IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

1.         il rinnovo della  concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in comunione “ a favore del Sig. VALERIO Luciano nato a Torino Di Sangro (CH) il  12.12.1957 ed ivi residente in C/da Colle Termine 46   , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.090  circa  della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia  in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 31/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );

2.         l’ ammontare del  canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa ,  ammonta ad euro €. 72,45;

3.         le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.         di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura  di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano  n. RA/166659 del 20.06.2014, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.         di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l’ Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

-          obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-          divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-          immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 );

6.         la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano   n. RA/166659  del 20.06.2014  da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7.         di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8.         la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita