
a. effettuare
al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di
cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare
le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere
preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti
ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03
e s.m.i., etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere
e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i
successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire
le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non
comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
14. di prescrivere che la Ditta F.lli Bussi
snc in merito alle seguenti autorizzazioni:
- Provvedimento
dell’Ente d’Ambito n° 2 Marsicano del 23.09.2008:
autorizzazione allo scarico delle acque derivanti da attività produttive di
genere industriale, commerciale e/o altro nella rete fognaria comunale del Comune
di Castellafiume (AQ) a servizio dell’area
artigianale;
- Rinnovo
dell’autorizzazione fino al 22.09.2016, rilasciata dal Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA con provvedimento prot. n° 9600 del 2012, a seguito
del passaggio delle competenze tra quest’ultimo e l’Ente d’Ambito n° 2 Marsicano;
dovrà inviare al competente Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA, prima dell’avvio
dell’esercizio dell’impianto, istanza di revoca delle predette autorizzazioni,
dandone riscontro al SGR;
15. di richiamare la Ditta F.lli Bussi snc,
al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L’Aquila ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei
rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli
provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
16. di richiamare la Ditta F.lli bussi snc
all’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in relazione
all’attivazione del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti
(Sistri) e, nello specifico:
- Legge
30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- Legge
27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (milleproproghe)”;
17. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16)
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
18. di obbligare la Ditta F.lli Bussi snc, a
trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai
sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in conformità con le
potenzialità e le operazioni di trattamento autorizzate con il presente
provvedimento;
19. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, all’atto del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di
effettuare i seguenti adempimenti:
a. Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b. In
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque,
nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede
l’impianto;
c. I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
d. Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore
e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto
trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto,
indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli
Organi di Controllo competenti per territorio.
20. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia
ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;
21. di prescrivere che a chiusura
dell’impianto dovranno essere attuate le operazioni di ripristino ambientale
come da progetto presentato, riservandosi lo scrivente Servizio di disporre
ulteriori prescrizioni;
22. di fare salvi eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
23. di redigere il presente provvedimento in
numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del
Comune di Castellafiume (AQ), Via delle scuole castellafiume, snc – 67050 Castellafiume
(AQ);
24. di disporre che il competente SUAP del
Comune di Castellafiume (AQ) provveda a notificare un
originale del provvedimento alla Ditta F.lli Bussi snc presso la sede legale
sita in Via Ugo La Malfa, 60 – 67051 Avezzano (AQ);
25. di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, alla ASL n. 1, all’A.R.T.A. Distretto Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali;
26. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini