IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta Concordia Trasporti Srl alla realizzazione e gestione dell’ impianto di recupero (operazioni R13, R3) di rifiuti non pericolosi in matrice legnosa, da ubicare in località “Colleranesco –Zona Industriale” del Comune di Giulianova (TE),  in un’area identificata, secondo le N.C.T. del Comune di Giulianova al Foglio n. 31 Particella n. 1147;

2.         di approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati e  trasmessi dalla ditta Concordia Trasporti srl:

1.         Relazione tecnica – datata ottobre 2013;

2.         Relazione Geologica e sismica – datata ottobre 2013;

3.         Studio previsionale di impatto acustico – datata ottobre 2013;

4.         Studio di ricaduta degli inquinanti - – datata ottobre 2013;

5.         Tav. n.01 – Inquadramento territoriale – Quadro dei vincoli – datata ottobre 2013;

6.         Tav. n. 02 – Planimetria generale e particolare recinzione – datata ottobre 2013;

7.         Tav. n. 03 – Lay-out rifiuti – datata ottobre 2013;

8.         Tav. n. 05 – Impianto antincendio ed elettrico – datata ottobre 2013;

9.         Tav. n. 06 – Manufatti edilizi – Uffici – Deposito e rimessa attrezzi Azienda – datata ottobre 2013;

10.       Relazio tecnica integrativa – datata 28.04.2014;

11.       Relazione tecnica integrativa - datata 15.05.2014;

12.       Elaborato Tav. 4a “Impianto idrico fognario, acque meteoriche” – datato maggio 2014;

3.         di disporre che nell’impianto posso essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

 

CER

Descrizione

Attività di recupero

 

Potenzialità istantanea

(t)

 

Potenzialità annua

 (t/a)

02 01 07

Rifiuti della silvicoltura

R 13 – R 3

 

172 t

 

 

27.000 t/a;

 

02 03 04

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti

03 01 01

Scarti di corteccia e sughero

03 01 05

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 01

Scarti di corteccia e legno

15 01 03

Imballaggi in legno

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

17 02 01

Legno

R 13

18 t

 

432 t/a;

 

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

20 01 38

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

 

Prescrivendo:

-          Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di cartellonistica con riportati i CER dei rifiuti nelle stesse depositati;

-          Ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione, di norma dovranno essere attribuiti i CER del capitolo 19 “ Rifiuti prodotti da impianti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale” dell’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D della parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

-          Al fine di garantire il contenimento di eventuali fenomeni di trasporto delle frazioni leggere si prescrive l’obbligo di posizionare le reti frangivento lungo la recinzione in aggiunta all’alberature prescritte del Comune;

-          Si prescrive inoltre alla Ditta di adottare ogni accorgimento utile all’eliminazione di qualsiasi disturbo da rumori e/o odori;

-          I prodotti esitanti dall’operazione di recupero R3 dovranno essere conformi:

          Alle caratteristiche di cui alla norma UNI EN 14961 – 4 nel caso di utilizzo come combustibile;

          Alle specifiche tecniche previste nel documento tecnico della CCIA di Bolzano “Schede tecniche dei sottoprodotti del legno”.

4.         di autorizzare ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i la ditta Concordia Trasporti srl alla emissione diffusa in atmosfera relativamente all’attività dell’impianto di recupero (R3) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-          rispetto del quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E.) riportato nella relazione tecnica integrativa datata 15.05.2014;

5.         di autorizzare  la ditta Concordia Trasporti srl , ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico nelle rete fognaria adiacente l’impianto e gestita dalla Russo Servizi srl  delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e delle acque reflue industriali di prima pioggia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)         A pena di sospensione del presente provvedimento, la Ditta dovrà comunicare l’attivazione dello scarico almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio dell’attività;

b)         Entro 30 (trenta) giorni dall’attivazione dello scarico a pena di sospensione del presente provvedimento, la ditta dovrà produrre un versamento su C/C n. 11808649 intestato a Ruzzo Reti SpA per oneri gestione acque di prima pioggia nella misura di euro 257,73 ( 3905 mq piazzale esterno impermeabilizzato, corrispettivo dovuto euro 0,06/mq + IVA 10%;

c)         Potranno essere scaricate in pubblica fognatura:

-          Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;

