IL CONSIGLIO REGIONALE
UDITA
la relazione del Presidente della 1a Commissione consiliare Maurizio Di Nicola
che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
VISTA
la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 3/2014
recante: "Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 1, del D.Lgs. 7.9.2012, n. 155, come modificato
dall’art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 - 3°
quesito referendario";
VISTO
l’art. 75 della Costituzione;
VISTA
la Legge 25.5.1970, n. 352;
premesso
che:
- la riorganizzazione degli Uffici
Giudiziari operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis e
6 della legge 148 del 14.9.2011 con i D.Lgs. 155 e
156 del 7.9.2012, è risultata estremamente penalizzante per gran parte del
territorio della nostra Regione;
- in particolare, la soppressione dei
Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, comporta un’inaccettabile
concentrazione del servizio giustizia solo presso i Tribunali aventi sedi in
città capoluogo di Provincia ed, al contempo, una scriteriata eliminazione dei
Tribunali dell'intera zona sud della Regione;
- in particolare per quanto riguarda i
Tribunali nella Provincia di L’Aquila é stata disposta la soppressione dei
Tribunali di Avezzano e Sulmona, nella Provincia di Chieti é stata disposta la
soppressione dei Tribunali di Lanciano e Vasto nonché delle Sezioni distaccate
di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona
(Tribunale di Chieti), nella Provincia di Teramo é stata disposta la
soppressione delle Sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in
Atri e Giulianova, nella Provincia di Pescara é stata disposta la soppressione
delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San
Valentino in Abruzzo Citeriore;
- l'illogicità della riorganizzazione
degli uffici giudiziari operata per l'Abruzzo appare di tutta evidenza se solo
si consideri che nelle Province di L'Aquila e Chieti è prevista la presenza di
un solo Tribunale, malgrado siano territorialmente più vaste di altre Regioni
che, invece, mantengono tre Tribunali;
- analoghe soppressioni di Tribunali e
Sezioni Distaccate si sono avute in base alla stessa normativa nelle altre
Regioni Italiane;
- inoltre, la prevista soppressione dei
Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito
dall'art. 10 del Trattato dell’Unione Europea, come modificato dal Trattato di
Lisbona, che prevede che l'amministrazione (anche della giustizia) sia
esercitata il più vicino possibile ai cittadini;
- il mancato rispetto del richiamato
principio, non può essere assolutamente giustificato da un presunto risparmio,
di cui non vi è alcuna prova;
- in effetti, non può essere in alcun
modo tollerato che ai nostri corregionali sia reso estremamente gravoso
l'accesso alla giustizia anche alla luce dell’orografia del territorio e della
situazione infrastrutturale;
- per tali ragioni è necessario che la
nostra Regione raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dai
Cittadini, dagli Enti locali, dai Comitati di difesa dei Tribunali soppressi e
dall'Avvocatura abruzzese, e faccia da guida alle altre Regioni maggiormente
interessate dalla citata riforma della geografia giudiziaria (Sicilia,
Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Toscana,
Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), al fine di
proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art.75 della
Costituzione, del citato D.Lgs. 155/2012 nella parte
in cui ha soppresso trenta Tribunali, trenta Procure della Repubblica e
duecentoventi Sezioni distaccate di Tribunali;
CONSIDERATO
CHE:
- questa Regione, unitamente ad altre,
ha già in precedenza richiesto referendum abrogativo dell'intera normativa
sopra richiamata e cioè sia della Legge delega (art. 1 L. 148/2011) sia dei
decreti legislativi attuativi della stessa (D.Lgs.
155/2012 e 156/2012), ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del
15.01.2014 ha dichiarato inammissibile il quesito proposto sia in quanto ha
ritenuto che l'eventuale abrogazione della normativa sottoposta a referendum
avrebbe creato la completa e generalizzata paralisi dell'ordinamento
giudiziario italiano sia in quanto il quesito non avrebbe consentito al
cittadino di esprimere, con il voto, un giudizio diversificato circa le sedi
giudiziarie da sopprimere;
- comunque, la citata sentenza della
Corte Costituzionale ha chiarito che il referendum in questione non viola
l'art. 75 Costituzione, nella parte in cui esso vieta la consultazione popolare
in riferimento alla legge di bilancio o comunque a leggi che prevedono effetti
strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto la normativa de qua
non incide sugli assetti macroeconomici della finanza statale essendo il
risparmio previsto non determinante al fine di garantire il riequilibrio del
bilancio statale;
- sussistono le condizioni per la
riproposizione del referendum essendo evidente la volontà di questa Regione,
unitamente alle altre, di evitare la soppressioni dei soli Uffici Giudiziari
interessati dalla riforma;
- la scadenza del termine ultimo
previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta
di referendum abrogativo nel corso del corrente anno é fissata per il trenta
settembre 2014;
All’unanimità
DELIBERA
per
tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum
abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondo il seguente quesito:
3°
QUESITO REFERENDARIO
“Volete
voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:
- comma 1, dell'art. 1, rubricato
"Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del D.Lgs.
7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148", come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", nella parte in cui
sopprime i tribunali ordinari e le procure della repubblica di cui alla tabella
A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole "i
tribunali ordinari" e "e le procure della Repubblica" e la
connessa
- Tabella A (art. 1, comma 1) allegata
al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148",
come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19
febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di
coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità
degli uffici giudiziari" limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna
di esse, limitatamente alle seguenti parole tra virgolette:
|
- comma 3, dell'art. 1, rubricato
"Modifiche al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e al D.Lgs.
7 settembre 2012, n. 155" del D.Lgs. 19 febbraio
2014, n. 14 recante "Disposizioni integrative, correttive e di
coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità
degli uffici giudiziari" e l'allegato II (Tabella A del R.D. 30 gennaio
1941, n. 12) del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14
recante "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7
settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici
giudiziari" nella parte in cui hanno sostituito la Tabella A del R.D.
30.1.1941 n. 12, limitatamente alla parte in cui quest'ultima prevedeva i
circondari dei Tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano
Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino,
Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano; Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia,
Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo,
Sanremo, Sant'Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto,
Vigevano,Voghera"?”.
Segue allegato