IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTO l’art. 22, comma 3, dello Statuto;

VISTO l’art. 20 della L.R. 2 aprile 2013, n. 9  (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

VISTI gli artt. 17 e 18 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione n. 2 del 22 luglio 2014, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto, con la quale la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ha proposto al Consiglio regionale la convalida dei consiglieri regionali proclamati eletti ad esito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014;

RITENUTO di dover procedere alla predetta convalida;

All’unanimità dei voti espressi in forma palese;

DELIBERA

-          di convalidare i consiglieri regionali proclamati eletti ad esito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014.

 

Seguono allegati

Convalida dei consiglieri regionali