IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)         di volturare, ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.  L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. la titolarità della autorizzazione n. DF3/89 del 20.09.2005, inerente l’esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, già intestata alla  Ditta ABRUZZO AUTODEMOLIZIONI S.r.l.”  Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), a favore della Ditta AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA SRL, con sede in Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), C.F. 01843570670;

2)         di prorogare la validità temporale del provvedimento indicato al precedente punto 1),  stabilendo che la proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/89 del 20 settembre 2005 ( 20 settembre 2010 ) e cioè sino al 20 settembre 2020, prendendo pertanto atto delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni,  nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

3)         di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento di cui in premessa, relativo ad un impianto avente capacità annua di trattamento pari a 500 veicoli, per una superficie di circa mq 4.500 e catastalmente posizionato  al foglio di mappa n. 17, p.lle 1863, 1862 e 479 del PRG del Comune di S. Egidio Alla V. (TE);

4)         di stabilire che a seguito della valutazione circa la sussistenza dei  requisiti soggettivi previsti dalla legge,  saranno eventualmente adottati, da parte di questo Servizio, ulteriori provvedimenti amministrativi;

5)         di stabilire che l’esercizio delle attività indicate in oggetto e condizionato a quanto sopra indicato da parte del Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, che qui di seguito si riporta:

a.         i CER ammissibili all’impianto sono identificati in 160104  (veicoli fuori uso) e 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, oltre ad un elenco di rifiuti di norma derivanti dall’attività autorizzata;

b.         in relazione alla estensione della superficie dell’impianto, pari a mq. 4.500, l’ARTA ritiene condivisibile la potenzialità annua di trattamento in n. 500 veicoli;

c.         il divieto di utilizzare aree non autorizzate per la gestione dell’attività di trattamento di veicoli;  

d.         la risoluzione delle irregolarità riscontrate dall’ARTA, ripristinando il corretto collocamento dei rifiuti e dei pezzi di ricambio nel rispetto del lay-out autorizzato;

e.         all’adeguamento del bacino di contenimento dei rifiuti liquidi in modo tale che il volume del bacino di contenimento sia pari al volume del contenitore più grande e non inferiore ad un terzo della somma dei volumi dei singoli contenitori stoccati;

f.          la utilizzazione di  contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, omologati in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia ( D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.);

g.         la installazione di   serbatoi fissi o mobili che devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;

h.         di comunicare tempestivamente agli Enti preposti  la risoluzione delle problematiche evidenziate, prima di riattivare l’esercizio ed il conferimento degli autoveicoli;

i.          gestione di motocicli, la cui potenzialità dovrà essere ricompressa in quella totale annua  (5 motocicli = 1 veicolo );

j.          dati catastali: foglio di mappa n. 17, p.lle nn. 1863, 1862 e 479;

k.         potenzialità annua pari a 500 veicoli, corrispondente a circa 450 tonnellate;

l.          necessità di produrre un valutazione di impatto acustico in base alla quale valutare preventivamente il rispetto della normativa di settore ( L. 26 ottobre 1995, n. 447 e L.R. 17 luglio 2007, n. 23 ), nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento;

6)         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)         di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)         di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Prov.le di Teramo, all’A.R.T.A  Distretto Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al P.R.A. della Provincia di Teramo ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;

9)         di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta  Autodemolizioni Val Vibrata S.r.l.,  con sede legale in Via Meucci, n. 64 -64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE);

10)       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale   della   Regione   Abruzzo (B.U.R.A.).

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente  Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini