IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208,
124, 269 del D.Lgs. 03.04.2006 n°
152 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n.
45 e s.m.i., la Società Autotrasporti Pulizie
Industriali di Petroro Silvio Srl – sede legale via Tobruk, 24 – 66054 VASTO (CH). PI: 00632340691, alla
realizzazione e gestione di un impianto per la valorizzazione ed il recupero di
rifiuti urbani non pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi e messa in
riserva, in loc. Parco dei Mestieri – Zona Industriale del Comune di San Salvo
(CH). Foglio n. 19, p.lla n. 4017 (parte), per complesivi m² 5.100. Operazioni
R13 - R12 - R3 dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla
ditta SAPI Srl:
a. Codice
Elaborato RTG-PRD00 relazione tecnica;
b. Elab.1
INQ01 - Inquadramento generale;
c. Elab.2
INQ02 - Inquadramento catastale;
d. Elab.3
INQ03 - Inquadramento urbanistico;
e. Elab.4
PRD01 - Layout impiantistico ed organizzazione degli stoccaggi;
f. Elab.5
PRD02 - Dettagli dewl progetto architettonico;
g. Elab. 6 PRD03 - Planimetrian rete
idrica e fognaria;
h. Elab. 7 PRD04 - Planimetria viabilità interna;
i. Elab. 8 PLV01 - Carta dei veicoli;
j. Elab. 9 AMB01 - Carta Geologica dell’Abruzzo;
k. Allegato
I - Relazione Geologica ed Idrogeologica;
l. Allegato
II - Copia dei Certificati dei sistemi di gestione Qualità Ambiente e
Sicurezza;
m. Valutazione
previsionale impatto acustico 19.09.2013;
n. Integrazioni
documentali Novembre 2013;
o. Allegato
I - Relazione Geologica ed Idrogeologica;
p. Allegato
2 - Ubicazione dei piezometri di controllo;
q. Allegato
3 - Rapporti di prova delle indagini eseguite.
3. di disporre che nell’impianto posso
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate:
MACROCATEGORIE di RIFIUTI AMMISSIBILI |
FILIERA del RECUPERO |
||
OPERAZIONI di TRATTAMENTO |
AREA di STOCCAGGIO |
QUANTITATIVI ANNUI IN INGRESSO (Ton) |
|
Vetro |
R12 - R13 |
AMD2 |
500 |
[101110] [101112] [150107] [160120]
[170202] [191205] [200102] |
|||
Plastica |
R12 - R13 |
AMD1 |
5.000 |
[020104] [070213] [070217] [120105]
[150102] [160119] [160306] [170203] [191204] [200139] |
AMD2 |
||
Metalli ferrosi e non ferrosi |
R12 - R13 |
AMD1 |
1.300 |
[020110] [100210] [120101] [120102]
[120103] [120104] [150104] [160117] [160118] [170401] [170402] [170403]
[170404] [170405] [170406] [170407] [170411] [190102] [191001] [191002]
[191202] [191203] [200140] |
AMD2 |
||
Carta e cartone |
R3 - R12 - R13 |
MPS in ACT; AMD1 |
9.000 |
[030308] [150101] [150105] [200101]
|
|||
Lignocellulosici |
R12 - R13 |
ACT |
1.000 |
[030101] [030105] [030301] [150103]
[170201] [191207] [200138] |
AMD1 AMD2 |
||
Tessili e assorbenti |
R12 - R13 |
ACT |
1.000 |
[040209] [040215] [040221] [040222]
[150109] [150203] [191208] [200110] [200111]
|
|||
Materiali misti, ingombranti e
altri rifiuti |
R12 - R13 |
MPS in ACT; AMD1 AMD2 |
11.000 |
[150105] [150106] [160304] [191212]
[200203] [200307] |
|||
RAEE e componenti EE, PFU,
medicinali e batterie |
R13 |
PFU in AMD2;
|
1.200 |
[160103] [160112] [160210*]
[160211*] [160213*] [160214] [160215*] [160216] [200121*] [200123*] [200132]
[200134] [200135*] [200136] |
Rif.
