IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
la ditta CIP Adriatica srl alla realizzazione e gestione dell’impianto di
recupero (operazioni R13 ed R3) di rifiuti ligneo-cellulosici,
da ubicare in località “Via Piane Tronto, 10” del Comune di Controguerra
(TE), in un’area identificata, secondo le N.C.T. del Comune di Controguerra (TE) al Foglio 3 particella 269 (piattaforma
A) ed al Foglio 9 particelle 236, 239, 240, 241 e 251 (piattarforma
B);
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla ditta CIP Adriatica srl:
1. “Relazione
tecnica” datata agosto 2012 rev 00;
2. TAV
01: “Planimetrie di inquadramento territoriale” datata agosto 2012 rev 00;
3. TAV
02: “Planimetria generale: Layout quotato dell’impianto” datata agosto 2012 rev 00;
4. TAV
03: “Sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento –
Particolari dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia: pianta e
sezione” datata agosto 2012 rev 00;
5. TAV
04: “Prospetti e sezioni del fabbricato artigianale – Particolari costruttivi:
recinzioni” datata agosto 2012 rev 00.
3. di disporre che nell’impianto possono
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate:
Codice CER |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Potenzialità
istantanea (T) |
Potenzialità (Tonn./anno) |
030101 |
Scarti di corteccia e sughero |
R 13, R3 |
1.500 |
30.000 |
030105 |
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
alla voce 030104 |
|||
030199 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
|||
150103 |
Imballaggi in legno |
|||
170201 |
Legno |
|||
191207 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206 |
|||
200138 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 |
|||
200301 |
Rifiuti urbani non differenziati |
|||
030101 |
Scarti di corteccia e sughero |
R 13, R3 |
400 |
12.000 |
030105 |
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
alla voce 030104 |
|||
020103 |
Scarti di tessuti vegetali |
R 13, R3 |
1.500 |
1.000 |
200201 |
Rifiuti biodegradabili |
10.000 |
||
TOTALE |
3.400 |
53.000 |
Prescrivendo:
- in riferimento al CER 200301 lo stesso
può essere conferito nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 9.1 del
D.M. 05.02.98 e smi;
- la Ditta deve definire con il Comune
di Controguerra (TE) le procedure per il possesso e/o
acquisizione del tratto viario tra le due piattaforme A e B entro 3 (tre) mesi
dall’emissione della presente autorizzazione, dandone riscontro al SGR nei
successivi 10 (dieci) giorni;
- la Ditta prima dell’entrata in
esercizio dell’impianto deve realizzare e mantenere un opera provvisionale
(canale artificiale) a confine sud dell’area di proprietà tesa a regimentare le acque di ruscellamento
della collina sovrastante in caso di eventi meteorici straordinari. Di tale
opera la Ditta deve dare riscontro al SGR nell’ambito della documentazione da trasmnettere conformemente alle disposizioni di cui al
successivo punto n. 8);
4. di autorizzare ai sensi dell’art. 269
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i
la Ditta CIP Adriatica srl alle emisioni convogliate
nei punti di emissione denominati E1 (taglio tronchetti e recupero polveri dai
sistemi di abbattimento della linea pellet), E2
(raffreddatore e sistema di raffinazione del pellet),
E3 (mulino linea pellet), nel rispetto dell eseguenti condizioni e presrizioni:
- rispetto
del quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E.)
datato 28/05/2010 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- devono
essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni
diffuse e non, per la tutela della qualità dell’aria, nonché tute le misure
atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie
disponibili;
- l’impianto
deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla
Ditta CIP Adriatica srl. Eventuali variazioni possono costituire modifica
sostanziale dell’impianto, e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- in
caso di rottura, malfunzionamento o in qualunque altro caso di interruzione dei
sistemi di abbattimento, entro le otto ore successive all’evento, deve essere
data comunicazione al Comune di Controguerra, alla
Provincia di Teramo, al Dipartimento Provinciale ARTA, al Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di
Teramo e interrottà l’attività dell’impianto fino al ripristino delle normali
condizioni di esercizio, comunicando altresì eventuali provvedimenti che si
adotteranno;
- ai
sensi del punto 2.8 dell’allegato VI alla parte
quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento
(manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione
del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere tempestivamente
annotato su apposito registro delle manutenzioni, conforme alla D.G.R. 517/07, vidimato dall’Organo competente. Il suddetto
registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo unitamente
agli esiti degli autocontrolli previsti;
- eventuali
variazioni dei parametri fissati nel presente atto, che possono determinare un
aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e il flusso di
massa o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica
sostanziale dell’impianto e devono essere preventivamente autorizzate;
- la
Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necesarie
per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti
di emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono
essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi
accessibili, con la possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori,
rispettando criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato
in qualsivoglia camino, qualora gli organi preposti lo dispongano;
- per
la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si
applica quanto stabilito dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI,
con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti
2.1 e 2.3 del suddetto allegato, il referto analitico deve riportare i valori
delle grandezze più significative dell’impianto atte a caratterizzarne lo stato
di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione riferita ad
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più
gravose;
- al
fine di verificare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite
del presente atto, la Ditta è tenuta a rispettare la frequenza di controllo
annuale secondo le prescrizioni indicate nel parere ARTA del 12/08/2010 prot. n. 8363/CA/GE;
- fatti
salvi eventuali aggiornamenti delle norme successivamente riportate, devono
essere indicati e comunicati i metodi di campionamento ed analisi. In
particolare, la velocità e la portata devono essere misurate applicando la
norma UNI 10169 del 2001;
- le
Polveri Totali devono essere misurate applicando la norma UNI EN 13284-1 del
2003;
- ai
sensi dell’allegato VI al Titolo Quinto del D.Lgs 152/06 e s.m.i., i dati
relativi ai controlli analitici prescritti devono essere riportati a cura del
gestore su apposito registro degli autocontrolli, conforme alla D.G.R. 517/07, vidimata dall’Organo competente. Tale registro
deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, con allegati i
certificati analitici cui si fa riferimento;
- la
Ditta è tenuta a comunicare alla Provincia di Teramo, al Comune di Controguerra, al Dipartimento Provinciale dell’ARTA, al
Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
della ASL di Teramo, ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale
rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni
successiva variazione o modifica dell’impianto autorizzato con il presente
atto, come disposto dall’art. 269 comma 8 del D.Lgs
152/06 e s.m.i. e a richiedere l’autorizzazione alla
Regione Abruzzo nei casi previsti;
- la
Ditta è tenuta a comunicare alla Provincia di Teramo ed al Dipartimento
Provinciale dell’ARTA, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto,
l’eventuale mancata attivazione della/e emissione/i, indicando i nuovi tempi
dell’eventuale attivazione, la disattivazione della/e emissione/i che si
protragga per più di 48 ore, sia essa parziale o totale, temporanea o
definitiva, indicando i tempi dell’eventuale riattivazione;
- sono
fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da
parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione
della salute pubblica o l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il
superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto
altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute
anche in successive leggi, comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti
dall’art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs 152/06
e s.m.i., fatta salva l’eventuale applicazione di
sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dal’art. 279 del
suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- la
Regione Abruzzo, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle
eventuali misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria, secondo la
gravità dell’infrazione procederà:
• alla
diffida con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità
dovranno essere eliminate;
• alla
diffida ed alla contestuale temporanea sospensione degli impianti e delle
attività di autorizzazione con il presente atto, per i quali vi è stata
violazione delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute o per l’ambiente;
• alla
revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i
quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di
danno per la salute o per l’ambiente;
- ai
sensi del comma 9 dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l’autorità competente per il controllo è
autorizzata ad effettuare presso l’impianto tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell’aiutorizzazione.
5. di autorizzare la ditta CIP Adriatica
srl, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs
152/2006 e s.m.i., allo scarico nel canale menante le
proprie acque nel fiume Tronto (coordinate geografiche dello scarico Gauss-Boaga N. 4745701.77 E. 400646.53) delle acque di
prima pioggia depurate, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- il
pozzetto d’ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia depurate dovrà
essere sempre accessibile agli Organi di controllo ed agibile per il prelievo;
- lo
scarico acque di prima pioggia depurate dovrà rispettare i limiti della Tab. 3
dell’allegato 5 al D.Lgs 152/06 e s.m.i.
prima della confluenza con le altre acque meteoriche di dilavamento;
- la
Ditta dovrà adeguare lo scarico ai nuovi limiti, qualora più restrittivi, in
funzione degli obiettivi di qualità e del Piano di Tutela;
- la
Ditta dovrà garantire la corretta gestione e manutenzione dell’impianto di
trattamento ed effettuare, con le modalità di legge, controlli analitici sullo
scarico delle acque di prima pioggia depurate con cadenza semestrale: i
relativi risultati, firmati da tecnico abilitato, dovranno essere annotati su
appositi quaderni di registrazione, vidimati dalla Provincia di Teramo,
conservati per tutta la durata dell’autorizzazione ed esibiti, su richiesta.
Agli Organi di controllo. I parametri da controllare sono quelli stabiliti
dall’ARTA ovvero: pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali; nel controllo
degli Idrocarburi Totali si dovrà specificare la concentrazione degli eventuali
oli minerali persistenti, se presenti;
- la Dittà dovrà conservare la documentazione attestante
l’avvenuto avvio allo smaltimento e/o recupero dei fanghi per tutta la durata
dell’autorizzazione e comunque secondo quanto previsto al riguardo del D.Lgs 152/06 e s.m.i. parte
quarta;
- nel
caso in cui l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento,
a ristrutturazione o le sue attività siano trasferite in altro luogo e ne
derivi uno scarico con caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da
quelle autorizzate, deve essere preventivamente inoltrata una nuova istanza di
autorizzazione;
- nel
caso in cui l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento,
a ristrutturazione o le sue attività siano trasferite in altro luogo e ne
derivi uno scarico con caratteristiche qualitative e/o quantitative identiche a
quelle autorizzate deve essere inoltrata preventivamente comunicazione riportante
l’informativa e le nuove indicazioni; l’Ente valuta l’opportunità di provvedere
a modificare l’atto autorizzativo limitatamente alle
variazioni intervenute.
6. di stabilire che la presente
autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di
notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio;
7. di stabilire che la presente
autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i e della L. R. n°
45/07 e s.m.i.;
8. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 15);
- comunicazione
cui allegare una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• Il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
9. di disporre che entro centottanta
giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su
motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione
deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato
di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento,
trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da
smaltire o da recuperare;
- l’idoneità
delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- le
attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti
da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di disporre che all’atto dell’entrata in
esercizio dell’impianto nelle forme autorizzate con il presente provvedimento,
si intendono revocate le seguenti autorizzazioni:
- Determina
dirigenziale della Provincia di Teramo n. 195223 del 30.07.2012: autorizzazione
allo scarico delle acque di prima pioggia trattate provenienti dal piazzale nel
fiume Tronto;
- Determina
dirigenziale della Provincia di Teramo n. 285276 del 29.09.2010: autorizzazione
ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera (punti di emissione:
E1, E2, E3);
12. di prescrivere che la Ditta CIP Adriatica
srl in merito alle seguenti iscrizioni:
- Iscrizione
al Registro Provinciale delle Imprese della Provincia di Teramo, RIP n. 266/TE;
- Iscrizione
al Registro Provinciale delle Imprese della Provincia di Teramo, RIP n. 187/TE;
dovrà
inviare alla competente Provincia di Teramo, entro n. 10 giorni dall’entrata in
esercizio dell’impianto secondo quanto autorizzato con il presente
provvedimento, istanza di revoca delle predette autorizzazioni, dandone
riscontro al SGR;
13. di richiamare la Ditta CIP Adriatica srl,
al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti
movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli
provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
14. di richiamare la Ditta CIP Adriatica srl
all’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in relazione
all’attivazione del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti
(Sistri) e, nello specifico:
- Legge
30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- Legge
27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (milleproproghe)”;
15. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16)
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
16. di obbligare la Ditta CIP Adriatica srl,
a trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai
sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in conformità con le
potenzialità e le operazioni di trattamento autorizzate con il presente
provvedimento;
17. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, all’atto del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di
effettuare i seguenti adempimenti:
a. Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b. In
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c. I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
d. Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli
Organi di Controllo competenti per territorio.
18. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia
ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;
19. di fare salvi eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
20. di redigere il presente provvedimento in
numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del
Comune di Controguerra (TE), Via Amadio Giovanni, 45
– 64010 Controguerra (TE);
21. di disporre che il competente SUAP del
Comune di Controguerra (TE) provveda a notificare un
originale del provvedimento alla Ditta CIP Adriatica srl presso la sede legale
sita in Via della Barca, 26 – 63076 Monteprandone
(AP);
22. di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Distretto Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali;
23. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato