IL DIRETTORE REGIONALE

 

PREMESSO

-          che ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2000, 9,  l'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale;

-          che l’Avvocatura regionale nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela legale della Regione Abruzzo, ha la necessità, anche in ragione della peculiare consistenza della propria  pianta organica,  di affidare a legali del libero foro alcune  attività di carattere professionale;

-          che l’Avvocatura regionale  ha svolto un’indagine interna al fine di verificare la tipologia degli incarichi legali affidati dalla Regione Abruzzo e pervenire alla formazione di un elenco di avvocati esterni cui affidare i predetti  incarichi legali in caso di necessità;

-          che tale indagine ha permesso di accertare che sussiste, in via continuativa, l’esigenza dell’Avvocatura di individuare dei professionisti idonei cui affidare l’incarico di domiciliazione, di sostituzione in udienza e di altre prestazioni professionali occasionali  per i  giudizi incardinati presso Uffici giudiziari ricadenti in ambiti territoriali diversi da quelli ove insistono le sedi della stessa Avvocatura regionale ovvero per i giudizi rientranti nella giurisdizione delle  magistrature superiori;

 CONSIDERATO

-          che pur sussistendo la  consapevolezza che l’affidamento dei descritti incarichi professionali  non determina, in assenza di previsioni normative specifiche, un appalto di servizi, nondimeno si è ritenuto opportuno e, comunque conforme ai principi che informano l’azione della pubblica amministrazione, disciplinare sia le modalità di conferimento di tali incarichi che il regime delle relative spese;

-          che, a conferma del predente assunto, in un recente arresto giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. V, n. 2730/2012) si è affermato il principio secondo il quale nell’appalto di servizi non va annoverato il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, ritenendo quest’ultimo rientrare nel contratto d’opera intellettuale che, come tale, esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica.

-          che dalla prefetta attività di ricerca e collazione delle diverse esperienze maturate nell’ambito delle pubbliche amministrazioni istituzionalmente dotate di proprio ufficio legale è emerso che tutti i pubblici uffici scrutinati per la formazione di un siffattto elenco  hanno proceduto alla pubblicazione di  un avviso pubblico e che la maggior parte di esse ha individuato i seguenti specifici requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati: a) anzianità di iscrizione all’Albo; b) mancanza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Amministrazione che conferisc l’incarico; c) specifica professionalità ed esperienza  in ambiti giuridici particolari; d);  possesso di polizza assicurativa professionale;

-          che nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità, parità di trattamento, fermo restando l’occasionalità della prestazione ed il carattere fiduciario della stessa, si ritiene necessario conseguire la formazione, mediante avviso pubblico, di un elenco di avvocati, valido per un triennio, cui affidare le attività sopra indicate;

-          che tale elenco, tiene conto, oltre che dei requisiti e delle incompatibilità contenute nello specifico disciplinare, anche del principio di rotazione e della corrispondenza tra il foro di appartenenza del legale e la circoscrizione relativa agli uffici giudiziari presso i quali vadano adempiute le predette  attività professionali;

-          che si ritiene altresì opportuno, in considerazione del fatto che  l’affidamento di tali incarichi determina il diritto alla corresponsione delle competenze, regolamentare le remunerazioni delle diverse  attività;

RILEVATO

-          che l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

-          che con il  Decreto del Minitero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, sono state disciplinate le nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali in sostituzioni delle previgenti tariffe, prorie del sistema ordinistico;

-          che con il presente atto, ci si prefigge altresì, nell’ottica della revisione della spesa,  di realizzare  delle economie, da conseguirsi attraverso la specifica regolamentazione delle remunerazioni delle predette  attività professionali;

VISTI i seguenti atti che, all’esito della necessaria istruttoria, sono stati predisposti dall’intestato Ufficio:

a)         avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “A” ;

b)         convenzione per l’affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “B” ;

c)         fac-simile di domanda di inserimento per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “C” ;

d)         tavola sinottica dei compensi per attività di di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “D”;

RITENUTO che gli stessi sono meritevoli di approvazione per le ragioni di pubblico interesse  espresse in premessa;

RITENUTO altresì necessario dare adeguata pubblicità al presente atto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sul BURAT e tramite invio ai Consigli degli Ordini degli Avvocati Abruzzesi ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

VISTO il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il  Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge la legge regionale 14 settembre 1999, 77;

VISTA la legge la legge regionale 14 febbraio 2000, 9;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa:

1.         di approvare i seguenti atti che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale: 

a)         avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “A”;

b)         convenzione per l’affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “B”;

c)         fac-simile di domanda di inserimento per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive , contraddistinto con la lettera “C”;

d)         tavola sinottica dei compensi per attività di di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “D”;

2.         di stabilire, ai fini di un’adeguata pubblicità ed in ossequio agli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa, che il presente atto venga pubblicato  sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sul BURAT ed inviato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati Abruzzesi ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

3.         di incaricare l’Ufficio Documentazione e Biblioteca di tutti gli adempimenti necessari per la formazione del predetto elenco, la cui successiva gestione, operativa dall’esercizio 2014 per un triennio, sarà onere dello stesso Direttore dell’Avvocatura regionale.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carlo Massacesi

 

Seguono allegati

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D