LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 1, comma 3
della Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori";
CONSIDERATO che la
Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti
Locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano con idonei interventi,
nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i
nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono del minore;
VISTA la Legge 28 marzo
2001, n. 149 concernente “Modifiche alla
Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice
civile";
VISTA la Legge 27
maggio 1991 n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritti del
fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997” la quale,
nell’enunciare i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini e nel disporre
che in tutte le decisioni deve essere preminente l’interesse superiore del
minore, sancisce un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di rendere
tali diritti effettivi e concreti, e stabilendo, all’Art. 20, per ogni minore
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, il
diritto ad una protezione, anche sostitutiva;
VISTA la Legge 28
agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”, finalizzata alla realizzazione di interventi
per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare riguardo al servizi di sostegno alla
relazione tra genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza,
nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti;
VISTA la Legge 8 marzo
2000 n. 53 e ss.mm.ii. “Disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità” che
disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi
e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità;
VISTA la Legge 8
novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”, la quale all’Art. 1 promuove interventi per
garantire la qualità della vita, le pari opportunità, l’assenza di
discriminazione, i diritti di cittadinanza, e, altresì, elimina o riduce le
condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di
reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia e all’Art. 16,
comma 3, lett. f) riconosce e sostiene il ruolo delle famiglie nella formazione
e nella cura della persona dando priorità agli interventi ed ai servizi per
l’affidamento familiare, al fine di sostenere, con qualificati interventi e
percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate;
VISTA la L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 “Norme per l'organizzazione e
la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori”,
che all’art. 10 stabilisce principi normativi in favore dell’affidamento
familiare;
CONSIDERATO che, a
norma della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ss.mm.ii., la promozione dell’istituto dell’affidamento
familiare prevede interventi a favore di minori in stato di disagio, quale
strategia alternativa alla loro istituzionalizzazione e quale strumento di
sostegno alle famiglie che presentino difficoltà momentanee;
RICHIAMATO il
documento “Linee di indirizzo per
l’affidamento familiare” redatto a cura del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi
Affido, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle
Regioni e Province autonome, l’UPI, l’ANCI e il Centro Nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza;
CONSIDERATO che attraverso
l’istituto dell’affidamento familiare, nelle sue diverse articolazioni, è possibile fornire una risposta efficace ai
bisogni dei minori e delle famiglie in
temporanea difficoltà, favorendo, altresì, il consolidamento della cultura della
solidarietà e dell’accoglienza;
SENTITI il Presidente
del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, i rappresentanti dei Comuni e delle
Aziende Sanitarie Locali dei quattro capoluoghi di provincia, giusta
convocazioni prot. RA 9048/DL26 del 16/01/2012 e
RA169251/DL29 del 02/07/2013;
RITENUTO di approvare
le “Linee Guida per gli interventi in materia di affidamento familiare”,
Allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, al
fine di promuovere nell’ambito regionale la diffusione e la conoscenza
dell’istituto dell’affidamento familiare, quale intervento particolarmente
significativo tra le opportunità volte a salvaguardare il diritto del minore a
crescere in un contesto familiare adeguato;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale
della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche Sociali” in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa,
nonché alla legittimità del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi esposti in
narrativa e che si intendono qui richiamati:
1. di approvare le “Linee guida per gli
interventi in materia di affidamento familiare”, Allegato A al presente atto,
di cui forma parte integrante e sostanziale,
al fine di promuovere nell’ambito regionale la diffusione e la
conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare, quale intervento
particolarmente significativo tra le opportunità volte a salvaguardare il
diritto del minore a crescere in un contesto familiare adeguato.
2. di demandare al competente
Servizio della Direzione Politiche
Attive del Lavoro l’adozione di ogni
atto consequenziale in attuazione della presente deliberazione.
Segue
allegato