IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA l’istanza in data 28/10/2013 della ditta SA.MI.CA. s.r.l. con sede legale in Via della Bonifica, Martinsicuro, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi” nel Comune di Controguerra (TE) distinta in catasto al foglio n.2 particelle nn. 11, 24, 25. 26, 30, 31, 32, 63, 91, 92, 109, 117, 118, 125 e 126 e foglio n.3 particelle nn. 13, 14, 53, 54, 76, 92, 120 e 127;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.DI3/61 del 21/12/2001, prorogato con la determinazione Dirigenziale Regionale n.DI3/12 del 18/2/2009 fino al 27/12/2013,  con il quale è stata autorizzata la ditta SA.MI.CA. s.r.l. con sede in via della Bonifica, Martinsicuro (TE), alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi”; nel comune di Controguerra (TE);

VISTA la  Legge  Regionale  26/7/1983  n. 54  e  successive  modificazioni   ed integrazioni;

PRESO ATTO della relazione istruttoria n.113 del 29/11/2013, redatta dal tecnico incaricato dell’Ufficio Attività Estrattive, dalla quale  non risultano motivi ostativi al rilascio della proroga;

ACCERTATO che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art.5 della  L.R.67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

VISTA l’autocertificazione antimafia rilasciata in data 21/10/2013 e allegata all’istanza;

RITENUTO poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

La ditta SA.MI.CA. s.r.l. con sede in via della Bonifica di Martinsicuro (TE), è autorizzata alla proroga di anni 5 (cinque) dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi” nel Comune di Controguerra (TE) distinta in catasto al foglio n.2 particelle nn. 11, 24, 25. 26, 30, 31, 32, 63, 91, 92, 109, 117, 118, 125 e 126 e foglio n.3 particelle nn. 13, 14, 53, 54, 76, 92, 120 e 127, alle seguenti condizioni:

1.         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;

2.         La profondità di scavo deve sempre salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo il piezometro, preventivamente installato,costantemente efficiente;

3.         La coltivazione deve avvenire mantenendo una distanza non superiore a 50,00 metri tra il fronte di scavo e la scarpata di ripristino;

4.         La cauzione potrà essere svincolata a seguito accertamento di regolare ripristino ambientale da parte dell’Ufficio Attività Estrattive;

Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli dei provvedimenti di autorizzazione nonché di tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi di Vigilanza..

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato,.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta