IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1. di autorizzare in via definitiva, ai
sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n.
152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società TECHNO SCAVI S.R.L., con sede legale in Via Nazionale Adriatica Nord, n. 85 –
Francavilla al M. (CH), all’esercizio
di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti provenienti da
attività di costruzione e demolizione, ( frantumazione, macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica, vagliatura, per la produzione di frazioni inerti a
granulometria idonea), marca ATLAS COPCO, tipo HCS 3715, matricola n. 459170163 del 2012, per le operazioni classificabili ai sensi
dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n.
152/06 e s.m.i. come fase R 5, avente una
potenzialità massima del frantumatore pari a 350 T/h;
2. di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data
di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita
domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della
scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto
dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti
assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne
di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
3. di stabilire che, da quanto risulta dal
parere ARTA prot. n. 2565 del 7 maggio 2014,
l’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) è cosi definito:
- La
ditta in parola, operante nel settore dell’edilizia ovvero nell’ambito delle
grandi opere, propone istanza di autorizzazione regionale, ai sensi degli artt.
208, comma 15 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di recupero
di rifiuti non pericolosi consistenti nelle operazioni di:
3.1- frantumazione,
macinazione, selezione granulometrica, vagliatura, per la produzione di
frazioni inerti a granulometria idonea;
3.2- riciclaggio/recupero del materiale inerte
ottenuto (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla tabella 1 di seguito riportata;
L’impianto
mobile, che svolge la funzione di frantumazione di materiali inerti sopra
citati è del tipo mobile a ganasce
modello Powercruscher tipo PC6 prodotto dalla Atalas Capco, matricola n°
116630623 del 2012, mentre il vaglio mobile è del tipo HCS 3715 prodotto dalla
detta Atlas Copco, matricola n° 459170163 del 2012.
La
potenzialità massima del frantumatore è di 350 tonn./h.
Nel
dettaglio, il gruppo principale dell’impianto mobile risulta costituito da un
frantumatore cingolato, tramoggia di carico, doppia griglia (per l’eliminazione
dei materiali sottili di qualità superiore), cassone del frantumatore, deferrizzatore magnetico a nastro, trasportatore a nastro,
ecc.
Relativamente
alle tipologie di rifiuto non pericolosi da trattare con l’impianto mobile, ai
sensi del D.Lgs. n° 152/06, D.Lgs.
n° 205/2010 allegato D, parte IV, nonché D.M. 5/2/98 e D.M. Ambiente n° 186
ricompresi nella Tipologia 7.1 (Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e
conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto), essi risultano codificati e descritti nella seguente Tabella
1:
Tabella 1
CODICI
C.E.R. (Allegato
D, parte IV D.Lgs. n°152/06 e D.Lgs.205/ 2010 |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
D.M. 5/2/98
e D.M.A. 5/4/2006 n° 186 Allegato 1 Suballegato 1 TIPOLOGIA |
TIPO DI ATTIVITA’
DI RECUPERO (R) - All. C DLgs.152/06 e s.m.i. |
17 01 01 |
Cemento. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 01 02 |
Mattoni. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 01 03 |
Mattonelle e ceramiche. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 03 02 |
Miscele bituminose, diverse da quelle di
cui alla vece 17 03 01. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 05 08 |
Pietrisco per massicciate ferroviarie. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 08 02 |
Materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03. |
7.1 |
R13 - R5 |
20 03 99 |
Rifiuti urbani non altrimenti specificati
(macerie del terremoto di L’Aquila). |
Vedi nota 1 |
Vedi nota 1 |
Nota
1: Per la gestione di tali rifiuti, la ditta dovrà effettuare, oltre ad una
descrizione dettagliata dei rifiuti da gestire, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., anche
una preventiva cernita e selezione, al fine di procedere alla lavorazione dei
soli rifiuti inerti separati al fine dell’ottenimento dei prodotti inerti
riutilizzabili (ex mps).
Complessivamente
i codici dei rifiuti speciali appartenenti al capitolo 7 relativo ai rifiuti
ceramici e inerti del D.M. 5/2/98 e D.M. n° 186/06 di modifica che la Ditta
Techno Scavi s.r.l. intende trattare con l’impianto mobile presso i siti delle
future campagne di attività per l’
operazione R5 sono pari a 9, tutti appartenenti alla categoria dei rifiuti non
pericolosi.
Dal
processo di lavorazione si ottengono prodotti inerti da utilizzare nel mercato
dei materiali edili.
In
relazione a quanto riportato dalla relazione
tecnica dell’attività a firma dell’arch. Stefano Raida, datata 9/4/2014, considerato che:
1. il trattamento riguarderà soltanto
rifiuti del tipo speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione
e demolizione;
2. lo stoccaggio delle diverse tipologie
di rifiuto solido da recuperare, consistenti
in rifiuti inerti di cui alla tabella 1, avverrà su superfici di
lavorazione pavimentate o cementate a difesa del suolo, per essere
successivamente sottoposti alle operazioni di recupero (R5) per la produzione
di prodotti e/o sostanze inerte (ex mps) da
utilizzare nel mercato dei materiali edili;
3. il recupero delle tipologie di rifiuto
descritte nella tabella 1, avverrà
utilizzando una macchina frantumatrice modello Powercruscher
tipo PC6 prodotto dalla Atalas Capco,
matricola n° 116630623 del 2012, mentre il vaglio mobile è del tipo HCS 3715
prodotto dalla detta Atlas Copco, matricola n°
459170163 del 2012;
4. sui prodotti ottenuti (ex mps) saranno effettuate analisi di conformità come previsto
dalla Circolare Ministeriale n° 5205 del 15/7/2005 per l’accertamento delle
caratteristiche granulometriche e chimiche;
5. presso l’impianto saranno accettati i
rifiuti solidi elencati nella tabella 1 sopra riportata;
6. sono state precisate i processi tecnologici,
le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti da trattare, la
potenzialità massima giornaliera dell’impianto mobile le attività da cui
provengono i rifiuti, i metodi di trattamento e di recupero, nonché indicate le
modalità di accertamento sui prodotti inerti (mps) ed
i rifiuti che vengono prodotti a seguito di detta attività.
Sulla
base di quanto sopra esposto, esprime parere tecnico favorevole all’utilizzo
dell’impianto mobile per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti
non pericolosi presso i vari cantieri di attività, a condizione che la Techno
Scavi s.r.l. si attenga a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e D.Lgs. n°
205/2010, nonché dall’art. 50 della L.R. n° 45/2007, dalle disposizioni
impartite nelle Direttive Regionali – Deliberazione n° 629 del 9/7/2008
allegato 1 e, relativamente alle categorie dei prodotti ottenuti a seguito
dell’attività di recupero, alle indicazioni dettate dagli Allegati alla
Circolare n° 5205 del 15/7/2005, con le seguenti prescrizioni:
1. dovranno essere rispettate
costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal D.M. 5/2/98 e D.M.
5/4/2006 n° 186;
2. il deposito dei rifiuti da sottoporre
alle operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire in aree dedicate (da indicate
in apposita planimetria prima della campagna di attività) e ben separati tra
loro (per tipologia) e da altri materiali inerti recuperati;
3. i rifiuti destinati al recupero (R5) e
stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l’uso
di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro;
4. dall’attività di recupero inerti, i
rifiuti prodotti quali plastica e gomma,
legno, rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, nonché sovvalli e/o
rifiuti non compatibili, dovranno essere depositati temporaneamente ed in
maniera separata, nonché conferite a ditte autorizzate al recupero e/o
smaltimento.
5. tutti i contenitori dei rifiuti
(cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere adeguati requisiti di
resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
6. tutte le aree destinate a contenere i
rifiuti e le aree di deposito delle MPS prodotte dovranno essere provviste di
apposita etichettatura riportante il rispettivo codice CER e la corrispondente
descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto
prodotto;
7. per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito
di manutenzione delle apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo produttivo),
la ditta dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici
relativi, in attesa dello smaltimento finale;
8. le materie (ex mps)
e i rifiuti ottenuti a seguito di trattamento con l’impianto mobile
(frantumatore, macinatore e sistemi di vagliature), depositati temporaneamente
sul sito della campagna di attività, descritti nella relazione tecnica (da
indicare negli elaborati grafici), dovranno essere rispettivamente recuperati
e/o smaltiti senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per
la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o
emissioni polverulenti.
Inoltre,
per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con
l’impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare (Regione Abruzzo e ARTA
scrivente), apposita comunicazione contenente:
- la data di inizio e la data di termine
della campagna;
- copia del contratto o della lettera di
affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto di
comunicazione;
- specifico diagramma giornaliero e
settimanale che evidenzi fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo
dell’impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
- i dati specifici inerenti l’attività,
ad esempio:
• descrizione
delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell’impianto con relativa
codifica (CER), quantità (in peso e volume);
• relativo
riferimento all’allegato I del D.M. 5/2/98 e s.m.integrazioni;
• indicare
la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano
dall’attività di recupero (sovvalli, scarti, ecc.);
• descrizione
dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una
planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l’esatta
ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo svolgimento
dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle
aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali
rischi correlati all’esercizio dell’impianto;
• le
modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica
attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei
dati relativi all’attività);
• il
nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione
del deposito dei rifiuti, nonché il
nominativo del personale di custodia;
9. al momento dell’esercizio dell’impianto
la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell’attività. A
tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della
rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione
delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14/11/1997 e s.m.integrazioni.
Lo scrivente Distretto si riserva di valutare la Relazione Acustica e,
eventualmente dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere.
Alla
conclusione della campagna di attività con l’impianto mobile, la Ditta dovrà
presentare relazione tecnica conclusiva contenente documentazione di chiusura
cantiere. La stessa dovrà contenere:
- analisi chimiche (test di cessione sul
rifiuto tal quale e/o sull’eluato), secondo le procedure previste dal D.M.
5/2/98 e s.m.i. e certificazione relativa alla
rispondenza agli standard di cui all’allegato C
alla Circolare n° 5205 del 15/7/2005 sul/i prodotto/i ottenuti prima del
conferimento a ditte preposte al riutilizzo (reinterro,
rilevati, sottofondi stradali, ecc.);
- copia del registro di carico rifiuti,
i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea
documentazione relativa ai singoli
quantitativi di prodotti (mps) ottenuti;
- predisporre idonea documentazione
indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei prodotti ottenuti a seguito
di attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione
sociale e la sede dell’impianto di destinazione, con gli estremi
dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente al suddetto impianto;
Tutta
la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati
per le rispettive valutazioni di competenza.
Sono
fatte salve le valutazioni relative agli aspetti urbanistici, igienico sanitari
e di sicurezza, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura del/i
sito/i oggetto di campagna di attività con l’impianto mobile e a quant’altro
non di diretta competenza di questo Distretto Provinciale ARTA.
4. di stabilire che la presente
autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C
parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i.
per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme
consentite dalle vigenti normative in materia nonché altri materiali, scarti,
sovvalli e rifiuti non compatibili, da avviare a recupero e/o smaltimento nelle
forme e le modalità stabilite dalla legge;
5. di stabilire che, in ordine allo
svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità
stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a) devono
essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b) almeno
60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima
dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve
presentare alla Regione e/o Provincia nel cui
territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione
necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune,
all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
c) sono
fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo
dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del
Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto
di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti
competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d) l’effettuazione
delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione
del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o
regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo
svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria,
l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa
fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
6. di stabilire inoltre, che dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a) il
macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e
dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione,
si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico
responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la
regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio
dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
b) l’utilizzo
dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso
dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il
rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE
89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c) per
l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento
dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs.
04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto”;
d) le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al
funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale
in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto
dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle
polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla
movimentazione dei mezzi;
e) deve
essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato
prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di
cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f) nel
caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà
essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g) per
ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente
l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti
prodotti dalle stesse;
h) il
deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e,
qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a
difesa del suolo;
i) in
caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di
eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune,
all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;
j) tutte
le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche
verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza,
procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
k) durante
lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente
autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
7. di stabilire altresì, che:
a. la
presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei
limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b. la
garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett.
g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo
dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di
attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia
di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti
nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per
i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare
riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
c. si
dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e
dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto
Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per
quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una
comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di
Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti, concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto
salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito
temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
d. è
fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le
eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto
societario;
e. in
caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva
comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria
documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate
nell’eventualità che il procedimento di volturazione
abbia esito negativo;
f. la
presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la
sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
8. di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. di prescrivere che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da
individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10. di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia; sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
11. di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12. di disporre l’invio del presente
provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo
- Direzione Centrale di Pescara,
nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
13. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società
beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
14. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini