IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di volturare, ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
– L.R.
19.12.2007 n. 45 e s.m.i. la titolarità della
autorizzazione n. DF3/89 del 20.09.2005, inerente l’esercizio di un impianto di
autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso, già intestata alla Ditta
ABRUZZO AUTODEMOLIZIONI S.r.l.” Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), a favore
della Ditta AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA SRL, con sede in Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), C.F.
01843570670;
2) di prorogare la validità temporale del
provvedimento indicato al precedente punto 1),
stabilendo che la proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla
scadenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/89 del 20
settembre 2005 ( 20 settembre 2010 ) e cioè sino al 20 settembre 2020,
prendendo pertanto atto delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività
inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa; il presente
provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da
eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;
3) di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano
di Adeguamento di cui in premessa, relativo ad un impianto avente capacità
annua di trattamento pari a 500 veicoli, per una superficie di circa mq 4.500 e
catastalmente posizionato al foglio di
mappa n. 17, p.lle 1863, 1862 e 479 del PRG del
Comune di S. Egidio Alla V. (TE);
4) di stabilire che a seguito della
valutazione circa la sussistenza dei
requisiti soggettivi previsti dalla legge, saranno eventualmente adottati, da parte di
questo Servizio, ulteriori provvedimenti amministrativi;
5) di stabilire che l’esercizio delle
attività indicate in oggetto e condizionato a quanto sopra indicato da parte
del Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, che qui di seguito si
riporta:
a. i CER ammissibili all’impianto sono
identificati in 160104 (veicoli fuori
uso) e 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose, oltre ad un elenco di rifiuti di norma derivanti dall’attività
autorizzata;
b. in relazione alla estensione della
superficie dell’impianto, pari a mq. 4.500, l’ARTA ritiene condivisibile la
potenzialità annua di trattamento in n. 500 veicoli;
c. il divieto di utilizzare aree non
autorizzate per la gestione dell’attività di trattamento di veicoli;
d. la risoluzione delle irregolarità
riscontrate dall’ARTA, ripristinando il corretto collocamento dei rifiuti e dei
pezzi di ricambio nel rispetto del lay-out autorizzato;
e. all’adeguamento del bacino di contenimento
dei rifiuti liquidi in modo tale che il volume del bacino di contenimento sia
pari al volume del contenitore più grande e non inferiore ad un terzo della
somma dei volumi dei singoli contenitori stoccati;
f. la utilizzazione di contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti
liquidi, omologati in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia ( D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.);
g. la installazione di serbatoi fissi o mobili che devono riservare
un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo
antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
h. di comunicare tempestivamente agli Enti
preposti la risoluzione delle
problematiche evidenziate, prima di riattivare l’esercizio ed il conferimento degli
autoveicoli;
i. gestione di motocicli, la cui
potenzialità dovrà essere ricompressa in quella totale annua (5 motocicli = 1 veicolo );
j. dati catastali: foglio di mappa n. 17,
p.lle nn. 1863, 1862 e 479;
k. potenzialità annua pari a 500 veicoli,
corrispondente a circa 450 tonnellate;
l. necessità di produrre un valutazione
di impatto acustico in base alla quale valutare preventivamente il rispetto
della normativa di settore ( L. 26 ottobre 1995, n. 447 e L.R.
17 luglio 2007, n. 23 ), nel termine di giorni trenta dalla notifica del
presente provvedimento;
6) di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta
e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
8) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Prov.le di Teramo, all’A.R.T.A Distretto Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al P.R.A. della
Provincia di Teramo ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la
C.C.I.A.A. dell’Aquila;
9) di redigere, il presente provvedimento
in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla
Ditta Autodemolizioni Val Vibrata S.r.l.,
con sede legale in Via Meucci, n. 64 -64016
Sant’Egidio alla Vibrata (TE);
10) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.).
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini