IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza in data
28/10/2013 della ditta SA.MI.CA. s.r.l. con sede legale in Via della Bonifica,
Martinsicuro, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla proroga dei termini
per la coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi” nel
Comune di Controguerra (TE) distinta in catasto al
foglio n.2 particelle nn. 11, 24, 25. 26, 30, 31, 32,
63, 91, 92, 109, 117, 118, 125 e 126 e foglio n.3 particelle nn. 13, 14, 53, 54, 76, 92, 120 e 127;
VISTO il Decreto
Dirigenziale n.DI3/61 del 21/12/2001, prorogato con la determinazione
Dirigenziale Regionale n.DI3/12 del 18/2/2009 fino al 27/12/2013, con il quale è stata autorizzata la ditta
SA.MI.CA. s.r.l. con sede in via della Bonifica, Martinsicuro (TE), alla
coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori
– Masseria Crescenzi”; nel comune di Controguerra (TE);
VISTA la Legge
Regionale 26/7/1983 n. 54
e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO della
relazione istruttoria n.113 del 29/11/2013, redatta dal tecnico incaricato
dell’Ufficio Attività Estrattive, dalla quale
non risultano motivi ostativi al rilascio della proroga;
ACCERTATO che ricorre
l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art.5 della L.R.67/87, per
quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;
VISTA
l’autocertificazione antimafia rilasciata in data 21/10/2013 e allegata
all’istanza;
RITENUTO poter
esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;
DETERMINA
La ditta SA.MI.CA.
s.r.l. con sede in via della Bonifica di Martinsicuro (TE), è autorizzata alla
proroga di anni 5 (cinque) dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia
in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi” nel Comune di Controguerra
(TE) distinta in catasto al foglio n.2 particelle nn.
11, 24, 25. 26, 30, 31, 32, 63, 91, 92, 109, 117, 118, 125 e 126 e foglio n.3
particelle nn. 13, 14, 53, 54, 76, 92, 120 e 127,
alle seguenti condizioni:
1. Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;
2. La profondità di scavo deve sempre
salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera
mantenendo il piezometro, preventivamente installato,costantemente efficiente;
3. La coltivazione deve avvenire
mantenendo una distanza non superiore a 50,00 metri tra il fronte di scavo e la
scarpata di ripristino;
4. La cauzione potrà essere svincolata a
seguito accertamento di regolare ripristino ambientale da parte dell’Ufficio
Attività Estrattive;
Restano fermi ed
invariati tutti gli altri articoli dei provvedimenti di autorizzazione nonché
di tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi di Vigilanza..
Il presente
provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché
trasmesso, per quanto di competenza, al Comune e al Corpo Forestale dello
Stato,.
Avverso il presente
provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
Il
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta