LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 1, comma 3 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

CONSIDERATO che la Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.  prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono del minore;

VISTA la Legge 28 marzo 2001, n. 149  concernente “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";

VISTA la Legge 27 maggio 1991 n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997” la quale, nell’enunciare i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini e nel disporre che in tutte le decisioni deve essere preminente l’interesse superiore del minore, sancisce un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti, e stabilendo, all’Art. 20, per ogni minore temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva;

VISTA la Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo al servizi di sostegno alla relazione tra genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti;

VISTA la Legge 8 marzo 2000 n. 53 e ss.mm.ii. “Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità” che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale all’Art. 1 promuove interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, l’assenza di discriminazione, i diritti di cittadinanza, e, altresì, elimina o riduce le condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia e all’Art. 16, comma 3, lett. f) riconosce e sostiene il ruolo delle famiglie nella formazione e nella cura della persona dando priorità agli interventi ed ai servizi per l’affidamento familiare, al fine di sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate;

VISTA la L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 “Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori”, che all’art. 10 stabilisce principi normativi in favore dell’affidamento familiare;

CONSIDERATO che, a norma della  Legge 4 maggio 1983, n. 184 ss.mm.ii., la promozione dell’istituto dell’affidamento familiare prevede interventi a favore di minori in stato di disagio, quale strategia alternativa alla loro istituzionalizzazione e quale strumento di sostegno alle famiglie che presentino difficoltà momentanee;

RICHIAMATO il documento  “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare” redatto a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l’UPI, l’ANCI e il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza;

CONSIDERATO che attraverso l’istituto dell’affidamento familiare, nelle sue diverse articolazioni,  è possibile fornire una risposta efficace ai bisogni dei minori e delle famiglie in  temporanea difficoltà, favorendo, altresì, il  consolidamento della cultura della solidarietà e dell’accoglienza;

SENTITI il Presidente del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, i rappresentanti dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali dei quattro capoluoghi di provincia, giusta convocazioni prot. RA 9048/DL26 del 16/01/2012 e RA169251/DL29 del 02/07/2013;

RITENUTO di approvare le “Linee Guida per gli interventi in materia di affidamento familiare”, Allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, al fine di promuovere nell’ambito regionale la diffusione e la conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare, quale intervento particolarmente significativo tra le opportunità volte a salvaguardare il diritto del minore a crescere in un contesto familiare adeguato;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale  della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche Sociali” in ordine alla  regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:

1.         di approvare le “Linee guida per gli interventi in materia di affidamento familiare”, Allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale,  al fine di promuovere nell’ambito regionale la diffusione e la conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare, quale intervento particolarmente significativo tra le opportunità volte a salvaguardare il diritto del minore a crescere in un contesto familiare adeguato.

2.         di demandare al competente Servizio  della Direzione Politiche Attive del Lavoro  l’adozione di ogni atto consequenziale in attuazione della presente deliberazione.

 

Segue allegato

Linee Guida