IL CONSIGLIO REGIONALE

 

UDITA la relazione del Presidente della 1a Commissione consiliare Maurizio Di Nicola che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

VISTA la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 3/2014 recante: "Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7.9.2012, n. 155, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 - 3° quesito referendario";

VISTO l’art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 25.5.1970, n. 352;

premesso che:

-          la riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 della legge 148 del 14.9.2011 con i D.Lgs. 155 e 156 del 7.9.2012, è risultata estremamente penalizzante per gran parte del territorio della nostra Regione;

-          in particolare, la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, comporta un’inaccettabile concentrazione del servizio giustizia solo presso i Tribunali aventi sedi in città capoluogo di Provincia ed, al contempo, una scriteriata eliminazione dei Tribunali dell'intera zona sud della Regione;

-          in particolare per quanto riguarda i Tribunali nella Provincia di L’Aquila é stata disposta la soppressione dei Tribunali di Avezzano e Sulmona, nella Provincia di Chieti é stata disposta la soppressione dei Tribunali di Lanciano e Vasto nonché delle Sezioni distaccate di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona (Tribunale di Chieti), nella Provincia di Teramo é stata disposta la soppressione delle Sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in Atri e Giulianova, nella Provincia di Pescara é stata disposta la soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore;

-          l'illogicità della riorganizzazione degli uffici giudiziari operata per l'Abruzzo appare di tutta evidenza se solo si consideri che nelle Province di L'Aquila e Chieti è prevista la presenza di un solo Tribunale, malgrado siano territorialmente più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono tre Tribunali;

-          analoghe soppressioni di Tribunali e Sezioni Distaccate si sono avute in base alla stessa normativa nelle altre Regioni Italiane;

-          inoltre, la prevista soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dall'art. 10 del Trattato dell’Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, che prevede che l'amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini;

-          il mancato rispetto del richiamato principio, non può essere assolutamente giustificato da un presunto risparmio, di cui non vi è alcuna prova;

-          in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai nostri corregionali sia reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia anche alla luce dell’orografia del territorio e della situazione infrastrutturale;

-          per tali ragioni è necessario che la nostra Regione raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dai Cittadini, dagli Enti locali, dai Comitati di difesa dei Tribunali soppressi e dall'Avvocatura abruzzese, e faccia da guida alle altre Regioni maggiormente interessate dalla citata riforma della geografia giudiziaria (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art.75 della Costituzione, del citato D.Lgs. 155/2012 nella parte in cui ha soppresso trenta Tribunali, trenta Procure della Repubblica e duecentoventi Sezioni distaccate di Tribunali;

CONSIDERATO CHE:

-          questa Regione, unitamente ad altre, ha già in precedenza richiesto referendum abrogativo dell'intera normativa sopra richiamata e cioè sia della Legge delega (art. 1 L. 148/2011) sia dei decreti legislativi attuativi della stessa (D.Lgs. 155/2012 e 156/2012), ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del 15.01.2014 ha dichiarato inammissibile il quesito proposto sia in quanto ha ritenuto che l'eventuale abrogazione della normativa sottoposta a referendum avrebbe creato la completa e generalizzata paralisi dell'ordinamento giudiziario italiano sia in quanto il quesito non avrebbe consentito al cittadino di esprimere, con il voto, un giudizio diversificato circa le sedi giudiziarie da sopprimere;

-          comunque, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito che il referendum in questione non viola l'art. 75 Costituzione, nella parte in cui esso vieta la consultazione popolare in riferimento alla legge di bilancio o comunque a leggi che prevedono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto la normativa de qua non incide sugli assetti macroeconomici della finanza statale essendo il risparmio previsto non determinante al fine di garantire il riequilibrio del bilancio statale;

-          sussistono le condizioni per la riproposizione del referendum essendo evidente la volontà di questa Regione, unitamente alle altre, di evitare la soppressioni dei soli Uffici Giudiziari interessati dalla riforma;

-          la scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno é fissata per il trenta settembre 2014;

All’unanimità

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondo il seguente quesito:

3° QUESITO REFERENDARIO

“Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

-          comma 1, dell'art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole "i tribunali ordinari" e "e le procure della Repubblica" e la connessa

-          Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari" limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, limitatamente alle seguenti parole tra virgolette:

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7

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ANCONA

CAMERINO

T.

CAMERINO

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8

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ANCONA

CAMERINO

P.R.

CAMERINO

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23

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BARI

LUCERA

T.

LUCERA

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26

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BARI

LUCERA

P.R.

LUCERA

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52

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BRESCIA

CREMA

T.

CREMA

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Riga

53

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BRESCIA

CREMA

P.R.

CREMA

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60

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CALTANISSETTA

NICOSIA

T.

NICOSIA

>> 

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61

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CALTANISSETTA

NICOSIA

P.R.

NICOSIA

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71

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CATANIA

MODICA

T.

MODICA

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72

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CATANIA

MODICA

P.R.

MODICA

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82

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CATANZARO

ROSSANO

T.

ROSSANO

>> 

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83

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CATANZARO

ROSSANO

P.R.

ROSSANO

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95

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FIRENZE

MONTEPULCIANO

T.

MONTEPULCIANO

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96

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FIRENZE

MONTEPULCIANO

P.R.

MONTEPULCIANO

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101

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GENOVA

CHIAVARI

T.

CHIAVARI

>> 

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102

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GENOVA

CHIAVARI

P.R.

CHIAVARI

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106

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GENOVA

SANREMO

T.

SANREMO

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108

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GENOVA

SANREMO

P.R.

SANREMO

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110

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L'AQUILA

AVEZZANO

T.

AVEZZANO

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111

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L'AQUILA

AVEZZANO

P.R.

AVEZZANO

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113

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L'AQUILA

LANCIANO

T.

LANCIANO

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115

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L'AQUILA

LANCIANO

P.R.

LANCIANO

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118

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L'AQUILA

SULMONA

T.

SULMONA

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119

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L'AQUILA

SULMONA

P.R.

SULMONA

>> 

Riga

122

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L'AQUILA

VASTO

T.

VASTO

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123

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L'AQUILA

VASTO

P.R.

VASTO

>> 

Riga

139

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MESSINA

MISTRETTA

T.

MISTRETTA

>> 

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140

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MESSINA

MISTRETTA

P.R.

MISTRETTA

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153

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MILANO

VIGEVANO

T.

VIGEVANO

>> 

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155

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MILANO

VIGEVANO

P.R.

VIGEVANO

>> 

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156

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MILANO

VOGHERA

T.

VOGHERA

>> 

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157

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MILANO

VOGHERA

P.R.

VOGHERA

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Riga

158

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NAPOLI

ARIANO IRPINO

T.

ARIANO IRPINO

>> 

Riga

159

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NAPOLI

ARIANO IRPINO

P.R.

ARIANO IRPINO

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177

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NAPOLI

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

T.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

>> 

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178

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NAPOLI

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

P.R.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

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195

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PERUGIA

ORVIETO

T.

ORVIETO

>> 

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196

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PERUGIA

ORVIETO

P.R.

ORVIETO

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203

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POTENZA

MELFI

T.

MELFI

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204

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POTENZA

MELFI

P.R.

MELFI

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224

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SALERNO

SALA CONSILINA

T.

SALA CONSILINA

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226

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SALERNO

SALA CONSILINA

P.R.

SALA CONSILINA

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239

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TORINO

ACQUI TERME

T.

ACQUI TERME

>> 

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240

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TORINO

ACQUI TERME

P.R.

ACQUI TERME

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241

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TORINO

ALBA

T.

ALBA

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243

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TORINO

ALBA

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ALBA

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245

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TORINO

CASALE MONFERRATO

T.

CASALE MONFERRATO

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TORINO

CASALE MONFERRATO

P.R.

CASALE MONFERRATO

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TORINO

MONDOVI'

T.

MONDOVI'

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248

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TORINO

MONDOVI'

P.R.

MONDOVI'

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250

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TORINO

PINEROLO

T.

PINEROLO

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251

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TORINO

PINEROLO

P.R.

PINEROLO

>> 

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252

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TORINO

SALUZZO

T.

SALUZZO

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253

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TORINO

SALUZZO

P.R.

SALUZZO

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258

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TORINO

TORTONA

T.

TORTONA

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259

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TORINO

TORTONA

P.R.

TORTONA

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268

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TRIESTE

TOLMEZZO

T.

TOLMEZZO

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269

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TRIESTE

TOLMEZZO

P.R.

TOLMEZZO

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272

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VENEZIA

BASSANO DEL GRAPPA

T.

BASSANO DEL GRAPPA

>> 

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273

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VENEZIA

BASSANO DEL GRAPPA

P.R.

BASSANO DEL GRAPPA

>> 

 

-          comma 3, dell'art. 1, rubricato "Modifiche al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155" del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 recante "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari" e l'allegato II (Tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 recante "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari" nella parte in cui hanno sostituito la Tabella A del R.D. 30.1.1941 n. 12, limitatamente alla parte in cui quest'ultima prevedeva i circondari dei Tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano; Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant'Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano,Voghera"?”.

 

Segue allegato

Relazione