IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
la ditta Concordia Trasporti Srl alla realizzazione e gestione dell’ impianto
di recupero (operazioni R13, R3) di rifiuti non pericolosi in matrice legnosa,
da ubicare in località “Colleranesco –Zona Industriale” del Comune di Giulianova (TE), in un’area identificata, secondo le N.C.T.
del Comune di Giulianova al Foglio n. 31 Particella n. 1147;
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla
ditta Concordia Trasporti srl:
1. Relazione
tecnica – datata ottobre 2013;
2. Relazione
Geologica e sismica – datata ottobre 2013;
3. Studio
previsionale di impatto acustico – datata ottobre 2013;
4. Studio
di ricaduta degli inquinanti - – datata ottobre 2013;
5. Tav.
n.01 – Inquadramento territoriale – Quadro dei vincoli – datata ottobre 2013;
6. Tav.
n. 02 – Planimetria generale e particolare recinzione – datata ottobre 2013;
7. Tav.
n. 03 – Lay-out rifiuti – datata ottobre 2013;
8. Tav.
n. 05 – Impianto antincendio ed elettrico – datata ottobre 2013;
9. Tav.
n. 06 – Manufatti edilizi – Uffici – Deposito e rimessa attrezzi Azienda –
datata ottobre 2013;
10. Relazio tecnica integrativa – datata 28.04.2014;
11. Relazione
tecnica integrativa - datata 15.05.2014;
12. Elaborato
Tav. 4a “Impianto idrico fognario, acque meteoriche” – datato maggio 2014;
3. di disporre che nell’impianto posso
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate:
CER |
Descrizione |
Attività di recupero |
Potenzialità istantanea (t) |
Potenzialità annua (t/a) |
02 01 07 |
Rifiuti della silvicoltura |
R 13 – R 3 |
172 t |
27.000 t/a; |
02 03 04 |
Scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione |
|||
02 03 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
|||
03 01 01 |
Scarti di corteccia e sughero |
|||
03 01 05 |
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
alla voce 03 01 04 |
|||
03 03 01 |
Scarti di corteccia e legno |
|||
15 01 03 |
Imballaggi in legno |
|||
20 02 01 |
Rifiuti biodegradabili |
|||
17 02 01 |
Legno |
R 13 |
18 t |
432 t/a; |
19 12 07 |
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
|||
20 01 38 |
legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
Prescrivendo:
- Le aree di stoccaggio dei rifiuti
dovranno essere dotate di cartellonistica con riportati i CER dei rifiuti nelle
stesse depositati;
- Ai rifiuti provenienti dalle
operazioni di selezione, di norma dovranno essere attribuiti i CER del capitolo
19 “ Rifiuti prodotti da impianti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale”
dell’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D della parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Al fine di garantire il contenimento
di eventuali fenomeni di trasporto delle frazioni leggere si prescrive
l’obbligo di posizionare le reti frangivento lungo la recinzione in aggiunta
all’alberature prescritte del Comune;
- Si prescrive inoltre alla Ditta di
adottare ogni accorgimento utile all’eliminazione di qualsiasi disturbo da
rumori e/o odori;
- I prodotti esitanti dall’operazione di
recupero R3 dovranno essere conformi:
• Alle
caratteristiche di cui alla norma UNI EN 14961 – 4 nel caso di utilizzo come
combustibile;
• Alle
specifiche tecniche previste nel documento tecnico della CCIA di Bolzano
“Schede tecniche dei sottoprodotti del legno”.
4. di autorizzare ai sensi dell’art. 269
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i
la ditta Concordia Trasporti srl alla emissione diffusa in atmosfera
relativamente all’attività dell’impianto di recupero (R3) nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- rispetto
del quadro riassuntivo delle emissioni (Q.R.E.)
riportato nella relazione tecnica integrativa datata 15.05.2014;
5. di autorizzare la ditta Concordia Trasporti srl , ai sensi
delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico nelle rete fognaria adiacente
l’impianto e gestita dalla Russo Servizi srl
delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e delle
acque reflue industriali di prima pioggia, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) A
pena di sospensione del presente provvedimento, la Ditta dovrà comunicare
l’attivazione dello scarico almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio
dell’attività;
b) Entro
30 (trenta) giorni dall’attivazione dello scarico a pena di sospensione del
presente provvedimento, la ditta dovrà produrre un versamento su C/C n.
11808649 intestato a Ruzzo Reti SpA per oneri gestione acque di prima pioggia
nella misura di euro 257,73 ( 3905 mq piazzale esterno impermeabilizzato,
corrispettivo dovuto euro 0,06/mq + IVA 10%;
c) Potranno
essere scaricate in pubblica fognatura:
- Le
acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- Le
acque reflue industriali di prima pioggia, ovvero quelle corrispondenti ai
primi “40 mc per ettaro sulla superficie scolante
servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno
sette giorni, restando escluse da tale computole superifici coltivate” in accordo a quanto previsto all’art.
12, comma 1, lettera a) della L.R. 31/2010;
d. In
funzione di quanto descritto al punto precedente, lo scarico delle acque di
prima pioggia dovrà avvenire in modo uniforme e con continuità nell’arco delle
ore successive all’evento di pioggia in modo da assicurare nuovamente
l’accumulo dei volumi di prima pioggia ai sensi della L.R.
n.31 del 29.07.2010;
e. Gli
scarichi delle acque reflue industriali di prima pioggia dovranno rispettare i
limiti previsti nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza, scarico in
rete fognaria del D.Lgs 152/2006;
f. L’utente
dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le
necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra;
g. Dovranno
essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento;
h. Il
richiedente dovrà garantire la presenza e l’idoneo funzionamento di un pozzetto
per le sole acque reflue industriali di prima pioggia prima del punto di
scarico finale in pubblica fognatura, al limite della proprietà da utilizzarsi
per il prelievo campioni;
i. Le
acque di seconda pioggia, unitamente a quelle pluvuali
provenienti dal dilavamento delle coperture non potranno essere scaricate in
pubblica fognatura acque nere, ma dovranno essere inviate ad altro corpo
recettore, previa comunicazione all’Autorità Competente ai sensi della L.R. 31/2010, la cui copia dovrà essere contestualmente
trasmessa al gestore;
j. Il
punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di
ispezione dovranno essere resi sempre accessibili all’organo tecnico di
controllo;
k. Il
gestore si riserva di richiedere con cadenza annuale l’integrazione del
versamento relativo alla gestione delle acque di prima pioggia, in accordo con
le tariffe correnti per il servizio di fognatura e depurazione ed alle
effettive quantità scaricate, da stimarsi in base alle informazioni disponibili
relative alla piovosità; in alternativa il titolare dello scarico ha facoltà di
installare opportuno misuratore di portata con relativo totalizzatore per il
computo delle acque di prima pioggia immesse in pubblica fognatura, i cui
volumi annuali dovranno essere comunicati al gestore entro il 30 gennaio dell’anno
successivo;
l. È
vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di residui permeati, eluati
e/o di reflui eventualmente risultanti da trattamenti di proceso
delle acque; tali reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. A tale proposito, a richesta del
gestore, dovranno esere mostrate e/o inviate evidenze
in merito (formulari di trasporto, registro di carico e scarico, ecc.);
m. All’inizio
del collettore di scarico, prima del pozzetto di ispezione e nel rispetto delle
norme sanitarie vigenti, dovrà essere posizionata apposita griglia a maglie di
luce non superiore a 5mm; il materiale grigliato dovrà essere smaltito in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigenti;
n. La
manutenzione ordinaria dei fognoli di allaccio è a totale cura e spese
dell’utente;
o. Il
presente provvedimento ha la validità dell
‘autorizzazione regionale di cui all’art. 208 del D.Lgs
152/2006 ed è rinnovabile in accordo alle relative prescrizioni e scadenze ivi
riportate;
p. Entro
60 (sessanta) giorni dall’attivazione dello scarico, da comunicarsi con
preavviso di almeno 7(sette) giorni, a pena di sospensione del presente
provvedimento, dovrà essere inviato un
certificato di analisi delle acque di prima pioggia di dilavamento dei
piazzali, con riferimento ai parametri della tab. 3, all. 5 del D.lgs 152/2006 tipizzanti lo scarico. Il certificato dovrà
in ogni caso contenere la valutazione dei parametri COD, BOD5, Solidi sospesi
totali, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, grassi e oli animali/vegetali;
q. La
ditta dovrà comunicare immediatamente al gestore ogni eventuale disservizio che
potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato;
r. In
caso di inosservanza delle prescrizioni asegnate, ai
sensi dell’art. 130 del D.Lgs 152/2006, si procedrà, secondo la gravità dell’infrazione;
s. Alla
diffida, stabilendo un termine entro il quale devono esere
eliminate le inosservanze;
t. Alla
diffida e contestuale sospensione del presente atto per un tempo determinato,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente;
u. Alla
evoca del presente atto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute
pubblica e per l’ambiente;
v. Per
tutto quanto non espressamente menzionato si rimanda alle prescrizioni del
Regolamento per il servizio di Fognatura e alle norme vigenti che disciplinano
la materia;
w. Il presente
provvedimento si intende rilasciato, fatto salvo il diritto di terzi;
6. di stabilire che la presente
autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di
notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio;
7. di stabilire che la presente
autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i
e della L. R. n°
45/07 e s.m.i.;
8. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 14);
- comunicazione cui allegare una dichiarazione del direttore
dei lavori che attesti:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• Il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
• documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
• copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
9. di disporre che entro centottanta
giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su
motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione
deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato
di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di trattamento e recupero in relazione alla
quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
- l’idoneità
delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- le
attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti
da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di richiamare la Ditta Concordia
Trasporti Srl, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti
dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e
scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo, ed all’A.R.T.A. –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo di una
comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli
fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
12. di richiamare la Ditta Concordia
Trasporti srl all’osservanza di quanto previsto dalla vigente norativa in relazione all’attivazione del sistema di
controllo della tracciabilità di rifiuti (Sistri) e, nello specifico:
- Legge
30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- Legge
27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (milleproproghe)”;
13. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16)
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
14. di obbligare la Ditta Concordia Trasporti srl, a
trasmettere prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai
sensi della DGR n. 790 e s.m.i., in conformità con le
potenzialità e le operazioni di trattamento
autorizzate con il presente provvedimento;
15. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, all’atto del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di
effettuare i seguenti adempimenti:
a) Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) In
caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini:
i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e,
comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede
l’impianto;
c) I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
d) Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli
Organi di Controllo competenti per territorio.
16. di riservarsi l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti
soggettivi, di cui alla DGR 29.11.2007,
n. 1227;
17. di condizionare l’efficacia del presente
provvedimento all’esito positivo della verifica della comunicazione antimafia
prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D.Lgs.
06.09.2011, n. 159 e s.m.i., che sarà tempestivamente
comunicata alla Ditta in oggetto da parte dello scrivente Servizio;
18. di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed
organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono
fatti salvi eventuali diritti di terzi;
19. di redigere il presente provvedimento in
numero tre originali, di cui due vengono trasmessi al competente SUAP del
Comune di Giulianova, Via Bindi, 4 Giulianova (TE);
20. di disporre che il competente SUAP di Giulianova provveda
a notificare un originale del provvedimento alla Ditta Concordia Trasporti
srl presso la sede legale sita in Via Trifoni, 220 – Giulianova (TE);
21. di trasmettere copia del provvedimento
all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A.
Distretto Provinciale di Teramo, all’ all’A.R.T.A. –
Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
22. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini