IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 208
del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e
dell’art. 45 della Legge Regionale
19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato
dalla GRAN GUIZZA S.p.a., sede legale e stabilimento di Popoli (PE), la
realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi da ubicare in Comune di Popoli (PE), all’interno dell’impianto
industriale di imbottigliamento di acqua minerale naturale e produzione di
bibite sito in loc. Valle Reale, fasi gestionali di
cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R3., dagli elaborati citati in
premessa, avente una capacità di trattamento giornaliero pari a Kg 5.000 ed una
capacità annua di trattamento pari a T. 1.800 per il CER 020704 e T. 720 per il
CER 150102, cosi come analiticamente riportate nell’allegato documento ARTA,
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di autorizzare la Ditta indicata al prcedente punto 1) alla realizzazione ed alla gestione, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dell’art. 45
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e della L.R. n. 31/2010, dell’impianto oggetto
del presente provvedimento;
3. di stabilire che l’autorizzazione
indicata al precedente punto 2) è condizionata al rispetto delle condizioni
stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento
istruttorio, sopra indicati, e alle seguenti ulteriori condizioni e
prescrizioni:
3.1
condizioni dettate dalla A. USL di Pescara, relativamente alla massima
attenzione per il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di
sicurezza alimentare RE CEE nn. 852, 853, 854 .../04
ed il rispetto ambientale ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.;
3.2 condizioni dettate dal Comune di Popoli (PE),
relativamente alla garanzia del rispetto delle distanze dall’elettrodotto posto
nelle vicinanze dell’area da insediare;
3.3
disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.,
concernente l’avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
4. di stabilire che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 2), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla
data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente
SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione
dell’impianto;
5. di precisare che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 2), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla
L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte
della Ditta interessata;
6. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 13);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data
di avvio dell’impianto;
- documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
- copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
7. di disporre che entro 180 giorni
(centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga
accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti
il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra
l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
8. di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
- il
titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti,
ha l’obbligo di accertare che il
conferitore, nel caso di conferimenti da parte di Società terze e nel caso si
tratti effettivamente di sostanze qualificabili come rifiuti ai sensi di legge, sia munito di regolare iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali;
10. di richiamare la Ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione
con cadenza semestrale, alla Provincia di PESCARA ed all’ARTA - Distretto
Provinciale di PESCARA di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti
movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli
provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
11. di richiamare la Ditta all’osservanza,
ove obbligatoria, degli adempimenti derivanti dalle vigenti normative che
regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato con L. 27/02/2014, n. 15 e s.m.i.;
12. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
13. di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.;
per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione
dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di
terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di
quanto altro ad esse connesso;
14. di stabilire che, in relazione al vigente
quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M.
10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione
dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e
che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera
siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno
novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il
“Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto
conformemente all’Allegato 5 dello stesso;
15. di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
16. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.
1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;
17. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso
la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
18. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Popoli (PE), all’Amministrazione Provinciale di
Pescara, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di
PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Pescara;
19. di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
20. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini