IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA
la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione
e prevenzione del randagismo”;
DATO
ATTO che la legge n. 281/91 stabilisce
che le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione
per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie
locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie
zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli
altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);
VISTO
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO
il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della
Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA
la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli
animali”;
VISTO
il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il
coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle
Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del
randagismo”;
VISTA
la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della
Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
3.3.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani;
VISTO
il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere
non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;
VISTA
la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i
movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;
VISTO
il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto
2008 per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
VISTA
la Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;
VISTA
la legge 20 luglio 2004, n. 189;
DATO
ATTO che Il comma 2 dell’articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La
vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute”;
VISTA
la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “ Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” ed in
particolare l’art. 25 che disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e
vigilanza sull’osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche
alle guardie zoofile;
VISTA
la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011
ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R.
21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della
Regione Abruzzo 2011-2013”;
VISTA
la comunicazione dell’Associazione “Lega
Nazionale per la Difesa del Cane” Sezione di L’Aquila effettuata con nota del
09.07.2014, acclarata al protocollo della Regione
Abruzzo in data 17.07.2014 al n. RA. 193687;
VISTA
la propria nota interlocutoria prot. n.
RA/200505/DG21/SA.19 del 24 luglio 2014 con la quale veniva richiesta
all’Associazione, ai fini del completamento dell’iter amministrativo per
l’ottenimento del provvedimento autorizzativo
regionale allo svolgimento del Corsi di Formazione per Guardie Zoofile, una
integrazione documentale alla comunicazione di cui al punto precedente;
DATO
ATTO che con nota in data 3 agosto 2014, acquisita al protocollo del Servizio
in data 5.8.2014 al n. RA/210907, l’Associazione “Lega Nazionale per la Difesa del
Cane” Sezione di L’Aquila ha prodotto quanto richiesto;
PRESO
ATTO del programma formativo indicato dall’Associazione nel quale viene
indicata l’attuazione di un accertamento finale mediante esame, come previsto
dalla normativa regionale richiamata;
RILEVATO
che sarà inserito, nella Commissione finale di verifica, un rappresentante del
Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Giunta Regionale in
qualità di Presidente della Commissione;
DATO
ATTO che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali
può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione
richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli
esami finali (compensi e rimborsi spese
a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
ATTESO
che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica
formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado
di coadiuvare gli organi preposti;
RITENUTO
di poter autorizzare lo svolgimento del corso;
DATO
ATTO che sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare
l’attività di Guardia Zoofila, nell’ambito del territorio provinciale di
appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi
del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013 che
siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli
organi della Regione Abruzzo;
ATTESO
che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l’art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle
associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie
Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto,
addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli
animali;
DATO
ATTO che l’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo
Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al Prefetto, nel caso di
specie, di nominare G.P.G. da destinare agli
specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze (vigilanza sul
rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) e al territorio
provinciale di pertinenza, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L.R. n. 86/1999, per quanto concerne il territorio della
Regione Abruzzo;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente
provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1) di autorizzare l’Associazione “Lega
Nazionale per la Difesa del Cane” – Sezione di L’Aquila allo svolgimento dei
Corso di formazione per Guardie Zoofile di cui al programma presentato
dall’Associazione stessa in data 3.8.2014;
2) di obbligare l’Associazione stessa al
rispetto delle condizioni di cui in narrativa,
3) di dare atto che nessun costo relativo
allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della
Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è tenuta ad assumere
i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti,
Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
4) di rinviare a successivi atti e previa
richiesta dell’Associazione l’approvazione della Commissione d’esame finale del
corso;
5) di demandare alla Commissione d’esame
il compito di trasmettere al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
della Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all’Albo regionale delle
Guardie Zoofile, i nominativi dei soggetti abilitati, previo provvedimento del
Dirigente del Servizio;
6) di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Associazione richiedente;
7) di pubblicare il presente provvedimento
sul B.U.R.A.;
8) di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli