IL
DIRETTORE REGIONALE
PREMESSO
- che ai sensi della legge regionale 14
febbraio 2000, n° 9,
l'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in
caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato.
Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di
ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito
atto di organizzazione della Giunta regionale;
- che l’Avvocatura regionale
nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela legale della Regione Abruzzo,
ha la necessità, anche in ragione della peculiare consistenza della
propria pianta organica, di affidare a legali del libero foro alcune attività di carattere professionale;
- che l’Avvocatura regionale ha svolto un’indagine interna al fine di
verificare la tipologia degli incarichi legali affidati dalla Regione Abruzzo e
pervenire alla formazione di un elenco di avvocati esterni cui affidare i
predetti incarichi legali in caso di
necessità;
- che tale indagine ha permesso di
accertare che sussiste, in via continuativa, l’esigenza dell’Avvocatura di
individuare dei professionisti idonei cui affidare l’incarico di
domiciliazione, di sostituzione in udienza e di altre prestazioni professionali
occasionali per i giudizi incardinati presso Uffici giudiziari
ricadenti in ambiti territoriali diversi da quelli ove insistono le sedi della
stessa Avvocatura regionale ovvero per i giudizi rientranti nella giurisdizione
delle magistrature superiori;
CONSIDERATO
- che pur sussistendo la consapevolezza che l’affidamento dei
descritti incarichi professionali non
determina, in assenza di previsioni normative specifiche, un appalto di
servizi, nondimeno si è ritenuto opportuno e, comunque conforme ai principi che
informano l’azione della pubblica amministrazione, disciplinare sia le modalità
di conferimento di tali incarichi che il regime delle relative spese;
- che, a conferma del predente assunto,
in un recente arresto giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. V, n. 2730/2012)
si è affermato il principio secondo il quale nell’appalto di servizi non va
annoverato il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla
necessità contingente, ritenendo quest’ultimo rientrare nel contratto d’opera
intellettuale che, come tale, esula dalla disciplina in materia di procedure ad
evidenza pubblica.
- che dalla prefetta
attività di ricerca e collazione delle diverse esperienze maturate nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni istituzionalmente dotate di proprio ufficio
legale è emerso che tutti i pubblici uffici scrutinati per la formazione di un siffattto elenco
hanno proceduto alla pubblicazione di
un avviso pubblico e che la maggior parte di esse ha individuato i
seguenti specifici requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco degli
avvocati: a) anzianità di iscrizione all’Albo; b) mancanza di situazioni di
incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Amministrazione che conferisc l’incarico; c) specifica professionalità ed
esperienza in ambiti giuridici
particolari; d); possesso di polizza assicurativa
professionale;
- che nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità, parità di trattamento,
fermo restando l’occasionalità della prestazione ed
il carattere fiduciario della stessa, si ritiene necessario conseguire la
formazione, mediante avviso pubblico, di un elenco di avvocati, valido per un
triennio, cui affidare le attività sopra indicate;
- che tale elenco, tiene conto, oltre
che dei requisiti e delle incompatibilità contenute nello specifico disciplinare,
anche del principio di rotazione e della corrispondenza tra il foro di
appartenenza del legale e la circoscrizione relativa agli uffici giudiziari
presso i quali vadano adempiute le predette
attività professionali;
- che si ritiene altresì opportuno, in
considerazione del fatto che
l’affidamento di tali incarichi determina il diritto alla corresponsione
delle competenze, regolamentare le remunerazioni delle diverse attività;
RILEVATO
- che l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe
delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- che con il Decreto del Minitero
della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
195 del 22 agosto 2012, sono state disciplinate le nuove modalità per la
liquidazione dei compensi professionali in sostituzioni delle previgenti
tariffe, prorie del sistema ordinistico;
- che con il presente atto, ci si
prefigge altresì, nell’ottica della revisione della spesa, di realizzare
delle economie, da conseguirsi attraverso la specifica regolamentazione
delle remunerazioni delle predette
attività professionali;
VISTI i seguenti atti
che, all’esito della necessaria istruttoria, sono stati predisposti
dall’intestato Ufficio:
a) avviso pubblico per la costituzione di
un elenco di avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di
domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure
esecutive, contraddistinto con la lettera “A” ;
b) convenzione per l’affidamento di
incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività
relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “B” ;
c) fac-simile di domanda di inserimento
per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l’eventuale
affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per
attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “C” ;
d) tavola sinottica dei compensi per
attività di di domiciliazione, per prestazioni occasionali
e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera
“D”;
RITENUTO che gli stessi
sono meritevoli di approvazione per le ragioni di pubblico interesse espresse in premessa;
RITENUTO altresì
necessario dare adeguata pubblicità al presente atto mediante la pubblicazione
sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sul BURAT e tramite invio ai
Consigli degli Ordini degli Avvocati Abruzzesi ed al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma;
VISTO il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la
legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140
del 20 luglio 2012;
VISTA la legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTA la legge la legge
regionale 14 settembre 1999, n° 77;
VISTA la legge la legge
regionale 14 febbraio 2000, n° 9;
DETERMINA
per tutto quanto in
premessa:
1. di approvare i seguenti atti che,
allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e
sostanziale:
a) avviso pubblico per la costituzione di
un elenco di avvocati esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di
domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a procedure
esecutive, contraddistinto con la lettera “A”;
b) convenzione per l’affidamento di
incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività
relative a procedure esecutive, contraddistinto con la lettera “B”;
c) fac-simile di domanda di inserimento
per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l’eventuale
affidamento di incarichi di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per
attività relative a procedure esecutive , contraddistinto con la lettera “C”;
d) tavola sinottica dei compensi per
attività di di domiciliazione, per prestazioni
occasionali e per attività relative a procedure esecutive, contraddistinto con
la lettera “D”;
2. di stabilire, ai fini di un’adeguata
pubblicità ed in ossequio agli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente
normativa, che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo,
sul BURAT ed inviato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati Abruzzesi ed al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
3. di incaricare l’Ufficio Documentazione
e Biblioteca di tutti gli adempimenti necessari per la formazione del predetto
elenco, la cui successiva gestione, operativa dall’esercizio 2014 per un
triennio, sarà onere dello stesso Direttore dell’Avvocatura regionale.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Avv.
Carlo Massacesi
Seguono
allegati