IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante:
“legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
VISTA
la legge 20 luglio 2004, n. 189;
VISTO
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO
il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della
Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA
la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli
animali”;
VISTO
il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il
coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle
Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del
randagismo”;
VISTA
la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della
Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTO
il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA
l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione
della popolazione canina;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3
marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16
luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali
di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO
l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy;
VISTA
la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: “Approvazione
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di
Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013”;
VISTA
la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in
particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso
il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare) della Direzione Politiche della Salute
della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il
legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni
dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;
TENUTO
CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri
la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati,
da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;
VISTA
l’istanza datata 12.02.2013 e ricevuta al protocollo del Servizio Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 15.02.2013, al prot.
n. RA/45896, avanzata dal Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di
Primio – quale legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio
comunale sito in loc. Vallepara
di Chieti;
VISTA
la nota interlocutoria prot. n. RA.63734/DG21 del
5.3.2013 con al quale il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha
richiesto, ai sensi della LR. N. 86/1999, documentazione integrativa al fine
della dimostrazione di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa
vigente;
VISTA
anche la successiva nota integrativa trasmessa in data 10.07.2014 e ricevuta al
prot. in data 17.7.2014 al n. RA/193703, con la quale
il Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale legale
rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio comunale sito in loc. Vallepara di Chieti ha
dichiarato che la distanza del canile rifugio comunale di Vallepara
dal centro abitato è conforme alla normativa vigente e, comunque, non inferiore
a 300 mt., allegando all’uopo anche una perizia tecnica a firma dell’Ing.
Nicola Aretusi;
ACCERTATO
che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura
nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura
deve essere iscritta tra i “RIFUGI” (cfr. punto b) comma 1° -art. 6 della L.R.
18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura pubblica destinata al
ricovero di cani in modo permanente, realizzata e gestita da Comuni singoli o
associati e dalle Comunità Montane;
RITENUTO
di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della
L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 6
comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile/Rifugio ubicata
in Loc. Vallepara del
Comune di Chieti nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al “n. 11”
dell’Albo, giusta richiesta avanzata dal
Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale
legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio;
2. di invitare il Sindaco del Comune di
Chieti – Avv. Umberto Di Primio – quale legale rappresentante del Comune
proprietario del Canile/Rifugio, a far pervenire a questa Struttura e ad
affiggere sull’esterno della Struttura di ricovero l’orario di apertura al
pubblico;
3. di incaricare il Servizio di Igiene
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Lanciano, Vasto,
Chieti alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);
4. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Chieti – Avv. Umberto Di Primio –
quale legale rappresentante del Comune proprietario del Canile/Rifugio, nonché
quale autorità sanitaria del Comune di Chieti;
5. di pubblicare il presente provvedimento
sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
6. di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute,
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli