IL
CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la risoluzione a
firma dei consiglieri Mercante, Smargiassi, Ranieri, Bracco e Febbo recante:
Attività di stoccaggio di gas naturale denominata
"Poggiofiorito Stoccaggio" in località San Martino sulla
Marrucina (CH). Proposta di intervento della Regione
Abruzzo avverso il D.M. del Ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del Mare di dichiarazione della compatibilità ambientale n. 165
del 19.6.2014;
UDITA l'illustrazione
del consigliere Mercante;
UDITO l'intervento del
consigliere D'Alessandro;
all'unanimità
L'APPROVA
nel
testo che di seguito si trascrive:
«IL
CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che in data
16.6.2011 è stata presentata al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare dalla Società Gas Plus Storage S.r.l., con sede legale in
Milano, una istanza di pronuncia di compatibilità
ambientale (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 e s.m.i.)
relativamente al progetto riguardante lo "Stoccaggio di gas naturale in
giacimento di idrocarburi da denominarsi Poggiofiorito Stoccaggio" con
attività da realizzarsi nel Comune di San Martino sulla Marrucina (CH);
DATO ATTO che il
progetto prevede oltre al work-over (rifacimento) del pozzo esistente
"Poggiofiorito 1bis dir A" la perforazione di due nuovi pozzi nonché la costruzione di una nuova unità di compressione per
consentire lo stoccaggio di gas naturale prelevato dalla rete nazionale di
capacità di working gas pari a 157 MSm3 e portata di
punta in erogazione ed in iniezione pari a 1,7 MSm3/g e di una nuova unità di
trattamento per rendere il gas estratto dai pozzi conforme alle specifiche di
vendita;
ATTESO che il sistema
di stoccaggio di gas naturale è diretto alla stabilizzazione del mercato del
gas naturale consentendo di modulare l’offerta in relazione
alla forte variabilità stagionale della domanda e consiste nel deposito,
attraverso l’immissione ad elevate pressioni, in strutture del sottosuolo, di gas naturale prelevato dalla rete di
trasporto nazionale e nella successiva estrazione e nuova immissione nella rete
in funzione delle richieste del mercato;
DATO ATTO che con
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
165 del 19.6.2014 è stata dichiarata la compatibilità ambientale del progetto
in premessa citato sulla base della documentazione allegata al decreto
medesimo;
RICORDATO, a tal
proposito, che la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA-VAS, nel parere n. 1328 del 6.9.2013, ha espresso
parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto de quo ribadendo
le precedenti determinazioni contenute nei pareri n. 1171 dell'1.3.2013 e n.
1238 del 24.5.2013 nei quali la Commissione medesima ha asserito di aver
esaminato le cause di preoccupazione evidenziate dal Comune di San Martino
della Marrucina con nota n. 1961 dell'1.6.2012 e di aver valutato le
motivazioni del parere non favorevole espresso dal Comitato di coordinamento
regionale per la valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo n.
2173 del 14.3.2013;
ACCERTATO che una delle
prescrizioni contenute nel sopra citato decreto, da adottare quale forma di tutela nell’esercizio dell’attività
di stoccaggio, consiste nella realizzazione di una rete di monitoraggio
microsismico a spese del proponente in grado di determinare la massima
accelerazione del suolo provocata da un terremoto riconducibile all’attività di
stoccaggio;
ATTESO che, sulla base di tale prescrizione, qualora la micro sismicità
riconducibile alle attività di esercizio dello stoccaggio eguagli o superi la
magnitudo locale di 3.0, dovranno essere adottati dal soggetto
gestore responsabile tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la
magnitudo locale massima dei sismi a valori inferiori a 2.0;
PRECISATO, tuttavia,
che:
-
non
si può escludere, allo stato dell’arte, che l’attività di estrazione e
immissione del gas naturale negli
impianti in premessa descritti non sia potenzialmente idonea ad influire sulla
stabilità delle faglie presenti nell’area interessata;
-
la
sismicità indotta ed innescata dalle attività umane è un campo di studio in
rapido sviluppo; ciò nonostante lo stato attuale delle conoscenze, ed in particolare
la mancanza di esperienza in Italia, non consente la elaborazione di protocolli
di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio
sismico;
-
le
prescrizioni contenute nel decreto di che trattasi impongono un monitoraggio sismico
della durata di almeno un anno consecutivo prima dell’avvio delle attività di
stoccaggio al fine di determinare la micro sismicità locale ante operam ma non prevedono alcuno studio che possa fornire
indicazioni sulla attività delle faglie e sulla deformazione del suolo nonché
sui meccanismi di sorgente e sulle pressioni di poro che possano essere utili
alla caratterizzazione delle zone sismogeniche;
CONSIDERATO che:
-
il
Comune di San Martino sulla Marrucina è classificato in zona sismica 1, cioè zona
a massimo rischio sismico;
-
il
numero dei Comuni siti nel raggio di 10 km dal punto di re-iniezione sono
diciannove e, precisamente: Guardiagrele, Casacanditella, Fara Filiorum Petri,
S. Martino sulla Marrucina, Filetto, Orsogna, Bucchianico, Arielli, Ari, Canosa
Sannita, Poggiofiorito, Villamagna, Giuliano Teatino, Vacri, Crecchio,
Roccamontepiano, Rapino, Pretoro, Casalincontrada, con una popolazione pari a
44.000 abitanti;
-
il
Comune di Chieti (51.321 abitanti) è situato a 11 km dagli impianti ed ad 8,6
km dai confini dell’area di concessione;
-
tali
Comuni sono classificati in zona sismica 2, cioè zona a sismicità media;
-
risulta,
quindi, molto elevato (circa 100.000) il numero complessivo degli abitanti nel
territorio circostante il sito di stoccaggio del gas naturale;
PRESO ATTO dei rischi
potenzialmente connessi all’attività di stoccaggio del gas naturale quali
l’incremento dell’attività sismica o la migrazione del gas in superficie che
potrebbe provocare esplosioni, incendi, odori nocivi e potenziali emissioni di
composti cancerogeni, soprattutto in caso di terremoto che rende le zone relative ai piani di faglia più permeabili;
RIBADITO,
inoltre, che a fronte dei rischi per la salute e la sicurezza della popolazione
interessata connessi alla attività di stoccaggio nonché al nocumento in genere
arrecato dalla attività medesima in termini di impatto ambientale, di incidenza
negativa su aree ad alta vocazione agricola, non è possibile individuare
benefici per il territorio di riferimento essendo l’attività di stoccaggio
produttiva di vantaggi di carattere prettamente economico ed a favore della
società proponente;
RICORDATO, infine, che
la stessa Commissione Tecnica di verifica dell’impatto, nel parere n. 1171
dell'1.3.2013, nel fare riferimento al principio di precauzione, introdotto dal
Trattato dell’Unione Europea ed
accolto nell’ordinamento italiano dall’art. 3 ter del D.Lgs.
152/2006, definito quale "strumento politico di gestione del rischio
diretto ad orientare l’adozione di scelte adeguate in
materia ambientale nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il
carattere dannoso di una attività" ha precisato di non esprimere parere
positivo alla realizzazione dell’opera ma, semplicemente, di dichiarare la
compatibilità ambientale di operazioni atte ad ottenere informazioni più
dettagliate sul sito scelto come "reservoir";
EVIDENZIATO, quindi,
che non è possibile, in assenza di dati scientifici certi, procedere ad una valutazione esaustiva dei rischi connessi alla
attività di stoccaggio del gas naturale negli impianti ubicati e da ubicare in
località San Martino della Marrucina (CH) ed escludere la presenza di
potenziali fattori di rischio per la sicurezza e la salute della popolazione e
per la tutela dell’ambiente e del territorio;
Tutto ciò premesso e
considerato
IMPEGNA
il
Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale dell’Abruzzo
-
ad
effettuare, per quanto in premessa illustrato, una attenta analisi sui rischi e
benefici connessi alla realizzazione degli impianti di stoccaggio di gas
naturale denominati "Poggiofiorito Stoccaggio" tenendo conto, in
particolar modo, delle preminenti esigenze di tutela della sicurezza e della
salute dei cittadini e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio di
riferimento;
-
a
voler proporre, sulla base del generale principio di precauzione ed alla luce
delle considerazioni espresse dal Comitato di coordinamento regionale per la
valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo nel parere n. 2173 del
14.3.2013, le opportune azioni giudiziarie nelle sedi compenti avverso il
Decreto di dichiarazione della compatibilità ambientale dell’impianto di stoccaggio
di gas naturale in località San Martino della Marrucina (CH) del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 165 del 19.6.2014;
-
a
porre in essere ogni altra azione che, nell'ambito delle proprie competenze ed
attribuzioni, si renda necessaria al fine di garantire la sicurezza e la salute
dei cittadini, nonché la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del
territorio interessato dal progetto de quo».