IL CONSIGLIO REGIONALE

 

UDITA la relazione del Presidente della 1a Commissione consiliare Maurizio Di Nicola che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

VISTA la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 1/2014 recante: “Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7.9.2012, n. 155, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 - 1° quesito referendario”;

VISTO l’art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 25.5.1970, n. 352;

premesso che:

-          la riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 della legge 148 del 14.9.2011 con i D.Lgs. 155 e 156 del 7.9.2012, è risultata estremamente penalizzante per gran parte del  territorio della nostra Regione;

-          in particolare, la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, comporta un’inaccettabile concentrazione del servizio giustizia solo presso i Tribunali aventi sedi in città capoluogo di Provincia ed, al contempo, una scriteriata eliminazione dei Tribunali dell'intera zona sud della Regione;

-          in particolare per quanto riguarda i Tribunali nella Provincia di L’Aquila é stata disposta la soppressione dei Tribunali di Avezzano e Sulmona, nella Provincia di Chieti é stata disposta la soppressione dei Tribunali di Lanciano e Vasto nonché delle Sezioni distaccate di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona (Tribunale di Chieti), nella Provincia di Teramo é stata disposta la soppressione delle Sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in Atri e Giulianova, nella Provincia di Pescara é stata disposta la soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore;

-          l'illogicità della riorganizzazione degli uffici giudiziari operata per l'Abruzzo appare di tutta evidenza se solo si consideri che nelle Province di L'Aquila e Chieti è prevista la  presenza di un solo Tribunale, malgrado siano territorialmente più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono tre Tribunali;

-          analoghe soppressioni di Tribunali e Sezioni Distaccate si sono avute in base alla stessa normativa nelle altre Regioni Italiane;

-          inoltre, la prevista soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dall'art. 10 del Trattato dell’Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, che prevede che l'amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini;

-          il mancato rispetto del richiamato principio, non può essere assolutamente giustificato da un presunto risparmio, di cui non vi è alcuna prova;

-          in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai nostri corregionali sia reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia anche alla luce dell’orografia del territorio e della situazione infrastrutturale;

-          per tali ragioni è necessario che la nostra Regione raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dai Cittadini, dagli Enti locali, dai Comitati di difesa dei Tribunali soppressi e dall'Avvocatura abruzzese, e faccia da guida alle altre Regioni maggiormente interessate dalla citata riforma della geografia giudiziaria (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art.75 della Costituzione, del citato D.Lgs. 155/2012 nella parte in cui ha soppresso trenta Tribunali, trenta Procure della Repubblica e duecentoventi Sezioni distaccate di Tribunali;

CONSIDERATO CHE:

-          questa Regione, unitamente ad altre, ha già in precedenza richiesto referendum abrogativo dell'intera normativa sopra richiamata e cioè sia della Legge delega (art. 1 L. 148/2011) sia dei decreti legislativi attuativi della stessa (D.Lgs. 155/2012 e 156/2012), ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del 15.01.2014 ha dichiarato inammissibile il quesito proposto sia in quanto ha ritenuto che l'eventuale abrogazione della normativa sottoposta a referendum avrebbe creato la completa e generalizzata paralisi dell'ordinamento giudiziario italiano sia in quanto il quesito non avrebbe consentito al cittadino di esprimere, con il voto,  un giudizio diversificato circa le sedi giudiziarie da sopprimere;

-          comunque, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito che il referendum in questione non viola l'art. 75 Costituzione, nella parte in cui esso vieta la consultazione popolare in riferimento alla legge di bilancio o comunque a leggi che prevedono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto la normativa de qua non incide sugli assetti macroeconomici della finanza statale essendo il risparmio previsto non determinante al fine di garantire il riequilibrio del bilancio statale;

-          sussistono le condizioni per la riproposizione del referendum essendo evidente la volontà di questa Regione, unitamente alle altre, di evitare la soppressione dei soli Uffici Giudiziari interessati dalla riforma;

-          la scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno é fissata per il trenta settembre 2014;

All’unanimità

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondo il seguente quesito:

1° QUESITO REFERENDARIO

“Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

-          comma 1, dell'art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari" nel testo che di seguito si trascrive: " 1. Sono soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto" e la connessa

-          Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari"?”.

 

Segue allegato

Relazione