IL CONSIGLIO REGIONALE
UDITA la relazione del
Presidente della 1a Commissione consiliare Maurizio Di Nicola che, allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante;
VISTA la proposta di
provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 1/2014 recante:
“Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7.9.2012, n. 155, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 - 1° quesito referendario”;
VISTO l’art. 75 della
Costituzione;
VISTA la Legge
25.5.1970, n. 352;
premesso che:
- la riorganizzazione degli Uffici
Giudiziari operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis e
6 della legge 148 del 14.9.2011 con i D.Lgs. 155 e
156 del 7.9.2012, è risultata estremamente penalizzante per gran parte del territorio della nostra Regione;
- in particolare, la soppressione dei
Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, comporta un’inaccettabile
concentrazione del servizio giustizia solo presso i Tribunali aventi sedi in
città capoluogo di Provincia ed, al contempo, una scriteriata eliminazione dei
Tribunali dell'intera zona sud della Regione;
- in particolare per quanto riguarda i
Tribunali nella Provincia di L’Aquila é stata disposta la soppressione dei
Tribunali di Avezzano e Sulmona, nella Provincia di Chieti é stata disposta la
soppressione dei Tribunali di Lanciano e Vasto nonché delle Sezioni distaccate
di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona
(Tribunale di Chieti), nella Provincia di Teramo é stata disposta la
soppressione delle Sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in
Atri e Giulianova, nella Provincia di Pescara é stata disposta la soppressione
delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San
Valentino in Abruzzo Citeriore;
- l'illogicità della riorganizzazione
degli uffici giudiziari operata per l'Abruzzo appare di tutta evidenza se solo
si consideri che nelle Province di L'Aquila e Chieti è prevista la presenza di un solo Tribunale, malgrado siano
territorialmente più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono tre
Tribunali;
- analoghe soppressioni di Tribunali e
Sezioni Distaccate si sono avute in base alla stessa normativa nelle altre
Regioni Italiane;
- inoltre, la prevista soppressione dei
Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito
dall'art. 10 del Trattato dell’Unione Europea, come modificato dal Trattato di
Lisbona, che prevede che l'amministrazione (anche della giustizia) sia
esercitata il più vicino possibile ai cittadini;
- il mancato rispetto del richiamato
principio, non può essere assolutamente giustificato da un presunto risparmio,
di cui non vi è alcuna prova;
- in effetti, non può essere in alcun
modo tollerato che ai nostri corregionali sia reso estremamente gravoso
l'accesso alla giustizia anche alla luce dell’orografia del territorio e della
situazione infrastrutturale;
- per tali ragioni è necessario che la
nostra Regione raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dai
Cittadini, dagli Enti locali, dai Comitati di difesa dei Tribunali soppressi e
dall'Avvocatura abruzzese, e faccia da guida alle altre Regioni maggiormente
interessate dalla citata riforma della geografia giudiziaria (Sicilia,
Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Toscana,
Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), al fine di
proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art.75 della
Costituzione, del citato D.Lgs. 155/2012 nella parte
in cui ha soppresso trenta Tribunali, trenta Procure della Repubblica e
duecentoventi Sezioni distaccate di Tribunali;
CONSIDERATO CHE:
- questa Regione, unitamente ad altre,
ha già in precedenza richiesto referendum abrogativo dell'intera normativa
sopra richiamata e cioè sia della Legge delega (art. 1 L. 148/2011) sia dei
decreti legislativi attuativi della stessa (D.Lgs.
155/2012 e 156/2012), ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del
15.01.2014 ha dichiarato inammissibile il quesito proposto sia in quanto ha
ritenuto che l'eventuale abrogazione della normativa sottoposta a referendum
avrebbe creato la completa e generalizzata paralisi dell'ordinamento
giudiziario italiano sia in quanto il quesito non avrebbe consentito al
cittadino di esprimere, con il voto, un
giudizio diversificato circa le sedi giudiziarie da sopprimere;
- comunque, la citata sentenza della
Corte Costituzionale ha chiarito che il referendum in questione non viola
l'art. 75 Costituzione, nella parte in cui esso vieta la consultazione popolare
in riferimento alla legge di bilancio o comunque a leggi che prevedono effetti
strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto la normativa de qua
non incide sugli assetti macroeconomici della finanza statale essendo il
risparmio previsto non determinante al fine di garantire il riequilibrio del
bilancio statale;
- sussistono le condizioni per la
riproposizione del referendum essendo evidente la volontà di questa Regione,
unitamente alle altre, di evitare la soppressione dei soli Uffici Giudiziari
interessati dalla riforma;
- la scadenza del termine ultimo
previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta
di referendum abrogativo nel corso del corrente anno é fissata per il trenta
settembre 2014;
All’unanimità
DELIBERA
per tutto quanto
esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle
normative richiamate in premessa, secondo il seguente quesito:
1° QUESITO REFERENDARIO
“Volete voi che siano
abrogate le seguenti disposizioni:
- comma 1, dell'art. 1, rubricato
"Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del D.Lgs.
7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148", come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156,
tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari" nel testo che
di seguito si trascrive: " 1. Sono soppressi i Tribunali ordinari, le
sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata
al presente decreto" e la connessa
- Tabella A (art. 1, comma 1) allegata
al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148",
come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19
febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di
coordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 7
settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la
funzionalità degli uffici giudiziari"?”.
Segue allegato