LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R 10 gennaio 2013, n. 3, recante “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 – 2015;
VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile
della Regione Abruzzo”;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 118/2011, rubricato “Destinazione del risultato
d’esercizio degli enti del SSN”;
VISTA la nota n.
RA/151546/DG22 del 12.06.2013, con la quale il Servizio Programmazione
Economico Finanziaria Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie, della
Direzione regionale Politiche della Salute:
1. comunica che l’ASR Abruzzo, con nota n.
1222 del 06.06.2013, in ottemperanza dell’art. 14 della L.R.
n. 1/2010 (Legge Finanziaria regionale 2010), ha provveduto a restituire alla
Regione Abruzzo la somma di € 967.117,72, quale avanzo di amministrazione
disponibile per l’esercizio finanziario 2012;
2. chiede di iscrivere la predetta somma
di € 967.117,72, per competenza e cassa, al capitolo di entrata U.P.B.: 02.04.001 – 24515/01 recante “Risorse regionali per
il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso” e sul corrispondente
capitolo di spesa U.P.B.: 12.01.006 – 81515/01
recante “Finanziamento regionale dei disavanzi del Servizio Sanitario
regionale”;
CONSIDERATO CHE:
- l’importo di € 967.117,72 è stato
restituita dall’ASR Abruzzo alla Regione in ottemperanza di quanto previsto
dall’art. 14 della L.R. n. 1/2010 il quale dispone
che “Gli enti, le agenzie, le aziende e gli altri organismi dipendenti dalla
Regione, in qualunque forma costituiti, che ricevono trasferimenti dal bilancio
regionale, entro trenta giorni dalla approvazione dei propri rendiconti
generali, provvedono a versare alla Regione Abruzzo le somme risultanti quali
avanzo di amministrazione disponibile”;
- l’articolo 20 del D.Lgs.
118/2011 prevede che “le regioni adottano un’articolazione in capitoli tale da
garantire, sia nella sezione dell’entrata che nella sezione della spesa …
separata evidenza delle … grandezze”
relative a:
A.c) finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso;
B.c) spesa sanitaria per il finanziamento del
disavanzo sanitario pregresso;
- l’articolo 30 del D. Lgs. 118/2011, dispone che “l’eventuale risultato positivo
di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2
dell’articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi
precedenti” e che “L’eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero … è
reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale….”;
- che le risorse riguardanti
restituzioni di importi relativi all’utilizzo del fondo sanitario regionale dei
precedenti esercizi possono essere considerate come eccedenze da rendere
disponibili per il ripiano delle perdite del Servizio Sanitario regionale;
VISTA la bolletta del
Tesoriere regionale n. 107 del 12.06.2013, dell’importo di € 967.117,72
restituito alla Regione dall’ASR Abruzzo, quale avanzo di amministrazione
disponibile dell’annualità 2012:
DATO ATTO: che la
variazione di bilancio in oggetto rientra nella fattispecie prevista dall’art.
25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, per il quale la
Giunta regionale, mediante provvedimento amministrativo, è autorizzata ad
introdurre variazioni di bilancio per l’iscrizioni di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché per l’iscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate da leggi o da
specifiche convenzioni;
VISTO il “Prospetto di
variazione di bilancio”, allegato come parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, nel quale sono evidenziate, in conseguenza delle
considerazioni sopra riportate, le variazioni da apportare al bilancio
regionale, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2013;
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno attestato la
legittimità e la conformità tecnica del presente provvedimento;
UDITO il Relatore;
a voti unanimi e
palesi, espressi nelle forma di legge,
DELIBERA
1. di approvare la variazione al bilancio
di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art.
25, della L.R. n. 3/2002, come da “Prospetto di
variazione di bilancio” allegato come parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di inviare la presente deliberazione,
entro 20 giorni dall’adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio
regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 25 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. di inviare la presente deliberazione
all’Ufficio B.U.R.A. della Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione
della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di
variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di inviare la presente deliberazione al
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di
rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. 118/2011, la presente variazione di
bilancio è finalizzata al ripiano delle perdite del servizio sanitario
regionale;
6. di autorizzare il servizio Risorse
Finanziarie ad effettuare la registrazione della riscossione dell’entrata, sul
conto corrente di contabilità speciale n. 401 – 306682, intestato alla sanità,
che codesta Regione intrattiene con la Sezione di Tesoreria Provinciale dello
Stato dell’Aquila.
Segue
allegato