Pericolosi in ASI1;
Rif. non pericolosi in ASI2 |
||
TOTALE
ANNUO |
30.000 |
Caratteristiche delle aree di stoccaggio:
Area di Stoccaggio |
Superficie disponibile (m2) |
Altezza del comulo / deposito |
Volume di stoccaggio (m3) |
AMD 1 |
350 |
4 |
1400 |
AMD 2 |
120 |
3 |
360 |
ACT |
120 |
4 |
480 |
ACS |
60 |
4 |
240 |
ASI 1 |
42 |
2,5 |
105 |
ASI 2 |
45 |
2,5 |
112 |
Totale |
2.700 |
4. di prescrivere il rispetto delle
seguenti disposizioni:
- RIFIUTI
PERICOLOSI: i rifiuti pericolosi sopra elencati devono essere posti in luogo
coperto. Inoltre è fatto obbligo di dimensionare correttamente i bacini di
contenimento dei rifiuti destinati a messa in riserva e di predisporre ogni
accorgimento atto a evitare perdite di liquidi sulla pavimentazione la quale
deve essere impermeabilizzata;
- ASPETTI
IDROGEOLOGICI E DIREZIONE DI FALDA:
• L’ubicazione
del piezometro denominato Pz2, dovrà essere effettuata lungo la stessa linea ma
maggiormente ad Est ed a valle di S5;
• I
nuovi piezometri dovranno essere spinti fino ad una profondità tale da
intercettare la falda superficiale, la quale in base alle precedenti indagini e
sulla base rilievi stratigrafici, è stata intercettata a profondità comprese
tra i 16. 5 e 19.00 m dal pc; la profondità dovrà essere comunque tale da
intercettare le sottostanti argille per almeno uno spessore di 1,5 m. Inoltre,
a seguito della realizzazione dei piezometri, si provvederà al monitoraggio
della soggiacenza ed alla ricostruzione della
piezometrica; sui campioni di acqua sotterranea, saranno ricercati inizialmente
parametri quali, metalli, inquinanti organici, composti organici aromatici,
policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non, ed idrocarburi in
modo da ricercare risultati analitici dello screening iniziale definiti i
parametri fondamentali da ricercare.
• Tutte
le predette attività dovranno essere concordate e comunicate con congruo
anticipo al Distretto ARTA di San Salvo;
- EMISSIONI
IN ATMOSFERA
• E’
fatto obbligo alla Ditta di adottare tutti gli interventi e accorgimenti che si
ritengono idonei e necessari al fine di evitare ogni tipo di polverosità ed
emissioni diffuse.
- SCARICHI
IDRICI
• Le
acque di prima pioggia accumulate nella vasca di stoccaggio, previo trattamento
depurativo, verranno scaricate nella rete consortile nei tempi previsti dalla
L.R. 31/2010 s.m.i. e, entro 3 mesi dall’inizio dei
lavori di realizzazione dell’impianto, dovrà essere trasmessa al Servizio Gesrtione Rifiuti la convenzione per tali allacci con
l’Autorità che gestisce la rete consortile.
• I
reflui accidentalmente rovesciati durante l’esercizio dell’impianto conflliranno e saranno raccolti in una vasca di 6 mc,
gestiti come rifiuti ed avviati a idonei impianti di smaltimento in relazione
alle caratteristiche degli stessi.
- MITIGAZIONI
AMBIENTALI
• Obbligo
di messa a dimora di piante ornamentali coerenti con il contesto di
riferimento, quale sistema migliorativo di mitigazione ambientale lato strada.
5. di stabilire che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla
data di notifica del presente provvedimento ed è comprensiva sia della fase di
realizzazione che di gestione dell’impianto;
6. di precisare che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 1), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla
L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte
della Ditta interessata;
7. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 15);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data
di avvio dell’impianto;
- documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
- copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
8. di disporre che entro 180 giorni dalla
comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata
istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di
collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in
funzione anche della tipologia di impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- la
predisposizione e l’attuazione delle
attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste
nel parere dell’ARTA Abruzzo;
9. di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a) accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali;
b) in
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispettodel Regolamento di
igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c) i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
• Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore
e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto
trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto,
indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le
predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
11. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
12. di richiamare la Ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di San Salvo Vasto di una comunicazione concernente la
quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione,
distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in
conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
13. di richiamare la Ditta all’osservanza
degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che
regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito
con modificazioni in L. n. 125/2013;
14. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
15. di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.;
per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione
dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di
terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di
quanto altro ad esse connesso;
16. di stabilire che, in relazione al vigente
quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M.
10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione
dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e
che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera
siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno
novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il
“Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto
conformemente all’Allegato 5 dello stesso;
17. di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
18. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.
1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;
19. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso
la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
20. di disporre che copia del presente
provvedimento sia trasmesso, a cura del SUAP, al Comune di SAN SALVO (CH),
all’A.R.T.A. - Sede Centrale, all’A.R.T.A. - Distretto Sub-Provinciale di San
Salvo-Vasto, alla Provincia di Chieti, nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 18
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
21. di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), a cura dello
scrivente Servizio.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini