IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di approvare, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45  della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato dalla  GRAN GUIZZA S.p.a.,  sede legale e stabilimento di Popoli (PE), la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da ubicare in Comune di Popoli (PE), all’interno dell’impianto industriale di imbottigliamento di acqua minerale naturale e produzione di bibite sito in loc. Valle Reale, fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R3., dagli elaborati citati in premessa, avente una capacità di trattamento giornaliero pari a Kg 5.000 ed una capacità annua di trattamento pari a T. 1.800 per il CER 020704 e T. 720 per il CER 150102, cosi come analiticamente riportate nell’allegato documento ARTA, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2.         di autorizzare la Ditta indicata al prcedente punto 1) alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dell’art. 45  della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e  della L.R. n. 31/2010, dell’impianto oggetto del presente provvedimento;

3.         di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

3.1 condizioni dettate dalla A. USL di Pescara, relativamente alla massima attenzione per il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di sicurezza alimentare RE CEE nn. 852, 853, 854 .../04 ed il rispetto ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

3.2  condizioni dettate dal Comune di Popoli (PE), relativamente alla garanzia del rispetto delle distanze dall’elettrodotto posto nelle vicinanze dell’area da insediare;

3.3 disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente l’avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

4.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

5.         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

6.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

7.         di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

8.         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9.         di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-          il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di  accertare che il conferitore, nel caso di conferimenti da parte di Società terze e nel caso si tratti effettivamente di sostanze qualificabili come rifiuti ai sensi di legge,  sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

10.       di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di PESCARA ed all’ARTA - Distretto Provinciale di PESCARA di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

11.       di richiamare la Ditta all’osservanza, ove obbligatoria, degli adempimenti derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato con L. 27/02/2014, n. 15 e s.m.i.;

12.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

13.       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

14.       di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;

15.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

16.       di fare salvi altresì i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;

17.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

18.       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Popoli (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,  all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Pescara;

19.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

20.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini