LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
-
che
il Contratto di Servizio sottoscritto tra la regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a. il 21.1.2011 per gli anni 2009 – 2014, prevede
all’art.18, comma 3 che la Regione
adegui con cadenza annuale le tariffe dei servizi al tasso di inflazione
programmato fissato dal Governo nei DPEF più il recupero della differenza tra
inflazione reale e quella programmata per l’anno precedente;
-
che,
in assenza di tale adeguamento, in base al comma 4 del medesimo art.18, la
Regione è tenuta a riconoscere a Trenitalia s.p.a. la
quota corrispondente all’aumento atteso calcolata sui ricavi da traffico
dell’anno precedente;
-
che
l’ultimo adeguamento delle tariffe relative al servizio di trasporto locale su
ferro (anno 2013) risale alla Deliberazione della Giunta regionale n. 527 del
22 luglio 2013 che prevedeva un
adeguamento tariffario del 3,0%;
VISTA la nota di
Trenitalia s.p.a. –
Direzione Regione Abruzzo del 18.6.2013 prot.32680, acquisita al protocollo
regionale il 19.6.2013 con il n.165015 (allegato n.1) con cui si propone
l’adeguamento al tasso di inflazione del corrispettivo del contratto;
RITENUTO di operare
l’adeguamento al tasso di inflazione per ottemperare a
quanto disposto dall’ art.18, comma 3 del Contratto di Servizio sottoscritto
2009 – 2014 tra la regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a.;
DATO ATTO che secondo i
dati resi dall’Istituto nazionale di statistica, nella sintesi al rapporto
annuale, l’inflazione media annua per il 2013 è stata pari al
1,1% a fronte di un inflazione programmata per lo stesso anno dell’1,5%
;
DATO ATTO che nel
Documento di Economia e Finanza 2014 dell’ 8 aprile
2014, il tasso di inflazione programmato per l’anno 2014 è pari al 1,5%;
EVIDENZIATO che
l’adeguamento medio proposto è pari al 1,1% afferente alla sommatoria dei valori
collegati ai tassi di variazione medio annui dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati, pari al tasso di inflazione programmato 2014
(1,5% - DEF 2014) e al recupero in diminuzione della differenza tra il tasso di
inflazione programmata (1,5) e definitiva (1,1) relativa al 2013 che determina
un - 0,4%;
DATO ATTO che si
ritiene opportuno applicare l’incremento del 1,1% su
base media, in linea con il criterio adottato anche per le precedenti manovre
tariffarie;
EVIDENZIATO, in ragione
dell’applicazione del predetto criterio decrescente e dell’applicazione delle
citate percentuali sulla base “spuria” (ovvero non arrotondata) delle tariffe
2013, che gli scostamenti
risultanti, in valore assoluto, sono per l’utenza piuttosto contenuti, perché
sul biglietto di corsa semplice l’aumento è al massimo di 0,20 centesimi di
euro e sull’abbonamento mensile è al massimo di 1,80 euro, in ragione del
diverso scaglione chilometrico;
EVIDENZIATO, altresì,
che sono numerosi i titoli di viaggio, soprattutto tra i biglietti di corsa
semplice, che rimangono immutati nell’importo;
CONSIDERATO, altresì,
che la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. esercita
servizi sia su ferro che su gomma;
ATTESO che
l’adeguamento tariffario proposto, si applicherà come ovvio anche sui servizi
ferroviari della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a.
al fine di consolidare quanto disposto dalla precedente Deliberazione della
Giunta regionale n. 1259 del 13 novembre 2006 che ha diversificato
il sistema tariffario dei servizi eserciti dalla FAS, distinguendo tra servizi
ferroviari e servizi su gomma, che pure
esercita, a cui continueranno ad applicarsi le tariffe previste per i servizi
su strada effettuati su gomma;
RITENUTO, inoltre, di
stabilire che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando incidano sulla tariffa e su relazioni di comune
interesse da parte dei vettori Trenitalia s.p.a. e Fas s.p.a., debbano avere
uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento
nei confronti dell’utenza;
VISTA la legge
regionale 23 luglio 1991, n.40 e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme in materia di disciplina tariffaria per i servizi
di trasporto pubblico locale ed in particolare gli articoli 2 e 3;
VISTO, altresì, l’art.
23 del L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 che stabilisce i criteri per la
definizione del sistema tariffario;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, secondo comma, lett. g),
secondo il quale deve essere garantita la determinazione delle tariffe del
servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall’articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481;
VISTO l’art. 2, comma 18 della legge 14 novembre 1995, n. 481 in base al quale i
criteri di determinazione delle tariffe sono: a) tasso di variazione medio
annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT; b) obiettivo di variazione del tasso
annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale;
RITENUTO urgente
provvedere con effetto immediato all’adeguamento tariffario per ottemperare a
quanto disposto dall’art.18 del contratto stesso il
cui mancato adempimento comporta la sanzione ivi prevista;
RITENUTO, pertanto, di
approvare il prospetto dell’adeguamento tariffario (allegato n.2) nonché il prospetto del nuovo tariffario regionale (allegato
n.3) e il prospetto (allegato n.4) contenente una comparazione tra le tariffe
del ferro e quelle della gomma;
RITENUTO
di stabilire la decorrenza delle nuove tariffe ferroviarie regionali dal 1°
agosto 2014;
EVIDENZIATO che il
presente provvedimento non necessita del competente
parere della IV Commissione Consiliare in quanto ai sensi dell’art.3 della L.R.
23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i. il presente non contiene
adeguamenti, modifiche e revisioni di entità superiori, salvo gli
arrotondamenti, al tasso di svalutazione;
VISTA la Legge
regionale n.77/99;
PRESO ATTO che il
presente provvedimento è conseguente a una puntuale istruttoria in fatto e in
diritto degli uffici competenti;
PRESO ATTO che il
Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la sottoscrizione
del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;
VISTA la normativa di
riferimento;
A voti unanimi resi nei
modi di legge
DELIBERA
per
quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
1. di approvare
la tabella (allegato n. 2) contenente il prospetto dell’adeguamento tariffario,
nonché la tabella (allegato n. 3) contenente il prospetto del nuovo tariffario
regionale e la tabella (allegato n.4) contenente una comparazione tra le
tariffe del ferro e quelle della gomma;
2. di adeguare,
di conseguenza, le tariffe dei servizi ferroviari regionali, con decorrenza dal
1° agosto 2014;
3. di stabilire
che le tariffe in questa sede approvate siano applicate anche per i servizi
effettuati su ferro dalla Ferrovia Adriatica Sangritana
S.p.A, mantenendo fermo per i servizi effettuati su
strada svolti dalla medesima società il tariffario e le condizioni regionali
approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.194 del 26.3.2012;
4. di stabilire
che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando incidano
sulla tariffa e su relazioni di comune interesse da parte dei vettori
Trenitalia e Fas, debbano avere uniformità di
applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento nei confronti
dell’utenza;
5. di trasmettere
copia del presente provvedimento a Trenitalia s.p.a.
– Direzione Regionale Abruzzo, alla Ferrovia Adriatico Sangritana
S.p.A., al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione
Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica ed al Servizio Affari
Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo,
loro sedi;
6. di disporre la
pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad
esso allegate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
7. di sottoporre
a negoziato la strutturazione contrattuale del corrispettivo, operando per il
superamento dell’elemento temporale che, nei fatti, ha indebolito l’elemento
distanza chilometrica, oggettivamente meglio garantista della quantità e
qualità del servizio
Seguono
allegati