-          Le acque reflue industriali di prima pioggia, ovvero quelle corrispondenti ai primi “40 mc per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computole superifici coltivate” in accordo a quanto previsto all’art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. 31/2010;

d.         In funzione di quanto descritto al punto precedente, lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà avvenire in modo uniforme e con continuità nell’arco delle ore successive all’evento di pioggia in modo da assicurare nuovamente l’accumulo dei volumi di prima pioggia ai sensi della L.R. n.31 del 29.07.2010;

e.         Gli scarichi delle acque reflue industriali di prima pioggia dovranno rispettare i limiti previsti nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza, scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/2006;

f.          L’utente dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra;

g.         Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento;

h.         Il richiedente dovrà garantire la presenza e l’idoneo funzionamento di un pozzetto per le sole acque reflue industriali di prima pioggia prima del punto di scarico finale in pubblica fognatura, al limite della proprietà da utilizzarsi per il prelievo campioni;

i.          Le acque di seconda pioggia, unitamente a quelle pluvuali provenienti dal dilavamento delle coperture non potranno essere scaricate in pubblica fognatura acque nere, ma dovranno essere inviate ad altro corpo recettore, previa comunicazione all’Autorità Competente ai sensi della L.R. 31/2010, la cui copia dovrà essere contestualmente trasmessa al gestore;

j.          Il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di ispezione dovranno essere resi sempre accessibili all’organo tecnico di controllo;

k.         Il gestore si riserva di richiedere con cadenza annuale l’integrazione del versamento relativo alla gestione delle acque di prima pioggia, in accordo con le tariffe correnti per il servizio di fognatura e depurazione ed alle effettive quantità scaricate, da stimarsi in base alle informazioni disponibili relative alla piovosità; in alternativa il titolare dello scarico ha facoltà di installare opportuno misuratore di portata con relativo totalizzatore per il computo delle acque di prima pioggia immesse in pubblica fognatura, i cui volumi annuali dovranno essere comunicati al gestore entro il 30 gennaio dell’anno successivo;

l.          È vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di residui permeati, eluati e/o di reflui eventualmente risultanti da trattamenti di proceso delle acque; tali reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito, a richesta del gestore, dovranno esere mostrate e/o inviate evidenze in merito (formulari di trasporto, registro di carico e scarico, ecc.);

m.        All’inizio del collettore di scarico, prima del pozzetto di ispezione e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, dovrà essere posizionata apposita griglia a maglie di luce non superiore a 5mm; il materiale grigliato dovrà essere smaltito in conformità a quanto previsto dalla normativa vigenti;

n.         La manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio è a totale cura e spese dell’utente;

o.         Il presente provvedimento ha la validità dell ‘autorizzazione regionale di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed è rinnovabile in accordo alle relative prescrizioni e scadenze ivi riportate;

p.         Entro 60 (sessanta) giorni dall’attivazione dello scarico, da comunicarsi con preavviso di almeno 7(sette) giorni, a pena di sospensione del presente provvedimento, dovrà  essere inviato un certificato di analisi delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, con riferimento ai parametri della tab. 3, all. 5 del D.lgs 152/2006 tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà in ogni caso contenere la valutazione dei parametri COD, BOD5, Solidi sospesi totali, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, grassi e oli animali/vegetali;

q.         La ditta dovrà comunicare immediatamente al gestore ogni eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato;

r.          In caso di inosservanza delle prescrizioni asegnate, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 152/2006, si procedrà, secondo la gravità dell’infrazione;

s.         Alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono esere eliminate le inosservanze;

t.          Alla diffida e contestuale sospensione del presente atto per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

u.         Alla evoca del presente atto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo  per la salute pubblica e per l’ambiente;

v.         Per tutto quanto non espressamente menzionato si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il servizio di Fognatura e alle norme vigenti che disciplinano la materia;

w.        Il presente provvedimento si intende rilasciato, fatto salvo il diritto di terzi;

6.         di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio;

7.         di stabilire che la presente autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i  e della L. R.  45/07 e s.m.i.;

8.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);

-          comunicazione  cui allegare una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

9.         di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto: 

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di  trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

-          l’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

10.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11.       di richiamare la Ditta Concordia Trasporti Srl, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo,  ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

12.       di richiamare la Ditta Concordia Trasporti srl all’osservanza di quanto previsto dalla vigente norativa in relazione all’attivazione del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (Sistri) e, nello specifico:

-          Legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

-          Legge 27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;

13.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

14.       di obbligare  la Ditta Concordia Trasporti srl, a trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in conformità con le potenzialità e le operazioni di trattamento  autorizzate con il presente provvedimento;

15.       di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, all’atto del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         In caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

d)         Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio.

16.       di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi,  di cui alla DGR 29.11.2007, n. 1227;

17.       di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della verifica della comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., che sarà tempestivamente comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello scrivente Servizio;

18.       di fare salvi  eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

19.       di redigere il presente provvedimento in numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del Comune di Giulianova, Via Bindi, 4 Giulianova (TE);

20.       di disporre  che il competente SUAP di Giulianova provveda a notificare un originale del provvedimento alla Ditta Concordia Trasporti srl  presso la sede legale sita in Via Trifoni, 220 – Giulianova (TE);

21.       di trasmettere copia del provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Distretto Provinciale di Teramo, all’ all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

22.       di disporre  la pubblicazione  del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini