IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

VISTA  la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;

VISTA l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013”;

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare) della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;

TENUTO CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;

VISTA l’istanza datata 12.02.2013 e ricevuta al protocollo del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 15.02.2013, al prot. n. RA/45896, avanzata dal Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio comunale sito in loc. Vallepara di Chieti;

VISTA la nota interlocutoria prot. n. RA.63734/DG21 del 5.3.2013 con al quale il Servizio Sanità Veterinaria e  Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha richiesto, ai sensi della LR. N. 86/1999, documentazione integrativa al fine della dimostrazione di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente;

VISTA anche la successiva nota integrativa trasmessa in data 10.07.2014 e ricevuta al prot. in data 17.7.2014 al n. RA/193703, con la quale il Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio comunale sito in loc. Vallepara di Chieti ha dichiarato che la distanza del canile rifugio comunale di Vallepara dal centro abitato è conforme alla normativa vigente e, comunque, non inferiore a 300 mt., allegando all’uopo anche una perizia tecnica a firma dell’Ing. Nicola Aretusi;

ACCERTATO che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve essere iscritta tra i “RIFUGI” (cfr. punto b) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura pubblica destinata al ricovero di cani in modo permanente, realizzata e gestita da Comuni singoli o associati e dalle Comunità Montane;

RITENUTO di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1.         di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile/Rifugio ubicata in Loc. Vallepara del Comune di Chieti nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al “n. 11” dell’Albo, giusta richiesta avanzata dal  Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio;

2.         di invitare il Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio, a far pervenire a questa Struttura e ad affiggere sull’esterno della Struttura di ricovero l’orario di apertura al pubblico;

3.         di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);

4.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio, nonché quale autorità sanitaria del Comune di Chieti;

5.         di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);

6.         di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli